Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 19 del 05 novembre 2003
Ulteriori
indicazioni in materia di cessione del contratto stipulato tra impresa e
Soa per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e di
variazioni minime dell’attestazione di qualificazione in corso di
validità.
Considerato
in fatto
Talune
SOA hanno rivolto all’Autorità alcuni quesiti in ordine alle
problematiche di seguito evidenziate:
A)
ammissibilità o meno della cessione (ex art. 1406 ss. c.c.) ad altra
impresa del contratto stipulato tra Soa ed impresa per il conseguimento
dell’attestazione di qualificazione;
B)
variazione dell’attestazione in corso di validità attuata da una SOA
diversa da quella che ha provveduto al rilascio dell’originaria
attestazione;
C)
riconducibilità o meno all’ipotesi di variazione minima (ex art. 15,
comma 8, del D.P.R. 34/2000 e determinazione 40/2000) delle seguenti
fattispecie;
1)
cessione/conferimento dell’impresa individuale, a seguito della morte
del titolare, all’impresa costituita dagli eredi in forma societaria;
2)
donazione di impresa individuale con continuazione dell'esercizio da
parte dei donatari in forma societaria.
Le
questioni sono state sottoposte all’esame della Commissione Consultiva
prevista dall’art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e
s.m.i. e dall’art. 5 del D.P.R. 34/2000 del cui parere deve avvalersi
l’Autorità per la definizione delle procedure e dei criteri che
devono essere seguiti dai soggetti autorizzati nella loro attività di
qualificazione.
La
Commissione Consultiva ha espresso il proprio avviso nelle sedute del 21
marzo 2003 e del 14 luglio 2003.
L’Autorità,
tenuto conto delle indicazioni e considerazioni del suddetto parere,
definisce nella presente determinazione i criteri cui devono attenersi
le Soa nell’esercizio della propria attività di qualificazione.
Considerato in diritto
A)
Quanto all’ammissibilità o meno di una cessione tra imprese del
contratto di attestazione stipulato con una SOA.
Relativamente
alla problematica indicata la soluzione non può prescindere
dall’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie
“cessione del contratto” disciplinata dagli articoli 1406-1410 c.c.,
da raffrontare con le caratteristiche fondamentali del contratto di
attestazione SOA/impresa. La cessione del contratto è un atto di
autonomia privata con cui si realizza la successione inter vivos a
titolo particolare di un terzo nella posizione contrattuale di uno dei
contraenti originari (tra le tante, Cassazione Civile Sez. I, 2.6.2000,
n. 7319).
L’effetto
tipico della cessione del contratto – e della conseguente successione
di un terzo ad una delle parti nella posizione contrattuale di
quest’ultima - consiste nella produzione degli effetti del contratto
oggetto di cessione non più tra il cedente ed il contraente ceduto,
bensì tra il cessionario ed il contraente ceduto.
L’art.
1406 c.c. individua i seguenti presupposti (condizioni di ammissibilità)
della cessione:
-
che abbia ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive
-
che dette prestazioni non siano state ancora eseguite
-
che il contraente ceduto assenta alla cessione.
Posto
che nel contratto tra SOA ed impresa l’ordinamento giuridico vigente
non contiene alcun espresso divieto di cessione riferito al contratto di
attestazione, al fine di verificare la possibilità o meno della
cessione del contratto tra SOA ed impresa, va osservato che dal quadro
normativo (art. 15 comma 2, 3, 5 ed 8 e 26, comma 6 del D.P.R. 34/2000)
e dagli indirizzi interpretativi dell’Autorità (determinazione n.
40/2000; n. 50/2000; n. 6/2001; n. 5/2003) emerge, che sulla base
dell’originaria disciplina del D.P.R. 34/2000 - e, quindi, senza tener
conto delle eventuali modifiche in corso di perfezionamento - il
contratto tra SOA ed impresa vede nel rilascio dell’attestazione di
qualificazione una prestazione che grava sulla SOA cui è rapportato un
corrispettivo posto a carico dell’impresa.
Tale
fatto conduce ad affermare che, nel caso che l’attestazione non sia
stata ancora rilasciata, il contratto sia cedibile. In questo caso, però,
il termine di decorrenza del quinquennio di riferimento dei requisiti di
qualificazione dell’impresa cessionaria decorre non dalla data di
stipula dell’originario contratto di attestazione ma dalla data di
accettazione, da parte del contraente ceduto, del suddetto contratto.
Altro
aspetto è quello che riguarda le modifiche ed integrazioni ad
attestazioni già rilasciate. Va rilevato che, il diritto positivo e le
relative interpretazioni di indirizzo già emanate dall’Autorità
hanno fatto ritenere che dal contratto di attestazione prendono vita in
capo ad entrambi i contraenti “posizioni contrattuali” complesse,
che non si esauriscono nelle prestazioni aventi ad oggetto
l’attestazione originaria ed il relativo corrispettivo, ma che
prevedono anche - a fronte di determinate fattispecie (“variazioni
minime” oppure “integrazioni” delle categorie e/o delle
classifiche di qualificazione, sempre che resti inalterata la durata
dell’efficacia dell’attestazione originaria oppure variazione nella
persona del direttore tecnico, qualora l’attestazione originaria sia
collegata al soggetto uscente) – l’insorgere di obblighi
e di aspettative reciproci (poco
importa
se ricondotti al contratto originario o ritenuti oggetto di contratti a
questo accessori).
A
seguito delle considerazioni sopra riportate discende l’impossibilità
di cedere un contratto di attestazione che abbia già dato luogo al
rilascio dell’attestazione all’impresa originaria contraente, perché
le posizioni soggettive che verrebbero trasferite in conseguenza della
cessione del contratto avrebbero ad oggetto un’attestazione che non è
in alcun modo trasferibile all’impresa cessionaria.
B
) Quanto alla possibilità, per un’impresa, di affidare
l’introduzione nella propria attestazione di “variazioni minime”
(ex art. 15, comma 8, del D.P.R. 34/2000 e determinazione 40/2000) ad
una SOA diversa da quella che ha provveduto all’originaria
attestazione
Le
considerazioni che nella determinazione 40/2000 hanno condotto
l’Autorità ad esprimere l’avviso sulla incedibilità del contratto
di attestazione una volta rilasciata l’attestazione originaria – pur
in presenza di posizioni contrattuali potenzialmente non ancora esaurite
(potendosi verificare le fattispecie correlate alle “integrazioni” e
alle “variazioni minime”) – portano a precisare che soltanto alla
SOA che abbia rilasciato tale attestazione possano essere rivolte
richieste di “integrazioni” dell’originaria attestazione oppure di
inserimento nel documento delle cosiddette “variazioni
minime”.
Va
difatti in primo luogo considerato che, qualora si debbano apportare
all’attestazione delle “integrazioni” oppure delle “variazioni
minime”, la SOA che vi provvede cura l’emissione di un nuovo
certificato di attestazione, nel quale viene rappresentata l’intera
qualificazione dell’impresa e che se è vero che le suddette modifiche
comportano una modesta attività istruttoria e valutativa questa segue
ad altre, ben più articolate ed impegnative attività, poste in essere
in occasione ed in funzione dell’attestazione originaria i cui esiti
sono tutti contestualmente “trasfusi” nel nuovo documento di
attestazione.
Ecco
perché, anche in vigenza dell’originario testo regolamentare – ed a
maggior ragione una volta entrata in vigore la modifica attualmente in
corso di perfezionamento, – è apparso corretto concludere che le
“variazioni” e le “integrazioni” dell’attestato di
qualificazione possano essere compiute esclusivamente dalla stessa SOA
che ha provveduto al rilascio dell’attestazione originaria.
C)
Quanto alla riconducibilità o meno all’ipotesi di “variazione
minima” (ex art. 15, comma 8 del D.P.R. 34/2000 e determinazione n.
40/2000) in alcune fattispecie:
C1)
Quanto alla riconducibilità all’ipotesi di “variazione minima”
(ex art. 15, comma 8 del D.P.R. 34/2000 e determinazione n. 40/2000)
della cessione/conferimento dell’impresa individuale, a seguito della
morte del titolare, all’impresa costituita dagli eredi in forma
societaria
In
merito alla indicata fattispecie va, in primo luogo, osservato che la
trasformazione è istituto peculiare della disciplina delle società,
con la conseguenza che non sarebbe possibile parlare di trasformazione
avendo riferimento al "passaggio" tra imprese individuali e
società o altre organizzazioni collettive. La giurisprudenza
(Cassazione Civile, Sez. I, 11.4.2002, n. 5141) ha osservato che
"in caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società
si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina
dell'art. 2498 c.c. concernente esclusivamente il caso di trasformazione
di società da un tipo all'altro, con conseguente passaggio “ipso
iure” dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi".
La
trasformazione consiste, infatti, nel cambiamento del tipo di società e
non comporta estinzione di un soggetto con la creazione di uno nuovo, ma
solo modificazione dell'atto costitutivo della società interessata, di
cui resta ferma l'identità; (in giurisprudenza, tra le tante,
Cassazione Civile, Sez. I, 13.9.2002, n. 13434; Id., Sez. II, 3.1.2002,
n. 26).
Tuttavia
il caso in esame comporta che le attività che devono essere svolte
dalle SOA, possono essere considerate riconducibili, in larga misura,
alla "variazione della denominazione o ragione sociale, purchè non
conseguente ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il
trasferimento di azienda o di un suo ramo", che la lett. A), punto
1.a), della determinazione 40/2000, considera “variazione minima” ai
sensi dell'art. 15, comma 8, del D.P.R. 34/2000 e, quindi, assoggettata
alla tariffa minima ivi quantificata.
Va
osservato, però, che il “passaggio” dall’impresa individuale ad
una impresa organizzata dagli eredi in forma societaria, pur dando luogo
ad un soggetto giuridico ben distinto dalla precedente impresa
individuale di cui era titolare il de cuius, comporta una attività da
parte delle SOA che è di contenuto maggiore di quello svolto in
occasione delle “variazioni minime” ma minore di quello svolto in
occasione del rilascio della attestazione di qualificazione originaria.
Di
conseguenza, si ritiene che, nel caso in esame, pur dovendo stipularsi
un nuovo contratto di attestazione la tariffa da applicarsi è pari ad
un quarto di quella stabilita dal D.P.R. 34/2000. Ciò nel caso in cui
la SOA che rilascia l’attestazione sia la stessa che ha rilasciato
l’attestazione del de cuius e non si richiede che siano modificate
categorie, classifiche e termini di validità dell’attestazione
originaria.
C2)
Quanto alla riconducibilità all’ipotesi di “variazione minima”
(ex art. 15, comma 8 del D.P.R. 34/2000 e determinazione n. 40/2000)
della donazione di impresa individuale con continuazione dell'esercizio
da parte dei donatori sotto forma di società.
In
merito alla indicata ipotesi, va osservato che secondo la
giurisprudenza, "non vi è alcuna ragione per non ritenere che la
cessione di azienda, in quanto negozio costitutivo di diritti reali in
capo ad altro soggetto, debba intendersi in senso ampio, comprensivo
quindi anche della donazione" (Commissione Tributaria Centrale,
Sez. V, 11.06.1999, n. 3847).
Le
considerazioni esposte per quanto riguarda il punto C1) conducono, però,
a ritenere che il donatario dell'azienda, che voglia conseguire
l'attestazione di qualificazione in virtù dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi riferiti all'azienda donata
(ex art. 15, comma 9, del D.P.R. 34/2000) che risulta già attestata,
pur dovendo stipulare un autonomo contratto con una SOA, deve
corrispondere alla stessa la tariffa pari ad un quarto di quella
stabilita dal D.P.R. 34/2000. Ciò nel caso in cui la SOA che rilascia
l’attestazione sia la stessa che ha rilasciato l’attestazione
originaria e non siano richieste modifiche alle categorie, classifiche e
termini di validità della precedente attestazione.
Per
tutte le considerazioni svolte, l’Autorità è dell’avviso che:
a)
un contratto di attestazione che abbia già dato luogo al rilascio della
stessa non può essere ceduto;
b)
l’introduzione nelle attestazioni di “integrazioni” o di
“variazioni minime” non può essere effettuata da una SOA diversa da
quella che ha provveduto all’originaria attestazione;
c)
nel caso di cessione/conferimento di una impresa individuale, a seguito
della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma
societaria, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di
attestazione, corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto della
tariffa prevista dal D.P.R. 34/2000, qualora la SOA che rilascia
l’attestazione sia quella che ha rilasciato l’attestazione alla
ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie,
classifiche e termini di validità della precedente attestazione;
d)
nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario
dell’azienda, voglia proseguire l’attivitò del donante, occorre
procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione
corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa
prevista dal D.P.R. 34/2000, qoalora la SOA che rilascia
l’attestazione sia quella che ha rilasciato l’attestazione alla
ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie,
classifiche e termini di validità della precedente attestazione.
|