Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
DETERMINAZIONE
n. 20 del 26 novembre 2003
Appalto
di servizi tecnici di importo pari o superiore a 100.000 euro:
documentazione amministrativa da produrre a comprova dei servizi di
progettazione già svolti.
Premesso
:
Sono
giunti a questa Autorità degli esposti da parte di alcuni
professionisti che segnalavano di essere stati esclusi da una gara
tramite licitazione privata per l’affidamento di incarichi di
progettazione per importi pari o superiori a 100.000 euro, dopo aver
superato la fase di prequalifica, per non aver potuto presentare la
documentazione comprovante i requisiti richiesti e la conseguente
offerta economica, a causa del ritardo con cui un precedente committente
aveva consegnato loro l’attestazione relativa ad incarichi di
progettazione già svolti, richiesta nella lettera d’invito della
stazione appaltante
Si
premette che la ritardata consegna da parte dei precedenti committenti
delle attestazioni richieste investe profili organizzativi interni alle
singole stazioni appaltanti ed eventuali negligenze nella produzione di
atti dovuti devono essere contestate con apposito ricorso amministrativo
o giurisdizionale.
Ciò
considerato, si ritiene utile fornire delle indicazioni in merito alle
clausole - contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito delle
stazioni appaltanti - relative alla comprova dei servizi di
progettazione svolti in precedenza dai concorrenti.
Tali
clausole riguardano la problematica generale delle produzioni
documentali ai sensi dell’art.10, comma 1 quater, legge 109/94, con
particolare riferimento al momento in cui sia prevista la produzione
della documentazione amministrativa a comprova dei requisiti dichiarati
ed al tipo di documentazione da produrre.
Momento in
cui deve essere prodotta la documentazione amministrativa a comprova dei
requisiti dichiarati.
L’art.63,
comma 8, dpr 554/99 prescrive che la stazione appaltante verifichi le
dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti <<..ai
sensi e per gli effetti dell’art.10, comma 1 quater della legge, per
quanto compatibili>>.
Quest’ultima
disposizione prevede che la verifica avvenga prima di procedere
all’apertura delle buste, richiedendo al 10% dei concorrenti di
comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico –
organizzativa eventualmente richiesti.
I
bandi di gara per l’appalto di servizi tecnici di importo pari o
maggiore a 100.000 euro (al di sotto di tale limite il nuovo art.17,
comma12, come novellato dalla legge 166/2002, ne consente
l’affidamento diretto), prevedono che alla domanda di partecipazione
debbano essere accluse le dichiarazioni sostitutive relative al possesso
dei requisiti, nonché l’elenco dei servizi di ingegneria e di
architettura svolti negli ultimi dieci anni.
In
alcuni bandi si legge che l’invito a presentare la successiva offerta
sarà spedito dalla stazione appaltante ad un certo numero di
concorrenti selezionati tra quelli che abbiano presentato le domande di
partecipazione con le dichiarazioni sostitutive, sempre che, a seguito
di apposita verifica, domanda e dichiarazioni risultino corrette sul
piano formale e sostanziale.
Tale
verifica non deve essere intesa come riscontro oggettivo della veridicità
delle dichiarazioni prodotte, interpretazione che implicherebbe la
necessità per i concorrenti di produrre la documentazione a
comprova dei requisiti dichiarati in un momento anteriore a quello
previsto dall’art.10, comma 1 quater, legge 109/94 (e cioè entro
dieci giorni dalla richiesta della commissione di gara).
Questa
lettura, infatti, contrasta palesemente non soltanto con il citato
art.10, comma 1 quater, ma anche con la disposizione dell’art.63,
comma 2, che prescrive, a corredo delle domande di partecipazione,
soltanto le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti
richiesti.
In
definitiva, in sede di pre-selezione dei concorrenti, la stazione
appaltante deve provvede soltanto a verificare che le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione corrispondano a quanto
richiesto nel bando di gara (verifica tra quanto domandato e quanto
risposto), prescindendo, per il momento, dal riscontro della veridicità
delle medesime dichiarazioni.
Dimostrazione
dei requisiti tecnico – professionali.
Il sopra citato art.10, comma 1 quater, legge 109/94 prescrive la
verifica, a campione, dei <<requisiti di capacità economico
–finanziaria e tecnico organizzativa>> dei soggetti concorrenti.
In recepimento di tale disposizione l’art.63 del regolamento specifica
i requisiti per l’ammissione alla gara, ma, a differenza degli
affidamenti al di sopra della soglia comunitaria, per quelli al di sotto
di tale limite, prevede soltanto requisiti tecnico professionali e non
anche economico - finanziari (nell’intento, come sottolineato nella
relazione di accompagnamento al regolamento, di agevolare la
partecipazione dei più giovani professionisti).
Il comma 2 dell’art.63, alla lettera b), fa riferimento, quindi, alle
dichiarazioni relative agli importi dei lavori per i quali il soggetto
concorrente abbia svolto servizi di progettazione, all’indicazione,
per ciascuno di essi, del committente, delle classi e delle categorie e
della natura delle prestazioni effettuate.
Sono,
pertanto, improprie quelle prescrizioni dei bandi di gara per
l’appalto di servizi tecnici che (applicando, probabilmente, una
clausola standard concepita per gli appalti di lavori), prevedono che la
commissione di gara, dopo una verifica formale delle offerte e della
documentazione e dopo il sorteggio di una percentuale di concorrenti,
verifichi il possesso della cifra d’affari e non, invece, dei
requisiti tecnico professionali (come richiesto dalle disposizioni della
legge 109/94 e del regolamento 554/99).
Produzione
di attestazioni rilasciate da precedenti committenti e produzioni
documentali equivalenti.
La
locuzione “documentazione”, utilizzata dal citato art.10, comma 1
quater, è generica e la legge rimanda al bando o alla lettera
d’invito per le necessarie specificazioni.
In
taluni bandi di gara viene richiesta in modo esclusivo, a comprova dei
requisiti dichiarati, l’attestazione rilasciata da un precedente
committente di avvenuto espletamento di servizi tecnici già svolti
(riportante le classi, le categorie, oltre agli importi delle opere cui
si riferisce la prestazione svolta).
Nel
caso specifico di appalto per l’esecuzione di lavori, la vigente
normativa prevede espressamente e tassativamente quale mezzo di prova il
certificato di regolare esecuzione prescritto dal D.P.R. 34/2000 (cfr.TAR
Sicilia- Palermo n. 464/2002).
Al
di fuori di tale fattispecie, vige il principio di carattere generale
che un partecipante ad una gara ad evidenza pubblica, qualora non sia in
grado di dimostrare il possesso di un requisito secondo quanto richiesto
dal bando di gara, può procedere alla dimostrazione stessa mediante
altri documenti considerati idonei dalla stazione appaltante (cfr. TAR
Sicilia – Catania n. 1586/2002).
In
particolare, nelle gare per l’aggiudicazione di servizi di ingegneria,
una costante giurisprudenza afferma che, in ossequio al principio
dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione, in assenza di
tassativa disposizione normativa in ordine alle forme di comprova dei
requisiti, occorre rifuggire ogni inutile formalismo che conduca a
restringere il numero dei concorrenti.
Secondo
tale giurisprudenza, le disposizioni contenute nel bando di gara in tema
di specifici adempimenti a carico dei concorrenti devono essere
interpretate con riferimento al contenuto sostanziale dell’adempimento
stesso (cfr. C.D.S. V Sez. n. 223/1999), che può considerarsi assolto
se dalla documentazione presentata possa comunque obiettivamente dedursi
un determinato elemento (cfr. TAR Piemonte – Torino n. 125/1996).
Inoltre,
le sanzioni previste dall’art. 10, comma 1 quater, della legge quadro
sono applicabili solo in caso di inidoneità sostanziale della prodotta
documentazione a comprovare i requisiti prescritti, trattandosi di di
disposizione di stretta interpretazione e applicazione (cfr. TAR Sicilia
– Catania n. 1079/2001).
La
sopra ricordata clausola presente in taluni bandi di gara che richiede
in modo esclusivo, a comprova dei requisiti dichiarati, l’attestazione
rilasciata da un precedente committente appare, quindi,
ingiustificatamente restrittiva, anche perché vincola la dimostrazione
dei requisiti ad una attestazione proveniente da un soggetto terzo.
Viceversa
la dimostrazione dell’esecuzione dei precedenti incarichi di
progettazione, dell’importo dei lavori corrispondenti e di tutte le
indicazioni richieste dall’art.63, comma 2, lett. b) può essere data
anche in altro modo, ad esempio con la produzione dei provvedimenti
della stazione appaltante di conferimento dell’incarico, di avvenuto
espletamento dello stesso, di pagamento della prestazione compiuta
ecc..
Pertanto,
la stazione appaltante, nei documenti di gara per l’appalto di servizi
tecnici di importo pari o maggiore a 100.000 euro, in merito alla
tipologia di documentazione da trasmettere a comprova dei lavori
indicati dai concorrenti, non potrà fare esclusivo riferimento alle
dichiarazioni rese dai precedenti committenti dei servizi, ma dovrà,
altresì, consentire la presentazione di equivalente documentazione
sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.
|