Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
DETERMINAZIONE
n. 22 del 10 dicembre 2003
OGGETTO:
Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica
stradale
Premesso
Sono
giunti a questa Autorità numerosi esposti da parte di imprese di
costruzioni e da parte dell’AISES - Associazione Italiana Segnaletica
e Sicurezza - l’associazione di categoria delle imprese che operano
nel campo dei lavori di manutenzione stradale, che segnalavano la
presunta violazione della normativa sui lavori pubblici in taluni bandi
di gara relativi alle opere di segnaletica stradale.
Vista
la frequenza delle interrogazioni sul tema della segnaletica stradale,
l’Autorità ritiene opportuno fornire, sulla base dei prevalenti
orientamenti giurisprudenziali e delle proprie deliberazioni già
emanate in relazione a fattispecie concrete, alcune indicazioni sulla
normativa applicabile.
In
diritto
Per
individuare la normativa applicabile agli appalti relativi alla
segnaletica stradale occorre in primo luogo stabilire se la prestazione
che frequentemente costituisce l’oggetto dei bandi, ossia la
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale adiacente alla
sede stradale, sia riconducibile alla categoria degli appalti di lavori
piuttosto che a quella dei servizi (con conseguente applicazione della
relativa disciplina : d.lgs. 157/95 e s.m.i.).
A
tal proposito, l’art.2, comma 1 della legge 109/1994 e s.m.i.,
stabilisce che : <<..si intendono per lavori pubblici, se affidati
dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale
e di ingegneria naturalistica. (…)>>.
Anche
se questa definizione riconduce l’attività di manutenzione
nell’ambito dei lavori, alcuni casi concreti hanno evidenziato la
difficoltà di definire compiutamente l’accezione di
“manutenzione” di opere ed impianti, sollevando alcuni problemi
interpretativi.
A
tali problemi interpretativi hanno cercato di dare risposta varie
pronunce del giudice amministrativo, tra le quali appare molto chiara,
tra le altre, la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n.2518
del 4 maggio 2001.
Sottolinea,
tale pronuncia che non a caso il legislatore del ’94 ha eletto, quale
oggetto del proprio intervento la più ampia categoria dei “lavori
pubblici” in luogo di quella dell’”opera pubblica”, in modo che
vengono ad essere ricompresi, nell’ottica legislativa <<..non
solo i lavori che hanno dato luogo, mediante un’opera di costruzione,
ad un’opera o ad un impianto, ma anche i lavori che si limitano ad
avere l’opera o l’impianto come oggetto dell’attività>>.
Spiegano,
ancor più chiaramente, i giudici amministrativi, con argomentazioni di
tipo sostanzialistico, come il concetto di manutenzione debba essere
ricondotto alla qualifica di “lavori” ogni volta che
l’applicazione dell’opera dell’appaltatore comporti un’attività
essenziale di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione,
la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e
sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.
Appare,
quindi, evidente ricondurre alla categoria dei lavori l’attività di
manutenzione della segnaletica stradale, nell’ambito della quale
interviene sempre una modificazione della realtà fisica, grazie
all’utilizzazione di materiali nuovi : vernici per la realizzazione
della segnaletica orizzontale e installazione dei manufatti che
costituiscono la segnaletica verticale (cartelli stradali, semafori ed
altri segnali stradali).
A
conferma dell’argomento sostanziale sopra enunciato, interviene un
altro argomento, di natura formale – letterale, che si rinviene
nell’allegato 1 del d.lgs. 157/95, relativo agli appalti di servizi.
Tale
allegato, per quanto concerne i servizi di manutenzione e riparazione,
fa riferimento alle voci della CPC (Central Product Classification)
corrispondenti ai numeri 6112, 6122, 633, 886 (aventi ad oggetto veicoli
a motore, motocicli e gatto delle nevi, articoli personali e domestici,
prodotti metallici, macchinari e attrezzature).
Tali
voci non possono essere applicate alla fattispecie in oggetto, relativa
alla segnaletica stradale e paiono rispondere ad una logica di
tassatività, portando ad escludere che possano considerarsi
manutenzioni rientranti tra gli appalti di servizi attività escluse dai
numeri indicati.
(Né
sembra che la manutenzione in oggetto, attesa la sua specificità, possa
essere fatta comodamente rientrare nel generale riferimento ai
“macchinari o attrezzature” o, ancor più, nell’ambito della voce
residuale degli “altri servizi”.)
Oltre
alla problematica relativa alla nozione di manutenzione, un’altra
incertezza accompagna l’individuazione della disciplina applicabile
agli appalti riguardanti la segnaletica stradale, derivante dalla
compresenza, nell’oggetto di taluni bandi, di attività riconducibili
ai lavori e di altre riconducibili ai servizi o alle forniture (es.
contratto di fornitura e posa in opera).
La
disciplina applicabile ai cosiddetti contratti “misti” è dettata
dall’art.2, comma 1, II periodo della legge 109/94 e s.m.i.,
<<nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o servizi quando comprendano lavori accessori, si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50%>>.
(La
medesima regolamentazione è contenuta nell’art.3, comma 3 del d.lgs.
157/95, la cui formulazione è stata, di recente, adeguata a quella già
vigente nell’ambito della legge 109/94, con l’art.3 del d.lgs.
65/2000).
Dalla
norma sopra esposta si evince che (come già chiarito nella
determinazione di questa Autorità n.13/99), nell’ordinamento italiano
il criterio dell’accessorietà contenuto nelle direttive comunitarie
è integrato con il criterio della prevalenza economica, per cui la
normativa in tema di lavori pubblici va applicata in entrambi i seguenti
casi :
1.
1. in tutti i casi in cui l’oggetto del
contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico, cioè quando la sua
funzione, ossia il risultato che dallo stesso l’amministrazione
pubblica intende conseguire è quella della realizzazione dell’opera
pubblica; in tal caso, pur se sono previsti servizi o forniture, anche
di valore economico prevalente, essi conservano una funzione meramente
strumentale (criterio funzionale che si basa sul caso, prospettato per
absurdum in applicazione della opposta soluzione, secondo cui, siccome
in ogni costruzione edilizia le forniture sono di valore economico
superiore agli oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare che esse
acquistino rilievo prevalente, tale da qualificare il contratto come di
fornitura) ;
2.
2. nei contratti misti veri e propri (cioè
aventi ad oggetto lavori e servizi o lavori e forniture) laddove la
prestazione di lavori assuma rilievo economico superiore al 50% del
complessivo contratto (ancorché la prestazione relativa ai lavori sia
ritenuta funzionalmente subvalente).
Alcuni
bandi di gara hanno ad oggetto la “fornitura e posa in opera” di
beni inerenti la segnaletica stradale ; anche in queste ipotesi di
contratti di fornitura e posa in opera, in applicazione della
fattispecie descritta al punto n.1, deve trovare applicazione la
normativa sui lavori pubblici.
Questo
in quanto nell’ambito delle attività della segnaletica stradale la
posa in opera risulta più importante e rischiosa, anche se meno costosa
della fornitura di beni, ciò che diventa incontestabile per la
segnaletica orizzontale, dove appare evidente la prevalenza funzionale
della posa in opera sul costo dei materiali (vernici).
In
altri termini, le previste forniture di materiali o componenti, anche di
valore economico prevalente rispetto alle attività di lavorazione,
conservano una funzione meramente strumentale, non acquistano valenza di
autonoma prestazione, il contratto non diviene misto, ma conserva una
funzione unitaria volta alla realizzazione o modificazione di un’opera
pubblica.
Si
ricorda infine, come considerazione conclusiva ed assorbente che,
nell’atto di regolazione n.5/2001 di questa Autorità, si è affermato
che, in ogni caso in cui sia configurabile un’attività prevista dalle
declaratorie dell’allegato A al DPR 34/2000, relativo alla
qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, la funzione
caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare nella
realizzazione dell’opera o del lavoro, che costituiscono l’oggetto
principale del contratto (anche se le descrizioni fanno riferimento a
forniture e posa in opera).
La
categoria OS10 prevista in tale allegato è per l’appunto relativa
alla “Segnaletica stradale non luminosa”, relativa alla fornitura,
posa in opera, manutenzione o ristrutturazione nonché esecuzione della
segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare.
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