Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 7 del 13 marzo 2003
“Fornitura
e posa in opera di acciaio presagomato”.
Considerato
in fatto
L’ANSFER,
Associazione Nazionale sagomatori ferro, ha inviato all’Autorità una
richiesta di chiarimenti in ordine al tema dei sub-affidamenti dei
contratti di fornitura e posa in opera di ferri presagomati necessari
per realizzare le strutture in cemento armato.
L’Associazione
nella nota inviata afferma che a suo parere ai sensi delle
determinazioni dell’Autorità, la lavorazione costituita da fornitura
e posa in opera di ferri presagomati non è da ritenere lavoro ma
contratto di fornitura da considerare contratto similare (articolo 18,
comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55) solo nel caso che il
suo importo sia superiore al 2% dell’importo complessivo del contratto
di appalto oppure di importo superiore a 100.000 euro e qualora il costo
della mano d’opera espletata nel cantiere in cui si esegue l’opera
sia di importo superiore al 50% del costo del subcontratto. Sulla base
di tali considerazioni chiede l’avviso dell’Autorità in ordine alle
seguenti problematiche:
a)
possibilità per l’impresa alla quale l’appaltatore principale abbia
affidato la fornitura e posa in opera dell’acciaio presagomato per
cemento armato di impiegare una impresa terza per l’espletamento in
cantiere della fase di posa in opera;
b)
natura giuridica del rapporto fornitore/posatore in opera;
c)
necessità o meno di qualificazione ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34 dell’impresa sub-affidataria della posa in opera.
I
suddetti quesiti sono state sottoposti all’attenzione dei firmatari
dei protocolli d’intesa con questa Autorità, i quali non hanno
formulato valutazioni.
Considerato
in diritto
Al
fine di fornire una soluzione ai problemi sollevati, occorre in primo
luogo confermare o meno quanto asserito dall’ANSFER in ordine al fatto
che la fornitura e posa in opera di ferri presagomati non è da
considerarsi né un lavoro e né, salvo casi particolari, contratto
similare. A tal fine deve richiamarsi, in primo luogo, l’articolo 18
della legge 19 marzo 1999, n. 55, il quale, a parere dell’Autorità
(determinazioni 22 maggio 2001, n. 12), è finalizzato ad arginare il
fenomeno dell'infiltrazione di tipo mafioso e di altri gravi forme di
pericolosità sociale nei lavori pubblici e contiene specifiche
disposizioni per l'affidamento in subappalto delle lavorazioni oggetto
del contratto principale. In particolare l’Autorità ha precisato che
il comma 12 del suddetto articolo 18 opera una definizione legale del
subappalto finalizzata ad individuare le regole da applicarsi per
l’affidamento dei subcontratti relativi a prestazioni che non sono
lavori ma che prevedono l’impiego di mano d’opera, come nel caso
della fornitura con posa in opera e del nolo a caldo. La ratio della
disposizione è individuabile nella volontà legislativa di assicurare
le medesime garanzie previste per il subappalto di lavori anche per
quelle attività che sono di qualificazione diversa ma che, a tal fine,
sono a quest’ultimo assimilati.
Al
riguardo, deve evidenziarsi come il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 non
contenga disposizioni specifiche in merito al subappalto; solo
l’articolo 141 prevede un limite per quest’ultimo, con
l’indicazione di una misura percentuale (30%) riferita, però, alla
sola categoria prevalente. Il suddetto articolo 141, inoltre, precisa
che per attività ovunque espletate, cui fa riferimento il richiamato
comma 12 dell'articolo 18 della legge 55/1999, devono intendersi quelle
poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.
Sulla
portata applicativa delle suddette disposizioni, peraltro, si è
espressa questa Autorità in più occasioni (determinazioni 22 maggio
2001, n. 12; 20 dicembre 2001, n. 25;16 ottobre 2002, n. 27; 18 dicembre
2002, n. 31; 27 febbraio 2003, n.6) nelle quali è stato precisato che
le prestazioni di fornitura e posa in opera o noli a caldo che non sono
da considerarsi (o non si è ritenuto che siano da considerarsi)
autonomo lavoro, ad esempio la fornitura e posa in opera di travi
precompresse prefabbricate per realizzare un ponte oppure i travetti
precompressi per i solai di un edificio, sono comprese nelle lavorazioni
della categoria prevalente. L’Autorità ha precisato che a tali
prestazioni si applicano le disposizioni (articolo 18, comma 12, della
legge 55/90 e successive modificazioni e articolo 141 del dpr 554/1999)
previste in materia di assimilazione dei subcontratti aventi ad oggetto
attività che richiedono l’impiego di mano d’opera a subappalti di
lavori, soltanto se essi sono di importo superiore al 2% dell’importo
complessivo del contratto di appalto oppure di importo superiore a
100.000 euro e qualora il costo della mano d’opera espletata nel
cantiere in cui si esegue l’opera sia di importo superiore al 50% del
costo del subcontratto.
In base
alle considerazioni espresse nelle suddette determinazioni è evidente
che la fornitura e posa in opera di ferri presagomati non costituisce un
autonomo lavoro (a meno che l’importo del subcontratto sia superiore
al 2% dell’importo complessivo del contratto di appalto oppure sia
superiore a 100.000 euro e il costo della mano d’opera espletata nel
cantiere in cui si esegue l’opera sia di importo superiore al 50% del
importo del subcontratto, cosa da ritenersi molto difficile sul piano
della realtà operativa) e, pertanto l’affermazione dell’ANSFER è
da ritenersi corretta.
Per quanto
riguarda i quesiti formulati va osservato che le norme (articolo 18,
comma 12, secondo periodo, del d.P.R. 55/90) fanno divieto per quanto
riguarda i lavori del cosiddetto subappalto a cascata mentre non vi sono
norme che fanno uguale divieto per i contratti di fornitura e posa in
opera o di noli a caldo a meno che siano da considerarsi contratti
similari. Va inoltre tenuto presente che fa eccezione a tale divieto
(articolo 18, comma 12, secondo periodo, della legge 55/90; articolo
141, comma 2, del d.P.R. 554/1999) l’affidamento della posa in opera
di componenti relative lavori rientranti nelle strutture, impianti ed
opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l)
del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e cioè nelle categorie OS4
(impianti elettromeccanici trasportatori), OS5 (impianti pneumatici ed
antintrusione), OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato), OS18
(componenti strutturali in acciaio o metallo) e OS33 (coperture
speciali) dell’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La
disposizione prevede che il subappaltatore per l’attività di posa in
opera può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non
sussistano i divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 e s. m. Non vi è altra prescrizione. Le imprese che
svolgono l’attività di posa in opera possono, quindi, anche non
essere in possesso dell’attestazione di qualificazione.
Una
interprestazione logico-sistematica della disposizione che prevede i
casi per i quali vi è l’eccezione al divieto del cosiddetto
subappalto a cascata, fa ritenere che tale eccezione riguarda anche la
fase della posa in opera prevista nei contratti di fornitura e posa in
opera di ferri presagomati. La suddetta prestazione, infatti, può
essere considerata sul piano tecnico come fornitura di un componente o
di una parte di un componente prefabbricato in cemento armato o in
acciaio. Va osservato che anche in questo caso è vigente l’obbligo
(articolo 18, comma 12, ultimo periodo, della legge 55/1990) di
comunicare alla stazione appaltante il nome dell’impresa, l’importo
del contratto, l’oggetto del lavoro. Resta, inoltre, evidente che le
attività di posa in opera non essendo, come specificato prima, attività
riconducibili a lavoro o a contratto similare non possano essere
impiegate per l’ottenimento della attestazione di qualificazione.
In base
alle suesposte considerazioni l’Autorità è dell’avviso che:
a)
la fornitura e posa in opera di barre presagomate in acciaio necessarie
per realizzare le strutture in cemento armato non può considerarsi
lavoro riconducibile ad una delle declaratorie di cui all’allegato A
del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; stante la indicata natura la
prestazione va considerata facente parte della categoria prevalente;
b)
l’appaltatore può affidare la prestazione di fornitura e posa in
opera di barre presagomate in acciaio ad altra impresa e la seconda
attività (posa in opera) può essere sub-affidata ad altre imprese di
fiducia (e sempre che per essa non sussistano i divieti previsti
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s. m.) per le
quali, per la mancata riconducibilità della prestazione alle
declaratorie dell’allegato A del d.P.R. 34/2000, non si richiede il
possesso di attestazione di qualificazione;
c)
l’importo del subcontratto non incide sulla quota del 30%
dell’importo della categoria prevalente che può essere liberamente
subappaltata, a meno che tale prestazione abbia le caratteristiche per
essere considerata contratto similare (importo superiore al 2%
dell’importo complessivo del contratto di appalto o comunque superiore
a 100.000 euro e costo della manodopera espletata in cantiere superiore
al 50% dell’importo del subcontratto);
d)
l’attività di posa in opera non può essere impiegata per acquisire
la attestazione di qualificazione in nessuna della categorie generali o
specializzate di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
e)
l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante il nome
dell’impresa cui sia sta sub-affidata la posa in opera nonché
l’importo del sub-affidamento e la dichiarazione che per essa non
sussistono alcuni dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 e s. m.
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