Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 8 del 26 marzo 2003
Pagamento
subappaltatori.
Considerato
in fatto
L’ANCE
ha sottoposto all’attenzione di questa Autorità la problematica
relativa alle modalità di pagamento delle imprese subappaltatrici. In
particolare, oggetto della richiesta di parere è la presunta
abrogazione del comma 3-bis dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55, introdotto dal comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991,
n. 406. Il problema nasce dall’inclusione del suddetto articolo 34 tra
le norme espressamente abrogate dal DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (art.
231 lett.v), circostanza questa che ha indotto molte stazioni appaltanti
a ritenere indirettamente abrogato anche il comma 3-bis dell’art. 18
L. 55/90, con la conseguente disapplicazione delle modalità di
pagamento ivi indicate. Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’ANCE ha
richiesto un parere in merito alla presunta abrogazione del suddetto
comma 3-bis dell’art. 18, e quindi sulla disciplina applicabile ai
subappaltatori in ordine alle modalità di pagamento.
La
suddetta problematica è stata sottoposta all’attenzione dei firmatari
dei Protocolli d’intesa con questa Autorità, i quali hanno formulato
le proprie valutazioni. In particolare, l’ASSISTAL- Associazione
Nazionale Costruttori Impianti – nel rappresentare l’esclusione
della normativa antimafia dagli interventi abrogativi effettuati con il
regolamento generale, evidenzia come l’abrogazione di una norma non
comporta l’automatica abrogazione di norme novellate dalla stessa, a
meno che ciò non sia espressamente disposto. L’ASSISTAL ritiene,
pertanto, che l’art. 231 del DPR 554/99 non abbia prodotto alcun
effetto sull’art. 18, comma 3-bis, della L. 55/90.
Anche
la Lega delle Autonomie Locali concorda con le osservazioni dell’ANCE,
non ritenendo abrogato il comma 3-bis dell’art. 18 L. 55/90, atteso
che il punto u) dell’art. 231 del DPR 554/99 espressamente abroga solo
le parole “o le categorie prevalenti” incluse nel comma
3 dell’art. 18, nulla eliminando o modificando del restante corpo
normativo di tale legge e, quindi, anche dello stesso comma 3-bis
dell’art. 18 il quale, pertanto, continua ad essere vigente.
La
Lega delle Autonomie Locali, peraltro, osserva che nel bando di gara sia
necessario indicare che la stazione appaltante provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo
dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo
ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia; nel caso
di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla stazione
appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivazione di pagamento.
Considerato
in diritto
Al
fine di fornire una soluzione alla problematica sollevata, deve
preliminarmente evidenziarsi che si concorda sulle osservazioni dei
firmatari dei Protocolli d’intesa con questa Autorità, in ordine alla
vigenza delle disposizioni dell’art. 18, comma 3-bis, della L. 55/90,
per le ragioni di seguito esplicate.
In primo
luogo, si osserva che assolvendo al mandato assegnatogli, l’art. 231
del regolamento n. 554/99 indica le disposizioni abrogate, tra le quali
figura l’art. 34 del D.Lgs. n. 406/91. L’art. 231 rappresenta in
parte una disposizione ricognitiva di abrogazioni tacite già
intervenute, in parte vere e proprie abrogazioni, soprattutto con
riguardo alle disposizioni più recenti.
Tra
i gruppi di norme che sopravvivono al processo abrogativo effettuato
dall’art. 231, va sicuramente annoverato quello relativo alla
disciplina antimafia, ossia quello costituito dalla legge 27 dicembre
1956 n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, dalla legge 13
settembre 1982 n. 646 (art.21 e 22), dalla legge 19 marzo 1990 n. 55,
dal DPCM 11 maggio 1991 n. 187, dal DPR 3 giugno 1998, n. 252.
Quanto
sopra segue alla considerazione per cui la norma costituisce puntuale
applicazione dell’art. 3, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e s.m. il quale dispone espressamente che “sono abrogati, con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti
normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad
eccezione della legislazione antimafia (...)”.
In
ragione di ciò, l’art. 231 del DPR 554/99 non ha inciso, abrogandola,
sulla medesima legislazione antimafia, ma ha solo abrogato dal comma 3
del suddetto articolo 18, le parole “o le categorie prevalenti”, con
ciò lasciando in vita le altre disposizioni di cui alla legge 55/90,
ivi incluso, quindi, il comma 3-bis del medesimo articolo 18.
Peraltro,
come pure affermato dall’ASSISTAL, si ritiene che l’abrogazione di
una norma non comporta l’automatica abrogazione di norme novellate
dalla stessa, a meno che ciò non sia espressamente disposto.
Alla
luce di quanto sopra, pertanto, sembra potersi affermare che
l’abrogazione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 406/91 non ha coinvolto,
abrogandola, anche la disposizione dell’art. 18 comma 3-bis della l.
55/90, proprio per espressa volontà del legislatore diretta a mantenere
in vita la legislazione antimafia.
Alla
luce della suddetta disposizione deve considerarsi confermata la facoltà
per la stazione appaltante, dandone notizia nel bando di gara, di optare
per il pagamento delle lavorazioni affidate in subappalto, per una delle
due seguenti discipline (art. 18, comma 3- bis, della L. 55/90):
a)
pagamento - alla maturazione secondo quanto previsto dal contratto di
appalto di ogni stato di avanzamento - direttamente al subappaltatore in
base alla specificazione dell’importo delle lavorazioni eseguite dal
subappaltatore fornita dall’appaltatore;
b)
pagamento nei confronti dell’appaltatore, con l’obbligo per
quest’ultimo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Nel
caso che sia prevista la modalità di pagamento di cui alla lettera a),
sembra opportuno evidenziare che nel contratto di appalto - poiché la
disposizione nulla dice in merito ai controlli che andrebbero effettuati
in simili circostanze ed atteso che i lavori eseguiti devono risultare
dal registro di contabilità - sia previsto che il pagamento al
subappaltatore è subordinato ad un nulla osta del direttore dei lavori.
Dalle
considerazioni svolte l’Autorità è dell’avviso che:
-
l’art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. non ha
abrogato l’art. 18, comma 3-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
s.m. che, pertanto, è da considerarsi ancora vigente;
-
la stazione appaltante deve indicare nel bando di gara che provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo
dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo
ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti via via al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute a
garanzia.
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