Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 18,
comma 2, della legge n. 109/1994 e s.m.i. alla redazione dei Programma
Triennale dei Lavori Pubblici di cui all'art. 14 della medesima legge.
Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, a seguito di
quanto statuito dal Consiglio di questa Autorità nell'adunanza dei
575/03, si rappresenta quanto segue.
Il c.d. Programma Triennale dei Lavori Pubblici è essenzialmente
l'atto amministrativo generale nel quale viene racchiusa la previsione o
volontà di realizzare un gruppo di opere pubbliche in una visione
organica, complessiva e razionale di esse e in forza di una valutazione
complessiva di tutti gli interessi da soddisfare e degli obiettivi da
raggiungere.- Funzione del programma, quindi, è inquadrare la
realizzazione di opere pubbliche in un razionale sistema di interventi e
di investimenti, in omaggio ai criteri di economicità e buon andamento,
determinando "le opere pubbliche che possono essere effettivamente
e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziare e
secondo un ordine di priorità che si basa sulla valutazione dei costi e
dei benefici" (Corte Cost. n. 485/1995).
In ordine all'attività di programmazione triennale sembra, pertanto,
potersi parlare di "pianificazione" in un senso molto lato,
configurandosi il Programma triennale essenzialmente come un atto di
programmazione e di indirizzo (C.d.5. Sez. IV, sentenza 14 dicembre
2002, n. 6917) e strumento essenzialmente di pianificazione e
nazionalizzazione della spesa, da cui discende unicamente il vincolo per
l'Ente che lo ha adottato di attenersi alle scelte effettuate ed
all'ordine di priorità indicato nel programma, cui corrisponde la
facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, sulla
congruità e correttezza delle scelte effettuate (C.d.S. Sez. V,
sentenza 23 ottobre 2002, n. 5824).
Si tratta, quindi, di attività che non sembrano assimilabili a
quelle connesse alla pianificazione, ma piuttosto a quelle relative alla
programmazione economico-fmanziaria, quali la redazione del bilancio di
previsione o il piano esecutivo di gestione (Peg); tutte attività di
competenza del gruppo dirigente e non "esternalizzabili".
L'incentivo di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 109/1994 per la
redazione di atti di pianificazione è stato invece introdotto per
compensare le specifiche prestazioni tecniche svolte e le relative
responsabilità professionali assunte da parte del personale della
stazione appaltante, in analogia a quanto già disposto per i servizi di
ingegneria propri dei procedimenti attuativi delle opere pubbliche.
Si rappresenta, inoltre, che ricomprendere l'attività di
programmazione triennale nell'ambito della pianificazione urbanistica, e
quindi accedete all'interpretazione estensiva dell'art 18, comma 2,
della legge n. 109/1994, potrebbe comportare una lievitazione dei costi
da imputare all'incentivo, parametro sulla totalità delle opere
previste; potrebbe altresì innescare una crescita del programma in
funzione dell'ottenimento dell'incentivo e costituirebbe, infine, una
duplicazione di costi, in quanto le attività relative a tutte le opere
inserite negli elenchi annuali dei lavori sono già oggetto di singole e
separate incentivazione a valere sui quadri economici di progetto.
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