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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 18, comma 2, della legge n. 109/1994 e s.m.i. alla redazione dei Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui all'art. 14 della medesima legge.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, a seguito di quanto statuito dal Consiglio di questa Autorità nell'adunanza dei 575/03, si rappresenta quanto segue.

Il c.d. Programma Triennale dei Lavori Pubblici è essenzialmente l'atto amministrativo generale nel quale viene racchiusa la previsione o volontà di realizzare un gruppo di opere pubbliche in una visione organica, complessiva e razionale di esse e in forza di una valutazione complessiva di tutti gli interessi da soddisfare e degli obiettivi da raggiungere.- Funzione del programma, quindi, è inquadrare la realizzazione di opere pubbliche in un razionale sistema di interventi e di investimenti, in omaggio ai criteri di economicità e buon andamento, determinando "le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziare e secondo un ordine di priorità che si basa sulla valutazione dei costi e dei benefici" (Corte Cost. n. 485/1995).

In ordine all'attività di programmazione triennale sembra, pertanto, potersi parlare di "pianificazione" in un senso molto lato, configurandosi il Programma triennale essenzialmente come un atto di programmazione e di indirizzo (C.d.5. Sez. IV, sentenza 14 dicembre 2002, n. 6917) e strumento essenzialmente di pianificazione e nazionalizzazione della spesa, da cui discende unicamente il vincolo per l'Ente che lo ha adottato di attenersi alle scelte effettuate ed all'ordine di priorità indicato nel programma, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, sulla congruità e correttezza delle scelte effettuate (C.d.S. Sez. V, sentenza 23 ottobre 2002, n. 5824).

Si tratta, quindi, di attività che non sembrano assimilabili a quelle connesse alla pianificazione, ma piuttosto a quelle relative alla programmazione economico-fmanziaria, quali la redazione del bilancio di previsione o il piano esecutivo di gestione (Peg); tutte attività di competenza del gruppo dirigente e non "esternalizzabili". L'incentivo di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 109/1994 per la redazione di atti di pianificazione è stato invece introdotto per compensare le specifiche prestazioni tecniche svolte e le relative responsabilità professionali assunte da parte del personale della stazione appaltante, in analogia a quanto già disposto per i servizi di ingegneria propri dei procedimenti attuativi delle opere pubbliche.

Si rappresenta, inoltre, che ricomprendere l'attività di programmazione triennale nell'ambito della pianificazione urbanistica, e quindi accedete all'interpretazione estensiva dell'art 18, comma 2, della legge n. 109/1994, potrebbe comportare una lievitazione dei costi da imputare all'incentivo, parametro sulla totalità delle opere previste; potrebbe altresì innescare una crescita del programma in funzione dell'ottenimento dell'incentivo e costituirebbe, infine, una duplicazione di costi, in quanto le attività relative a tutte le opere inserite negli elenchi annuali dei lavori sono già oggetto di singole e separate incentivazione a valere sui quadri economici di progetto.

 

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