Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 12/2004
del
01 luglio 2004
“Atto
di indirizzo sulle modalità di dimostrazione del requisito di cui
all’art. 8. comma 3, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e s. m. e all’art. 4
del d.P.R. 21 gennaio 2000, n. 34 e s. m. (sistema di qualità
aziendale ed elementi significative e correlati del sistema di qualità
aziendale)”.
IL
CONSIGLIO
Considerato
in fatto
La
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. – come confermato dal Tar Lazio,
Sezione III, con le sentenze del 12 maggio 2004, n. 4340, 4341 e 4342 e
dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con le sentenze del 2 marzo 2004, n.
991 e n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124 – ha attribuito
all’Autorità il ruolo di garante dell’efficienza e corretto
funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione, il
che comporta il compito di dare indicazioni operative in ordine
all’attività di qualificazione ed in particolare anche per quanto
riguarda il valore e la credibilità delle certificazione
del
possesso del sistema di qualità aziendale
e delle dichiarazioni
della
presenza di requisiti significative e correlati del sistema di qualità
aziendale
previste dall’articolo 8, comma 3, lettere a) e b) della legge n.
109/1994 e s.m. e
dall’articolo 4 del d.P.R. 21 gennaio 2000, n. 34 e s.m. quali fattori
primari per il conseguimento degli obiettivi di qualità nelle
costruzioni che l’ordinamento si prefigge.
L’Autorità
in merito a tale aspetto della normativa con la determinazione del 14
maggio 2003, n. 11, ha espresso l’avviso che:
a)
la certificazione
del
possesso del sistema di qualità aziendale
può essere rilasciata esclusivamente da un organismo accreditato dal SINCERT
nel
settore EA
28;
b)
la
certificazione
deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al
documento SINCERT
RT-05
(Rev. 05 del 13 maggio 2002 e
successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera ….)
c)
la dichiarazione
della
presenza di requisiti significative e correlati del sistema di qualità
aziendale
può essere rilasciata esclusivamente da un organismo accreditato dal SINCERT
nel settore EA
28;
d)
la dichiarazione
deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al
documento SINCERT
RT-08
(Rev. 01 del 19 dicembre 2000 e
successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera …);
e)
la certificazione
può
essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA
28
da enti, diversi dal SINCERT,
firmatari degli accordi MLA
EA,
purché esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT
RT-05;
f)
la dichiarazione
può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA
28
da enti, diversi dal SINCERT,
firmatari degli accordi MLA
EA,
purché esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT
RT-08;
g)
la conformità di cui alle lettere e) ed f) è assicurata dal SINCERT
tramite accordo/contratto stipulato tra il SINCERT
e l’organismo accreditato oppure dall’ente di accreditamento diverso
dal SINCERT,
o anche direttamente dal SINCERT,
nel quadro di un protocollo di intesa fra SINCERT
ed ente di accreditamento;
h)
l’elenco degli organismi accreditati che si siano
impegnati a rilasciare la dichiarazione
nel rispetto delle prescrizioni del suddetto documento SINCERT
RT-08
nonché gli accordi/contratti ed i protocolli d’intesa
di cui alla precedente lettera sono comunicati dal SINCERT
all’Autorità che li rende noti tramite l’Osservatorio dei lavori
pubblici
Considerato
in diritto
Le
indicazioni contenute nella determinazione n. 11/2003 sono scaturite
dalla necessità di prevedere una stretta correlazione tra il sistema di
certificazione della qualità e il sistema di qualificazione delle
imprese e dalla opportunità che la certificazione di qualità si
riferisca il più possibile alle attività svolte dalle imprese
certificate. Al fine di perseguire le suddette esigenze l’Autorità
con la indicata determinazione ha fatto proprio le prescrizioni
contenute, con riferimento alle imprese di costruzione ed installazione
di impianti e servizi (settore EA 28), nei documenti SINCERT (RT-05)
per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la
qualità e (RT-08) per l’accreditamento di organismi che
operano per la valutazione degli elementi significativi e correlati di
sistema di qualità.
Il
riferimento nella determinazione 11/2003, da parte dell’ Autorità, ai
suddetti documenti, denominati SINCERT
RT
05
e RT
08,
è intervenuto, inoltre, nella considerazione che
gli
schemi previsti dall’accordo di mutuo riconoscimento tra gli enti di
accreditamento europei (accordo MLA
EA)
per l’accreditamento degli organismi abilitati al rilascio di
documenti inerenti i sistemi di qualità, consentono indirizzi
interpretativi e prescrizioni integrative che siano ritenuti, a giudizio
delle competenti autorità nazionali, necessari ai fini previsti da
specifiche norme del paese e ciò, sicuramente, può avvenire per
l’accreditamento al rilascio della dichiarazione che è un documento
di natura transitoria presente soltanto in Italia .
Il
Ministero per le attività produttive, al quale questa Autorità ha
richiesto un parere in merito alla questione relativa alle modalità di
dimostrazione del requisito in
questione
nonché al contenuto della suddetta determinazione n. 11/2003, con nota
del 15 dicembre 2003, ha ritenuto corretto quanto disposto
dall’Autorità ed ha ritenuto che l’Autorità, al fine di garantire
equilibrio tra il valore e la credibilità delle certificazioni e delle
dichiarazioni, dovrebbe procedere ad una verifica periodica a campione
delle modalità di rilascio delle dichiarazioni
relative al possesso degli elementi del sistema di qualità. Il
Ministero ha precisato che tale verifica può essere costituita, sulla
base di un apposito accordo fra Autorità e SINCERT,
anche da quella che il SINCERT
svolge istituzionalmente. Inoltre ha espresso l’avviso che i suddetti
documenti SINCERT
RT-05
e RT-08
debbano essere fatti formalmente propri dall’Autorità.
Tutto
ciò premesso, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità nelle
costruzioni che la legislazione italiana si prefigge, l’Autorità
dispone:
a)
il recepimento del documento
SINCERT RT-05 relativo alle “prescrizioni
per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la
qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e
servizi (settore EA 28)”;
b)
il recepimento del documento
SINCERT RT-08 relativo alle “prescrizioni
per l’accreditamento di organismi che operano la valutazione degli
elementi significativi e correlati di sistema di qualità delle imprese
di costruzione ed installazione (settore EA 28)” ai
fini della dichiarazione prevista dall’art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m;
c)
la conferma delle indicazioni contenute nella determinazione 14
maggio 2003, n. 11 e, pertanto, la conferma del fatto che la certificazione
del sistema di qualità aziendale deve essere rilasciata in
conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (Rev.
05 del 13 maggio 2002 e successive) e la dichiarazione della
presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema
di qualità aziendale deve essere rilasciata in conformità
alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (Rev.
01 del 19 dicembre 2000 e successive);
d)
la pubblicazione sul sito dell’Autorità, tramite
l’Osservatorio dei lavori pubblici, dell’elenco degli
organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare le certificazioni
del
sistema di qualità aziendale
e le dichiarazioni
della
presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema
di qualità
aziendale
nel rispetto delle prescrizioni dei suddetti documenti SINCERT
RT-05
e SINCERT
RT-08
in virtù degli accordi/contratti
e dei protocolli d’intesa previsti in premessa, che sono
comunicati dal SINCERT
all’Autorità;
e)
indica alle SOA autorizzate che, nella considerazione che in
Italia l’unico organismo abilitato all’accreditamento è il SINCERT,
come anche sancito dal TAR Lazio, Sezione. II bis, sentenza n°3898 del
6.5.2004, le certificazioni del sistema di qualità aziendale e
la dichiarazioni della presenza degli elementi significativi e tra
loro correlati del sistema di qualità aziendale da valutare ai fini
della dimostrazione del requisito di cui all’art. 4, del DPR 34/2000,
sono quelle rilasciate dagli organismi compresi nell’elenco di cui
alla suddetta lett. d);
f)
l’obbligo per il SINCERT, nel caso si presentasse la
necessità di apportare ai suddetti documenti RT-05 e RT-08
variazioni e integrazioni, di concordare tali modifiche con l’Autorità
alla quale, al fine di definire concordemente ed in modo rapido tali
variazioni, dovrà essere richiesto di far partecipare propri dipendenti
ai gruppi di lavoro costituiti per lo studio delle modifiche.
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