Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Deliberazione
n. 153 (GE/525-04) del 06/10/2004 - Articoli 17 - 27 - 28 - Codice 17.1
- 17.3.4 - 27.1 - 28.1
Il carattere onnicomprensivo
dell’attività di progettazione deve essere inteso nel senso che la
stima dell’importo complessivo dell’incarico di progettazione deve
tener conto di tutti i servizi ad essa correlati che si intendono
affidare all’esterno. Indicazioni al riguardo sono state fornite da
questa Autorità, da ultimo, con determinazione n. 30 del 13 novembre
2002 con la quale è stato chiarito che “per la individuazione della
fascia cui appartiene un appalto è necessario che il responsabile del
procedimento rediga…. un’ipotesi di parcella che deve riguardare sia
la prestazione di progettazione sia quella di direzione dei lavori,
fatto salvo il caso in cui sia stato già stabilito che la direzione dei
lavori non sarà affidata al progettista ma sarà espletata da tecnici
della stazione appaltante”.
Per quanto concerne
l’affidamento diretto dell’incarico di direzione lavori, in merito
alla corretta applicazione del comma 14 dell’art. 17 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e s.m. è stato affermato dalla giurisprudenza che
la priorità, ivi prevista, dell’affidamento dell’attività di
direzione al progettista incaricato è attuabile solo in fase di
affidamento della progettazione; se, invece, l’affidamento della
direzione lavori e delle altre attività connesse non è disposta
contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione
(come avvenuto nella fattispecie) questa priorità può, tutt’al più,
essere attuata solo se l’ulteriore compenso, aggiunto a quello dovuto
per la progettazione, non supera la soglia prestabilita, costituendo,
altrimenti, il frazionamento nel tempo degli incarichi evidente elusione
del limite stabilito per l’affidamento diretto (TAR Marche n. 1933 del
29 dicembre 2003).
Quanto alla necessità di far
coincidere in capo ad un unico soggetto le funzioni sia di direttore dei
lavori che di coordinatore della sicurezza, giova evidenziare che il
conferimento dell’incarico di coordinatore della sicurezza per la fase
esecutiva dei lavori a soggetto diverso da quello incaricato della
progettazione e direzione lavori non contrasta con le disposizioni del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., essendo prevista (artt. 125 e
127) nell’ufficio di direzione dei lavori la figura di un direttore
operativo per l’espletamento dei compiti relativi alla sicurezza.
Giova rammentare che, ai sensi
dell’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.,
l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori deve avvenire
prima della gara, atteso che tra i compiti del direttore dei lavori vi
è anche quello di attestare, prima dell’avvio delle procedure di
scelta del contraente, la sussistenza delle condizioni per la
realizzabilità del progetto indicate dall’art. 71 dello stesso
regolamento.
Relativamente alla nomina del
collaudatore, appare inadeguata la motivazione del reperimento di tale
figura all’esterno incentrata sulle difficoltà operative del
competente servizio, dovute a carenze di organico ed a notevoli carichi
di lavoro, ove si tenga conto che, alla luce dell’orientamento
espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3154 del 29 ottobre 2003,
per dipendenti della stazione appaltante incaricati del collaudo, ai
sensi dell’art. 188, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e
s.m., debbono intendersi tutti i professionisti inquadrati
nell’organico dell’amministrazione di appartenenza, complessivamente
considerata.
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