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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Deliberazione n. 153 (GE/525-04) del 06/10/2004 - Articoli 17 - 27 - 28 - Codice 17.1 - 17.3.4 - 27.1 - 28.1

Il carattere onnicomprensivo dell’attività di progettazione deve essere inteso nel senso che la stima dell’importo complessivo dell’incarico di progettazione deve tener conto di tutti i servizi ad essa correlati che si intendono affidare all’esterno. Indicazioni al riguardo sono state fornite da questa Autorità, da ultimo, con determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 con la quale è stato chiarito che “per la individuazione della fascia cui appartiene un appalto è necessario che il responsabile del procedimento rediga…. un’ipotesi di parcella che deve riguardare sia la prestazione di progettazione sia quella di direzione dei lavori, fatto salvo il caso in cui sia stato già stabilito che la direzione dei lavori non sarà affidata al progettista ma sarà espletata da tecnici della stazione appaltante”.

Per quanto concerne l’affidamento diretto dell’incarico di direzione lavori, in merito alla corretta applicazione del comma 14 dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. è stato affermato dalla giurisprudenza che la priorità, ivi prevista, dell’affidamento dell’attività di direzione al progettista incaricato è attuabile solo in fase di affidamento della progettazione; se, invece, l’affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse non è disposta contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione (come avvenuto nella fattispecie) questa priorità può, tutt’al più, essere attuata solo se l’ulteriore compenso, aggiunto a quello dovuto per la progettazione, non supera la soglia prestabilita, costituendo, altrimenti, il frazionamento nel tempo degli incarichi evidente elusione del limite stabilito per l’affidamento diretto (TAR Marche n. 1933 del 29 dicembre 2003).

Quanto alla necessità di far coincidere in capo ad un unico soggetto le funzioni sia di direttore dei lavori che di coordinatore della sicurezza, giova evidenziare che il conferimento dell’incarico di coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva dei lavori a soggetto diverso da quello incaricato della progettazione e direzione lavori non contrasta con le disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., essendo prevista (artt. 125 e 127) nell’ufficio di direzione dei lavori la figura di un direttore operativo per l’espletamento dei compiti relativi alla sicurezza.

Giova rammentare che, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori deve avvenire prima della gara, atteso che tra i compiti del direttore dei lavori vi è anche quello di attestare, prima dell’avvio delle procedure di scelta del contraente, la sussistenza delle condizioni per la realizzabilità del progetto indicate dall’art. 71 dello stesso regolamento.

Relativamente alla nomina del collaudatore, appare inadeguata la motivazione del reperimento di tale figura all’esterno incentrata sulle difficoltà operative del competente servizio, dovute a carenze di organico ed a notevoli carichi di lavoro, ove si tenga conto che, alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3154 del 29 ottobre 2003, per dipendenti della stazione appaltante incaricati del collaudo, ai sensi dell’art. 188, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., debbono intendersi tutti i professionisti inquadrati nell’organico dell’amministrazione di appartenenza, complessivamente considerata.

 

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