Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Massime
Deliberazione
n. 155 (R/576-04) del 06/10/2004 - Articoli 10 - Codice 10.2
Contrasta con l’art. 10, comma
1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. l’operato della
stazione appaltante che ha disposto l’aggiudicazione provvisoria prima
della verifica del possesso dei requisiti da parte delle imprese
sorteggiate, atteso che la citata disposizione prevede espressamente che
detta verifica avvenga prima dell’apertura delle buste delle offerte.
Risulta contrastante con la ratio della norma in questione la prassi di
ammettere con riserva alla gara i partecipanti sorteggiati, nelle more
della dimostrazione dei requisiti, poiché con ciò si priverebbe di
certezza il calcolo della soglia di anomalia delle offerte (come già
chiarito da questa Autorità con atto di regolazione n. 15 del 30 marzo
2000). Tale assunto trova conferma nel secondo periodo dello stesso
articolo 10, comma 1quater, che contempla un nuovo calcolo della soglia
di anomalia solo per il caso di mancato possesso dei requisiti in
questione da parte dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria
(qualora gli stessi non siano già compresi fra i concorrenti
sorteggiati), da cui si evince, a contrario, che il mancato possesso dei
requisiti stessi da parte delle ditte sorteggiate non produce la
rideterminazione della soglia di anomalia, proprio in quanto la verifica
deve avvenire prima dell’aggiudicazione provvisoria. La prassi di
ammettere con riserva alla gara l’impresa sorteggiata determina,
inoltre, il rischio di attribuire alla stessa il potere di influenzare
l’aggiudicazione, ben potendo conoscere il diverso esito
dell’aggiudicazione a seconda che presenti o meno la documentazione
idonea alla dimostrazione dei requisiti prescritti.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato,
sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6768) il legislatore ha assegnato rilevanza
oggettiva all’omessa attestazione dei requisiti di partecipazione
nelle forme prescritte dall’art. 10 comma 1quater e, quindi, il
relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte
dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico (se questo
sia, cioè, dovuto a dolo o colpa dell’impresa) ed alla gravità della
violazione (se questa, cioè, sia costituita da dichiarazioni false
ovvero veritiere ma rese con modalità difformi da quelle richieste
dalla legge).
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