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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Massime

Deliberazione n. 155 (R/576-04) del 06/10/2004 - Articoli 10 - Codice 10.2

Contrasta con l’art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. l’operato della stazione appaltante che ha disposto l’aggiudicazione provvisoria prima della verifica del possesso dei requisiti da parte delle imprese sorteggiate, atteso che la citata disposizione prevede espressamente che detta verifica avvenga prima dell’apertura delle buste delle offerte.
Risulta contrastante con la ratio della norma in questione la prassi di ammettere con riserva alla gara i partecipanti sorteggiati, nelle more della dimostrazione dei requisiti, poiché con ciò si priverebbe di certezza il calcolo della soglia di anomalia delle offerte (come già chiarito da questa Autorità con atto di regolazione n. 15 del 30 marzo 2000). Tale assunto trova conferma nel secondo periodo dello stesso articolo 10, comma 1quater, che contempla un nuovo calcolo della soglia di anomalia solo per il caso di mancato possesso dei requisiti in questione da parte dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria (qualora gli stessi non siano già compresi fra i concorrenti sorteggiati), da cui si evince, a contrario, che il mancato possesso dei requisiti stessi da parte delle ditte sorteggiate non produce la rideterminazione della soglia di anomalia, proprio in quanto la verifica deve avvenire prima dell’aggiudicazione provvisoria. La prassi di ammettere con riserva alla gara l’impresa sorteggiata determina, inoltre, il rischio di attribuire alla stessa il potere di influenzare l’aggiudicazione, ben potendo conoscere il diverso esito dell’aggiudicazione a seconda che presenti o meno la documentazione idonea alla dimostrazione dei requisiti prescritti.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6768) il legislatore ha assegnato rilevanza oggettiva all’omessa attestazione dei requisiti di partecipazione nelle forme prescritte dall’art. 10 comma 1quater e, quindi, il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico (se questo sia, cioè, dovuto a dolo o colpa dell’impresa) ed alla gravità della violazione (se questa, cioè, sia costituita da dichiarazioni false ovvero veritiere ma rese con modalità difformi da quelle richieste dalla legge).
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