Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
DELIBERAZIONE n. 35
adunanza del 25 febbraio 2004
Ulteriori criteri
cui devono uniformarsi le Soa in materia di applicazione di tariffe
minime.
Il
Consiglio
Vista
la nota con la quale l’Unisoa e la Federsoa hanno segnalato la
necessità di indicare ulteriori criteri e corrispettivi da applicarsi
nei casi di integrazione e/o modificazione dell’attestazione, fermo
restando il termine di scadenza originario;
Viste
le determinazioni n. 40/2000 e n. 6/2001 nonché i comunicati n. 5/2001,
n. 13/2001 e n. 28/2002 e la delibera n. 320/2003 che fissano i criteri
di determinazione delle tariffe da applicare in ordine ad alcune
variazioni che integrano l’attestazione in corso di validità;
Viste
le segnalazioni di alcune imprese, che hanno rappresentato la non
omogeneità delle tariffe applicate dalle Soa in sede di integrazione
dell’attestazione già rilasciata;
Ritenuta l’opportunità di garantire che le Soa
operino secondo criteri di imparzialità ed equo trattamento;
Considerato che nel caso di cessione di ramo
d’azienda, oltre al rilascio di una nuova attestazione all’impresa
cedente, occorre anche il rilascio all’impresa cessionaria di una
attestazione che tenga conto della cessione del ramo d’azienda in
quanto i certificati di esecuzione dei lavori devono essere utilizzati
una sola volta, e che questo rilascio è da considerarsi rientrante nel
concetto di variazione minima;
Considerato che è condivisibile l’osservazione
in merito al fatto che l’inserimento della prestazione di
progettazione in una attestazione che ne era priva non è da
considerarsi sul piano della tariffa da applicare come una nuova
attestazione ma una variazione minima;
Considerato che nel caso di adesione di una
impresa ad un consorzio stabile successivamente al rilascio di una
attestazione sorge la necessità di indicare nelle attestazioni delle
imprese consorziate tale nuova adesione e che tale inserimento rientra
nel concetto di variazione minima;
Considerato che si può verificare una cessione
di una azienda di una ditta individuale ad una società uni-personale il
cui socio è il titolare della ditta individuale cessionaria e che il
rilascio dell’attestazione alla società uni-personale non è da
considerarsi rientrante nel concetto di variazione minima ma comporta
sicuramente attività minori rispetto al rilascio di una attestazione;
Ritenuto che anche in occasione delle
integrazioni e/o modifiche dell’attestazione in corso validità, le
Soa debbano procedere all’accertamento della sussistenza del requisito
previsto dall’art. 17, comma 1, lett. g) e h) del DPR 34/2000 e a
riscontrare che non siano intervenute operazioni di cessione o di
affitto di azienda successivamente alla data del precedente rilascio;
dispone
a)
che le SOA – per il rilascio di attestazioni che costituiscono
variazioni di precedenti attestazioni in corso di validità –
applichino:
1)
nel caso di rilascio di attestazione che – a causa di riduzione di
requisiti speciali – debba comportare l’indicazione di un minor
numero di categorie rispetto a quelle previste nella precedente
attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta
prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di
qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il
coefficiente N il valore di uno;
2)
nel caso di rilascio di attestazione che – a causa di riduzione di
requisiti speciali – debba comportare una riduzione delle classifiche
di qualificazione rispetto a quelle previste nella precedente
attestazione: tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta
prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del regolamento di
qualificazione, per il coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il
coefficiente N il valore di uno;
3)
nel caso di rilascio di attestazione che – a causa del riconoscimento
dell’abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per
la prestazione di progettazione – debba essere modificata rispetto
alla precedente attestazione: tariffa pari a quella ottenuta prevedendo,
nella formula di cui all’allegato E del regolamento di qualificazione,
per il coefficiente C il valore dell’importo della classifica massima
riconosciuta per la progettazione e il coefficiente N il valore di uno;
4)
nel caso di rilascio di attestazione che – a causa dell’adesione
dell’impresa ad un consorzio stabile – debba essere modificata
rispetto alla precedente attestazione: tariffa pari al cinque per cento
di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui all’allegato E del
regolamento di qualificazione, per il valore delle classifiche e per
il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione;
5)
nel caso di rilascio di attestazione che – a causa dell’adesione di
una nuova impresa al consorzio stabile cui l’impresa è aderente –
debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione: tariffa
pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di
cui all’allegato E del regolamento di qualificazione, per il
coefficiente C il valore di euro 258.228 e per il coefficiente N il
valore di uno;
6)
nel caso di rilascio di attestazione ad una società a responsabilità
limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che
abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita:
tariffa pari al venticinque per cento di quella ottenuta con
l’applicazione della formula di cui all’allegato E del regolamento
di qualificazione;
7)
nel caso di rilascio di attestazione che – a causa della contemporanea
presenza di più di una delle precedenti fattispecie – debba essere
modificata, rispetto alla precedente attestazione, in più di un
aspetto: tariffa pari al cinquanta per cento della somma di quelle
relative alle singole fattispecie cui si riferisce l’attestazione
rilasciata;
b)
che le Soa, in sede di variazione dell’attestazione per le fattispecie
prima indicate, fatte salve le verifiche previste per il riconoscimento
delle singole fattispecie oggetto di variazione, devono procedere
all’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti
dall’art. 17, comma1, lett. g) e h) del regolamento di qualificazione
e di riscontrare che non siano intervenute operazioni di cessione o di
affitto di azienda o di ramo di azienda successivamente alla data di
rilascio della precedente attestazione;
c)
che resta confermato quanto previsto nel punto B) della determinazione
dell’Autorità del 5 novembre 2003, n. 19 e, cioè, che tutte le
variazioni minime da apportare ad attestazioni in corso di validità
debbono essere effettuate dalla stessa SOA che ha provveduto al rilascio
dell’attestazione originaria
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