Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 10/2004 del 25 maggio
2004
Integrazione
alla determinazione del 21 aprile 2004 n. 6 riguardante indicazioni
operative in ordine alla verifica triennale delle attestazioni di
qualificazioni
IL
CONSIGLIO
Considerato
in fatto
Sono
pervenute dalle associazioni delle SOA e da alcune SOA richieste di
chiarimenti in ordine alla determinazione del 21 aprile 2004, n. 6
contenente indicazioni in materia di documentazione mediante la quale le
imprese, al fine di ottenere la verifica triennale della loro
attestazione, dimostrano l’esistenza dei requisiti di ordine generale
nonché in materia di modalità di verifica, da parte delle SOA (società
organismi di attestazione), delle autodichiarazioni rese dalle imprese e
di criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività di verifica
dell’esistenza della capacita strutturale delle imprese.
Premesso
che detta determinazione n.6/2004 ha chiarito che il termine di 60
(sessanta) giorni, stabilito dall’articolo 15-bis del d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34 e s.m., entro il quale le imprese devono richiedere
la effettuazione della verifica triennale non è perentorio e che,
pertanto, la richiesta può essere effettuata anche dopo la scadenza
dello stesso, è stato chiesto di quanto possa essere anticipata la
richiesta di verifica triennale rispetto al termine dei 60 (sessanta)
giorni con possibile utilizzazione di bilanci e dichiarazioni dei
redditi relativi ad annualità diverse da quelle indicate nella
determinazione 6/2004.
E’
stato richiesto, inoltre, di conoscere l’avviso dell’Autorità su
quali devono essere i parametri di riferimento per la verifica relativa
al costo del personale e dell’ammortamento nel caso una impresa
intende integrare l’attestazione in suo possesso con nuove categorie
e/o aumentare quelle esistenti, successivamente o contestualmente alla
verifica triennale.
E’
stato inoltre richiesto se l’obbligo di acquisire il documento unico
di regolarità contributiva (DURC) ed i certificati del casellario
giudiziale al fine di verificare le previste dichiarazioni sostitutive
di atto notorio sussiste, oltre che nel caso di verifica triennale,
anche nel caso di rilascio dell’attestazione.
L’Autorità
si era poi riservata nella suddetta determinazione n. 6/2004 di fornire
indicazioni in ordine alla configurazione dell’ipotesi del costo del
lavoro eccessivamente modesto previsto dall’articolo 18, comma 5, del
d.P.R. n. 34/2000 e s.m. e a tal uopo aveva programmato di indire
incontri con gli enti interessati.
Tali
incontri si sono svolti in data 14 maggio 2004 con gli enti
previdenziali, INPS, INAIL e CASSE EDILI, nonché con i sindacati di
settore e con le associazioni imprenditoriali e in data 18 maggio 2004
con le associazioni delle SOA. In tali incontri sono emersi alcuni
problemi per i quali occorre dare indicazioni alla SOA. Va precisato che
in ordine al costo del lavoro eccessivamente modesto gli enti
previdenziali i sindacati e le associazioni imprenditoriali si sono
riservati da fornire le loro valutazione in breve tempo.
Negli
incontri è stato chiarito che il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) è in fase di perfezionamento e che il
sistema entrerà a regime fra un paio di mesi. Vi è, quindi, un periodo
transitorio in cui il documento non è rilasciato tempestivamente. E’
stato anche chiarito che esso documenta il possesso del requisito
d’ordine generale di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d),
(inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione
italiana o del paese di residenza) del d.P.R. n. 34/2000 e s.m.. Gli
enti previdenziali si sono, poi, riservati di verificare la possibilità
che il DURC possa essere considerato sostitutivo dei modelli
riepilogativi annuali attestanti l’importo dei versamenti effettuati
negli ultimi cinque esercizi oppure di prevedere il rilascio di un
documento speciale che attesti i suddetti versamenti.
E’
anche emerso che l’attuazione parziale e transitoria dell’articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
in materia di casellario giudiziale prevista dal decreto del Ministero
della Giustizia dell’11 febbraio 2004 non è ancora a pieno regime e,
quindi, i tempi di rilascio dei certificati non sono coerenti con quelli
previsti per l’effettuazione della verifica triennale. Si pone anche
in questo caso l’introduzione di una norma transitoria.
Considerato
in diritto
Per
quanto riguarda il primo quesito va rilevato che è necessario stabilire
un limite alla possibilità di anticipare la verifica triennale rispetto
al termine di scadenza della validità triennale dell’attestazione in
quanto, altrimenti, si potrebbe verificare che il controllo venga
effettuato sulla base di bilanci e dichiarazioni dei redditi relativi
anche a due anni fiscali anticipati rispetto alla suddetta data di
scadenza il che porterebbe a verifiche triennali non uniformi. D’altra
parte una interpretazione logico sistematica delle norme del d.P.R. n.
34/2000 e s.m. conduce ad affermare che la richiesta della verifica
triennale non può essere antecedente a 90 giorni dalla data di scadenza
della validità triennale. Detto termine è, infatti, quello previsto
dall’articolo 15, comma 6, anche se con riferimento al tempo minimo
che deve decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione alla
richiesta del suo rinnovo.
Per
quanto riguarda il secondo quesito va osservato che l’Autorità, nel
punto 7 della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6 (integrazione delle
attestazioni già rilasciate, mediante l’inserimento in esse di
qualificazioni in nuove categorie) e nel punto 6 del comunicato alle SOA
del 12 aprile 2001, n. 5 (integrazioni delle attestazioni già
rilasciate con modifica delle sole classifiche delle qualificazioni), ha
già espresso il proprio avviso in ordine alla possibilità di una
integrazione del contratto originario avente ad oggetto la modifica
dell’attestazione. In base a tali avvisi è da escludere che
l’eventuale integrazione possa essere effettuata con riferimento ai
parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti affetti dalla
tolleranza del 25%. Va anche ricordato che nel caso di integrazione
dell’attestazione devono restare ferme le date del rilascio prima
attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale.
Per
quanto riguarda il quesito relativo al certificato di regolarità
contributiva e ai certificati del casellario giudiziale la risposta non
può che essere positiva. Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con
sentenze del 2 marzo 2004, n. 991, del 2 marzo 2004, n.993 e del 30
marzo 2004, n. 2124, ha ritenuto che le SOA, pur essendo organismi di
diritto privato, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione
che sfocia in una attestazione di natura vincolata con valore di atto
pubblico, il che comporta che le SOA hanno la qualità di soggetti ai
quali, in base alla normativa vigente, è consentito l’accesso diretto
ai documenti indicati e ciò sia per il rilascio dell’attestazione sia
per la verifica triennale della stessa.
In
ordine, poi, alle suddette verifiche (regolarità contributiva e assenza
di condanne di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c) e d) del
d.P.R. n. 34/2000 e s.m) – dato che si è constatato che i tempi di
rilascio del DURC e del certificato del casellario giudiziale, nella
fase di avvio dei due sistemi di certificazione, non sono coerenti con
il termine di 30 giorni, stabilito dall’articolo 15-bis, comma 1, del
d.P.R. n. 34/2000 per effettuare la verifica triennale, e del termine di
90 (novanta) giorni), stabilito dall’articolo 15, comma 3, del d.P.R.
34/2000 e s.m. per il rilascio dell’attestazione – occorre prevedere
un regime transitorio che consenta contemporaneamente il rispetto del
anzidetto termine e permetta la verifica del possesso degli indicati
requisiti. Tale disciplina transitoria può essere rinvenuta nella
possibilità di considerare effettuate positivamente, in via
provvisoria, la verifica triennale o le verifiche previste per il
rilascio dell’attestazione avendo acquisito le prescritte
dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed inoltrato la richiesta del
rilascio del DURC e del certificato del casellario giudiziale. Nel caso
che tali documenti, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei
prescritti requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca della
verifica triennale o del rilascio dell’attestazione, revoche che
decorreranno rispettivamente dalla data della scadenza della validità
triennale e dalla data di rilascio dell’attestazione.
Ciò
premesso, ad integrazione delle indicazioni di cui alla determinazione
del 21 aprile 2004, n. 6, si precisa:
a)
le imprese possono richiedere l’effettuazione della verifica triennale
non oltre 90 (novanta) giorni antecedenti alla data di scadenza della
validità triennale;
b)
resta confermato, anche in vigenza della modifica introdotta nel d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34 dal d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, che
l’integrazione di una attestazione in corso di validità è effettuata
con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli
ammortamenti non affetti dalla tolleranza del 25% e con date di rilascio
prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale
uguali a quelle previste dalla attestazione da integrare;
c)
si può considerare, in via transitoria, effettuate positivamente la
verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio
dell’attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni
sostitutive ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e dei
certificati del casellario giudiziale;
d)
nel caso che il DURC e i certificati del casellario giudiziale, una
volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei relativi requisiti le
SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del
rilascio della attestazione, le quali avranno decorrenza rispettivamente
dalla data della scadenza della validità triennale e dalla data di
rilascio dell’attestazione;
e)
le SOA a dimostrazione della effettuazione della richiesta del DURC e
dei certificati del casellario giudiziale dovranno trasmettere, in
allegato alla copia dell’attestazione rilasciata a seguito della
effettuazione della verifica triennale o a seguito del rilascio
dell’attestazione – come previsto dalla nota dell’Osservatorio del
27 ottobre 2003, prot. n. 56940/03/OSS – copie conforme
all’originale delle suddette richieste.
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