Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 14
dell’8 settembre 2004
Integrazioni
in ordine ai criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio
della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata
OS18”
IL
CONSIGLIO
La
F.IN.CO. – Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le
costruzioni – ha inoltrato all’Autorità una segnalazione in merito
al rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria
specializzata OS18. Ha segnalato che, nell’allegato A al D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., è specificato che la categoria
specializzata OS18 riguarda “ la produzione in stabilimento
ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciata continue
costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro
materiale.“ Detta declaratoria, pertanto, contiene, a parere della
F.IN.CO., al proprio interno un chiaro riferimento ad attività di
produzione in stabilimento e montaggio in opera
La
F.IN.CO., in considerazione della perspicua specificazione contenuta
nella declaratoria di che trattasi ritiene necessario, ai fini del
rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria OS18,
che:
a)
dai certificati di esecuzione presentati dall’impresa
richiedente la qualificazione emerga chiaramente, ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma
5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 34/2000 e s. m., che i componenti messi
in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri
stabilimenti;
b)
le imprese richiedenti comprovino, ai fini della dimostrazione
del possesso del requisito di cui all’articolo 18, comma 8, del D.P.R.
n. 34 e s.m., l’effettiva disponibilità di uno stabilimento di
produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata della validità
dell’attestazione di qualificazione.
A
seguito della suddetta segnalazione, il Servizio Ispettivo
dell’Autorità, nell’ambito dei controlli ex art. 14 del D.P.R. n.
34/2000, ha proceduto a richiedere alle SOA, con riferimento ad alcune
imprese qualificate nella categoria specializzata OS18, la
documentazione ritenuta da queste probatoria ai fini del riconoscimento
della qualificazione nella categoria stessa e, in particolare, la
documentazione con cui è stata comprovata l’effettiva disponibilità
di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari
alla durata di validità dell’attestazione.
La
documentazione inviata dalle SOA è risultata, in alcuni casi,
costituita da semplici autodichiarazioni del legale rappresentante
dell’impresa senza alcun riferimento né alla localizzazione dello
stabilimento né al titolo giustificativo dell’effettiva disponibilità
dello stabilimento da parte dell’impresa. Il Servizio Ispettivo, non
ritenendo la documentazione inviata dalle SOA sufficiente al fine del
puntuale riscontro dell’effettiva produzione dei manufatti previsti
dalla declaratoria, nonché dell’effettiva disponibilità dello
stabilimento, ha proceduto a richiedere alle SOA ed alle imprese
interessate una memoria corredata dalla relativa documentazione sulle
circostanze emerse dagli esiti istruttori.
La
documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e dalle imprese ha superato
i profili di contestazione in ordine alle modalità di accertamento dei
requisiti, ma ha evidenziato la necessità, da parte degli operatori del
settore e delle relative associazioni di categoria, di un incontro volto
ad approfondire le questioni prospettate ed, in particolare, una
corretta lettura del dato normativo di riferimento. L’esigenza di
approfondire la tematica in ordine alla qualificazione nella categoria
specializzata OS 18 è scaturita anche dalle pertinenti
osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle imprese a seguito
della richiesta di chiarimenti del Servizio Ispettivo.
E’
stato precisato, infatti, che non può essere ritenuta ostativa al
rilascio della attestazione nella categoria OS18 la circostanza che lo
stabilimento sia ubicato all’interno del cantiere allestito per una
determinata commessa posto che l’attività delle imprese di
costruzione è caratterizzata dal fatto che la produzione viene
realizzata attraverso molteplici cantieri allestiti per singole opere e,
come tali, temporanei ed, inoltre, hanno evidenziato che richiedere la
disponibilità di uno stabilimento per tutta la durata di validità
dell’attestazione vorrebbe dire, in pratica, la richiesta di ulteriore
requisito di ordine speciale occorrente per la qualificazione nella
categoria specializzata OS18 oltre a quelli previsti dall’art
18 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.
Anche
in ordine al requisito di cui all’art 18, comma 5, lettere b) e c) del
D.P.R. n. 34/2000 e s.m. hanno precisato che i contratti d’appalto cui
si riferiscono le prestazioni sono sorti anteriormente all’entrata in
vigore dello stesso D.P.R., ovvero in epoca in cui vigeva prima il D.M.
25 febbraio 1982, n. 770 e successivamente il D.M. 15 maggio 1998, n.
304. Sotto la disciplina di dette norme le lavorazioni oggi ricomprese
nella categoria specializzata OS18 venivano ricondotte
rispettivamente nella categoria 17 e nella categoria S18
per le quali non era prevista, ai fini della qualificazione, la
disponibilità di uno stabilimento di produzione.
Al
fine di approfondire la lettura del dato normativo di riferimento, sono
state convocate in audizione anche le associazioni di categoria ANCE,
AGI, ANCPL e F.IN.CO. In tale sede, l’AGI ha osservato che
l’utilizzo di termini come “ produzione in stabilimento o propri
stabilimenti” sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento al
fatto che detto stabilimento debba collocarsi fuori dal cantiere. In
questo senso è da considerare come la stessa situazione occorra per la
categoria specializzata OS13 dove, sebbene la corrispondente
declaratoria faccia riferimento al termine stabilimento, non si è mai
dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese realizzano in
cantiere valga ad integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto l’AGI
che, fermo restando quanto precede, in senso speculare ed opposto non può
nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilità di uno stabilimento
per la produzione dei componenti in questione fuori dal cantiere sia poi
obbligato a mettere in opera in tutti i cantieri in corso tali
componenti. Sarebbe infatti singolare che avendo, ad esempio, uno
stabilimento in una città X si debba trasportare le componenti ivi
prodotte in tutta Italia o nel resto del mondo.La F.IN.CO ha richiamato
quanto indicato nell’atto di segnalazione ed, in particolare, la
necessità che la qualificazione nella categoria specializzata OS18
può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano
stati prodotti dall’ installatore in propri stabilimenti.
Considerato
in diritto
La
declaratoria di cui all’ allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
e s.m. relativamente alla categoria specializzata OS18 prevede
“lavorazioni costituite dalla
produzione in stabilimento e dal montaggio in opera di strutture in
acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi
modulari in vetro o altro materiale.”
L’Autorità, con la determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al
punto 7, lettera e) dell’allegato alla determinazione, ha precisato
che la qualificazione nelle categorie specializzate OS13, OS18
e OS32 può essere attribuita qualora i componenti da mettere
in opera siano stati prodotti dall’installatore stesso in propri
stabilimenti. Con
il comunicato alle SOA del 19 febbraio 2001, n. 1 al punto 11),
l’Autorità ha, poi, chiarito che:…..
la qualificazione nelle categorie OS13, OS18,
OS32 può essere attribuita solo qualora i componenti messi in
opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti e
non può essere attribuita quando l’impresa provveda al solo
assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi.
L’elemento
di novità introdotto dal legislatore nella declaratoria della categoria
specializzata OS18 di cui all’allegato A del D.P.R. n. 34/2000
e s.m., rispetto alle declaratorie dei precedenti decreti ministeriali
n. 770/82 e n. 304/98, è stato quello di introdurre la locuzione produzione
in stabilimento. La novità, pertanto, è stata quella di riservare
la qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una
effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli
elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria OS18.
L’esigenza
di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese
caratterizzate da una peculiare capacità ed organizzazione aziendale è
stata determinata dalla specificità tecnica degli elementi rientranti
in detta categoria e nella esigenza di individuare in capo ad uno stesso
soggetto la titolarità della produzione e della messa in opera in
quanto il soggetto che ha ideato e definito tutti gli aspetti tecnici è,
di conseguenza, in grado di assicurare la produzione in qualità nei
propri stabilimenti.
La
precedente normativa dell’Albo Nazionale dei Costruttori, infatti, non
prevedeva per tale categoria la produzione in stabilimento e da ciò
deriva la fondata osservazione che le imprese, nella prima fase di avvio
del nuovo sistema di qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m.,
hanno dimostrato i lavori eseguiti, anche sulla base di una produzione
allestita in cantiere o sulla base di stabilimenti all’uopo affittati
per la durata della commessa, ma deriva, altresì, l’infondata
argomentazione che, ai sensi delle caratteristiche del nuovo sistema di
qualificazione, è sufficiente, ai fini della qualificazione, la prova
di aver effettuato tale lavorazione in uno stabilimento la cui
disponibilità è limitata al momento della rilascio della attestazione
di qualificazione.
La
qualificazione nelle categorie specializzate individuate con
l’acronimo OS è conseguita dimostrando capacità di eseguire
in proprio l’attività delle lavorazioni che costituiscono parte del
processo realizzativo di un’opera o di un intervento che necessitano
di una particolare specializzazione e professionalità; la
qualificazione nelle categorie specializzate presuppone, pertanto,
effettiva capacità operativa ed organizzativa come, d’altra parte, è
indicato nelle premesse dell’allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.
In
tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria dell’allegato
A del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. e dell’articolo 18, comma 8, dello
stesso D.P.R. risulta che l’accertamento della sussistenza
dell’adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella
categoria OS18 non può prescindere dalla verifica circa la
disponibilità dello stabilimento di produzione.
L’accertamento
sulla disponibilità dello stabilimento deve implicare necessariamente
la disponibilità attuale e futura, posto che, solo attraverso
l’accertamento della disponibilità dello stabilimento per l’intera
durata dell’attestazione risulta comprovata la capacità
dell’impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta oggi dal
D.P.R. 34/2000 e s.m. A parere di questa Autorità, le argomentazioni
rappresentate dagli operatori del settore e dalle associazioni di
categoria si basano essenzialmente sulle esigenze organizzative
dell’attività produttiva delle imprese e, pertanto, non rilevano in
ordine alla necessità dell’effettiva disponibilità di uno
stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla
durata di validità dell’attestazione di qualificazione. Il concetto
di produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve essere
analizzato, infatti, ai fini della qualificazione nella corrispondente
categoria non ad altri fini. Per l’attribuzione della qualificazione
nella categoria specializzata OS18 deve essere dimostrata la
dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con macchinari e
maestranze idonee. Questa dotazione implica una specifica capacità
aziendale nel settore della categoria e, conseguentemente, la sicurezza
che l’impresa ha una specifica organizzazione aziendale tesa alla
produzione delle strutture previste nella suddetta categoria. Tale
assunto non può, però, comportare che solo i prodotti di un certo
stabilimento X debbano essere posti in opera in tutti i cantieri di
pertinenza dell’impresa presenti in aree geografiche diverse da quella
ove l’impresa ha in disponibilità uno stabilimento di produzione.
La
necessaria provenienza di alcuni manufatti da individuati stabilimenti
può discendere, invece, solo quando le norme tecniche ed amministrative
di settore prevedano specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative
per la produzione e l’utilizzo di determinati componenti .
Da
ciò discende l’infondata argomentazione della segnalazione della
F.IN.CO. in ordine alla necessità che la qualificazione nella categoria
OS18 può essere attribuita qualora , in relazione al requisiti
inerente i lavori eseguiti, i componenti da mettere in opera siano stati
prodotti dall’installatore in propri stabilimenti.
La
necessaria specifica organizzazione aziendale per sotto attività
dell’azienda è contenuta ed è stata ribadita anche dalla
determinazione dell’Autorità in tema di trasferimento di ramo
d’azienda ove è stato previsto che la
possibilità di distinguere in rami
l’azienda, comunque, è condizionata da:
a)
esercizio di più attività imprenditoriali da parte dell’imprenditore
mediante un’unica organizzazione di impresa (risorse,
persone, attrezzature);
b)
un’articolazione dell’organizzazione in sotto-organizzazioni
corrispondenti alle diverse attività, tale per cui ne esista una per
ciascuna di queste.
È
soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si può parlare
di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che
l’imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.
Oggetto
del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni
materiali e altri immateriali, unitariamente considerati proprio perché
tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici,
macchinari), know how
(brevetti, esperienza acquisita),
avviamento (clientela),
rapporti giuridici (crediti,
debiti).
La
sotto-organizzazione oggetto del trasferimento del ramo d’azienda
relativo alle lavorazioni nella categoria OS18 ai fini della loro
unitaria e funzionale organizzazione, deve ricomprendere necessariamente
la disponibilità dello stabilimento che costituisce il mezzo d’opera
indispensabile ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni previste
dalla relativa declaratoria.
L’effettiva
disponibilità dello stabilimento di produzione assolve, ai fini del
riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, la
ricorrenza del requisito di cui all’articolo 18, comma 8, del D.P.R.
n. 34/2000 e s.m. laddove prevede che l’adeguata attrezzatura tecnica
consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in
noleggio.
L’art.
18, comma 8, ai fini della dimostrazione dell’attrezzatura tecnica
prevede che il requisito possa essere provato non solo mediante
l’effettiva proprietà in capo all’impresa della attrezzatura
stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di
noleggio o di locazione finanziaria. Ne discende, dunque, che lo
stabilimento non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà,
ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad
altro titolo, purchè il contratto da cui la disponibilità trae origine
sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5
giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5.
Infatti
è necessario, per le considerazioni sopra svolte relative alla cessione
del ramo aziendale afferente la categoria OS18, che
nell’ipotesi di cessione transiti in capo al cessionario oltre al know
how e al personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella
categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni
stesse.
In
base alle considerazioni svolte, ad integrazione di quanto già espresso
nella determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48,
al punto 7, lettera e), dell’allegato alla determinazione in
ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18,
si specifica che:
1)
l’accertamento della sussistenza dell’adeguata attrezzatura
tecnica, ai sensi del combinato disposto della declaratoria
dell’allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. e
dell’articolo 18 comma 8, del medesimo D.P.R. non può prescindere
dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione
dei manufatti e componenti da mettere in opera;
2)
la disponibilità dello stabilimento di produzione deve essere
attuale e futura, posto che solo attraverso l’accertamento della
disponibilità dello stabilimento per l’intera durata
dell’attestazione, è comprovata la capacità dell’impresa ad
eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria
dell’allegato A) del suddetto D.P.R.;
3)
lo stabilimento – tenuto conto che l’art. 18, comma 8, del
D.P.R. n. 34/2000 e s.m., ai fini della dimostrazione
dell’attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del requisito possa
essere provato non solo mediante l’effettiva proprietà in capo
all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse
modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria
– non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà
essere acquisito, in maniera continuativa e stabile anche ad altro
titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia
trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5
giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5;
4)
la qualificazione può essere attribuita anche nel caso che per i
lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente componenti e
manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
5)
la condizione che la disponibilità dello stabilimento sia per
tutta la durata della qualificazione comporta l’obbligo per
l’impresa attestata di chiedere la modifica dell’attestazione, con
la eliminazione della qualificazione nella categoria OS18, ove
venga meno il titolo legittimante tale disponibilità;
6)
il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento e
l’obbligo di cui al precedente punto 5 deve essere annotato nel
registro della competente Camera di Commercio.
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