Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 3 del 21 aprile 2004
Premesso
L’OICE
(Associazione delle organizzazioni d’ingegneria, architettura e
consulenza tecnico-economica), con nota del 20 dicembre 2002, chiedeva a
questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di valutare la
legittimità di alcune procedure adottate dall’Anas per
l’affidamento di servizi di supporto alla progettazione preliminare di
lavori relativi ad alcuni collegamenti viari. L’associazione
rappresentava, in particolare, che le prestazioni poste a base di gara,
anche se definite di supporto, costituivano, in realtà, una vera e
propria attività di progettazione preliminare; dal che il sospetto che
si operasse con violazione o elusione delle norme previste dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dal d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, concernenti l’affidamento al fine, tra
l’altro, di non applicare le tariffe professionali per i compensi
dovuti ai progettisti.
L’ANAS,
dal canto suo, faceva presente che le opere da realizzare, ed alle quali
si riferivano i bandi emanati, erano comprese nel programma
d’infrastrutture strategiche d’interesse nazionale, approvato con
delibera CIPE del 21 dicembre 2001, e quindi ricadevano nell’ambito di
applicazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto
legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190. Per tali opere l’ente
aveva provveduto ad elaborare i relativi studi di fattibilità e, in
alcuni casi, aveva sviluppato la progettazione di livello preliminare;
tuttavia, al fine di garantire un più idoneo livello di dettaglio ai
progetti, aveva ritenuto necessario procedere alla relativa integrazione
e completamento, ed in tale prospettiva si era dotato di una struttura
di progettazione interna cui affidare lo sviluppo ulteriore dei
progetti, ed al contempo aveva indetto una gara per acquisire apporti
professionali esterni occorrenti all’implementazione del detto ufficio
di progettazione interna.
A
seguito di audizione delle parti interessate, che confermavano le
rispettive posizioni, e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che
rappresentava la necessità del rispetto delle tariffe professionali, il
consiglio dell’Autorità, stante la rilevanza generale della questione
e le implicazioni che potevano derivare dall’adottanda soluzione,
nella riunione del 02/04/2003, decideva di acquisire il parere del
Consiglio di Stato, che, dopo una richiesta istruttoria in data 18
giugno 2003, esprimeva l’avviso (Consiglio di Stato - Sezione Seconda
–17 dicembre 2003, n. 4904/03) che, nel sistema delineato dalla legge
n. 109/1994, l’attività di progettazione è tendenzialmente
unitaria, laddove quella di supporto ed accessoria alla stessa è
frazionabile e scindibile in tante quante sono le tipologie di atti
necessitanti di competenze specifiche per il loro espletamento. Nel caso
sottoposto al suo esame, il Consiglio di Stato riteneva che gran parte
delle attività richieste nei bandi di gara predisposti dall’Anas
rappresentavano espressione di tipica attività progettuale, di natura
creativa e non solo ricognitiva o valutativa dell’esistente e quindi
di semplice supporto alla progettazione stessa.
Successivamente,
il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 14 aprile 2004, al
fine di verificare la coerenza dell’iniziativa dell’ANAS sua con le
regole normative che con i criteri di efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, ha assunto la seguente
determinazione.
Considerato
Le
questioni sollevate dall’esponente, discusse in sede di audizione sono
state oggetto del parere del Consiglio di Stato, citato in
premessa, per l’avvertita esigenza di acquisire, oltre che l’avviso
dell’organo consultivo sulla interpretazione delle regole normativa,
anche i dati che potevano essere in possesso dello stesso in ordine alle
realtà amministrative che possono emergere nello svolgimento della
funzione di consulenza.
Risulta,
in base all’acquisito parere conformato il percorso interpretativo, di
cui era consapevole l’Autorità e che puntualizza quella che può
definirsi la valutazione letterale e logica delle disposizioni vigenti
in materia.
In
coerenza, possono confermarsi le proposizioni relative alla esatta
definizione del concetto tecnico-giuridico di progettazione ed ai
soggetti abilitati a noma di legge a svolgere tale attività.
Per
quanto concerne il contenuto del concetto di progettazione in senso
proprio occorre far riferimento all’articolo 16 della legge n.
109/1994 e s.m., come successivamente modificato sia dalla legge 18
novembre 1998, n. 415 sia dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, nel quale
viene definita e qualificata l’attività di progettazione, che si
articola secondo tre successivi livelli di approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva.
Come
già affermato da questa Autorità in propri precedenti atti (vedasi, in
particolare, determinazione n. 4/2001), la disciplina in tale materia
costituisce uno degli aspetti peculiari e più innovativi della legge n.
109/94 n. e s.m. che anche i successivi interventi emendativi o con
carattere di novella non hanno posto in discussione. L’attività di
progettazione ha, quindi, assunto carattere di cardine fondamentale
della riforma operata dalla legge n. 109/1994 e s.m. ed il progetto, che
ne è il risultato finale, ha un ruolo decisivo e di centralità nel
complessivo procedimento di realizzazione delle opere pubbliche.
La
progettazione, inoltre, si presenta come funzionale ad una serie di
esigenze quali la tutela ambientale, la difesa del suolo, la sicurezza
dei cantieri, la pianificazione urbanistica; di qui la necessità di
avere un contesto normativo di riferimento organico e ben definito.
Mentre,
quindi, in passato era previsto che la progettazione fosse redatta
soltanto in due livelli di definizione tecnica (massimo ed esecutivo)
ora, invece, in almeno tre (preliminare, definitivo ed esecutivo).
Inoltre il legislatore della legge n. 109/1994 e s.m., nel
procedimentalizzare le attività di progettazione, ha reso, a differenza
degli anni precedenti, molto più stringenti e puntuali le regole sulla
materia e con ciò le ha, di conseguenza, allineate a quelle vigenti in
altri Stati appartenenti all’U.E.
La
vera novità è, quindi, costituita dalla strutturazione della
progettazione in tre livelli di definizione tecnica, i cui contenuti ed
elaborati sono puntualmente definiti dalla legge all’art. 16 commi 3,
4, 5 della legge n. 109/94 e s.m. e negli artt. da 18 a 45 del d.P.R. n.
554/1999.
Per
quanto riguarda la individuazione dei soggetti cui è possibile affidare
l’attività di progettazione essa è contenuta nell’art. 17 della
legge n. 109/1994, come successivamente modificato e integrato. In tale
articolo è specificata la disciplina per l’effettuazione non solo
delle attività di progettazione, ma anche di quelle di direzione dei
lavori, e delle relative prestazioni accessorie.
In
particolare per il tema che si sta esaminando sono significativi i commi
10, 11, 12 e 14-quinquies del suddetto articolo 17.
Il
comma 10 prevede che per l’affidamento di incarichi di progettazione
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di
appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni del d.lgs. n.
157/1995 ovvero del d.lgs. n. 158/1995. Il comma 11 stabilisce che per
l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 100.000 euro e la soglia comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di
aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in
alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia
assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i
principi generali di trasparenza e buon andamento con l’esigenza di
garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il
corrispettivo dell’incarico. Il comma 12 dispone che per
l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni
appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono
procedere all’affidamento ai soggetti di al comma 1, lettere d), e),
f), e g) di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della
capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in
relazione al progetto da affidare.
Particolarmente
rilevante è poi il comma 14-quinquies, che per gli incarichi a estranei
all’amministrazione pone un divieto almeno parziale al subappalto, col
sancire che in tutti gli affidamenti di incarichi di progettazione l’affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per talune attività
quali le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, i rilievi, le
misurazioni, le picchettazioni, la predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali, rimanendo comunque ferma la responsabilità del
progettista.
Il
progetto di un’opera o di un lavoro pubblico, in termini generali, è,
quindi, l’espressione – in termini grafici, descrittivi, tecnici e
tecnologici – della risposta del progettista alla domanda del
committente, quale è definita nel documento preliminare alla
progettazione. La progettazione consiste, pertanto, in un insieme di
attività tra loro coordinate, intese a tradurre le esigenze della
committenza in un progetto contenente puntuali prescrizioni operative
per l’esecutore. E’ costituita da disegni, relazioni, tabelle,
specifiche tecniche e calcoli, che concorrono a definire la forma, la
dimensione, le caratteristiche e le modalità d'esecuzione
dell’intervento richiesto e ne individua i costi. Come, quindi,
rilevato dal Consiglio di Stato, costituisce opera dell’ingegno di
carattere creativo, originale ed innovativo, di contenuto complesso
(grafico, relazionale, espositivo), che descrive e rappresenta l’opera
da eseguire come concepita dal suo autore, cioè il progettista, a mezzo
di atti definiti soluzioni, elaborati, scelte, ciascuno rappresentativo
di una trasposizione documentale dell’idea progettuale.
Nel
sistema della legge-quadro n. 109/1994 viene, in sostanza, preso atto
che l’attività di progettazione si svolge sempre attraverso
progressivi sviluppi dell’idea progettuale. La stessa è rigorosamente
disciplinata come un vero e proprio procedimento. La legge ed il
relativo regolamento generale d'attuazione individuano i contenuti degli
elaborati descrittivi e grafici che sono necessari per ritenere i
singoli progetti adeguatamente sviluppati nei rispettivi livelli di
approfondimento. Di modo che i livelli medesimi costituiscono
individuazione dei necessari contenuti documentali attraverso i quali
prende corpo e progressivamente si sviluppa l’idea progettuale, e la
cui redazione è rimessa all’elaborazione dei progettisti.
La
legge stabilisce, inoltre, a quali soggetti, a quali condizioni e con
quali modalità devono essere affidate le prestazioni relative alla
progettazione nonché agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale. Dal che si evince
una differenziazione tra l’attività di progettazione vera e propria e
quella, ad essa preparatoria, di supporto al responsabile del
procedimento e al dirigente addetto al programma triennale.
E’
stabilito, poi, che, tendenzialmente, l’attività di progettazione
debba essere affidata a personale interno dell’amministrazione,
potendosi disporre l’affidamento a professionisti esterni soltanto in
casi documentati e comprovati di carenza di organico o di particolare
complessità e rilevanza del progetto, e, come già detto, che
l’affidatario esterno dell’incarico non può ricorrere al
subappalto, fatta eccezione per le attività prima indicate.
Da
ciò può desumersi, sempre relativamente agli incarichi ad estranei
all’amministrazione, la sottintesa previsione dell’indivisibilità
della stessa, per la necessaria responsabilizzazione dei soggetti che
svolgono attività sostitutiva di uffici dell’amministrazione. Perciò
l’art. 17 della legge n. 109/1994, nel testo modificato dalla legge 18
novembre 1998, n. 415, ha espunto il riferimento ad un distinto
affidamento di parte della progettazione e ne preclude il frazionamento,
con conseguente abrogazione, fra l’altro, del disposto di cui al D.M.
15 dicembre 1955, n. 2608, disciplinare - tipo per il conferimento di
incarichi a liberi professionisti per la progettazione e direzione di
opere pubbliche, che tale frazionamento, invece, consentiva,
prevedendosi la facoltà di affidare all’esterno singole parti del
progetto e congiuntamente la progettazione a professionisti esterni ed a
professionisti interni, con il pagamento in tali casi di una tariffa
professionale ridotta al 40%. Questa modifica si collega anche alla
valorizzazione delle società di ingegneria che nell’ambito della
concreta attività di progettazione possono, ovviamente, organizzare i
supporti personali per la sua realizzazione.
Sulla
base di queste indicazioni interpretative di carattere generale, per
valutare i criteri organizzativi ammissibili nell’attività di
progettazione svolta dagli uffici delle amministrazioni occorre
considerare che in essa confluiscono: quella che può denominarsi
progettazione in senso proprio, che consiste in quell’opera
dell’ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, di
contenuto complesso; quelle attività che accedono all’ideazione
progettuale e che sono da svolgere secondo indicazioni e criteri
stabiliti in sede di scelte progettuali ed infine, distinte dalla
progettazione vera e propria le attività di supporto
tecnico-amministrativo alla progettazione
Queste
ultime attività sono, tendenzialmente, affidate agli uffici interni
della stazione appaltante, ma che, tuttavia, qualora non sia possibile
effettuarla con dipendenti della stazione appaltante, può essere
affidata all’esterno con procedure ad evidenza pubblica e con
riferimento a corrispettivi stabiliti a corpo in base ad indagini di
mercato.
Si
tratta di quegli apporti di contributi tecnici, che presuppongono la
conoscenza e la preventiva soluzione d’un ventaglio di questioni
attinenti a branche disparate delle conoscenze tecniche e scientifiche,
e che non s’identifica soltanto con l’attività professionale
propria dell’ingegnere o dell’architetto e si risolvono in mere
indagini, ispezioni, ricognizioni, localizzazioni, non originali, di
natura meramente materiale e ripetitiva che, tuttavia, proprio per la
complessità insita nella loro caratteristiche, richiedono spesso il
ricorso a diversificate professionalità, per la cui acquisizione anche
il progettista esterno può eventualmente ricorrere al subappalto. Per
queste attività non vi è preclusione al frazionamento ed
all’affidamento a gruppi di tecnici differenti da quelli che sono
incaricati della progettazione vera e propria. Trattandosi, peraltro, di
attività implicanti l’esplicazione di servizi, l’eventuale
affidamento esterno deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica ai
sensi del decreto legislativo 157/95.
Per
le attività che accedono alla progettazione in senso proprio – cioè
quelle per seconde prima indicate –, ferma rimanendo l’osservanza
dell’opzione fondamentale del legislatore per la progettazione, come
opera di ingegno, effettuata all’interno della stazione appaltante,
ove non siano ravvisabili, oppure allo stato non siano disponibili o
sufficienti, le professionalità necessarie alla predisposizione di
tutti gli elaborati progettuali, è possibile costituire gruppi di
progettazione misti, formati da dipendenti aventi un’adeguata
professionalità e da professionisti esterni.
In
questi casi in cui, si ripete, la stazione appaltante non disponga
o non siano disponibili tutte le professionalità occorrenti allo
sviluppo compiuto della progettazione, richiedere che la stessa
l’affidi tutta l’attività all’esterno sarebbe soluzione con
ingiustificato aggravio di spesa. Perciò si è indicato quella di
costituzione di un gruppo di progettazione misto, composto dai
dipendenti delle stazioni appaltanti dotati delle necessarie
specializzazioni e da professionisti esterni che integrano quelle
mancanti ai suddetti dipendenti;.
Ciò
che costituiscono connotati necessari per l’ammissibilità della
costituzione di detti gruppi misti sono: la precisazione nei
documenti di gara delle specifiche professionalità che debbono
possedere i concorrenti; la dettagliata specificazione delle attività
da eseguire da parte dei singoli progettisti; il necessario sviluppo
progettuale assegnato a ciascuno nell’ambito dell’unitario
progetto;, e cioè la necessità che queste attività siano da svolgere
secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali o
comunque condizionate da criteri e da assensi per accertata coerenza con
dette scelte.
Queste
attività che accedono alla progettazione in senso proprio, infine,
possono essere affidate unicamente in base alle disposizioni contenute
nella legge n. 109/94 e del d.P.R. n. 554/999.
Con
riferimento, poi, ai bandi dell’Anas, gli affidamenti in essi per no n
rispondere a detti criteri e per come formulate le previsioni relative e
le clausole di affidamento si prestano ad essere oggetto delle censure
di illegittimità prospettate.
In
base alle esposte considerazioni si può, conclusivamente, ritenere che:
a)
nella progettazione di un’opera o lavoro pubblico possono ravvisarsi
due distinte attività operative, costituite, la prima, dalla
progettazione, in senso proprio, che consiste in un’opera
dell’ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, di
contenuto complesso, con cui si estrinseca e rappresenta l’idea del
progettista, e, la seconda, che si concreta in una serie di
attività che accedono alla progettazione, ma sono da svolgere secondo
indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali;
b)
distinta dalla composita attività di progettazione vera e propria,
indicata è, invece, l’attività di supporto tecnico-amministrativo
alla progettazione la quale è tendenzialmente affidata agli uffici
interni della stazione appaltante, ma che, tuttavia, qualora non sia
possibile effettuarla con dipendenti della stazione appaltante, può
essere affidata all’esterno con procedure ad evidenza pubblica e
con riferimento a corrispettivi stabiliti a corpo in base ad indagini di
mercato;
c)
ferma rimanendo l’opzione fondamentale del legislatore per una
progettazione in senso proprio effettuata all’interno della stazione
appaltante, ove nelle sue articolazioni organizzative non siano
ravvisabili, oppure allo stato non siano disponibili o sufficienti,
tutte le professionalità all’uopo necessarie, è possibile costituire
gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti aventi
un’adeguata professionalità e da professionisti esterni, alle
condizioni indicate in motivazione;
d)
i bandi di gara indetti dall’ANAS si prestano – per come sono
indicate e formulate le prestazioni da affidare – a censure di
irregolarità in quanto non rispondono ai criteri ed alle condizioni
precisate e possono configurare affidamenti di incarichi non compatibili
con le disposizioni vigenti.
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