Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 4 del 21 aprile 2004
Appalto
di lavori pubblici a trattativa privata, ai sensi di leggi speciali ed
ordinanze di emergenza, emanate in occasione di eventi calamitosi.
IL
CONSIGLIO
Premesso
:
Ritenuto
in diritto :
E’
stato evidenziato che, poiché la “ratio” delle ordinanze “extra
ordinem” è quella di far fronte a situazioni di speciale urgenza,
l’efficacia di tali provvedimenti è rigorosamente limitata nel tempo
e circoscritta alla persistenza della menzionata situazione.
Pertanto,
una deroga alle disposizioni vigenti, in base alle ordinanze di
emergenza, proprio perché causata da una situazione eccezionale, non
trova logica giustificazione ove permanga “sine die”.
Se,
quindi, gli interventi urgenti che le situazioni di emergenza richiedono
non vengono adottati tempestivamente, dette situazioni tendono a
consolidarsi, diventando situazioni di disagio permanente (difficoltà
abitative, di circolazione ecc..) che, tuttavia, non sono proprie
soltanto dei luoghi colpiti da eventi calamitosi, ma di molte parti del
territorio nazionale.
In
tale evenienza, la deroga alla legge ordinaria ed alle correlate
garanzie costituzionali, non trova più logica giustificazione poiché i
fatti smentiscono il dichiarato obiettivo di urgenza.
B)
La recente determinazione n.1/2004 del 14 gennaio 2004, relativa alle
ordinanze emanate dal sindaco per motivi di pubblica sicurezza, ha
ulteriormente precisato che la categoria generale delle ordinanze
“extra ordinem” trova dei limiti inderogabili nei principi generali
dell’ordinamento e nei canoni, individuati dalla giurisprudenza
costituzionale, della ragionevolezza e della proporzionalità tra il
provvedimento e la realtà circostante, dell’obbligo di motivazione e
dell’indicazione delle specifiche disposizioni derogate.
In
base ai suddetti canoni di ragionevolezza, si è potuto concludere che,
tra le norme della legge quadro sui lavori pubblici, possano essere
derogate quelle attinenti alla scelta del contraente ed
all’assegnazione del relativo contratto.
Con
particolare riferimento alla disciplina degli affidamenti diretti per
motivi di urgenza (art. 24 della legge quadro – trattativa privata ;
art. 146 del DPR 554/99 – lavori d’urgenza, condotti in economia
dalla S.A.; art. 147 del DPR 554/99 – provvedimenti in casi di somma
urgenza), si è ritenuto che l’ordinanza sindacale possa rappresentare
un presupposto per i successivi affidamenti diretti, derogando alle
procedure ad evidenza pubblica.
Il
riconoscimento della possibilità di deroga alle procedure di
affidamento ad evidenza pubblica, a favore di forme di aggiudicazione
diretta, trova, però, per le ordinanze d’urgenza, lo specifico
limite, ribadito anche nella citata determinazione n.1/2004, della
indicazione di un preciso termine finale <<..non essendo
configurabili effetti di durata indefinita, in quanto un’efficacia
sine die contrasterebbe con il carattere eccezionale e temporaneo del
provvedimento>>.
Si
ritiene che le considerazioni espresse nelle citate determinazioni, in
merito alle ordinanze contingibili ed urgenti, possano essere estese
anche all’altro strumento giuridico, sovente utilizzato in occasione
di eventi calamitosi, e cioè alle leggi speciali emanate per provvedere
a tempestivi interventi di ripristino.
- Possono
ritenersi legittime quelle procedure di aggiudicazione a trattativa
privata di appalti di lavori pubblici, effettuate ai sensi della
normativa di emergenza, che siano perfezionate nel perdurare dello stato
di emergenza.
-
Al contrario, l’affidamento dei lavori mediante trattativa privata,
motivato dalla stazione appaltante dall’urgenza di ripristinare le
opere danneggiate da eventi calamitosi, può configurare situazioni di
illegittimità e di contrasto con i presupposti della normativa di
emergenza, laddove la determinazione di affidamento dei lavori sia
avvenuta in data successiva alla cessazione dello stato di emergenza,
come previsto nella relativa delibera del Dipartimento della Protezione
Civile, e qualora il lasso di tempo trascorso abbia consolidato lo stato
di fatto e quindi reso normale la necessità di intervenire.
-
In tali ipotesi, riprende vigore la disciplina ordinaria, per cui le
stazioni appaltanti sono tenute ad attuare l’iter di affidamento degli
appalti, nel rispetto delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica e
dei principi fondamentali di trasparenza e concorrenza.
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