Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 5 del 21 aprile 2004
Ulteriori
criteri cui devono uniformarsi le SOA in materia di rilascio di
attestazioni relative ad imprese cedenti e ad imprese cessionarie di
aziende o di rami di aziende.
IL
CONSIGLIO
Considerato
in fatto
L’Autorità
nelle determinazioni 5 giugno 2002, n. 11 e 26 febbraio 2003, n. 5 ha
individuato le regole operative in materia di rilascio di attestazioni
nel caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda.
In
tali determinazioni, tenuto conto che i certificati di esecuzione dei
lavori devono essere utilizzati una sola volta, è stato, fra l’altro,
espresso l’avviso:
a)
che l’impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di
fusione o di scissione, ecc)- qualora voglia avvalersi ai fini della
propria qualificazione dei requisiti dell’impresa cedente(o
conferente, locatrice, ecc) l’azienda o il ramo d’azienda - ha la
possibilità di:
1)
se non ancora attestata: stipulare un contratto con una SOA per il
rilascio di una prima attestazione;
2)
se già in possesso di attestazione: stipulare un contratto con una SOA
per il rinnovo dell’attestazione posseduta e, quindi, con nuova data
di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di
scadenza finale oppure stipulare una integrazione del contratto
originario avente ad oggetto la modifica, fermo restando le date del
rilascio prima attestazione di scadenza verifica triennale e di scadenza
finale , facendo, quindi, applicazione degli indirizzi formulati
dall’Autorità nel punto 7 della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6
(integrazione delle attestazioni già rilasciate, mediante
l’inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie) oppure nel
punto 6 del comunicato alle SOA del 12 aprile 2001, n. 5 (integrazioni
delle attestazioni già rilasciate con modifica delle sole classifiche
delle qualificazioni);
b)
che qualora l’impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc) sia in
possesso di attestazione, occorre, nel caso si è in presenza di
cessione di azienda, il ritiro dell’attestazione, oppure, nel caso si
è in presenza di cessione di un ramo azienda, il suo ridimensionamento;
c)
che la SOA che stipula un contratto con una impresa la cui idoneità
deriva in tutto o in parte dall’acquisto di una azienda o di un suo
ramo (o da atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese) deve
trasmettere, oltre al contratto da essa stipulato con l’impresa
cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di
scissione, ecc) anche il contratto fra impresa cedente (o conferente,
locatrice, ecc) e impresa cessionaria (o conferitaria, locataria,
oggetto di fusione o di scissione, ecc)
d)
che la SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o
conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc) -
qualora sia la stessa che ha rilasciato l’attestazione alla impresa
cedente (o conferente, locatrice, ecc)- deve, prima del rilascio
dell’attestazione alla impresa cessionaria (o conferitaria, locataria,
oggetto di fusione o di scissione, ecc), provvedere al ritiro o al
ridimensionamento dell’attestazione della impresa cedente (o
conferente, locatrice, ecc);
e)
che la SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o
conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc) -
qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l’attestazione alla
impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc) - deve, prima del
rilascio dell’attestazione alla impresa cessionaria (o conferitaria,
locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc), procedere alla
verifica della avvenuto ritiro o modifica dell’attestazione
dell’impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc) ed a questo scopo
deve mettersi in contatto tramite l’Autorità con la SOA che ha
rilasciato l’attestazione;
E’
stato rilevato che la indicazione di cui alla precedente lettera e)
comporta alcune difficoltà attuative che ne suggeriscono un riesame
approfondito.
Con
riferimento alle considerazioni in fatto e ai problemi operativi,
appaiono funzionali le seguenti precisazioni che vanno a integrare le
vigenti regole relative, in prevalenza, all’attività delle SOA che,
giova ricordare – come precisato con le sentenze del Consiglio di
Stato del 2 marzo 2004, n. 991 e n. 993 e con la sentenza del 14 aprile
2004, n. 2124 – pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una
funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione
di natura vincolata con valore di atto pubblico, realizzandosi in tal
modo una ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica.
Si
premette che nel sito dell’Autorità (www.autoritalavoripubblici.it)
sono presenti nella pagina casellario informatico più elenchi di
imprese contenenti specifiche annotazioni e informazioni. Uno di questi
elenchi contiene le imprese per le quali sono stati disposti la modifica
e/o l’annullamento dell’attestazione ed un altro le imprese per le
quali le SOA hanno comunicato il ritiro dell’attestazione. Tutte
queste annotazioni sono comunque riportate in via automatica anche
nell’elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni e, ciò,
rende completa l’informazione sulla efficacia o meno
dell’attestazione qualsiasi sia l’elenco che si consulta.
Va
inoltre sottolineato che nella banca dati delle attestazioni sono
conservate, oltre alle attestazioni in corso di validità, anche quelle
non più valide in quanto sostituite da quelle in corso di validità
oppure ritirate o annullate, e, quindi, per ogni impresa qualificata è
possibile conoscere non solo l’attestazione in corso di validità ma
anche lo storico di quelle che non lo sono più.
Considerato
in diritto
Si
precisa, in primo luogo, che le imprese cedenti (o conferente,
locatrice, ecc), a partire dalla data di stipula dell’atto con
l’impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o
di scissione, ecc), non possono partecipare, nel caso di cessione di
azienda (conferimento, fusione, ecc.), agli appalti ed alle concessioni
di lavori pubblici di qualsiasi importo e categoria e, nel caso di
cessione di ramo di azienda, agli appalti e concessione di lavori
pubblici che prevedano la categoria o le categorie cui si riferisce il
ramo di azienda ceduto.
In
ordine agli adempimenti che le SOA debbono svolgere in materia di
rilascio di attestazioni ad imprese cedenti e a imprese cessionarie e
alle connesse attribuzioni dell’Autorità – cui, nelle indicate
sentenze del Consiglio di Stato, viene riconosciuto il ruolo di garante
dell’efficienza e del corretto funzionamento del mercato e, quindi,
del sistema di qualificazione nonché penetranti poteri di vigilanza e
controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni di qualificazioni
– si precisa:
a)
le SOA nel trasmettere il contratto stipulato con una impresa
cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di
scissione, ecc) unitamente al contratto tra impresa cedente (o
conferente, locatrice, ecc) e impresa cessionaria (o conferitaria,
locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc) deve trasmettere
anche l’allegato modulo A, debitamente sottoscritto dal direttore
tecnico della SOA, che contiene le informazioni relative al suddetto
contratto (nomi e codici fiscali della impresa cedente, o conferente,o
locatrice, ecc e dell’impresa cessionaria o conferitaria, o locataria,
o oggetto di fusione o di scissione, ecc; il nome del notaio che ha
stipulato l’atto; la data della stipula; se si tratta di atti relativi
ad una azienda oppure di atti relativi ad un ramo di azienda; le
categorie generali o specializzate che, nel caso di atti relativi a un
ramo di azienda, si intendono collegate al suddetto ramo di azienda; se
l’impresa cedente o conferente, o locatrice è attestata o non è
attestata; se essa è o non è la SOA che ha rilasciato l’attestazione
alla impresa cedente o conferente,o locatrice).
b)
le SOA firmatarie di contratti con imprese cessionarie, qualora
l’impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc) sia in possesso di
attestazione e questa sia stata rilasciata da una altra SOA,
contemporaneamente alla trasmissione dei documenti di cui alla lettera
a), trasmette l’allegato modulo A anche alla SOA che ha rilasciato la
suddetta attestazione in modo che questa possa procedere alla revoca o
modifica dell’attestazione;
c)
la SOA che ha rilasciato l’attestazione alla impresa cedente (o
conferente, locatrice, ecc) provvede, entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui alla lettera a) e con decorrenza dalla data
di stipula del contratto tra impresa cedente e impresa cessionaria, alla
revoca dell’attestazione, nel caso di cessione di azienda, oppure alla
revisione dell’attestazione, nel caso di cessione di ramo di azienda;
d)
la SOA che ha rilasciato l’attestazione dell’impresa cedente (o
conferente, locatrice, ecc), nel caso di revoca o ritiro
dell’attestazione, trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui alla lettera a), l’atto relativo all’Autorità
che inserirà l’annotazione nell’apposito elenco di imprese per le
quali le SOA hanno comunicato il ritiro dell’attestazione;
e)
la SOA che ha rilasciato l’attestazione dell’impresa cedente (o
conferente, locatrice, ecc), nel caso di revisione dell’attestazione,
trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
alla lettera a), la nuova attestazione con le modalità previste
normalmente per la trasmissione delle attestazioni che, pertanto, in
tempo reale sarà automaticamente inserita nell’elenco delle imprese
qualificate suddiviso per Regioni;
f)
la SOA che ha stipulato il contratto con la impresa cessionaria (o
conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc), nel
trasmettere la copia cartacea dell’attestazione rilasciata, deve
comunicare anche che la stessa, a seguito di una operazione (cessione di
azienda, cessione di ramo di azienda, trasformazione, fusione,
scissione, ecc.), ha comportato l’utilizzo dei requisiti
dell’impresa ………………. (C.F. …………..……) in
possesso dell’attestazione ………………….. rilasciata dalla
SOA ……………;
Infine,
si richiama quanto precisato dal Consiglio di Stato, sempre nelle
sentenze citate e, cioè, che :
1)
fra i poteri ed i doveri dell’Autorità sono compresi quelli di
indicare in maniera vincolante il contenuto (rilascio, modifica, ritiro)
dell’atto che le SOA devono adottare nonché di stabilire i termini,
anche molto brevi, in cui esso deve essere adottato;
2)
che spetta all’Autorità, in caso di inerzia delle SOA in ordine alle
indicazioni dell’Autorità, assumere - dandone, ai sensi
dell’articolo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente
avviso di avvio del procedimento all’impresa interessata - uno
specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l’annullamento o il
ridimensionamento delle attestazioni;
Sulla
base degli elencati adempimenti l’Autorità, provvederà ad inserire
nel casellario informatico, in corrispondenza dell’attestazione
dell’impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di
fusione o di scissione, ecc), una annotazione contenente le informazioni
di cui alla precedente lettera f) in modo da permettere il controllo
della revoca o annullamento o revisione dell’attestazione
dell’impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc).
In
base a queste ulteriori precisazioni si fa presente che l’Autorità -
qualora la SOA che ha rilasciato l’attestazione dell’impresa cedente
(o conferente, locatrice, ecc), non provvede, nei tempi previsti nella
comunicazione di cui alla precedente lettera c), a quanto stabilito
nella comunicazione stessa - assumerà un proprio provvedimento di
annullamento dell’attestazione o di sua revisione ed inserità tale
provvedimento nell’elenco delle imprese per le quali sono stati
disposti la modifica e/o l’annullamento dell’attestazione.
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