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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004

Documentazione mediante la quale le imprese, al fine di ottenere la verifica triennale della loro attestazione, dimostrano l’esistenza dei requisiti di ordine generale e disposizioni in materia di modalità di verifica, da parte delle SOA (società organismi di attestazione), delle autodichiarazioni rese dalle imprese nonché criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività di verifica dell’esistenza della capacita strutturale delle imprese

IL CONSIGLIO

Premesso:

L’articolo 15-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni – inserito nel suddetto decreto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004, n. 93 – prevede che la verifica triennale delle attestazione di qualificazione, introdotta nel sistema di qualificazione dall’articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166, comporta il controllo del permanere del possesso dei requisiti d’ordine generale indicati nell’articolo 17 del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni nonché il controllo del possesso di un particolare requisito d’ordine speciale, chiamato capacità strutturale;

Detta capacità strutturale è costituita:

1)      dal requisito di cui all’articolo 4 (sistemi di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale), del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni;

2)      dal requisito di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a) (idonee referenze bancarie), del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni;

3)      dal requisito di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c) (capitale netto di valore positivo), del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni;

4)      dal requisito di cui all’articolo 18, comma 5, lettera a) (idonea direzione tecnica). del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni;

5)      dal requisito di cui all’articolo 18, comma 7, (staff tecnico necessario per la qualificazione di progettazione ed esecuzione), del d.P.R. 34/2000 e successive modificazioni;

6)      dal requisito di cui all’articolo 18, commi 8 e 9, (adeguata dotazione di attrezzature tecnica), del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni;

7)      dal requisito di cui all’articolo 18, commi 10, 11, 12 e 13, (adeguato organico medio annuo), del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni;

 

L’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni, prevede che l’Autorità deve stabilire con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d’ordine generale.

 

Tenuto conto di quanto disposto dal d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (articolo 15-bis, comma 2, e articolo 17, comma 2), nonché delle nuove norme che disciplinano la dimostrazione della regolarità in materia di contribuzioni sociali e di assenza di condanne che incidono sulla moralità professionale dell’impresa, sussiste la necessità di emanare una nuova determinazione in ordine alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti generali e alle modalità di accertamento da parte delle SOA (società organismi di attestazione) della veridicità della documentazione.

 

Pertanto, sentite le associazioni delle SOA e visto il parere della Commissione Consultiva prevista dall’art. 8, comma 3, della legge 109/94 e successive modificazioni e dall’art. 5, del D.P.R 34/2000 e successive modificazioni espresso nelle sedute del 31 marzo 2004 e del 14 aprile 2004 e sulla base degli apporti relativi si forniscono le indicazioni che seguono.

 

 

 

Considerato in diritto

 

Il d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che le SOA  rilasciano l’attestazione di qualificazione ed effettuano la relativa verifica triennale sulla base di un titolo contrattuale e sulla base di accertamenti e controlli svolti anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa da qualificare e l’art. 2, comma 1, lettera o), del d.P.R. stesso dispone che l’ Autorità deve stabilire i criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività.

 

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004, n. 991, del 2 marzo 2004, n.993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, ha espresso l’avviso:

a)      che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ha inteso attribuire all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il ruolo di garante dell’efficienza e corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione e, a tal fine, ha assegnato all’Autorità penetranti poteri di vigilanza e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni di qualificazioni;

b)      che fra i poteri ed i doveri dell’Autorità sono compresi quelli di indicare in maniera vincolante il contenuto (rilascio, modifica, ritiro) dell’atto che le SOA devono adottare nonché di stabilire i termini, anche molto brevi, in cui  esso deve essere adottato;

c)      che spetta all’Autorità, in caso di inerzia delle SOA in ordine alle indicazioni dell’Autorità, assumere - dandone, ai sensi dell’articolo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente avviso di avvio del procedimento all’impresa interessata - uno specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l’annullamento o il ridimensionamento delle attestazioni;

d)      che le SOA, pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione di natura vincolata con valore di atto pubblico, realizzandosi in tal modo una ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica;

 

 

Ciò premesso, si precisano le regole concernenti il possesso dei requisiti quali premesse per la specificazione della documentazione da esibire:

 

a)      le condanne previste dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni sono quelle relative a reati contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l’ordine pubblico (libro secondo, titolo V, codice penale), la fede pubblica (libro secondo titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e comunque relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei a pregiudicare negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante in quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei contratti di appalto; l’incidenza delle condanne deve essere apprezzata dalla SOA traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive;

b)      non precludono la verifica triennale le sentenze per le quali è intervenuta la riabilitazione di cui all’art. 178 c.p. oppure, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), l’avvenuta estinzione del reato prevista dall’art. 445, comma 2, del c.p.p.;

c)      il certificato del casellario giudiziale, necessario per la dimostrazione dell’inesistenza di precedente condanna penale a seguito di dibattimento o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), qualora rilasciato su istanza dell’interessato, non riporta tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto il beneficio della non menzione, nonché le condanne patteggiate che godono di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre riporta tutte le condanne, incluse quelle patteggiate (art. 688 c.p.p.) se rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che esercitano un servizio pubblico;

d)      la nuova normativa in materia di semplificazione delle documentazioni amministrative (d.P.R. 28, dicembre 2000, n. 445) trova applicazione generale ed obbligatoria nei confronti di tutti gli uffici della pubblica amministrazione, dei soggetti concessionari, dei soggetti gestori di pubblici servizi e di soggetti che esercitano una funzione pubblica;

e)      la nuova normativa in materia di semplificazione delle documentazioni amministrative ammette (articoli 43, 46 e 71 del d.P.R. 28, dicembre 2000, n. 445) l’applicazione del meccanismo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in quanto questo atto può essere usato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in quelli giurisdizionali ed anche nei rapporti interprivatistici in materia civile e commerciale e si inquadra tra gli atti di natura non negoziale a carattere certificativo;

f)        le SOA possono richiedere, ai sensi delle convenzioni stipulate tra INPS, INAIL e CASSE EDILI, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 22, novembre, 2002, n. 266 relativo all’impresa sottoposta a verifica triennale nonché richiedere, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 11 febbraio 2004 – data la loro natura di soggetti privati che esercitano una funzione pubblica (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenze n. 991/2004, 993/2004 e 2124/2004) – i certificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare, ai legali rappresentanti, agli amministratori e ai direttori tecnici della impresa e, pertanto, sono in condizione di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa in ordine alla regolarità contributiva nonché quelle rese dal titolare, dai legali rappresentanti, dagli amministratori e dai direttori tecnici della impresa in ordine alle assenza di condanne di cui alla precedente lettera a);

g)      l’articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni specifica e quantifica i requisiti (adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo) da possedere ai fini del rilascio dell’attestazione nonché stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui rilasciare l’attestazione di qualificazione, i mezzi di prova del possesso degli stessi che, per quanto riguarda i bilanci ed i documenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati e depositati alla data di stipula del contratto con la SOA;

h)      l’articolo 15-bis, comma 4, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la verifica triennale ha avuto esito positivo qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica non risulti inferiore a quella stabilita, ai fini del rilascio dell’attestazione, nell’articolo 18 del medesimo decreto, con una franchigia del 25% (venticinque per cento) il che significa che la quantificazione accertata in sede di verifica non deve risultare inferiore al 75% (settantacinque per cento) delle misure previste per il rilascio dell’attestazione;

i)        l’articolo 15-bis, comma 4, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che in sede di verifica triennale la quantificazione dei requisiti deve essere determinata con riferimento ai dati (ammortamenti, canoni di locazione finanziaria, canoni di noleggio) contenuti nei documenti di bilancio ed in quelli fiscali dei cinque anni precedenti la scadenza del termine triennale ed alla cifra d’affari in lavori, accertata in sede di rilascio dell’attestazione;

j)        la disposizione di cui all’articolo 15-bis, comma 4, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni necessita di specificazioni particolari in quanto la scadenza del termine della validità triennale può essere compreso anche in un periodo in cui il bilancio ed il documento fiscale dell’anno immediatamente precedente non sono ancora stati approvati e depositati;

k)      l’articolo 15-bis, comma 4, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica è inferiore al 75% delle misure stabilite, ai fini del rilascio dell’attestazione, nell’articolo 18 del medesimo decreto, la cifra d’affari in lavori, accertata in sede di rilascio dell’attestazione, viene figurativamente e proporzionalmente ridotta (art. 18, comma 15, del d.P.R. 34/2000 e successive modificazioni) in modo da ristabilire le percentuali richieste;

l)        l’articolo 15-bis, comma 4, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la cifra d’affari in lavori rideterminata figurativamente deve comunque essere non inferiore alla somma delle classifiche delle categorie previste nell’attestazione e, pertanto, ove ciò non si verifichi occorre revisionare l’attestazione per quanto riguarda categorie e classifiche.  

Ciò precisato è anche da segnalare, quali utili premesse alla indicazione della documentazione per il rilascio dell’attestazione e dei criteri da impiegare per la verifica triennale, che nel sito dell’Autorità (www.autoritalavoripubblici.it) é presente fra l’altro:

1)         l’elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni (articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni);

2)         l’elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine ad un provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell’attestazione assunto dall’Autorità;

3)         l’elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine al ritiro o ridimensionamento dell’attestazione deciso delle SOA;

4)         l’elenco delle imprese per le quali sono fornire informazioni che consentono alle stazioni appaltanti di individuare le imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusioni dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (articolo 27, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni.;

 Le annotazioni relative agli elenchi di cui ai punti 2), 3) e 4) sono contenute anche nell’elenco di cui al punto 1), in modo da essere conoscibili accedendo ad entrambi gli elenchi;

 Inoltre il modello di attestazione predisposto dall’Autorità contiene, fra l’altro, la indicazione:

1)      delle date di rilascio attestazione originaria; di rilascio attestazione in corso (nel caso si tratti di attestazione rilasciata a seguito di variazioni minime cioè a seguito di: variazione della denominazione o ragione sociale; variazione della sede variazione della rappresentanza legale o della direzione tecnica; variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione; variazione in ordine alle informazioni in materia di certificazione o dichiarazione di qualità; variazioni in ordine alle cessioni di azienda o di ramo di azienda; variazioni a seguito dell’inserimento della prestazione di progettazione in una attestazione che ne era priva; variazioni a seguito di modifica della compagine di un consorzio stabile; ecc.); di scadenza validità triennale; di effettuazione verifica triennale (qualora questa abbia avuto esito positivo); di scadenza intermedia (nel caso si tratti di attestazione di un consorzio stabile); di scadenza validità quinquennale;

2)      dell’esistenza o meno del possesso della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità con la specificazione dell’organismo che lo ha rilasciato e della data di scadenza della validità del documento;

3)      della esistenza o meno della qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione e della classifica massima cui essa si riferisce.  

E’ poi previsto che le attestazioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni, vengano trasmesse dalle SOA all’Autorita, oltre che in forma cartacea anche on line e, quindi, in modo tale da poter essere inserite in tempo reale nell’elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni e che nella banca dati delle attestazioni sono conservate, oltre alle attestazioni in corso di validità, anche quelle non più valide in quanto sostituite da altre in corso di validità e, cioè, da quelle rilasciate a seguito di variazioni minime  oppure in quanto sono state ritirate o ridimensionate dalle SOA.  

La presenza nella banca dati di tutte le attestazioni rilasciate nel tempo ad ogni singola impresa consente di inserire nell’elenco delle imprese suddiviso per regioni la attestazione in corso di validità e lo storico delle attestazione sostituite nel tempo da quelle in corso di validità;  

Da ultimo si ricorda che le stazioni appaltanti verificano l’ammissibilità di una impresa a partecipare alle gare di appalto controllando, sulla base delle date contenute nell’attestazione, la validità del documento nel senso che esso non abilita l’impresa a partecipare alle gare sia nel caso il certificato di qualità o la dichiarazione di qualità non sono più validi e l’importo dell’appalto, invece, lo richieda (importo dei lavori di competenza dell’impresa che richiedono una classifica non inferiore alla terza), sia nel caso la gara si svolga in una data successiva alla scadenza della validità triennale dell’attestazione e non risulta effettuata positivamente la verifica triennale della stessa.  

 

Sulla base delle svolte precisazioni si indica la documentazione che le imprese devono presentare nonché i criteri, le procedure e le attività che le SOA devono svolgere al fine della effettuazione della verifica triennale. Tali indicazioni non hanno bisogno di espressa motivazione in quanto strettamente connesse e dipendenti dalle precisazioni stesse.

 

1.      il possesso dei requisiti di cui all’articolo 17, comma 1, del d.P.R. 34/2000 e successive modificazioni è dimostrato con la presentazione dei seguenti documenti:

1.1.   certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante oppure ai legali rappresentanti, all’amministratore oppure agli amministratori e al direttore tecnico oppure ai direttori tecnici;

1.2.   certificato di iscrizione dell’impresa al registro unico delle imprese di cui agli articoli 2188 e ss. del Codice Civile istituito presso le Camere di Commercio con l’indicazione in particolare di quale sia la specifica attività svolta dall’impresa;

1.3.   comunicazione effettuata – ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – dalla Prefettura della Provincia in cui risiede o ha sede il soggetto sottoposto a verifica, a seguito di richiesta del medesimo soggetto, della informazione “…nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni…” oppure, in alternativa, indicazione, ai sensi dell’articolo 9 del d.P.R. n.252/98, in calce al certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, della dicitura “…nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni…”;

1.4.   certificato della cancelleria fallimentare;

1.5.   dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del d.P.R. 28, dicembre 2000, n. 445, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti, dall’amministratore o dagli amministratori nonché dal direttore tecnico o dai direttori tecnici attestante l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato di sentenze per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. ovvero l’elencazione di tali sentenze;

1.6.   dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del d.P.R. 28, dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, di inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazioni.

2.      i documenti dei soggetti residenti in Stati dell’Unione Europea devono essere prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi;

3.      i documenti dei soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea devono essere prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto, secondo quanto previsto al numero 1., fatto salvo per quanto riguarda il certificato di cittadinanza che è sostituito da quello di residenza ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che è sostituito da quello di iscrizione al registro professionale dello Stato di provenienza;

4.      nel contratto relativo alla verifica triennale da sottoscriversi tra impresa e SOA si dovrà fare espresso riferimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del suddetto d.P.R. 34/2000 e successive modificazioni, al contenuto delle disposizioni approvate con la presente determinazione nonché si dovrà inserire esplicita indicazione, da parte dell’impresa, della/e categoria/e e corrispondente/i classifiche da revisionare nel caso di mancato superamento della verifica di mantenimento dell’attestazione originaria;

5.      le SOA, ai fini della verifica triennale devono:

5.1.   per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (requisiti d’ordine generale):

5.1.1.      accertare che non sussistono, nel casellario informatico operante presso l’Autorità, annotazioni in ordine a cause di esclusione delle imprese dalle gare d’appalto e dal rilascio dell’attestazione – tenendo conto, in particolare, che è da considerarsi errore grave, oltre a quello giudiziaramente accertato, anche quello che ha condotto alla non collaudabilità dei lavori oppure alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del d:P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni − e che, nel caso sussistono annotazioni riguardanti il fatto che l’impresa ha reso in gara oppure nel rilascio dell’attestazione dichiarazioni non veritiere, sia trascorso un anno dalla data di inserimento delle stesse nel suddetto casellario;

5.1.2.      verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in ordine alla inesistenza di condanne che incidono sulla moralità professionale dell’impresa, richiedendo, ai sensi del Decreto Ministero della giustizia dell’11 febbraio 2004, pubblicato sulla GURI del 14 febbraio 2004, n. 37, il certificato generale del casellario giudiziale di tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni sostitutive e nel caso che siano esistenti condanne, sempre che siano state indicate nella dichiarazione, esprimere una valutazione inerente alla loro incidenza o meno sulla moralità professionale dell’impresa, traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive

5.1.3.      verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in ordine alla inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali – ivi compresi i versamenti alle CASSE EDILI per le imprese esercenti attività inquadrabile, dal punto di vista dei rapporti contrattuali con le relative maestranze, nel settore edile – richiedendo all’INPS oppure all’INAIL oppure ad una CASSA EDILE il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 22, novembre, 2002, n. 266;

5.1.4.      verificare l’inesistenza di cessione di azienda o di ramo di azienda o di operazioni di locazione, fusione, scissione, trasformazione societaria, richiedendo il certificato storico di iscrizione al registro unico delle imprese e accertando che nel casellario informatico operante presso l’Autorità non vi siano informazioni in tal senso;

5.2.   per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 4, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (certificati di qualità aziendale e dichiarazione di qualità aziendale):

5.2.1.      verificare – qualora l’attestazione contenga qualificazioni per classifiche che, ai sensi delle scadenze previste dall’allegato B al d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni, richiedano il possesso della certificazione di qualità aziendale oppure della dichiarazione che dimostri, secondo quanto stabilito nell’allegato C al d.P.R. 34/2000 e successive modificazioni, la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità – che tale requisito sia posseduto nel rispetto di quanto previsto nelle determinazione del 13 dicembre 2000, n. 56, punto 9, del 7 novembre 2001, n. 21, del 16 luglio 2002, n. 15, del 14 maggio 2003, n.11 e nelle note e comunicati del 15 maggio 2001, n. 27467/01/segr e del 2 luglio 2001, n.37365/01/segr. e sia valido;

5.3.   per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 18, comma 5, lettera a) e comma 14 del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (idonea direzione tecnica):

5.3.1.      verificare che la direzione tecnica dell’impresa rispetti quanto disposto nelle determinazioni del 13 dicembre 2000, n. 56, punti 28), 29) e 30) del dispositivo, dell’ 8 febbraio 2001, n. 6, punto 2), del dispositivo, nelle note e comunicati del 19 febbraio 2001, n. 9993/01/segr. punto 7), del 14 giugno 2001, n. 34470/01/segr. punto 8) e deliberazione del 17 settembre 2003. n. 247;

5.4.   per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 18, commi 8 e 9, , del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (adeguata dotazione di attrezzature tecnica):

5.4.1.      verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riportati nei bilanci e nei documenti fiscali presentati dall’impresa, in originale, oppure in copia dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante della stessa, riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche;

5.4.2.      ritenere che agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria sono assimilate anche i noleggi i cui contratti siano almeno di durata quinquennale;

5.4.3.      verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a freddo;

5.4.4.      verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico (articolo 18, comma 8, primo periodo, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni;

5.4.5.      verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento;

5.4.6.      ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la somma degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio di durata maggiore e minore di cinque anni, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore all’ 1,50% (uno e cinquanta centesimi per cento) della cifra d’affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio dell’attestazione e, contemporaneamente, la somma degli importi relativi ai soli ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio non inferiore a cinque anni, sia pari o superiore allo 0,75% (zero e settantacinque centesimi per cento) della medesima cifra d’affari;

5.5.   per quanto riguarda, il requisito di cui all’articolo 18, commi 10, 11, 12 e 13, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (adeguato organico medio annuo):

5.5.1.      ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore all’11,25 % (undici e venticinque centesimi per cento) della cifra d’affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio dell’attestazione e contemporaneamente i costi per il personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato con qualifica operaio sia pari o superiore al 4,50% (quattro e cinquanta centesimi per cento) della cifra di cui sopra, oppure in alternativa, qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato siano pari o superiori al 7,50 % (sette e centesimi cinquanta per cento) della cifra di cui sopra e contemporaneamente il costo per il personale dipendente, tecnico e amministrativo (laureato o diplomato) a tempo indeterminato sia pari o superiore al 6,00 % (sei per cento) della cifra di cui sopra;

5.6.   effettuare, nel caso che una o più di una delle condizioni indicate ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. non risulti rispettata, una riduzione figurativa proporzionale della cifra d’affari in lavori (articoli 15-bis e 18, comma 15, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni) in misura tale da permettere il rispetto di tutte le suddette condizioni;

5.7.   ritenere – qualora la cifra d’affari in lavori che ha consentito il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. sia pari o superiore alla somma delle classifiche previste nell’attestazione sottoposta a verifica triennale – che la verifica del possesso di adeguata capacità strutturale abbia avuto esito positivo;

5.8.   procedere – nel caso la cifra d’affari in lavori che ha consentito il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. sia inferiore alla somma delle classifiche previste nell’attestazione sottoposta a verifica triennale – alla revisione dell’attestazione sulla base delle indicazioni dell’impresa contenute nel contratto stipulato fra SOA ed impresa;

6.      le SOA, qualora si verifichi sulla base degli accertamenti di cui al punto 5.1., che l’impresa non è in possesso dei requisiti d’ordine generale, devono dichiarare che la verifica triennale ha avuto esito negativo e comunicare tale risultato all’impresa nonché procedere al ritiro dell’attestazione e ad informare di tale operazione l’Autorità la quale procederà ad inserire la suddetta annotazione nel casellario informatico al fine di rendere edotte le stazioni appaltanti dell’esito negativo della verifica;

7.      le SOA, qualora si verifichi quanto previsto al punto 6. possono considerare conclusa la verifica triennale e, pertanto, non procedere alle verifiche di cui ai punti 5.2., 5.3., 5.4. e 5.5.;

8.      le SOA possono sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’istruttoria relativa alla verifica triennale al fine di richiedere all’impresa chiarimenti o documentazione integrativa;

9.      le SOA, qualora la verifica triennale della attestazione abbia avuto esito positivo nei riguardi sia dei requisiti d’ordine generale sia del requisito di capacità strutturale – ancorché abbia comportato un ridimensionamento delle categorie e classifiche previste nell’attestazione sottoposta a verifica – devono trasmettere l’attestazione sottoposta a verifica – con le modalità on-line previste normalmente per la trasmissione delle attestazioni e, quindi, in modo da essere in tempo reale inserita nell’elenco delle imprese qualificate suddiviso per Regioni previsto nel casellario informatico dell’imprese istituito presso il sito dell’Autorità – con la indicazione sulla stessa della data della suddetta verifica e della indicazione in ordine alla attestazione di cui essa costituisce la sostituzione.

Conclusivamente appare utile fornire ulteriori precisazioni di carattere generale.  

In primo luogo la disposizione prevista dall’articolo 15-bis del d.P.R. 34/2000 e successive modificazioni in ordine al fatto che l’imprese debbono sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità dell’attestazione non è perentoria e, pertanto, l’impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, l’impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.  

In secondo luogo i documenti di bilancio e fiscali presentati dall’impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza della validità triennale dell’attestazione che risultano approvati e depositati/presentati al momento della stipula del contratto per la effettuazione della suddetta verifica; nel caso che la data di stipula sia successiva alla data di scadenza del triennio i bilanci devono essere quelli approvati e depositati alla data di scadenza della validità triennale dell’attestazione.  

In terzo luogo ai fini di individuare l’effetto che ha l’esito negativo della verifica triennale oppure la riduzione delle categorie e classifiche nei riguardi degli appalti da aggiudicare, degli appalti aggiudicati e dei contratti in corso di esecuzione valgono gli avvisi espressi nella determinazione del 30 luglio 2002, n. 19.  

L’Autorità – in ordine al costo del lavoro da valutarsi, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazione, eccessivamente modesto – si riserva di fornire alle SOA indicazioni che possano guidarle nell’applicazione di tale norma e, a tal fine promuoverà incontri con gli enti interessati.  

Infine si fa presente che le SOA, qualora nell’attività di riscontro della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’impresa, incontrino difficoltà operative dovranno segnalare il fatto all’Autorità che si attiverà al fine di superare le difficoltà e consentire una corretta attività di verifica triennale.

 

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