Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 6 del 21 aprile 2004
Documentazione
mediante la quale le imprese, al fine di ottenere la verifica triennale
della loro attestazione, dimostrano l’esistenza dei requisiti di
ordine generale e disposizioni in materia di modalità di verifica, da
parte delle SOA (società organismi di attestazione), delle
autodichiarazioni rese dalle imprese nonché criteri cui devono
attenersi le SOA nella loro attività di verifica dell’esistenza della
capacita strutturale delle imprese
IL
CONSIGLIO
Premesso:
L’articolo
15-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 e successive modificazioni – inserito nel suddetto decreto
dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004, n. 93 –
prevede che la verifica triennale delle attestazione di qualificazione,
introdotta nel sistema di qualificazione dall’articolo 7 della legge 1
agosto 2002, n. 166, comporta il controllo del permanere del possesso
dei requisiti d’ordine generale indicati nell’articolo 17 del d.P.R.
n. 34/2000 e successive modificazioni nonché il controllo del possesso
di un particolare requisito d’ordine speciale, chiamato capacità
strutturale;
Detta
capacità strutturale è costituita:
1)
dal requisito di cui all’articolo 4 (sistemi di qualità aziendale ed
elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale),
del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni;
2)
dal requisito di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a) (idonee
referenze bancarie), del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni;
3)
dal requisito di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c) (capitale
netto di valore positivo), del d.P.R. n. 34/2000 e successive
modificazioni;
4)
dal requisito di cui all’articolo 18, comma 5, lettera a) (idonea
direzione tecnica). del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni;
5)
dal requisito di cui all’articolo 18, comma 7, (staff tecnico
necessario per la qualificazione di progettazione ed esecuzione), del
d.P.R. 34/2000 e successive modificazioni;
6)
dal requisito di cui all’articolo 18, commi 8 e 9, (adeguata dotazione
di attrezzature tecnica), del d.P.R. n. 34/2000 e successive
modificazioni;
7)
dal requisito di cui all’articolo 18, commi 10, 11, 12 e 13, (adeguato
organico medio annuo), del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni;
L’articolo
17, comma 2, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni, prevede
che l’Autorità deve stabilire con quale documentazione i soggetti che
intendono qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d’ordine
generale.
Tenuto
conto di quanto disposto dal d.P.R. n. 34/2000 e successive
modificazioni (articolo 15-bis, comma 2, e articolo 17, comma 2), nonché
delle nuove norme che disciplinano la dimostrazione della regolarità in
materia di contribuzioni sociali e di assenza di condanne che incidono
sulla moralità professionale dell’impresa, sussiste la necessità di
emanare una nuova determinazione in ordine alla documentazione atta a
dimostrare il possesso dei requisiti generali e alle modalità di
accertamento da parte delle SOA (società organismi di attestazione)
della veridicità della documentazione.
Pertanto,
sentite le associazioni delle SOA e visto il parere della Commissione
Consultiva prevista dall’art. 8, comma 3, della legge 109/94 e
successive modificazioni e dall’art. 5, del D.P.R 34/2000 e successive
modificazioni espresso nelle sedute del 31 marzo 2004 e del 14 aprile
2004 e sulla base degli apporti relativi si forniscono le indicazioni
che seguono.
Considerato
in diritto
Il
d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che le SOA
rilasciano l’attestazione di qualificazione ed effettuano la relativa
verifica triennale sulla base di un titolo contrattuale e sulla base di
accertamenti e controlli svolti anche mediante accesso diretto alle
strutture aziendali dell’impresa da qualificare e l’art. 2, comma 1,
lettera o), del d.P.R. stesso dispone che l’ Autorità deve stabilire
i criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività.
Il
Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004, n. 991,
del 2 marzo 2004, n.993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, ha espresso
l’avviso:
a)
che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ha
inteso attribuire all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
il ruolo di garante dell’efficienza e corretto funzionamento del
mercato e, quindi, del sistema di qualificazione e, a tal fine, ha
assegnato all’Autorità penetranti poteri di vigilanza e controllo sia
sulle SOA sia sulle singole attestazioni di qualificazioni;
b)
che fra i poteri ed i doveri dell’Autorità sono compresi quelli di
indicare in maniera vincolante il contenuto (rilascio, modifica, ritiro)
dell’atto che le SOA devono adottare nonché di stabilire i termini,
anche molto brevi, in cui esso deve essere adottato;
c)
che spetta all’Autorità, in caso di inerzia delle SOA in ordine alle
indicazioni dell’Autorità, assumere - dandone, ai sensi
dell’articolo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente
avviso di avvio del procedimento all’impresa interessata - uno
specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l’annullamento o il
ridimensionamento delle attestazioni;
d)
che le SOA, pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una
funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione
di natura vincolata con valore di atto pubblico, realizzandosi in tal
modo una ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica;
Ciò
premesso, si precisano le regole concernenti il possesso dei requisiti
quali premesse per la specificazione della documentazione da esibire:
a)
le condanne previste dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del d.P.R.
n. 34/2000 e successive modificazioni sono quelle relative a reati
contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice
penale), l’ordine pubblico (libro secondo, titolo V, codice penale),
la fede pubblica (libro secondo titolo VI, del codice penale), il
patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e comunque
relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei a pregiudicare
negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante in
quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei contratti
di appalto; l’incidenza delle condanne deve essere apprezzata dalla
SOA traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della
fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive;
b)
non precludono la verifica triennale le sentenze per le quali è
intervenuta la riabilitazione di cui all’art. 178 c.p. oppure, nel
caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento), l’avvenuta estinzione del reato prevista dall’art.
445, comma 2, del c.p.p.;
c)
il certificato del casellario giudiziale, necessario per la
dimostrazione dell’inesistenza di precedente condanna penale a seguito
di dibattimento o di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento), qualora rilasciato su istanza dell’interessato, non
riporta tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto il
beneficio della non menzione, nonché le condanne patteggiate che godono
di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre riporta tutte le
condanne, incluse quelle patteggiate (art. 688 c.p.p.) se rilasciato su
richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che
esercitano un servizio pubblico;
d)
la nuova normativa in materia di semplificazione delle documentazioni
amministrative (d.P.R. 28, dicembre 2000, n. 445) trova applicazione
generale ed obbligatoria nei confronti di tutti gli uffici della
pubblica amministrazione, dei soggetti concessionari, dei soggetti
gestori di pubblici servizi e di soggetti che esercitano una funzione
pubblica;
e)
la nuova normativa in materia di semplificazione delle documentazioni
amministrative ammette (articoli 43, 46 e 71 del d.P.R. 28, dicembre
2000, n. 445) l’applicazione del meccanismo della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà in quanto questo atto può essere
usato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in quelli
giurisdizionali ed anche nei rapporti interprivatistici in materia
civile e commerciale e si inquadra tra gli atti di natura non negoziale
a carattere certificativo;
f)
le SOA possono richiedere, ai sensi delle convenzioni stipulate tra
INPS, INAIL e CASSE EDILI, il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge
22, novembre, 2002, n. 266 relativo all’impresa sottoposta a verifica
triennale nonché richiedere, ai sensi del decreto del Ministro della
Giustizia 11 febbraio 2004 – data la loro natura di soggetti privati
che esercitano una funzione pubblica (Consiglio di Stato, Sezione VI,
sentenze n. 991/2004, 993/2004 e 2124/2004) – i certificati integrali
del casellario giudiziale relativi al titolare, ai legali
rappresentanti, agli amministratori e ai direttori tecnici della impresa
e, pertanto, sono in condizione di verificare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa in ordine alla regolarità contributiva nonché quelle
rese dal titolare, dai legali rappresentanti, dagli amministratori e dai
direttori tecnici della impresa in ordine alle assenza di condanne di
cui alla precedente lettera a);
g)
l’articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni
specifica e quantifica i requisiti (adeguata dotazione di attrezzature
tecniche e adeguato organico medio annuo) da possedere ai fini del
rilascio dell’attestazione nonché stabilisce, in rapporto alla forma
giuridica del soggetto cui rilasciare l’attestazione di
qualificazione, i mezzi di prova del possesso degli stessi che, per
quanto riguarda i bilanci ed i documenti fiscali e tributari, devono
essere quelli approvati e depositati alla data di stipula del contratto
con la SOA;
h)
l’articolo 15-bis, comma 4, del d.P.R. n. 34/2000 e successive
modificazioni dispone che la verifica triennale ha avuto esito positivo
qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica
non risulti inferiore a quella stabilita, ai fini del rilascio
dell’attestazione, nell’articolo 18 del medesimo decreto, con una
franchigia del 25% (venticinque per cento) il che significa che la
quantificazione accertata in sede di verifica non deve risultare
inferiore al 75% (settantacinque per cento) delle misure previste per il
rilascio dell’attestazione;
i)
l’articolo 15-bis, comma 4, del d.P.R. n. 34/2000 e successive
modificazioni dispone che in sede di verifica triennale la
quantificazione dei requisiti deve essere determinata con riferimento ai
dati (ammortamenti, canoni di locazione finanziaria, canoni di noleggio)
contenuti nei documenti di bilancio ed in quelli fiscali dei cinque anni
precedenti la scadenza del termine triennale ed alla cifra d’affari in
lavori, accertata in sede di rilascio dell’attestazione;
j)
la disposizione di cui all’articolo 15-bis, comma 4, del d.P.R. n.
34/2000 e successive modificazioni necessita di specificazioni
particolari in quanto la scadenza del termine della validità triennale
può essere compreso anche in un periodo in cui il bilancio ed il
documento fiscale dell’anno immediatamente precedente non sono ancora
stati approvati e depositati;
k)
l’articolo 15-bis, comma 4, del d.P.R. n. 34/2000 e successive
modificazioni dispone che qualora la quantificazione dei requisiti
accertata in sede di verifica è inferiore al 75% delle misure
stabilite, ai fini del rilascio dell’attestazione, nell’articolo 18
del medesimo decreto, la cifra d’affari in lavori, accertata in sede
di rilascio dell’attestazione, viene figurativamente e
proporzionalmente ridotta (art. 18, comma 15, del d.P.R. 34/2000 e
successive modificazioni) in modo da ristabilire le percentuali
richieste;
l)
l’articolo 15-bis, comma 4, del d.P.R. n. 34/2000 e successive
modificazioni dispone che la cifra d’affari in lavori rideterminata
figurativamente deve comunque essere non inferiore alla somma delle
classifiche delle categorie previste nell’attestazione e, pertanto,
ove ciò non si verifichi occorre revisionare l’attestazione per
quanto riguarda categorie e classifiche.
Ciò
precisato è anche da segnalare, quali utili premesse alla indicazione
della documentazione per il rilascio dell’attestazione e dei criteri
da impiegare per la verifica triennale, che nel sito dell’Autorità (www.autoritalavoripubblici.it)
é presente fra l’altro:
1)
l’elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni (articolo 11,
comma 2, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni);
2)
l’elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine ad
un provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell’attestazione
assunto dall’Autorità;
3)
l’elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine al
ritiro o ridimensionamento dell’attestazione deciso delle SOA;
4)
l’elenco delle imprese per le quali sono fornire informazioni che
consentono alle stazioni appaltanti di individuare le imprese nei cui
confronti sussistono cause di esclusioni dalle procedure di affidamento
di lavori pubblici (articolo 27, del d.P.R. n. 34/2000 e successive
modificazioni.;
Le annotazioni
relative agli elenchi di cui ai punti 2), 3) e 4) sono contenute anche
nell’elenco di cui al punto 1), in modo da essere conoscibili
accedendo ad entrambi gli elenchi;
Inoltre il modello di attestazione predisposto dall’Autorità
contiene, fra l’altro, la indicazione:
1)
delle date di rilascio attestazione originaria; di rilascio attestazione
in corso (nel caso si tratti di attestazione rilasciata a seguito di
variazioni minime cioè a seguito di: variazione della denominazione o
ragione sociale; variazione della sede variazione della rappresentanza
legale o della direzione tecnica; variazione del direttore tecnico che
ha consentito la qualificazione; variazione in ordine alle informazioni
in materia di certificazione o dichiarazione di qualità; variazioni in
ordine alle cessioni di azienda o di ramo di azienda; variazioni a
seguito dell’inserimento della prestazione di progettazione in una
attestazione che ne era priva; variazioni a seguito di modifica della
compagine di un consorzio stabile; ecc.); di scadenza validità
triennale; di effettuazione verifica triennale (qualora questa abbia
avuto esito positivo); di scadenza intermedia (nel caso si tratti di
attestazione di un consorzio stabile); di scadenza validità
quinquennale;
2)
dell’esistenza o meno del possesso della certificazione di qualità o
della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e
correlati del sistema di qualità con la specificazione dell’organismo
che lo ha rilasciato e della data di scadenza della validità del
documento;
3)
della esistenza o meno della qualificazione per prestazione di
progettazione e costruzione e della classifica massima cui essa si
riferisce.
E’
poi previsto che le attestazioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 5,
del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni, vengano trasmesse
dalle SOA all’Autorita, oltre che in forma cartacea anche on line e,
quindi, in modo tale da poter essere inserite in tempo reale
nell’elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni e che
nella banca dati delle attestazioni sono conservate, oltre alle
attestazioni in corso di validità, anche quelle non più valide in
quanto sostituite da altre in corso di validità e, cioè, da quelle
rilasciate a seguito di variazioni minime oppure in quanto sono
state ritirate o ridimensionate dalle SOA.
La
presenza nella banca dati di tutte le attestazioni rilasciate nel tempo
ad ogni singola impresa consente di inserire nell’elenco delle imprese
suddiviso per regioni la attestazione in corso di validità e lo storico
delle attestazione sostituite nel tempo da quelle in corso di validità;
Da
ultimo si ricorda che le stazioni appaltanti verificano l’ammissibilità
di una impresa a partecipare alle gare di appalto controllando, sulla
base delle date contenute nell’attestazione, la validità del
documento nel senso che esso non abilita l’impresa a partecipare alle
gare sia nel caso il certificato di qualità o la dichiarazione di
qualità non sono più validi e l’importo dell’appalto, invece, lo
richieda (importo dei lavori di competenza dell’impresa che richiedono
una classifica non inferiore alla terza), sia nel caso la gara si svolga
in una data successiva alla scadenza della validità triennale
dell’attestazione e non risulta effettuata positivamente la verifica
triennale della stessa.
Sulla
base delle svolte precisazioni si indica la documentazione che le
imprese devono presentare nonché i criteri, le procedure e le attività
che le SOA devono svolgere al fine della effettuazione della verifica
triennale. Tali indicazioni non hanno bisogno di espressa motivazione in
quanto strettamente connesse e dipendenti dalle precisazioni stesse.
1.
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 17, comma 1, del d.P.R.
34/2000 e successive modificazioni è dimostrato con la presentazione
dei seguenti documenti:
1.1.
certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale
rappresentante oppure ai legali rappresentanti, all’amministratore
oppure agli amministratori e al direttore tecnico oppure ai direttori
tecnici;
1.2.
certificato di iscrizione dell’impresa al registro unico delle imprese
di cui agli articoli 2188 e ss. del Codice Civile istituito presso le
Camere di Commercio con l’indicazione in particolare di quale sia la
specifica attività svolta dall’impresa;
1.3.
comunicazione effettuata – ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – dalla Prefettura della Provincia in cui
risiede o ha sede il soggetto sottoposto a verifica, a seguito di
richiesta del medesimo soggetto, della informazione “…nulla osta ai
fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni…” oppure, in alternativa, indicazione, ai sensi
dell’articolo 9 del d.P.R. n.252/98, in calce al certificato di
iscrizione al registro unico delle imprese, della dicitura “…nulla
osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni…”;
1.4.
certificato della cancelleria fallimentare;
1.5.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli
46, 47 e 71 del d.P.R. 28, dicembre 2000, n. 445, rilasciato dal
titolare, dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti,
dall’amministratore o dagli amministratori nonché dal direttore
tecnico o dai direttori tecnici attestante l’inesistenza di sentenze
definitive di condanna passate in giudicato di sentenze per le quali il
giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
del c.p.p. ovvero l’elencazione di tali sentenze;
1.6.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli
46, 47 e 71 del d.P.R. 28, dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal
titolare o dal legale rappresentante circa l’inesistenza di
irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o del paese di provenienza, di inesistenza di irregolarità in
materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave
nell’esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazioni.
2.
i documenti dei soggetti residenti in Stati dell’Unione Europea devono
essere prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi;
3.
i documenti dei soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea
devono essere prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto,
secondo quanto previsto al numero 1., fatto salvo per quanto riguarda il
certificato di cittadinanza che è sostituito da quello di residenza ed
il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la
competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato
che è sostituito da quello di iscrizione al registro professionale
dello Stato di provenienza;
4.
nel contratto relativo alla verifica triennale da sottoscriversi tra
impresa e SOA si dovrà fare espresso riferimento, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, del suddetto d.P.R. 34/2000 e successive
modificazioni, al contenuto delle disposizioni approvate con la presente
determinazione nonché si dovrà inserire esplicita indicazione, da
parte dell’impresa, della/e categoria/e e corrispondente/i classifiche
da revisionare nel caso di mancato superamento della verifica di
mantenimento dell’attestazione originaria;
5.
le SOA, ai fini della verifica triennale devono:
5.1.
per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 17 del d.P.R. n.
34/2000 e successive modificazioni (requisiti d’ordine generale):
5.1.1.
accertare che non sussistono, nel casellario informatico operante presso
l’Autorità, annotazioni in ordine a cause di esclusione delle imprese
dalle gare d’appalto e dal rilascio dell’attestazione – tenendo
conto, in particolare, che è da considerarsi errore grave, oltre a
quello giudiziaramente accertato, anche quello che ha condotto alla non
collaudabilità dei lavori oppure alla risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 119 del d:P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive
modificazioni − e che, nel caso sussistono annotazioni riguardanti
il fatto che l’impresa ha reso in gara oppure nel rilascio
dell’attestazione dichiarazioni non veritiere, sia trascorso un anno
dalla data di inserimento delle stesse nel suddetto casellario;
5.1.2.
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio rese in ordine alla inesistenza di condanne che incidono sulla
moralità professionale dell’impresa, richiedendo, ai sensi del
Decreto Ministero della giustizia dell’11 febbraio 2004, pubblicato
sulla GURI del 14 febbraio 2004, n. 37, il certificato generale del
casellario giudiziale di tutti i soggetti che hanno reso le
dichiarazioni sostitutive e nel caso che siano esistenti condanne,
sempre che siano state indicate nella dichiarazione, esprimere una
valutazione inerente alla loro incidenza o meno sulla moralità
professionale dell’impresa, traendo elementi di valutazione dai
concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna
e da eventuali recidive
5.1.3.
verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa in ordine alla inesistenza di irregolarità in materia di
contribuzioni sociali – ivi compresi i versamenti alle CASSE EDILI per
le imprese esercenti attività inquadrabile, dal punto di vista dei
rapporti contrattuali con le relative maestranze, nel settore edile –
richiedendo all’INPS oppure all’INAIL oppure ad una CASSA EDILE il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), previsto
dall’articolo 2, comma 2, della legge 22, novembre, 2002, n. 266;
5.1.4.
verificare l’inesistenza di cessione di azienda o di ramo di azienda o
di operazioni di locazione, fusione, scissione, trasformazione
societaria, richiedendo il certificato storico di iscrizione al registro
unico delle imprese e accertando che nel casellario informatico operante
presso l’Autorità non vi siano informazioni in tal senso;
5.2.
per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 4, del d.P.R. n.
34/2000 e successive modificazioni (certificati di qualità aziendale e
dichiarazione di qualità aziendale):
5.2.1.
verificare – qualora l’attestazione contenga qualificazioni per
classifiche che, ai sensi delle scadenze previste dall’allegato B al
d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni, richiedano il possesso
della certificazione di qualità aziendale oppure della dichiarazione
che dimostri, secondo quanto stabilito nell’allegato C al d.P.R.
34/2000 e successive modificazioni, la presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualità – che tale requisito
sia posseduto nel rispetto di quanto previsto nelle determinazione del
13 dicembre 2000, n. 56, punto 9, del 7 novembre 2001, n. 21, del 16
luglio 2002, n. 15, del 14 maggio 2003, n.11 e nelle note e comunicati
del 15 maggio 2001, n. 27467/01/segr e del 2 luglio 2001, n.37365/01/segr.
e sia valido;
5.3.
per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 18, comma 5,
lettera a) e comma 14 del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni
(idonea direzione tecnica):
5.3.1.
verificare che la direzione tecnica dell’impresa rispetti quanto
disposto nelle determinazioni del 13 dicembre 2000, n. 56, punti 28),
29) e 30) del dispositivo, dell’ 8 febbraio 2001, n. 6, punto 2), del
dispositivo, nelle note e comunicati del 19 febbraio 2001, n. 9993/01/segr.
punto 7), del 14 giugno 2001, n. 34470/01/segr. punto 8) e deliberazione
del 17 settembre 2003. n. 247;
5.4.
per quanto riguarda il requisito di cui all’articolo 18, commi 8 e 9,
, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (adeguata dotazione
di attrezzature tecnica):
5.4.1.
verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione
finanziaria e ai canoni di noleggio riportati nei bilanci e nei
documenti fiscali presentati dall’impresa, in originale, oppure in
copia dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante
della stessa, riguardino il complesso di beni specificamente destinati
alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni
extracaratteristiche;
5.4.2.
ritenere che agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria
sono assimilate anche i noleggi i cui contratti siano almeno di durata
quinquennale;
5.4.3.
verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a freddo;
5.4.4.
verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali
relative alle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico
(articolo 18, comma 8, primo periodo, del d.P.R. n. 34/2000 e successive
modificazioni) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni;
5.4.5.
verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità
con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento;
5.4.6.
ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la somma
degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione
finanziaria e ai canoni di noleggio di durata maggiore e minore di
cinque anni, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o
superiore all’ 1,50% (uno e cinquanta centesimi per cento) della cifra
d’affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio
dell’attestazione e, contemporaneamente, la somma degli importi
relativi ai soli ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e canoni
di noleggio non inferiore a cinque anni, sia pari o superiore allo 0,75%
(zero e settantacinque centesimi per cento) della medesima cifra
d’affari;
5.5.
per quanto riguarda, il requisito di cui all’articolo 18, commi 10,
11, 12 e 13, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni (adeguato
organico medio annuo):
5.5.1.
ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora il costo
per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato
(retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di
quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuti nel quinquennio
di riferimento, sia pari o superiore all’11,25 % (undici e venticinque
centesimi per cento) della cifra d’affari in lavori nella misura
accertata in sede di rilascio dell’attestazione e contemporaneamente i
costi per il personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato
con qualifica operaio sia pari o superiore al 4,50% (quattro e cinquanta
centesimi per cento) della cifra di cui sopra, oppure in alternativa,
qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato siano
pari o superiori al 7,50 % (sette e centesimi cinquanta per cento) della
cifra di cui sopra e contemporaneamente il costo per il personale
dipendente, tecnico e amministrativo (laureato o diplomato) a tempo
indeterminato sia pari o superiore al 6,00 % (sei per cento) della cifra
di cui sopra;
5.6.
effettuare, nel caso che una o più di una delle condizioni indicate ai
precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. non risulti rispettata, una riduzione
figurativa proporzionale della cifra d’affari in lavori (articoli
15-bis e 18, comma 15, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni)
in misura tale da permettere il rispetto di tutte le suddette
condizioni;
5.7.
ritenere – qualora la cifra d’affari in lavori che ha consentito il
rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. sia
pari o superiore alla somma delle classifiche previste
nell’attestazione sottoposta a verifica triennale – che la verifica
del possesso di adeguata capacità strutturale abbia avuto esito
positivo;
5.8.
procedere – nel caso la cifra d’affari in lavori che ha consentito
il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1.
sia inferiore alla somma delle classifiche previste nell’attestazione
sottoposta a verifica triennale – alla revisione dell’attestazione
sulla base delle indicazioni dell’impresa contenute nel contratto
stipulato fra SOA ed impresa;
6.
le SOA, qualora si verifichi sulla base degli accertamenti di cui al
punto 5.1., che l’impresa non è in possesso dei requisiti d’ordine
generale, devono dichiarare che la verifica triennale ha avuto esito
negativo e comunicare tale risultato all’impresa nonché procedere al
ritiro dell’attestazione e ad informare di tale operazione l’Autorità
la quale procederà ad inserire la suddetta annotazione nel casellario
informatico al fine di rendere edotte le stazioni appaltanti
dell’esito negativo della verifica;
7.
le SOA, qualora si verifichi quanto previsto al punto 6. possono
considerare conclusa la verifica triennale e, pertanto, non procedere
alle verifiche di cui ai punti 5.2., 5.3., 5.4. e 5.5.;
8.
le SOA possono sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni,
l’istruttoria relativa alla verifica triennale al fine di richiedere
all’impresa chiarimenti o documentazione integrativa;
9.
le SOA, qualora la verifica triennale della attestazione abbia avuto
esito positivo nei riguardi sia dei requisiti d’ordine generale sia
del requisito di capacità strutturale – ancorché abbia comportato un
ridimensionamento delle categorie e classifiche previste
nell’attestazione sottoposta a verifica – devono trasmettere
l’attestazione sottoposta a verifica – con le modalità on-line
previste normalmente per la trasmissione delle attestazioni e, quindi,
in modo da essere in tempo reale inserita nell’elenco delle imprese
qualificate suddiviso per Regioni previsto nel casellario informatico
dell’imprese istituito presso il sito dell’Autorità – con la
indicazione sulla stessa della data della suddetta verifica e della
indicazione in ordine alla attestazione di cui essa costituisce la
sostituzione.
Conclusivamente
appare utile fornire ulteriori precisazioni di carattere generale.
In
primo luogo la disposizione prevista dall’articolo 15-bis del d.P.R.
34/2000 e successive modificazioni in ordine al fatto che l’imprese
debbono sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima
della data di scadenza del triennio di validità dell’attestazione non
è perentoria e, pertanto, l’impresa può sottoporsi a verifica anche
dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia
effettuata dopo la scadenza del triennio di validità
dell’attestazione, l’impresa non può partecipare alle gare nel
periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di
effettuazione della verifica con esito positivo.
In
secondo luogo i documenti di bilancio e fiscali presentati
dall’impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli
relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza della
validità triennale dell’attestazione che risultano approvati e
depositati/presentati al momento della stipula del contratto per la
effettuazione della suddetta verifica; nel caso che la data di stipula
sia successiva alla data di scadenza del triennio i bilanci devono
essere quelli approvati e depositati alla data di scadenza della validità
triennale dell’attestazione.
In
terzo luogo ai fini di individuare l’effetto che ha l’esito negativo
della verifica triennale oppure la riduzione delle categorie e
classifiche nei riguardi degli appalti da aggiudicare, degli appalti
aggiudicati e dei contratti in corso di esecuzione valgono gli avvisi
espressi nella determinazione del 30 luglio 2002, n. 19.
L’Autorità
– in ordine al costo del lavoro da valutarsi, ai sensi dell’articolo
18, comma 5, del d.P.R. n. 34/2000 e successive modificazione,
eccessivamente modesto – si riserva di fornire alle SOA indicazioni
che possano guidarle nell’applicazione di tale norma e, a tal fine
promuoverà incontri con gli enti interessati.
Infine
si fa presente che le SOA, qualora nell’attività di riscontro della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’impresa,
incontrino difficoltà operative dovranno segnalare il fatto
all’Autorità che si attiverà al fine di superare le difficoltà e
consentire una corretta attività di verifica triennale.
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