Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione
n. 1/2005 del
2 marzo 2005
Esclusione
dalle gare nel caso di soggetti responsabili di avere reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici
IL CONSIGLIO
Premesso
Numerose
stazioni appaltanti hanno chiesto a quest’Autorità di esprimere il
proprio avviso sulla data di decorrenza dell’interdizione dalla
partecipazione alle gare d’appalto e di concessione di lavori pubblici
e dalla stipulazione dei relativi contratti, per coloro che hanno reso
false dichiarazioni sui requisiti e sulle condizioni necessarie alla
partecipazione alle stesse. Il riferimento è, in particolare,
all’art. 75, comma 1, lett. h), del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
introdotto dall’art. 2 del d.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, in
recepimento – con i necessari adattamenti alle peculiarità
dell’ordinamento nazionale – dell’art. 24 della direttiva
93/37/CEE; attiene, pertanto, ai requisiti soggettivi o generali
che vanno dichiarati dal concorrente al momento della partecipazione
alle gare ed a quelli oggettivi di capacità economico-finanziaria e
tecnico- organizzativa e alle altre condizioni previste dal
bando, necessari per l’aggiudicazione e la successiva stipulazione dei
contratti. Analoga disposizione è contenuta nell’art. 17 del d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34, e s. m. secondo cui (relativa lett. m)
costituisce requisito generale occorrente ai fini della qualificazione
delle imprese l’inesistenza di false dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per
il conseguimento degli attestati di qualificazione. L’Autorità,
pur in mancanza, per tale ultima ipotesi, di specifica indicazione di un
termine di interdizione, ha ritenuto, per analogia delle fattispecie,
che lo stesso fosse pari ad un anno come previsto per i requisiti di
partecipazione alle gare (determinazione n. 16/23, del 5 dicembre
2001).
L’intervento
dell’Autorità trova giustificazione nel potere alla stessa attribuito
di cosiddetta regolazione interpretativa, basato sul disposto di
cui all’art. 4, comma 16, lett. g), della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e s. m., che le consente, tra l’altro, la formazione di tipologie
unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni (Cons.
Stato Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 203 e Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760);
lo stesso, inoltre, si ricollega all’evoluzione del concetto di vigilanza,
inteso, oggi, non solo nella verifica del rispetto delle disposizioni
formali dettate in materia, ma anche nella definizione sostanziale di
regole, a contenuto prettamente interpretativo, che consentano di
rendere omogenee le procedure di applicazione della normativa generale
ed astratta da parte di tutti i soggetti interessati al mercato (Cons.
Stato Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2852); tanto che, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999 e s. m. indicato, le
delibere e gli atti dell’Autorità riguardanti questioni di rilievo
generale o comportanti la soluzione di questioni di massima
sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Con
l’occasione, sembra anche opportuno dare conto dell’evoluzione
interpretativa dell’Autorità sugli ulteriori profili della
fattispecie; e tanto anche al fine, programmato dal suo Consiglio, di
riassumere in un aggiornato ed unico testo le soluzioni delle questioni
portate al suo esame e da esso man mano risolte con specifici atti di
regolazione interpretativa.
Diversamente
da quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi (oggettivi),
i requisiti di affidabilità
morale e professionale (soggettivi o generali) del concorrente,
oltre a dover esistere al momento del conseguimento dell’attestazione
di qualificazione (art. 17 del d.P.R. n.34/2000 e s. m.), devono,
invece, permanere fino alla data della partecipazione alle gare e fino
alla stipulazione dei relativi contratti (art. 75, comma 1, d.P.R. n.
554/1999 e s. m.). Si tratta, in particolare, di requisiti
dinamici – riguardanti la persona fisica dell’imprenditore o, per
alcuni di essi (lett. c) del detto art. 75) nel caso trattasi di
impresa collettiva, dei suoi amministratori o direttori tecnici –
suscettibili d’evoluzione nel tempo e per i quali non è, quindi,
ipotizzabile un meccanismo statico di accertamento come avviene per
quelli di tipo oggettivo. D’altra parte, tuttavia, pretenderne una
specifica comprova in tutte le fasi in cui si articola la procedura di
gara e fino alla stipulazione del contratto, oltre ad un notevole ed
inutile aggravio per i concorrenti, sarebbe stato in controtendenza
rispetto alla normativa sulla documentazione amministrativa di cui al
T.U. contenuto nel d.P.R. n. 445/2000 e s. m. Di modo che, per esigenze
di semplificazione e di speditezza procedimentale ed armonizzazione con
la normativa sull’autocertificazione, ne è stata imposta (comma
2 dell’indicato art. 75 d. P. R. n. 554/1999 e s. m.) la dichiarazione
(che vale, in base all’art. 77 bis del detto d.P.R. 445/2000 e
s. m. come introdotto dall’art. 15 del collegato alla finanziaria per
il 2002, anche per i precedenti penali e per i carichi pendenti),
con l’obbligo per le stazioni appaltanti di effettuare idonei
controlli, anche a campione (art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e
s. m.) e con l’obbligo della verifica del relativo possesso prima
dell’aggiudicazione definitiva.
Conclusivamente,
pertanto, all’atto della partecipazione alle gare per
l’aggiudicazione di appalti o di concessioni di lavori pubblici, il
concorrente deve: sempre, dichiarare di possedere i requisiti
generali di affidabilità morale e professionale di cui all’art. 75
del più volte richiamato d.P.R. n. 554/1999 e s. m.; dichiarare di
possedere, per le gare di piccolo importo – ove non produca
l’attestazione di qualificazione – quelli oggettivi di idoneità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e, per le gare di grande
rilevanza economica, una cifra di affari non inferiore a tre volte
l’importo a base di gara; e dichiarare, infine, tutte le altre
circostanze le quali, per legge o per scelta discrezionale della
stazione appaltante, siano rilevanti ai fini della partecipazione e
dell’aggiudicazione dei contratti. Il mero riscontro della regolarità
formale delle dichiarazioni indicate è, poi, sufficiente,
all’apertura del plico contenente l’offerta, all’ammissione del
concorrente alla procedura di gara, tranne il caso in cui, dallo stesso
contenuto dell’atto, emerga una condizione preclusiva: mancanza ad es.
di un requisito, o situazione di controllo tra imprese che ne preclude
la congiunta partecipazione.
Quanto
ai requisiti soggettivi ed alle altre condizioni occorrenti, la loro
necessaria verifica trova giustificazione nella considerazione che
l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’accertamento per
l’aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti richiesti e
delle altre condizioni previste; per cui le stazioni appaltanti
devono effettuare tutti i controlli preordinati allo scopo (Cons.
Stato Sez. V, 28 maggio 2004, n. 2370). E conseguentemente,
applicando la normativa sulla semplificazione della documentazione
amministrativa – che, avendo valenza generale, è applicabile anche
alle procedure selettive per l’aggiudicazione di appalti pubblici (Cons.
Stato Sez. V, 9 dicembre 2003, n. 6768) – le stazioni appaltanti
devono, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s. m., attivare
il controllo con le modalità di cui al relativo art. 43
senza che ne derivi aggravio probatorio per i concorrenti:
consultando, quindi, direttamente gli archivi delle amministrazioni
certificanti o chiedendo alle stesse, anche utilizzando strumenti
informatici o telematici, conferma scritta circa la rispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei registri posseduti; e con la
preclusione di richiedere
atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che
risultino attestati in documenti già in loro possesso o che comunque
esse sono tenute a certificare; dovendo acquisire d’ufficio le
relative informazioni previa indicazione da parte dell’interessato,
dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni e dei dati richiesti. In nessun caso le
stazioni appaltanti possono
stipulare il contratto, se il responsabile del procedimento e
l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con
verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono l’immediata esecuzione dei lavori (art. 71, comma 3, d.P.R.
n. 554/1999).
Nella
finalità di meglio garantire la serietà e la veridicità delle
dichiarazioni concernenti i requisiti soggettivi e le altre condizioni
di partecipazione alle gare, si è anche ritenuto di far conseguire –
in continuità con il già richiamato sistema di qualificazione basato
sull’Albo Nazionale Costruttori – all’accertata falsità delle
dichiarazioni medesime, ed in aggiunta alle altre, anche penali,
previste sanzioni, l’ulteriore effetto interdittivo dalla
partecipazione a tutte le successive gare d’appalto e di concessione
per la durata di un anno; nel precedente sistema di qualificazione
l’interdizione, come più volte rilevato, in caso di falsità delle
dichiarazioni, poteva variare da tre a sei mesi. Nel recepire, quindi,
nell’ordinamento interno, l’art. 24 della più volte richiamata
direttiva 93/37/CEE, si è riprodotta e meglio definita, anche per
armonizzarla alla normativa interna sul Casellario informatico,
l’ipotesi (di cui alla lettera g) dell’art. 24 della suddetta
direttiva) dell’ulteriore requisito soggettivo, occorrente ai fini
della partecipazione alle gare, dell’inesistenza di false
dichiarazioni nel fornire informazioni alla stazione appaltante. Si è
così stabilito, con la disposizione qui analizzata, che sono esclusi
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle
concessioni e non possono stipulare i relativi contratti, tra gli altri,
i soggetti che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. Rispetto
al precedente sistema di qualificazione ed alla normativa comunitaria,
la disposizione in esame differisce, pertanto, per il fatto che
l’interdizione dalle gare è obbligatoria ed è disposta da ciascuna
della stazioni appaltati interessate
(art. 8, comma 7, legge n. 109/1994 e s. m.); si richiede,
inoltre, che le false dichiarazioni siano risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio. La previsione interdittiva, pur
traendo occasione da una disciplina dettata specificamente per i
requisiti soggettivi, è formulata in maniera onnicomprensiva ed è
formalmente estesa, per un’evidente esigenza sistematica, anche
all’ipotesi della mancata comprova dei requisiti oggettivi, per la
quale, peraltro, l’assimilazione degli effetti alla mancata
dimostrazione di quelli soggettivi era già stata disposta con il rinvio
fatto dall’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109/1994 e
s. m., alle misure sanzionatorie previste dall’art. 8, comma 7, stessa
legge, che ai requisiti soggettivi specificamente ineriva.
Considerato
Così
ricostruita la genesi dell’esaminata fattispecie e definitone il
contenuto prescrittivo, va dato atto che, nella concreta applicazione
della norma, sono emerse difficoltà interpretative relative, innanzi
tutto, all’individuazione dei requisiti e delle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, la cui
accertata falsa dichiarazione comporta il previsto effetto interdittivo:
i requisiti cui si riferisce la norma sono soltanto quelli
economico-finanziario e tecnico-organizzativi, la cui mancata comprova
comporta, ai sensi dall’art. 10, comma 1 quater, della legge n.
109/1994 e s. m., l’esclusione dalla gara, l’incameramento della
cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza per i
provvedimenti di cui all’art. 4, comma 7, della legge stessa e per
l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, comma
7; oppure sono anche quelli generali di affidabilità morale e
professionale del concorrente, quali individuati nelle lettere da a) ad
h) del comma 1 dell’art. 75 del d.P.R. n. 554/1999 e che occorre, in
base al relativo comma 2, dichiarare di possedere ai sensi delle leggi
vigenti?
Sul
punto, tenendo conto del dato letterale, delle finalità perseguite e
della ricostruzione sistematica della disposizione, quest’Autorità ha
sempre ritenuto e ritiene tuttora che la norma vada interpretata nel suo
significato più ampio e comprensivo: nel senso, cioè, che i requisiti
dalla cui accertata falsa dichiarazione consegue l’effetto
interdittivo, sono anche quelli generali di affidabilità morale e
professionale del concorrente, sempre che del provvedimento di
esclusione dalla (precedente) gara sia stato fatto inserimento nel
Casellario informatico delle imprese ai sensi della lett. r) dell’art.
27 d.P.R. n.34/2000 e s. m.. D’altra parte, va anche dato atto che
all’interpretazione dell’Autorità sembra si sia adeguata anche la
giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali i quali avevano,
in un primo momento, ritenuto di propendere per la tesi restrittiva,
secondo cui la sanzione dell’interdizione per un anno dalle gare di
appalto si produceva per la sola ipotesi della mancata comprova dei
requisiti oggettivi di tipo economico-finanziario e
tecnico-organizzativo (Tar Lazio, Sez. III, n. 2996/2003).
Di
modo che, applicando il combinato disposto di cui ai richiamati art. 4,
comma 7, e art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109/1994 e s.
m., le stazioni appaltanti devono segnalare all’Autorità tutti i
concorrenti che, nel procedimento di verifica a campione, non abbiano
fornito la prova del possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi o per i quali non sia stata confermata la
veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell’offerta; e l’Autorità, a sua volta, ove non
ravvisi l’esistenza di un giustificato motivo, oltre
all’irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a 100.000.000 di
vecchie lire, dispone l’annotazione nel Casellario informatico ai
sensi della lettera s),
dell’art. 27 del d.P.R. n.34/2000 e s. m.
Vi
è stata, inoltre, controversia in ordine all’individuazione del
soggetto che deve, eventualmente, verificare la ricorrenza della
circostanza esimente per le false dichiarazioni relative ai requisiti
soggettivi ed alle altre condizioni rilevanti per la partecipazione alla
gara, ed ove la falsità dell’autodichiarazione non sia stata
accertata in occasione e con le modalità del procedimento di verifica a
campione previsto per i requisiti oggettivi e nel qual caso è
competente l’Autorità. Sul punto, la giurisprudenza prevalente dei
tribunali amministrativi regionali ha ritenuto che l’Autorità, ove
sia posta a conoscenza di atti riguardanti le imprese qualificate è
tenuta – salvo il caso che consti l’inesistenza, in punto di fatto,
dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia contenuta
nei predetti atti – a procedere all’annotazione nel Casellario
informatico dei relativi contenuti, considerato che detto Casellario è,
ex lege, nel nuovo sistema unico e obbligatorio di
qualificazione delle imprese, la fonte ufficiale cui le singole stazioni
appaltanti possono e devono attingere le notizie necessarie per
verificare se un’impresa sia in condizione o meno di poter
legittimamente contrarre con la pubblica amministrazione in materia di
opere e lavori pubblici. Costituisce, dunque – secondo l’indirizzo
in esame – dovere dell’Autorità, per il tramite
dell’Osservatorio dei lavori pubblici, procedere in applicazione delle
norme dell’art. 4, comma 16, della legge n. 109/1994 e s. m. e 17 del
d.P.R. n. 34/2000 e s. m., alla puntuale e tempestiva
annotazione nel Casellario di detti atti e notizie riguardanti le
imprese qualificate, così come pervenuti, di modo che le
stazioni appaltanti, che sono gli unici soggetti ai quali la legge ha
affidato il potere di esclusione dalle gare, siano messe in grado,
altrettanto tempestivamente, di operare le valutazioni di competenza,
sia che esse consistano in un’attività vincolata come nel caso di
esclusione di impresa che versi in stato decozionale (art. 75, comma
1, lett. a), del d.P.R. n. 554/1999 e s. m.) sia che comportino una
valutazione discrezionale, (ad esempio nelle ipotesi previste dalla
lettera c) del comma 1 dell’art. 75 del d.P.R. 554/1999, non
avendo la relativa disposizione specificato quali singoli e individuati
reati incidono sull’affidabilità morale e professionale) (Tar
Lazio, Sez. III, 12 settembre 2003, n. 7600).
Sulla
base dell’indicato indirizzo giurisprudenziale sono, quindi, le
stazioni appaltanti a dover verificare l’ esistenza di circostanze
esimenti e a
provvedere alla segnalazione all’Autorità sia dei casi di relativa
insussistenza e per i quali ricorrano, pertanto, tutte le condizioni per
l’applicazione della sanzione dell’interdizione per un anno dalle
gare, sia di quelli per i quali ha rilevato sussistenti le circostanze
esimenti. Anche in tale prospettiva, resta, comunque, nei casi di
insussistenza di cause esimenti, un margine d’intervento da parte
dell’Autorità, la quale, sulla base delle stesse richiamate
indicazioni giurisprudenziali, non è tenuta all’annotazione nel
Casellario informatico se vi è manifesta mancanza dei presupposti
di fatto o inconferenza della segnalazione ricevuta. Ed in relazione
a tale eventuale intervento, ed al fine di poter essere messa in
condizione di effettuare in maniera ottimale le valutazioni di
competenza, l’Autorità ha ritenuto di predisporre due schemi di
segnalazione (allegato A se l’annotazione riguarda la fase di
partecipazione alle gara e l’allegato B se l’annotazione riguarda la
fase di esecuzione dei lavori) e che potranno essere utilizzati,
all’occorrenza dalle stazioni appaltanti.
Altra
questione interpretativa – che, poi, concerne lo specifico quesito
oggetto di esame – attiene, infine, alla individuazione della data di
decorrenza dell’effetto sanzionatorio interdittivo.
Con
riferimento all’identico problema interpretativo concernente
l’ipotesi del rilascio e della verifica degli attestati di
qualificazione SOA, l’Autorità, (determinazione n. 6 del 21 aprile
2004), ha implicitamente ritenuto che l’interdizione al rilascio o
al rinnovo del documento di attestazione, derivante dalla già segnalata
analoga disposizione di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 17
del d.P.R. n.34/2000 e s. m., decorre dalla data di
inserimento della notizia nel Casellario informatico delle
imprese.
Occorre,
tuttavia, dare atto che a tale conclusione l’Autorità è pervenuta,
sia per la specificità dell’attività delle SOA, sia, soprattutto,
all’esito di una complicata ed a volte contraddittoria elaborazione
interpretativa, progressivamente maturata per la soluzione della
questione che da tempo più risalente si era posta con riferimento al
disposto dell’art. 75, comma 1, lettera h), del d.P.R. n. 554/1999 e
s. m. qui esaminato; testo letteralmente anodino e per la cui
interpretazione logico-sistematica l’Autorità ha dovuto tener conto,
nella progressiva maturazione della migliore soluzione, degli
inconvenienti e delle contraddizioni che la prassi operativa man mano
evidenziava per ciascuna delle scelte adottate.
Sicché,
in un primo momento (determinazione n. 16/23, del 5 dicembre 2001),
l’Autorità riteneva che il termine dell’interdizione dalle gare
prevista dall’esaminata fattispecie decorresse dalla data di
commissione del fatto da parte del concorrente; data che,
successivamente, veniva individuata in quella costituente termine ultimo
per la presentazione dell’offerta come previsto nel bando di gara o in
quella in cui si faceva uso della falsa dichiarazione, e cioè al
momento in cui veniva accertata la non veridicità della dichiarazione
resa (determinazione n. 13, del 15 luglio 2003). In tale ultima
determinazione, al fine di fare in modo che si riducesse al minimo la
distanza temporale tra la commissione del fatto e la sua
pubblicizzazione sul Casellario informatico, si faceva anche presente
che i responsabili del procedimento, dopo avere escluso i concorrenti
per la mancata comprova dei previsti requisiti, dovessero immediatamente
provvedere ad informarne l’Autorità che, a sua volta, doveva subito
procedere all’annotazione nel Casellario informatico.
L’indicata
linea interpretativa si ritrova anche in una pronuncia di un tribunale
amministrativo regionale (Tar Toscana, 7 giugno 2004, n. 1880),
secondo la quale non poteva essere condiviso l’assunto che la data da
cui computare il periodo annuale dell’esclusione dalle gare fosse
quello in cui dell’illecito venga fatta annotazione nel Casellario
informatico delle imprese (come affermato dall’ordinanza
Tar Piemonte, 20 marzo 2003, n. 356) e che, invece, la decorrenza
della sanzione non può che principiare dalla data in cui venga commesso
l’illecito.
La
prassi operativa ha evidenziato, tuttavia, che l’adottata soluzione
interpretativa produce effetti distorsivi nel mercato degli appalti,
perché l’interdizione non risulta ancorata ad una data obiettivamente
determinata e facilmente accertabile dalle stazioni appaltanti, e
soprattutto per il tempo intercorrente tra la commissione
dell’illecito e l’inserimento della relativa notizia nel Casellario
informatico; in molti casi, si è avuta la partecipazione alle gare di
soggetti i quali avevano reso in precedenza dichiarazioni non veritiere
e che, conseguentemente, ne dovevano essere esclusi, senza che le
stazioni appaltanti avessero avuto la possibilità di verificarne
l’idoneità, con grave imbarazzo delle stesse in merito alla sorte del
contratto che, talvolta, risultava alle stesse aggiudicato.
L’intervallo
temporale tra la data in cui veniva resa la falsa dichiarazione e
quella in cui della stessa veniva data notizia nel Casellario
informatico, nella maggior parte dei casi è stato di molti mesi o
addirittura superiore ad un anno e tale, quindi, da vanificare la
sanzione, o comunque da portare ad un notevole ridimensionamento della
stessa. E tanto è avvenuto per il tempo occorrente alle stazioni
appaltanti: 1) per individuare i soggetti di cui controllare le
dichiarazioni; 2) per eseguire il controllo delle stesse con gli
adempimenti di verifica stabiliti dall’art. 10, comma 1 quater,
della legge n. 109/1994 e s. m. o previsti dall’art. 43 del d.P.R. n.
445/2000 e s. m.; 3) per effettuare le segnalazioni all’Autorità,
nonché per l’annotazione da parte della stessa del dato nel
Casellario informatico.
Veniva
in evidenza, inoltre, che risultati ancora più distorsivi si
verificavano facendo retroagire l’effetto sanzionatorio, una volta
inserito il dato nel Casellario informatico, alla data di commissione
del fatto; e ciò in considerazione della necessità di farne conseguire
l’invalidità di contratti nelle more aggiudicati o per i quali vi era
già stata la consegna dei lavori. In sostanza, è stata riscontrata
l’irrealizzabilità del principale presupposto necessario al buon
funzionamento dell’adottata soluzione interpretativa, costituito dal
non eccessivo sfasamento tra la data di commissione del fatto illecito e
della sua pubblicizzazione nel Casellario informatico.
Dal
che la ritenuta necessità da parte dell’Autorità – e come già in
precedenza anticipato – di un ripensamento della questione, in ragione
anche di una pronunzia del Consiglio di Stato nel frattempo intervenuta,
la quale, sia pure in sede cautelare, è sembrata offrire una chiave di
lettura della norma comportante una sua interpretazione sistematicamente
più corretta, e comunque più rispondente alle comuni esigenze di
certezza dei dati che è propria dell’intero sistema: il supremo
Consesso di giustizia amministrativa nella pronunzia indicata
testualmente rilevava che, quanto all’esigenza di garantire
l’effettività della sanzione di esclusione da tutte le gare in caso
di dichiarazioni mendaci sui requisiti di ammissione, deve osservarsi
che il periodo di sospensione per effetto del provvedimento cautelare non
va in riduzione, in caso di esito negativo dell’impugnativa,
del periodo di durata della misura sanzionatoria (Cons. Stato.
sez. VI, ordinanza n. 1448//04). Secondo il Consiglio di Stato,
pertanto, l’interdizione per un anno dalle gare nel caso di false
dichiarazioni deve essere in ogni caso effettiva; per cui i tempi del
processo, ove vi sia esito sfavorevole per l’interessato, non vanno in
decurtazione del periodo indicato e non possono valere al
ridimensionamento della sanzione. Lo stesso ragionamento può essere
fatto per l’attività amministrativa occorrente ai fini
dell’accertamento della falsità della dichiarazione resa ed alla
annotazione della relativa notizia nel Casellario informatico; il tempo
occorrente allo scopo di accertare l’avvenuta falsificazione della
dichiarazione e di annotare detta notizia nel Casellario anzidetto non
può ridurre la durata dell’interdizione e, quindi, va detratto dal
relativo periodo di un anno.
Di
modo che più aderente alle esigenze del sistema sembra la soluzione
sottesa all’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte (n. 356, del 20 marzo 2003), secondo cui la decorrenza
della sanzione non può che coincidere con la data in cui la falsa
dichiarazione venga accertata e resa pubblica dall’Autorità di
vigilanza; ché, diversamente argomentando, l’efficacia concreta della
stessa finirebbe con l’essere legata unicamente ad un elemento
assolutamente accidentale, cioè la tempestività della comunicazione
eseguita dall’amministrazione appaltante della falsa dichiarazione
resa dall’impresa interessata, fino ad essere, nei casi estremi, del
tutto obliterata. A ciò si aggiunge che tale soluzione
interpretativa non pregiudica gli interessi delle imprese, che si
riteneva inizialmente di dover salvaguardare, stante l’indifferenza
per le stesse della decorrenza dell’anno di interdizione, che, come
ritenuto dal Consiglio di Stato, deve essere comunque intero ed
effettivo; ed anzi procura anche alle imprese il vantaggio di avere
certezza del periodo di preclusione alla partecipazione alle gare.
Sulla
base delle considerazioni svolte, si è dell’avviso:
a)
che i requisiti la cui falsa dichiarazione comporta l’effetto
interdittivo di cui all’art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e
s.m. sono anche quelli soggettivi di affidabilità morale e
professionale del concorrente;
b)
di confermare che – nel caso in cui l’impresa abbia reso
dichiarazioni non veritiere in sede di partecipazione ad una gara di
appalto o in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione –
il divieto – previsto dall’art. 17, comma 1, lettera m), del d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. in merito al rilascio dell’attestazione
di qualificazione, nonché in merito al considerare positiva
l’effettuazione
della verifica triennale – è pari ad un anno e decorre dalla data di
inserimento nel casellario informatico dell’informazione in ordine
alle dichiarazioni non veritiere rese dall’impresa;
c)
che
il periodo di un anno in ordine al divieto di partecipare alle gare e di
stipulare i contratti – previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera
h), del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. per le imprese che
abbiano reso dichiarazioni non veritiere in occasione di una
partecipazione ad una gara di appalto – decorre dalla data di
inserimento dell’informazione nel casellario informatico delle
imprese;
d)
che le stazioni
appaltanti, al fine di rendere l’attività di inserimento delle
informazioni nel casellario informatico delle imprese rapida e precisa,
possono utilizzare gli allegati modelli (allegato
A se l’annotazione riguarda la fase di partecipazione alla gara e
l’allegato B se l’annotazione riguarda la fase di esecuzione dei
lavori);
e)
che resta
confermato che i responsabili
del procedimento, dopo avere escluso i concorrenti per la mancata
comprova dei previsti requisiti, devono, entro dieci giorni, provvedere
ad informarne l’Autorità che, a sua volta, procederà nei tempi
tecnici necessari all’annotazione dell’informazione nel Casellario
informatico.
ALLEGATO
A
(da
impiegare per la segnalazione di fatti riguardanti la fase di
partecipazione alla gara, diversi da quelli di cui al procedimento ex
art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109/94 e s.m., da annotare nel
casellario)
ALL'AUTORITÀ
PER
LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Ufficio
verifica requisiti imprese (Ufficio VERI)
Via di Ripetta, 246
00186 Roma
N.
FAX 06.3672.3430/3431
COMUNICAZIONE
AI FINI DELL’INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO EX ART. 27 DEL
D.P.R. 25 GENNAIO 2000, N. 34 DI DATI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
IMPRESE NEI CUI CONFRONTI SUSSISTONO CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 75 DEL
D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 NONCHÉ PER L’ANNOTAZIONE DI TUTTE LE
ALTRE NOTIZIE RITENUTE UTILI.
1.
Stazione appaltante
1.1.
Codice
fiscale: ……………………………….……………………..……………………
1.2.
Denominazione:
……………………………….………………………...………………
1.3.
Indirizzo:………………………………………….…………………………...…………
2.
Responsabile del procedimento, presidente di gara o
dirigente che sottoscrive la comunicazione
2.1.
Nome
e cognome: ………………………….………..……………………………..……
2.2.
Ufficio
/ Settore a cui è preposto: …………………….………………………………..
2.3.
Carica
rivestita: …..………………………………………...…………………………..
2.4.
N.
telefonico:………………………….
2.5.
N.
fax:…………………………………
2.6.
E-mail:
……………………………….
3.
Individuazione
dell’intervento
3.1.
Procedura
di scelta concorrente:
3.1.1.
Pubblico incanto
ٱ
3.1.2.
Licitazione privata
ٱ
3.1.3.
Licitazione privata semplificata
ٱ
3.1.4.
Appalto concorso
ٱ
3.1.5.
Trattativa privata
ٱ
3.2.
Oggetto
dell’appalto
:………………………………..……………………….…….……
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3.2.1.
Data di pubblicazione del bando:
…./ ….. / …….
3.2.2.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
…../ ….../ ……
3.2.3.
Importo appalto sotto euro 150.000
ٱ
3.2.4.
Compreso tra euro 150.000 e euro 6.242.028
(equivalenti
a 5.000.000 DSP)
ٱ
3.2.5.
Sopra euro 6.242.028 (equivalenti a 5.000.000
DSP)
ٱ
3.2.6.
Importo complessivo al lordo: euro ……………….
4.
Ditta segnalata
4.1.
Codice
fiscale:
………………………………….
4.2.
Ragione
sociale:
………………….………………
4.3.
Sede
legale:
………………………..……..….
4.4.
N.
telefonico:
………………………………….
4.5.
N.
fax:
………………………………….
4.6.
E-mail:
………………………………….
4.7.
Impresa
qualificata:
ٱ
4.8.
Nome
e cognome del legale rappresentante:
………………………………….
4.9.
Posizione
della ditta segnalata:
4.9.1.
Sorteggiata
ٱ
4.9.2.
Individuata non tramite sorteggio
ٱ
4.9.3.
Prima o seconda classificata
ٱ
4.9.4.
Segnalata nel corso dei lavori
ٱ
4.9.5.
Segnalata dopo la conclusione dei lavori
ٱ
5.
Motivo/i
della segnalazione che ha/hanno comportato l’esclusione dalla gara,
diverso/i da quello/i di cui al procedimento ex art. 10, comma 1-quater
della legge 11 febbraio 1994 e s. m. e art. 27, lett. s), del d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34, che rimangono disciplinati dalle norme e dalle
prassi vigenti;
5.1.
Procedure
concorsuali o cessazione di attività (art. 75, comma 1, lettera a),
del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere n), o) e
r) del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34):
5.1.1.
Stato di fallimento
ٱ
5.1.2.
Liquidazione coatta
ٱ
5.1.3.
Amministrazione controllata
ٱ
5.1.4.
Concordato preventivo
ٱ
5.1.5.
Procedure concorsuali pendenti
ٱ
5.1.6.
Cessazione di attività
ٱ
5.2.
Procedimento
pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge n. 1423/56 (art. 75, comma 1, lettera
b), del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere r) e
t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34):
5.2.1.
Nome e cognome del soggetto sottoposto al
procedimento:………………………………………………………………..
Carica rivestita nell’ambito dell’impresa/società
……………………………
5.2.2.
Nome e cognome del soggetto sottoposto al
procedimento:………………………………………………………………..
Carica rivestita nell’ambito dell’impresa/società
……………………………
5.2.3.
Nome e cognome del soggetto sottoposto al
procedimento:………………………………………………………………..
Carica rivestita nell’ambito dell’impresa/società
……………………………
5.2.4.
Nome e cognome del soggetto sottoposto al
procedimento:………………………………………………………………..
Carica rivestita nell’ambito dell’impresa/società
……………………………
5.3.
Sentenze
di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della pena su
richiesta ovvero decreti penali (art. 75, comma 1, lettera c), del
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettera q), r) e t),
del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34):
5.3.1.
Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza o
decreto:………….……………………………….; carica
rivestita nell’ambito dell’impresa/società: ………………
tipo/i di reato: …………………………
5.3.2.
Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza o decreto:………….…………………….;
carica rivestita nell’ambito dell’impresa/società:
……………… tipo/i di reato: …………………………
5.3.3.
Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza o decreto:………….…………………….;
carica rivestita nell’ambito dell’impresa/società:
……………… tipo/i di reato: …………………………
5.3.4.
Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza o decreto:………….…………………….;
carica rivestita nell’ambito dell’impresa/società:
……………… tipo/i di reato: …………………………
5.3.5.
Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza o decreto:………….…………………….;
carica rivestita nell’ambito dell’impresa/società:
……………… tipo/i di reato: …………………………
5.3.6.
Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza o decreto:………….…………………….;
carica rivestita nell’ambito dell’impresa/società:
……………… tipo/i di reato: …………………………
5.4.
Violazione
del divieto di intestazione fiduciaria (art. 75, comma 1, lettera d),
del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere r) e t),
del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34):
5.4.1.
Osservazioni della Stazione appaltante:
……..………………………………
…………….………………………………………………………………….
…..……………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………….
…..……………………………………………………………………………
5.5.
Violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione
sociale e di regolarità
contributiva (art. 75, comma 1, lettera e) del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere p), r) e t), del d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34; art. 2, comma 1, decreto legge 25 settembre 2002,
n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266; articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
5.5.1.
Irregolarità contributiva INPS ٱ.
sede di:…………………………;
5.5.1.1.
Importo non corrisposto: euro …………………… per gli
anni: ……, ……, ……, …….., ……;
5.5.1.2.
Attestata alla data del: …..…/………../……….;
5.5.1.3.
Eventuale contenzioso in atto ٱ
innanzi a……………………;
5.5.2.
Irregolarità contributiva INPS ٱ.
sede di:……………….………;
5.5.2.1.
Importo non corrisposto: euro …………………… per gli
anni: ……, ……, ……, …….., ……;
5.5.2.2.
Attestata alla data del: …..…/………../……….;
5.5.2.3.
Eventuale contenzioso in atto ٱ
innanzi a………………………;
5.5.3.
Irregolarità contributiva INAIL ٱ.
sede di:……………………;
5.5.3.1.
Importo non corrisposto: euro …………………… per gli
anni: ……, ……, ……, …….., ……;
5.5.3.2.
Attestata alla data del: …..…/………../……….;
5.5.3.3.
Eventuale contenzioso in atto ٱ
innanzi a………………………;
5.5.4.
Irregolarità contributiva INAIL ٱ.
sede di:……………………;
5.5.4.1.
Importo non corrisposto: euro …………………… per gli
anni: ……, ……, ……, …….., ……;
5.5.4.2.
Attestata alla data del: …..…/………../……….;
5.5.4.3.
Eventuale contenzioso in atto ٱ
innanzi a……………………;
5.5.5.
Irregolarità contributiva Cassa Edile ٱ.
sede di:………………;
5.5.5.1.
Importo non corrisposto: euro …………………… per gli
anni: ……, ……, ……, …….., ……;
5.5.5.2.
Attestata alla data del: …..…/………../……….;
5.5.5.3.
Eventuale contenzioso in atto ٱ
innanzi a……………………;
5.5.6.
Irregolarità contributiva Cassa Edile ٱ.
sede di:………………;
5.5.6.1.
Importo non corrisposto: euro …………………… per gli
anni: ……, ……, ……, …….., ……;
5.5.6.2.
Attestata alla data del: …..…/………../……….;
5.5.6.3.
Eventuale contenzioso in atto ٱ
innanzi a……………………;
5.5.7.
Soggetto che si è avvalso del piano individuale di emersione non
ancora concluso
ٱ
5.6.
Gravi
infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici (art. 75, comma
1, lettera e) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2,
lettere p), r) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34):
5.6.1.
Valutazioni della Stazione appaltante in merito alla gravità
delle infrazioni commesse dal soggetto concorrente (sia esso
l’impresa o il suo amministratore):
……..………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………...…..………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………..
5.7.
Irregolarità,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse (art. 75, comma 1, lettera g), del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere r) e t), del d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34):
5.7.1.
Irregolarità accertata dall’Agenzia delle Entrate - sede
di:…………….;
5.7.1.1.
Importo non corrisposto: euro ………………….. per gli
anni: ………, ……….., ………, ………, ………..;
5.7.1.2.
Attestata alla data del: … / ……./ ……..;
5.7.1.3.
Eventuale contenzioso concluso ٱ
innanzi a …………………
5.8.
Irregolarità
nei riguardi di condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara (previste
dalle norme oppure dal bando di gara) (art. 27, comma 2, lettera
t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34):
5.8.1.
Partecipazione plurima
ٱ
5.8.2.
Collegamento sostanziale
ٱ
con:
………………………….…………….(codice
fiscale …………………….);
…….………………………………….(codice
fiscale ………………….…);
………………………….…………….(codice
fiscale ………………….…);
……………………….……………….(codice
fiscale ………………….…).
5.8.3.
Controllo ex art. 2359 c.c.
ٱ
con:
………………………………………….(codice
fiscale ………………….…);
………………………………………….(codice
fiscale …………………….);
……………………………………….…(codice
fiscale …………………….);
………………………………………….(codice
fiscale …………………….).
5.8.4.
Altra
condizione:…………………………………………………….
ٱ
5.9.
Sussistenza
di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490 (art. 27, comma 2, lettera t), del d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34).
5.9.1.
Cause di decadenza, di divieto o di sospensione
ٱ;
5.9.2.
Tentativi di infiltrazione mafiosa
ٱ.
5.10.
Irregolarità
rispetto agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (art. 27, comma 2, lettere p) e t), del d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34; art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68):
5.10.1.
Impresa con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
ٱ
5.10.2.
Impresa con organico oltre 35 dipendenti
ٱ
5.11.
Incapacità
del legale rappresentante dell’impresa di contrattare con la pubblica
amministrazione a causa dell’emissione, senza autorizzazione o senza
provvista, di assegni bancari e postali come risultante dall’”Archivio
degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari”
di cui all’art. 10 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e s.m. (art.
27, comma 2, lettera t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; art. 1 e
art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, modificata dal d.lgs. 30
dicembre 1999, n. 507):
5.11.1.
Mancanza di autorizzazione
ٱ
5.11.2.
Difetto di provvista:
ٱ
5.11.3.
Irregolarità dell’assegno
ٱ
5.12.
Mancata
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 19-bis,
46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, rilasciate dall’impresa per la partecipazione alla
gara, in quanto non concorrente con altri motivi di esclusione, o
contraffazione di documenti:
5.12.1.
E’
stato accertato il mancato riscontro oggettivo in atti della P.A. delle
autodichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla gara, non
concorrente con altri motivi di esclusione
ٱ
5.12.2.
Formazione di atti falsi ٱ
atto oggetto di contraffazione
…………………………………………………..…………….……………….
.
6.
Controllo ex art. 71 del d.P.R.
445/2000 della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
art. 46 e 47 del medesimo d.P.R. 445/2000 (anche nel caso di
esclusione ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. h) del d.P.R. n.
554/99 e s.m., laddove la relativa dichiarazione sia risultata difforme
da quanto risultante nel casellario informatico)
6.1.
Dichiarazioni
risultate veritiere
ٱ
6.2.
Dichiarazioni
relative a requisiti mancanti, omesse o non previste
ٱ
6.3.
Dichiarazioni
che, anche se difformi, la S.A. ritiene non vadano iscritte nel
casellario
ٱ
6.3.1.
Motivi addotti dalla S.A.
……………………………………….……………
…………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………….
6.4.
Dichiarazioni
in contrasto con gli atti della pubblica amministrazione
6.4.1.
Sussiste l’esimente dell’errore scusabile
ٱ
6.4.1.1.
Motivi addotti dalla S.A.
…………………………………..…..…
……………………………………………………………….....…
………………………………………………………………….…
6.4.2.
Dichiarazioni scientemente false
ٱ
6.4.2.1.
Motivi addotti dalla S.A.
…………………………………………
………………………………………………………………….…
………………………………………………………………….…
6.4.3.
Denuncia all’A.G. per dichiarazione mendace
o
per formazione di atti falsi
ٱ
7.
Provvedimenti adottati dalla
stazione appaltante in caso di esclusione dalla gara
7.1.
Provvedimento
di esclusione
7.1.1.
Tipo di provvedimento o atto: (determinazione dirigenziale,
verbale di esclusione, verbale di revoca dell’aggiudicazione,
ecc.),…………….…… …………………………….…...
sottoscritto da:…………..…………..data del provvedimento o
atto di esclusione: ……. / ……… / ………;
7.2.
Escussione
della cauzione
7.2.1.
Cauzione richiesta
ٱ
7.2.2.
Cauzione incamerata
ٱ
8.
Giustificazioni eventualmente
addotte da parte dell'impresa alla stazione appaltante
………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………..……………………………………………………………..
……………………………………..……………………………………………………………..
……………………………………..……………………………………………………………..
……………………………………..…………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………….
9.
Osservazioni della stazione
appaltante
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………..…………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………….
10.
Documenti allegati alla
presente comunicazione
10.1.
Dichiarazione
presentata all'atto dell'offerta dall'impresa segnalata relativamente al
possesso dei requisiti generali e al
rispetto delle condizioni prescritte dal bando di gara ٱ
10.2.
Provvedimento
o verbale di esclusione
ٱ
10.3.
Casellario
giudiziale
ٱ
10.4.
Certificato
carichi pendenti ٱ
10.5.
Sentenze
di condanna passate in giudicato, sentenze patteggiate, decreti penali
ٱ
10.6.
Attestati
INPS, INAIL, CASSE EDILI
ٱ
10.7.
…………………………………………..
ٱ
10.8.
…………………………………………..
ٱ
…………………….,
……/ ……../ ……
Firma
del Responsabile del procedimento o del Presidente di gara o del
Dirigente che sottoscrive la presente comunicazione.
…………………………
ALLEGATO
B
(da
impiegare nel caso di segnalazione di fatti riguardanti la fase di
esecuzione dei lavori, da annotare nel casellario)
ALL'AUTORITÀ
PER
LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Ufficio
verifica requisiti imprese (Ufficio VERI)
Via di Ripetta, 246
00186 Roma
N.
FAX 06.3672.3430/3431
COMUNICAZIONE
AI FINI DELL’INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO EX ART. 27 DEL
D.P.R. 25 GENNAIO 2000, N. 34 DI DATI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE
IMPRESE NEI CUI CONFRONTI SUSSISTONO CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 75 DEL
D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 NONCHÉ PER L’ANNOTAZIONE DI TUTTE LE
ALTRE NOTIZIE RITENUTE UTILI.
1.
Stazione appaltante
1.1.
Codice
fiscale: ……….………………………….………………………………………
1.2.
Denominazione:
………..………………………….……………………………………
1.3.
Indirizzo:…………………..………………………….…………………………………
2.
Responsabile del procedimento o dirigente che sottoscrive
la comunicazione
2.1.
Nome
e cognome: …………….……………….………..………………………………
2.2.
Ufficio
/ Settore a cui è preposto: …….………………….……………………………
2.3.
Carica
rivestita: …..……………………….…………………...………………………
2.4.
N.
telefonico:………………………….
2.5.
N.
fax:…………………………………
2.6.
E-mail:
……………………………….
3.
Individuazione
dell’intervento
3.1.
Codice
univoco attribuito dall’Autorità:
……………………..
3.2.
Oggetto
dell’appalto
:………………………….………..……………………….……...
3.3.
……………………………………………………………………………………………
3.4.
……………………………………………………………………………………………
3.5.
……………………………………………………………………………………………
3.5.1.
Data di pubblicazione del bando:
…./ ….. / …….
3.5.2.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
…./ ….. / …….
3.5.3.
Consegna dei lavori in via d’urgenza:
ٱ
data: …./….. / ……
3.5.4.
Contratto d’appalto stipulato in data:
…./ ….. / …….
al
n. di rep. ……………….
3.5.5.
Contratto d’appalto registrato in data:
…./ ….. / …….
n.
di reg. ……………….
3.5.6.
Importo del contratto
euro ………………………………
3.5.7.
Importo
dell’atto di sottomissione o
dell’atto aggiuntivo euro
……………...
……………………………………………………………….……...
3.5.8.
Importo
dell’atto di sottomissione o
dell’atto aggiuntivo euro
…………………
………………………………………………………………………………..
3.5.9.
Importo totale euro
……………………………………………………………….
4.
Ditta aggiudicataria
4.1.
Codice
fiscale:
………………………………………….
4.2.
Ragione
sociale:
…………………………………………………….……………..
4.3.
Sede
legale:
……………………………………………………………………
4.4.
N.
telefonico:
……………………………….
4.5.
N.
fax:
………………………………………
4.6.
E-mail:
……………………………………..
4.7.
Impresa
qualificata: ٱ
4.8.
Nome
e cognome del legale rappresentante:
…………………………
4.9.
Nome
e cognome del direttore tecnico:
…………………………
4.10.
Posizione
della ditta segnalata:
4.10.1.
Singola
ٱ
4.10.2.
In A.T.I. ٱ
ditta
associata: cod. fisc.
………….…..; ragione sociale: ……………………….
4.10.3.
Consorzio ٱ
cod. fisc. ……………..; ragione sociale:
…………….…….…..
ditta
consorziata: cod. fisc. ………………; ragione sociale:
…………………….
5.
Ditta subappaltatrice
eventualmente segnalata
5.1.
Codice
fiscale:
………………………………………….
5.2.
Ragione
sociale:
…………………………………………………….…………
5.3.
Sede
legale:
………………………………………………………………..
5.4.
N.
telefonico:
……………………………….
5.5.
N.
fax:
………………………………………
5.6.
E-mail:
……………………………………..
5.7.
Impresa
qualificata: ٱ
5.8.
Nome
e cognome del legale rappresentante:
…………………………
5.9.
Nome
e cognome del direttore tecnico:
…………………………
5.10.
Oggetto
del subappalto
:………………………………..……………………….…..…
……………………………………………………………………………………….………………………
5.10.1.
Data di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive da parte
del subappaltatore: …./ ….. / …….
5.10.2.
Data di autorizzazione del subappalto:
…./ ….. / …….
5.10.3.
Importo del subappalto : euro …………………………
6.
Motivo/i
della segnalazione del fatto rilevato nel corso dei lavori con
riferimento a ditta aggiudicataria
6.1.
Grave
negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori (art. 27, comma 2,
lettere p) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34),
nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro
obbligo previsto dal contratto di lavoro:
6.1.1.
Mancata stipula del contratto per fatto dell’impresa
(compilare
solo se compilato il punto 3.5.3.)
ٱ
6.1.2.
Risoluzione del contratto
ٱ
6.1.3.
Esecuzione gravemente errata
ٱ
6.1.4.
Dichiarazione di non collaudabilità dei lavori
ٱ
6.1.5.
Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro
ٱ
6.1.5.1.
Accertate dal coordinatore della sicurezza
ٱ
6.1.5.2.
Accertate dalla U.S.L. territorialmente
competente
ٱ
6.1.6.
Violazioni ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro
ٱ
6.1.6.1.
Accertate per effetto di visita ispettiva nel cantiere
effettuata
dal Servizio Ispezioni del lavoro
ٱ
6.1.6.2.
Irregolarità contributiva rispetto ai lavori in corso
ٱ
6.1.6.3.
Debitamente accertate dalla S.A.
ٱ
6.1.7.
Falsa dichiarazione rilasciata alla S.A. o contraffazione di
documenti,
nel corso dei lavori
ٱ
6.1.8.
Altro
……………………………………………………
ٱ
7.
Motivo/i
della segnalazione del fatto rilevato nel corso dei lavori con
riferimento a ditta subappaltatrice
7.1.
Violazioni
alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal
contratto di lavoro; carenza di requisiti generali o di
capacità tecnico economica oggetto di dichiarazione sostitutiva da
parte della ditta subappaltatrice:
7.1.1.
Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro
ٱ
7.1.1.1.
Accertate dal coordinatore della sicurezza
ٱ
7.1.1.2.
Accertate dalla U.S.L. territorialmente
competente
ٱ
7.1.2.
Violazioni ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro
ٱ
7.1.2.1.
Accertate per effetto di visita ispettiva nel cantiere effettuata
dal Servizio Ispezioni del lavoro
ٱ
7.1.2.2.
Irregolarità contributiva rispetto ai lavori in corso
ٱ
7.1.2.3.
Debitamente accertate dalla S.A.
ٱ
7.1.3.
Falsa
dichiarazione rilasciata alla S.A. contraffazione di documenti,
al
momento della richiesta di autorizzazione al subappalto
(in
tal caso va unito al presente modello B anche il modello
A
compilato con riferimento ai requisiti carenti)
ٱ
7.1.4.
Altro
……………………………………………………
ٱ
8.
Provvedimenti adottati dalla
stazione appaltante
8.1.
Provvedimento
di rescissione
8.1.1.
Tipo di provvedimento o atto: (determinazione dirigenziale,
delibera di Giunta, ecc.),…………….……
…………………………….…... sottoscritto
da:…………..…………..data del provvedimento o atto di
rescissione: ……. / ……… / ………;
8.2.
Escussione
della cauzione
8.2.1.
Cauzione richiesta
ٱ
8.2.2.
Cauzione incamerata
ٱ
8.3.
Denuncia
all’Autorità Giudiziaria
ٱ
9.
Giustificazioni eventualmente
addotte da parte dell'impresa alla stazione appaltante
………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
10.
Ricorso al giudice ordinario o
all’arbitrato, da parte dell’impresa
10.1.
Giudice
ordinario
ٱ
10.1.1.
Atto notificato alla S.A. in data:
…/…/…..
10.1.2.
Atto di citazione depositato in data:
…/…/…..
Presso
Tribunale di
……………………………………..……………………..
10.2.
Arbitrato
ٱ
10.2.1.
Proposta di arbitrato notificata alla S.A. in data:
…/…/…..
10.2.2.
Proposta trasmessa alla Camera Arbitrale in data:
…/…/…..
11.
Osservazioni della stazione
appaltante
……………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
12.
Documenti allegati alla
presente comunicazione
12.1.
Determinazione
di risoluzione contrattuale ex art. 119 del d.P.R. n. 554/99
ٱ
12.2.
Verbale
di accertamento del Servizio Ispezione
del lavoro
ٱ
12.3.
Atto
del collaudatore: ……………………………….
ٱ
12.4.
Attestati
INPS, INAIL e Casse edili
ٱ
12.5.
…………………………………………..
ٱ
12.6.
…………………………………………..
ٱ
…………………….,
…/ …../ ……
Firma del Responsabile
del procedimento o del Dirigente che sottoscrive la presente
comunicazione.
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