Criteri che le SOA debbono seguire
al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella
categoria specializzata OS18
IL
CONSIGLIO
Le Camere di Commercio hanno riferito
che tra le disposizioni previste dal D.P.R. 581/95, concernente il
Regolamento in materia di Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, non rientra
l’obbligo, per le imprese che comunicano l’apertura delle unità
locali, anche presso uno stabilimento, l’esibizione di
documentazione probatoria del titolo di possesso o di utilizzo della
sede di tali unità locali.
La F.IN.CO. – Federazione Industrie
Prodotti Impianti e Servizi per le costruzioni – ha inoltrato
all’Autorità una segnalazione in merito al rilascio delle
attestazioni di qualificazione nella categoria specializzata OS18.
Ha segnalato che, nell’allegato A al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e
s.m., è specificato che la categoria specializzata OS18
riguarda “ la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera
di strutture in acciaio e di facciata continue costituite da telai
metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.“
Detta declaratoria, pertanto, contiene, a parere della F.IN.CO., al
proprio interno un chiaro riferimento ad attività di produzione in
stabilimento e montaggio in opera.
La F.IN.CO., in considerazione della
perspicua specificazione contenuta nella declaratoria di che
trattasi, ritiene necessario, ai fini del rilascio delle
attestazioni di qualificazione nella categoria OS18, che:
a) dai certificati di esecuzione
presentati dall’impresa richiedente la qualificazione emerga
chiaramente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti
di cui all’articolo 18, comma 5, lettere b) e c), del D.P.R. n.
34/2000 e s.m., che i componenti messi in opera siano stati prodotti
dall’installatore in propri stabilimenti;
b) le imprese richiedenti comprovino,
ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui
all’articolo 18, comma 8, del D.P.R. n. 34 e s.m., l’effettiva
disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di
tempo almeno pari alla durata della validità dell’attestazione di
qualificazione.
A seguito della suddetta segnalazione,
il Servizio Ispettivo dell’Autorità, nell’ambito dei controlli ex
art. 14 del D.P.R. n. 34/2000, ha proceduto a richiedere alle SOA,
con riferimento ad alcune imprese qualificate nella categoria
specializzata OS18, la documentazione ritenuta da queste
probatoria ai fini del riconoscimento della qualificazione nella
categoria stessa e, in particolare, la documentazione con cui è
stata comprovata l’effettiva disponibilità di uno stabilimento di
produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di
validità dell’attestazione.
La documentazione inviata dalle SOA è
risultata, in alcuni casi, costituita da semplici autodichiarazioni
del legale rappresentante dell’impresa senza alcun riferimento né
alla localizzazione dello stabilimento né al titolo giustificativo
dell’effettiva disponibilità dello stabilimento da parte
dell’impresa. Il Servizio Ispettivo, non ritenendo la documentazione
inviata dalle SOA sufficiente al fine del puntuale riscontro
dell’effettiva produzione dei manufatti previsti dalla declaratoria,
nonché dell’effettiva disponibilità dello stabilimento, ha proceduto
a richiedere alle SOA ed alle imprese interessate una memoria
corredata dalla relativa documentazione sulle circostanze emerse
dagli esiti istruttori.
La documentazione aggiuntiva prodotta
dalle SOA e dalle imprese ha superato i profili di contestazione in
ordine alle modalità di accertamento dei requisiti, ma ha
evidenziato la necessità, da parte degli operatori del settore e
delle relative associazioni di categoria, di un incontro volto ad
approfondire le questioni prospettate ed, in particolare, una
corretta lettura del dato normativo di riferimento. L’esigenza di
approfondire la tematica in ordine alla qualificazione nella
categoria specializzata OS 18 è scaturita anche dalle
pertinenti osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle
imprese a seguito della richiesta di chiarimenti del Servizio
Ispettivo.
E’ stato precisato, infatti, che non
può essere ritenuta ostativa al rilascio della attestazione nella
categoria OS18 la circostanza che lo stabilimento sia ubicato
all’interno del cantiere allestito per una determinata commessa,
posto che l’attività delle imprese di costruzione è caratterizzata
dal fatto che la produzione viene realizzata attraverso molteplici
cantieri allestiti per singole opere e, come tali, temporanei ed,
inoltre, hanno evidenziato che richiedere la disponibilità di uno
stabilimento per tutta la durata di validità dell’attestazione
vorrebbe dire, in pratica, la richiesta di ulteriore requisito di
ordine speciale occorrente per la qualificazione nella categoria
specializzata OS18 oltre a quelli previsti dall’art 18 del
D.P.R. n. 34/2000 e s.m.
Anche in ordine al requisito di cui
all’art 18, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 34/2000 e s.m., è
stato precisato che i contratti d’appalto cui si riferiscono le
prestazioni sono sorti anteriormente all’entrata in vigore dello
stesso D.P.R., ovvero in epoca in cui vigeva prima il D.M. 25
febbraio 1982, n. 770 e successivamente il D.M. 15 maggio 1998, n.
304. Sotto la disciplina di dette norme le lavorazioni oggi
ricomprese nella categoria specializzata OS18 venivano
ricondotte rispettivamente nella categoria 17 e nella
categoria S18 per le quali non era prevista, ai fini della
qualificazione, la disponibilità di uno stabilimento di produzione.
Al fine di approfondire la lettura del
dato normativo di riferimento, sono state convocate in audizione
anche le associazioni di categoria ANCE, AGI, ANCPL e F.IN.CO. In
tale sede, l’AGI ha osservato che l’utilizzo di termini come “
produzione in stabilimento o propri stabilimenti” sono lungi dal
contenere qualsiasi riferimento al fatto che detto stabilimento
debba collocarsi fuori dal cantiere. In questo senso è da
considerare come la stessa situazione occorra per la categoria
specializzata OS13 dove, sebbene la corrispondente
declaratoria faccia riferimento al termine stabilimento, non si è
mai dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese realizzano
in cantiere valga ad integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto
l’AGI che, fermo restando quanto precede, in senso speculare ed
opposto, non può nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilità di
uno stabilimento per la produzione dei componenti in questione fuori
dal cantiere sia poi obbligato a mettere in opera in tutti i
cantieri in corso tali componenti. Sarebbe infatti singolare che
avendo, ad esempio, uno stabilimento in una città X si debba
trasportare le componenti ivi prodotte in tutta Italia o nel resto
del mondo.La F.IN.CO ha richiamato quanto indicato nell’atto di
segnalazione ed, in particolare, la necessità che la qualificazione
nella categoria specializzata OS18 può essere attribuita
qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti
dall’ installatore in propri stabilimenti.
Considerato in diritto
La declaratoria di cui all’ allegato A
del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. relativamente alla
categoria specializzata OS18 prevede “lavorazioni
costituite dalla produzione in stabilimento e dal montaggio in opera
di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai
metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.”
L’Autorità, con la determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al
punto 7, lettera e) dell’allegato alla determinazione, ha precisato
che la qualificazione nelle categorie specializzate OS13,
OS18 e OS32 può essere attribuita qualora i componenti
da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore stesso in
propri stabilimenti. Con il comunicato alle SOA del 19
febbraio 2001, n. 1 al punto 11), l’Autorità ha, poi, chiarito
che:….. la qualificazione nelle categorie OS13, OS18,
OS32 può essere attribuita solo qualora i componenti messi in
opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti
e non può essere attribuita quando l’impresa provveda al solo
assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi.
L’elemento di novità introdotto dal
legislatore nella declaratoria della categoria specializzata OS18
di cui all’allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e s.m., rispetto alle
declaratorie dei precedenti decreti ministeriali n. 770/82 e n.
304/98, è stato quello di introdurre la locuzione produzione in
stabilimento. La novità, pertanto, è stata quella di riservare
la qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una
effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli
elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria
OS18.
L’esigenza di riservare la
qualificazione in detta categoria alle imprese caratterizzate da una
peculiare capacità ed organizzazione aziendale è stata determinata
dalla specificità tecnica degli elementi rientranti in detta
categoria e nella esigenza di individuare in capo ad uno stesso
soggetto la titolarità della produzione e della messa in opera in
quanto il soggetto che ha ideato e definito tutti gli aspetti
tecnici è, di conseguenza, in grado di assicurare la produzione in
qualità nei propri stabilimenti.
La precedente normativa dell’Albo
Nazionale dei Costruttori, infatti, non prevedeva per tale categoria
la produzione in stabilimento e da ciò deriva la fondata
osservazione che le imprese, nella prima fase di avvio del nuovo
sistema di qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m., hanno
dimostrato i lavori eseguiti, anche sulla base di una produzione
allestita in cantiere o sulla base di stabilimenti all’uopo
affittati per la durata della commessa, ma deriva, altresì,
l’infondata argomentazione che, ai sensi delle caratteristiche del
nuovo sistema di qualificazione, è sufficiente, ai fini della
qualificazione, la prova di aver effettuato tale lavorazione in uno
stabilimento la cui disponibilità è limitata al momento della
rilascio della attestazione di qualificazione.
La qualificazione nelle categorie
specializzate individuate con l’acronimo OS è conseguita
dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività delle
lavorazioni che costituiscono parte del processo realizzativo di
un’opera o di un intervento che necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità; la qualificazione nelle
categorie specializzate presuppone, pertanto, effettiva capacità
operativa ed organizzativa, come, d’altra parte, è indicato nelle
premesse dell’allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e s.m..
In tale contesto, dal combinato
disposto della declaratoria dell’allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e
s.m. e dell’articolo 18, comma 8, dello stesso D.P.R. risulta che
l’accertamento della sussistenza dell’adeguata attrezzatura tecnica
per la qualificazione nella categoria OS18 non può
prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento
di produzione.
L’accertamento sulla disponibilità
dello stabilimento deve implicare necessariamente la disponibilità
attuale e futura, posto che, solo attraverso l’accertamento della
disponibilità dello stabilimento per l’intera durata
dell’attestazione risulta comprovata la capacità dell’impresa ad
eseguire la specifica prestazione richiesta oggi dal D.P.R. 34/2000
e s.m. A parere di questa Autorità, le argomentazioni rappresentate
dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria si
basano essenzialmente sulle esigenze organizzative dell’attività
produttiva delle imprese e, pertanto, non rilevano in ordine alla
necessità dell’effettiva disponibilità di uno stabilimento di
produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di
validità dell’attestazione di qualificazione. Il concetto di
produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve essere
analizzato, infatti, ai fini della qualificazione nella
corrispondente categoria non ad altri fini. Per l’attribuzione della
qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere
dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione
con macchinari e maestranze idonee. Questa dotazione implica una
specifica capacità aziendale nel settore della categoria e,
conseguentemente, la sicurezza che l’impresa ha una specifica
organizzazione aziendale tesa alla produzione delle strutture
previste nella suddetta categoria. Tale assunto non può, però,
comportare che solo i prodotti di un certo stabilimento X debbano
essere posti in opera in tutti i cantieri di pertinenza dell’impresa
presenti in aree geografiche diverse da quella ove l’impresa ha in
disponibilità uno stabilimento di produzione.
La necessaria provenienza di alcuni
manufatti da individuati stabilimenti può discendere, invece, solo
quando le norme tecniche ed amministrative di settore prevedano
specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative per la produzione
e l’utilizzo di determinati componenti.
Da ciò discende l’infondata
argomentazione della segnalazione della F.IN.CO. in ordine alla
necessità che la qualificazione nella categoria OS18 può
essere attribuita qualora, in relazione al requisito inerente i
lavori eseguiti, i componenti da mettere in opera siano stati
prodotti dall’installatore in propri stabilimenti.
La necessaria specifica organizzazione
aziendale per sotto attività dell’azienda è contenuta ed è stata
ribadita anche dalla determinazione dell’Autorità in tema di
trasferimento di ramo d’azienda ove è stato previsto che la
possibilità di distinguere in rami l’azienda, comunque, è
condizionata da:
a)
esercizio di più attività
imprenditoriali da parte dell’imprenditore mediante un’unica
organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature);
b) un’articolazione dell’organizzazione
in sotto-organizzazioni corrispondenti alle diverse attività, tale
per cui ne esista una per ciascuna di queste.
È soltanto in presenza di entrambe
queste circostanze che si può parlare di azienda suddivisa in rami
e, di conseguenza, ipotizzare che l’imprenditore possa enuclearne
uno per trasferirlo ad altri.
Oggetto del trasferimento di azienda o
di un suo ramo saranno dunque alcuni beni materiali e altri
immateriali, unitariamente considerati proprio perché tra loro
funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici, macchinari),
know how (brevetti, esperienza acquisita), avviamento (clientela),
rapporti giuridici (crediti, debiti).
La sotto-organizzazione oggetto del
trasferimento del ramo d’azienda relativo alle lavorazioni nella
categoria OS18 ai fini della loro unitaria e funzionale
organizzazione, deve ricomprendere necessariamente la disponibilità
dello stabilimento che costituisce il mezzo d’opera indispensabile
ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa
declaratoria.
L’effettiva disponibilità dello
stabilimento di produzione assolve, ai fini del riconoscimento della
qualificazione nella categoria OS18, la ricorrenza del requisito di
cui all’articolo 18, comma 8, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. laddove
prevede che l’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione
stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico,
in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.
L’art. 18, comma 8, ai fini della
dimostrazione dell’attrezzatura tecnica prevede che il requisito
possa essere provato non solo mediante l’effettiva proprietà in capo
all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse
modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione
finanziaria. Ne discende, dunque, che lo stabilimento non dovrà
essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere
acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo,
purchè il contratto da cui la disponibilità trae origine sia
trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5
giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5.
Infatti, è necessario, per le
considerazioni sopra svolte relative alla cessione del ramo
aziendale afferente la categoria OS18, che nell’ipotesi di
cessione transiti in capo al cessionario oltre al know how e al
personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella
categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni
stesse.
In base alle considerazioni
svolte, ad integrazione di quanto già espresso nella determinazione
del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e), dell’allegato
alla determinazione in ordine al riconoscimento della qualificazione
nella categoria OS18, si specifica che:
1) l’accertamento della sussistenza
dell’adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto
della declaratoria dell’allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
e s.m. e dell’articolo 18 comma 8, del medesimo D.P.R. non può
prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento
di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera;
2) la disponibilità dello stabilimento
di produzione deve essere attuale e futura, posto che solo
attraverso l’accertamento della disponibilità dello stabilimento per
l’intera durata dell’attestazione, è comprovata la capacità
dell’impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla
declaratoria dell’allegato A) del suddetto D.P.R.;
3) lo stabilimento – tenuto conto che
l’art. 18, comma 8, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m., ai fini della
dimostrazione dell’attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del
requisito possa essere provato non solo mediante l’effettiva
proprietà in capo all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche
attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di
locazione finanziaria – non dovrà essere necessariamente acquisito
in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e
stabile anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la
disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già
espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26
febbraio 2003, n. 5;
4) la qualificazione può essere
attribuita anche nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati
impiegati esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello
stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
5) la condizione che la disponibilità
dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione
comporta l’obbligo per l’impresa attestata di chiedere la modifica
dell’attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella
categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale
disponibilità;
6) il titolo inerente la disponibilità
dello stabilimento si intenderà dimostrato:
·
con esibizione presso la SOA del
titolo inerente la disponibilità dello stabilimento;
·
con denuncia alla Camera di
Commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo
stabilimento con codice attività 28
(CODICE
ateco - FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO ESCLUSI
MACCHINE E IMPIANTI).
Analogamente, nell’adempimento dell’obbligo di cui al punto 5),
l’impresa presenterà alla SOA anche la denuncia alla Camera di
Commercio relativa alla chiusura dello stabilimento.
La presente determinazione sostituisce
ed abroga la determinazione n. 14 dell’8.09.2004, pubblicata in G.U.
n. 219 del 17.09.2004, i cui effetti rimangono salvi sino alla
pubblicazione della presente.