Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici
Determinazione n. 7 del 13 ottobre
2005
Indicazioni relative alla
qualificazione delle imprese nella categoria generale OG12
Considerato in fatto
Nello svolgimento dell’attività di
vigilanza e controllo su appalti di lavori di bonifica, l’Autorità
ha affrontato alcune problematiche di carattere generale relative
alla qualificazione delle imprese nella categoria OG12.
Al riguardo il Consiglio dell’Autorità
ha ritenuto opportuno fornire indicazioni alle stazioni appaltanti e
alle SOA, per un’interpretazione uniforme dei criteri da adottare
rispettivamente per il rilascio dei certificati di esecuzione dei
lavori e dell’attestazione nella predetta categoria.
Ritenuto in diritto
Com’è noto la qualificazione di
un’impresa in una categoria generale è conseguita dimostrando la
capacità di svolgere l’attività di costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione siano
necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni.
In particolare per la categoria OG12,
l’allegato “A” del D.P.R. n. 34/2000 individua quella pluralità di
lavorazioni che concorrono a realizzare opere ed impianti di
bonifica e protezione ambientale. La categoria, come precisato dallo
stesso allegato, comprende in via esemplificativa le discariche,
l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione
delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli
impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio
ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla
vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale
funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon
servizio all’utente sia in termini di informazione che di sicurezza.
Si è potuto constatare come alla
dimostrazione della idoneità tecnica delle imprese, ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione in tale categoria,
concorrano spesso anche attività attinenti al trattamento dei
rifiuti.
Occorre al riguardo considerare che con
il termine “trattamento dei rifiuti” si ricomprendono sia attività
propriamente riconducibili all’esecuzione di lavori, quali, ad
esempio, la realizzazione dei movimenti di materia per la
sistemazione dell’area destinata a discarica, la stabilizzazione del
terreno e del corpo rifiuti, l’esecuzione di strutture di
contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione,
di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del
geogas, ecc., sia attività propriamente riconducibili all’ambito dei
servizi, quali la raccolta e trasporto dei rifiuti.
Le stazioni appaltanti affidano
correttamente l’insieme delle predette attività mediante appalti
misti nei quali, a seconda dei casi, risulta prevalente la
componente riconducibile a lavori ovvero a servizi.
Tuttavia,
come questa Autorità ha già precisato con la determinazione n.
3/2005 del 6.4.2005, nei bandi relativi ad appalti misti devono
essere opportunamente specificate le attività e gli importi relativi
sia a servizi che a lavori, evidenziando per questi ultimi le
relative categorie e classifiche. Ancorché gli stessi abbiano
funzione accessoria rispetto ai servizi, i concorrenti dovranno
comunque dimostrare di essere in possesso della richiesta
qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori
ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.
Agli stessi
criteri le stazioni appaltanti dovranno attenersi in sede di
rilascio alle imprese del certificato di esecuzione dei lavori di
cui all’art.22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, specificando le
attività eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione
della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori
eseguiti.
L’art. 18, comma 5, del D.P.R. n.
34/2000 stabilisce, infatti, che il requisito di adeguata idoneità
tecnica deve essere comprovato con riferimento alla cifra d’affari
in “lavori” realizzati in ciascuna delle categorie richieste.
Di conseguenza alla qualificazione nella categoria OG12 potranno
concorrere solo quelle attività propriamente riferibili
all’esecuzione di lavori afferenti a detta categoria.
Analogamente le SOA, nella verifica dei
requisiti necessari al rilascio dell’attestazione di qualificazione
nella categoria OG12, dovranno attivare opportuni controlli sul
reale contenuto della certificazione rilasciata dal committente, sia
esso pubblico che privato, ove nella stessa non siano chiaramente
identificate le diverse attività effettuate e i relativi importi, al
fine di escludere dalla valutazione propedeutica al rilascio
dell’attestazione SOA eventuali importi riferiti a prestazioni di
servizi.
Sulla base delle considerazioni
espresse, il Consiglio ritiene che:
-
l’attività relativa al
trattamento dei rifiuti può comprendere sia esecuzione di lavori (la
realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell’area
destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo
rifiuti, l’esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione
di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del
percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc.) che prestazione
di servizi (la raccolta e trasporto dei rifiuti ecc);
-
nel caso di appalti misti aventi
ad oggetto l’attività di trattamento dei rifiuti, le stazioni
appaltanti devono chiaramente indicare nel bando di gara le
attività e gli importi relativi sia ai servizi che ai lavori,
evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche;
-
i certificati di esecuzione lavori di cui all’art. 22, comma 7, del
D.P.R. n. 34/2000, devono essere rilasciati specificando le attività
eseguite e i relativi importi,
con ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto
riguarda i lavori;
-
nell’ambito dell’attività di
rilascio delle attestazioni di qualificazione per la OG12, le SOA
dovranno prendere in considerazione le attività e i relativi
importi, risultanti dai relativi certificati, riferibili alla sola
esecuzione di lavori.