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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Determinazione n. 7 del 13 ottobre 2005

 Indicazioni relative alla qualificazione delle imprese nella categoria generale OG12

Considerato in fatto  

Nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo su appalti di lavori di bonifica, l’Autorità ha affrontato alcune problematiche di carattere generale relative alla qualificazione delle imprese nella categoria OG12.

Al riguardo il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto opportuno fornire indicazioni alle stazioni appaltanti e alle SOA, per un’interpretazione uniforme dei criteri da adottare rispettivamente per il rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori e dell’attestazione nella predetta categoria.

 Ritenuto in diritto

Com’è noto la qualificazione di un’impresa in una categoria generale è conseguita dimostrando la capacità di svolgere l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni.

In particolare per la categoria OG12, l’allegato “A” del D.P.R. n. 34/2000 individua quella pluralità di lavorazioni che concorrono a realizzare opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. La categoria, come precisato dallo stesso allegato, comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione che di sicurezza.

Si è potuto constatare come alla dimostrazione della idoneità tecnica delle imprese, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione in tale categoria, concorrano spesso anche attività attinenti al trattamento dei rifiuti.

Occorre al riguardo considerare che con il termine “trattamento dei rifiuti” si ricomprendono sia attività propriamente riconducibili all’esecuzione di lavori, quali, ad esempio, la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell’area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l’esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc., sia attività propriamente riconducibili all’ambito dei servizi, quali la  raccolta e trasporto dei rifiuti.

Le stazioni appaltanti affidano correttamente l’insieme delle predette attività mediante appalti misti nei quali, a seconda dei casi, risulta prevalente la componente riconducibile a lavori ovvero a servizi.

Tuttavia, come questa Autorità ha già precisato con la determinazione n. 3/2005 del 6.4.2005, nei bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente specificate le attività e gli importi relativi sia a servizi che a lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche. Ancorché gli stessi abbiano funzione accessoria rispetto ai servizi, i concorrenti dovranno comunque dimostrare di essere in possesso della richiesta qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.

Agli stessi criteri le stazioni appaltanti dovranno attenersi in sede di rilascio alle imprese del certificato di esecuzione dei lavori di cui all’art.22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, specificando le attività eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori eseguiti.

L’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 34/2000 stabilisce, infatti, che il requisito di adeguata idoneità tecnica deve essere comprovato con riferimento alla cifra d’affari in “lavori” realizzati in ciascuna delle categorie richieste. Di conseguenza alla qualificazione nella categoria OG12 potranno concorrere solo quelle attività propriamente riferibili all’esecuzione di lavori afferenti a detta categoria.

Analogamente le SOA, nella verifica dei requisiti necessari al rilascio dell’attestazione di qualificazione nella categoria OG12, dovranno attivare opportuni controlli sul reale contenuto della certificazione rilasciata dal committente, sia esso pubblico che privato, ove nella stessa non siano chiaramente identificate le diverse attività effettuate e i relativi importi, al fine di escludere dalla valutazione propedeutica al rilascio dell’attestazione SOA eventuali importi riferiti a prestazioni di servizi.

Sulla base delle considerazioni espresse, il Consiglio ritiene che: 

-                           l’attività relativa al trattamento dei rifiuti può comprendere sia esecuzione di lavori (la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell’area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l’esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc.) che prestazione di servizi (la  raccolta e trasporto dei rifiuti ecc);

-                           nel caso di appalti misti aventi ad oggetto l’attività di trattamento dei rifiuti, le stazioni appaltanti devono chiaramente indicare nel bando di gara  le attività e gli importi relativi sia ai servizi che ai lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche;

-           i certificati di esecuzione lavori di cui all’art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, devono essere rilasciati specificando le attività eseguite e i relativi importi, con  ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori;

-                           nell’ambito dell’attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione per la OG12, le SOA dovranno prendere in considerazione le attività e i relativi importi, risultanti dai relativi certificati, riferibili alla sola esecuzione di lavori.

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