Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 per l’anno 2007
IL
CONSIGLIO
VISTO
l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato
dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163), il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
VISTA la legge 23
dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che
pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non
coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
VISTA la
deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto
dall’art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005,
n. 266 per l’anno 2006;
VISTO l’articolo 6
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la
denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed
ulteriori competenze;
VISTO l’articolo 8,
comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
che prevede che all’attuazione dei nuovi compiti l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa
fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 ;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 296 recante “disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)” (tabella C) che prevede il finanziamento di 3.889.000,00
euro a carico del bilancio dello Stato per il 2007, a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
VISTA la
deliberazione di questa Autorità del 5 dicembre 2006, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2007;
RITENUTA la
necessità di coprire, per l’anno 2007, i costi di funzionamento
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del
bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza
secondo l’entità e le modalità previste dal presente provvedimento;
VISTA la
deliberazione di questa Autorità del 5 dicembre 2006, con cui è
stato approvato lo schema del presente provvedimento;
SENTITI gli operatori del settore;
VISTA la nota del 7
dicembre 2006, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente
del Consiglio dei Ministri;
RILEVATO che è
trascorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 1, comma 65,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state
formulate osservazioni;
PRESO atto
dell’intervenuta esecutività del presente provvedimento;
NELLA Adunanza del
10 gennaio 2007,
DELIBERA
Articolo 1
Soggetti tenuti
alla contribuzione
1. Sono tenuti a
versare un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’entità e con
le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti
soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori
economici che intendono partecipare a procedure di scelta del
contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di
attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
Articolo 2
Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici,
forniture e servizi
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a
versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini
di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti
contributi :
Importo
posto a base di gara
(in
migliaia di euro) |
Quota
per la stazioni appaltanti
(in
euro) |
Quota
per ogni partecipante
(in
euro) |
da 150
fino ad un importo inferiore a 500 |
150,00 |
30,00 |
da 500
fino ad un importo inferiore a 1.000 |
250,00 |
50,00 |
da
1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000 |
400,00 |
80,00 |
oltre
5.000 |
500,00 |
100,00 |
2. I soggetti di
cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei
ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo
esercizio finanziario.
Articolo 3
Modalità e termini
di versamento della contribuzione
1. I soggetti di
cui all’articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono
tenuti al pagamento della contribuzione all’atto dell’attivazione
delle procedure di selezione del contraente.
2. Il pagamento di
cui al precedente comma avviene al momento della attribuzione, da
parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato
nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di
offerta comunque denominata. L’attribuzione del predetto codice di
identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate
dall’obbligo di contribuzione.
3. I soggetti di
cui all’art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti
al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità
alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a
dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di
esclusione dalla procedura di gara.
4. I soggetti di
cui all’articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono
tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta
giorni dall’approvazione del proprio bilancio.
5. I soggetti
contribuenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria
denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui
all’articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono
altresì indicare il codice identificativo della procedura di
riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il versamento
delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative
presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
7. L’Autorità si
riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per
particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse
rispetto a quelle previste nella presente delibera.
Articolo 4
Riscossione
coattiva e interessi di mora
1. Il mancato
pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art.
1 lettere a) e c) secondo le modalità previste dal presente
provvedimento comporta l’avvio della procedura di riscossione
coattiva ai sensi della normativa vigente.
Articolo 5
Disposizione finale
1. Il presente
provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. Il presente
provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2007.