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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Deliberazione del 10 gennaio 2007

 

Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2007

 IL CONSIGLIO

 VISTO l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163),  il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
 

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
 

VISTA la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2006;
 

VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;
 

VISTO l’articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all’attuazione dei nuovi compiti l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;
 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (tabella C) che prevede  il finanziamento di 3.889.000,00 euro a carico del bilancio dello Stato per il 2007, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 

VISTA la deliberazione di questa Autorità del 5 dicembre 2006, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2007;
 

RITENUTA la necessità di coprire, per l’anno 2007, i costi di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l’entità e le modalità previste dal presente provvedimento;

VISTA la deliberazione di questa Autorità del 5 dicembre 2006, con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

SENTITI gli operatori del settore;

VISTA la nota del 7 dicembre 2006, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;

RILEVATO che è trascorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;

PRESO atto dell’intervenuta esecutività del presente provvedimento;

NELLA Adunanza del 10 gennaio 2007,

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

   

Articolo 2

Entità della contribuzione per i contratti di  lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi :

Importo posto a base di gara

 (in migliaia di euro)

Quota per la stazioni appaltanti

(in euro)

Quota per ogni partecipante

(in euro)

da 150 fino ad un importo inferiore a 500

150,00

30,00

da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000

250,00

50,00

da 1.000 fino ad un importo inferiore a  5.000

400,00

80,00

oltre 5.000

500,00

100,00

 

2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

 Articolo 3

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del contraente.

2. Il pagamento di cui al precedente comma avviene al momento della attribuzione, da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L’attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall’obbligo di contribuzione.

3. I soggetti di cui all’art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

4. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio.

5. I soggetti contribuenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html

7. L’Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera. 

Articolo 4

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1 lettere a) e c) secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente. 

Articolo 5

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2007.

 

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