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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Parere n. 102 del 8 novembre 2007 - Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Nocera Inferiore - completamento Parco Giochi Canzolino di via Villanova.

Considerato in fatto

In data 6 luglio 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Stazione appaltante ha richiesto l’avviso dell’Autorità in relazione alla controversia insorta in sede di verifica del possesso del requisito della regolarità contributiva dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto indicato in oggetto, risultata, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (3.4.2007), non in regola con i premi assicurativi INAIL ed i contributi alla Cassa Edile.

Detta impresa, che ha proceduto alla successiva regolarizzazione delle proprie pendenze contributive, è stata esclusa dalla gara.

In sede di istruttoria procedimentale, l’impresa di che trattasi ha rappresentato che le irregolarità dei versamenti in questione attengono a differenze fra i premi assicurativi ed i contributi versati e gli importi effettivamente dovuti, frutto di un errore imputabile al Consulente della società e che la proprietà non era a conoscenza della situazione, in quanto non tempestivamente comunicata dagli Enti previdenziali.

Per quanto attiene alla posizione verso la Cassa Edile, l’impresa ha provveduto alla regolarizzazione in data 23.4.2007; per quanto attiene alla posizione verso l’INAIL, l’impresa ha rappresentato che l’ammontare dovuto e non versato attiene al conguaglio dei premi anticipati relativi agli anni 2005-2006, in relazione al quale l’impresa stessa non ha, al momento, ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’INAIL.

Ritenuto in diritto

Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera i), del d. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

Il prescritto requisito, forma oggetto di una verifica di tipo dinamico sulla perdurante attualità della correntezza contributiva e previdenziale del concorrente, tanto che, in presenza dei prescritti presupposti, la stazione appaltante può rifiutare la stipulazione del contratto, previa revoca dell’aggiudicazione.

Pertanto, la regolarità contributiva è richiesta non solo come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma l’impresa deve conservare la correntezza per tutto lo svolgimento di essa, nonché al momento della stipulazione del contratto, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.

Con deliberazione n. 28/2007, l’Autorità, nell’evidenziare che l’impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, essendo irrilevanti eventuali adempimenti tardivi, ha evidenziato che la mera esistenza di partite di debito nei confronti degli Enti previdenziali non comporta automaticamente l’irregolarità contributiva implicante esclusione dalla gara e/o revoca dell’eventuale aggiudicazione.

Infatti, tenuto conto che il citato articolo 38, comma 1, lettera i), richiede la sussistenza di “violazioni gravi”, la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento).

Assume, pertanto, preminente rilevanza l’attività di verifica che l’amministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con l’impresa, per valutare sia la gravità dell’inadempimento, sia la definitività dell’accertamento.

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, risulta accertata la sola regolarizzazione successiva degli importi dovuti.

In base a quanto sopra considerato

 Il Consiglio

 

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la Stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione dell’impresa, deve verificare, anche in contraddittorio con l’impresa stessa, sia la gravità dell’inadempimento, sia la definitività dell’accertamento.
 

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