Parere n. 102
del 8 novembre 2007 - Istanza di parere per la soluzione delle
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto
legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Nocera Inferiore -
completamento Parco Giochi Canzolino di via Villanova.
Considerato
in fatto
In data 6 luglio 2007 è pervenuta
l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Stazione
appaltante ha richiesto l’avviso dell’Autorità in relazione alla
controversia insorta in sede di verifica del possesso del requisito
della regolarità contributiva dell’impresa provvisoriamente
aggiudicataria dell’appalto indicato in oggetto, risultata, alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte (3.4.2007), non
in regola con i premi assicurativi INAIL ed i contributi alla Cassa
Edile.
Detta impresa, che ha proceduto alla
successiva regolarizzazione delle proprie pendenze contributive, è
stata esclusa dalla gara.
In sede di istruttoria procedimentale,
l’impresa di che trattasi ha rappresentato che le irregolarità dei
versamenti in questione attengono a differenze fra i premi
assicurativi ed i contributi versati e gli importi effettivamente
dovuti, frutto di un errore imputabile al Consulente della società e
che la proprietà non era a conoscenza della situazione, in quanto
non tempestivamente comunicata dagli Enti previdenziali.
Per quanto attiene alla posizione verso
la Cassa Edile, l’impresa ha provveduto alla regolarizzazione in
data 23.4.2007; per quanto attiene alla posizione verso l’INAIL,
l’impresa ha rappresentato che l’ammontare dovuto e non versato
attiene al conguaglio dei premi anticipati relativi agli anni
2005-2006, in relazione al quale l’impresa stessa non ha, al
momento, ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’INAIL.
Ritenuto in diritto
Ai sensi dell’articolo 38, comma 1,
lettera i), del d. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla
partecipazione agli appalti i soggetti che hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Il prescritto requisito, forma oggetto
di una verifica di tipo dinamico sulla perdurante
attualità della correntezza contributiva e previdenziale del
concorrente, tanto che, in presenza dei prescritti presupposti, la
stazione appaltante può rifiutare la stipulazione del contratto,
previa revoca dell’aggiudicazione.
Pertanto, la regolarità contributiva è
richiesta non solo come requisito indispensabile per la
partecipazione alla gara, ma l’impresa deve conservare la
correntezza per tutto lo svolgimento di essa, nonché al momento
della stipulazione del contratto, restando irrilevante un eventuale
adempimento tardivo della relativa obbligazione.
Con deliberazione n. 28/2007,
l’Autorità, nell’evidenziare che l’impresa deve essere in regola con
gli obblighi contributivi fin dal momento della presentazione della
domanda di partecipazione ovvero di presentazione delle offerte in
caso di procedura aperta, essendo irrilevanti eventuali adempimenti
tardivi, ha evidenziato che la mera esistenza di partite di debito
nei confronti degli Enti previdenziali non comporta automaticamente
l’irregolarità contributiva implicante esclusione dalla gara e/o
revoca dell’eventuale aggiudicazione.
Infatti, tenuto conto che il citato
articolo 38, comma 1, lettera i), richiede la sussistenza di
“violazioni gravi”, la semplice menzione nel DURC dell’assenza della
regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione
dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento di
che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività
dell’accertamento).
Assume, pertanto, preminente rilevanza
l’attività di verifica che l’amministrazione deve effettuare, anche
in contraddittorio con l’impresa, per valutare sia la gravità
dell’inadempimento, sia la definitività dell’accertamento.
Nel caso in esame, dalla documentazione
in atti, risulta accertata la sola regolarizzazione successiva degli
importi dovuti.
In base a quanto
sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che la Stazione appaltante, prima di procedere
all’esclusione dell’impresa, deve verificare, anche in
contraddittorio con l’impresa stessa, sia la gravità
dell’inadempimento, sia la definitività dell’accertamento.