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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Comunicato n. 54 del  15 ottobre 2008

 OGGETTO: criteri interpretativi per l’applicazione del D.Lgs. n. 152/2008, terzo decreto correttivo del Codice dei
 contratti pubblici.

 

Questa Autorità, sentito il tavolo tecnico delle Soa appositamente convocato, ritiene opportuno fornire indicazioni interpretative in merito ad alcune delle disposizioni introdotte dal terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n.152 dell’11 settembre 2008, che entra in vigore il 17 ottobre 2008.

 

In particolare, per quanto attiene alla disciplina del sistema di qualificazione, l’art. 2, comma 1, lett. vv), punto 3), introduce una norma di carattere transitorio che, fino al 31 dicembre 2010, consente alle imprese di dimostrare alcuni dei requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione facendo riferimento a un lasso temporale più ampio dei cinque anni anteriori alla data di stipula del contratto, sinora previsti.

 

La norma sopra citata fa riferimento ai seguenti requisiti di ordine speciale indicati dall’art. 18 del DPR 34/2000:

a)                            cifra d’affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta (adeguata capacità economica e finanziaria);

b)                            adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

c)                            adeguato organico medio annuo;

d)                            lavori realizzati (adeguata idoneità tecnica).

 

La norma prevede che la dimostrazione dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), fino al 31 dicembre 2010, possa essere fornita facendo riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la Soa. Invece, per la dimostrazione del requisito di cui al punto d), sia che si tratti di lavori realizzati in ciascuna categoria sia che si tratti dei cd. “lavori di punta”, il periodo di riferimento è esteso sic et simpliciter al decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la Soa.

 

Ai fini di una più chiara comprensione della norma e della sua applicazione corretta e omogenea, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

 

1) In primo luogo, va chiarito che il miglior quinquennio economico, da utilizzare per la dimostrazione di cifra d’affari, adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo, deve essere prescelto dall’impresa e deve essere unico per i tre suddetti requisiti. I valori relativi alla cifra d’affari, al costo delle attrezzature e al costo del personale devono, pertanto, riferirsi alle medesime annualità prese in considerazione, ancorché non consecutive. In caso contrario, la valutazione distinta dei singoli cinque anni migliori relativamente a ciascuno dei tre requisiti comporterebbe una modifica radicale dei criteri applicativi contenuti nel DPR 34/2000, tale da stravolgere l’attuale sistema di qualificazione.

 

2) In secondo luogo, sono necessarie alcune precisazioni sui requisiti di ordine speciale di cui all’art. 18 del DPR 34/2000. In particolare:

 

-           il capitale netto, di valore positivo [art. 18, comma 2, lett. c)], che serve a dimostrare l’adeguata capacità economica e finanziaria limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, è riferito “all’ultimo bilancio approvato”. Tale locuzione va intesa nel senso che il capitale netto deve essere comunque quello dell’ultimo bilancio - in senso temporale - approvato e depositato dall’impresa, e non può riferirsi al bilancio più recente considerato tra quelli utilizzati nell’ambito del miglior quinquennio prescelto dall’impresa. Altrimenti, si rischierebbe di consentire il rilascio dell’attestazione anche in presenza di un patrimonio netto negativo e in assenza di effettiva solidità economica dell’impresa;

 

-           gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria, i canoni di noleggio e gli ammortamenti figurativi, che costituiscono il costo dell’adeguata attrezzatura tecnica ex art. 18, comma 8, del DPR 34/2000, devono essere calcolati prendendo in considerazione per ciascuno dei migliori cinque anni dichiarati dall’impresa le relative quote in esso ricadenti.

 

-           i versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, riportati nei modelli riepilogativi annuali ai fini della dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente ai sensi dell’art. 18, comma 11, del DPR 34/2000, devono essere quelli relativi al solo quinquennio prescelto dall’impresa.

 

            3) E’ parimenti opportuno precisare alcuni aspetti relativi all’istituto dell’incremento convenzionale premiante di cui all’art. 19 del DPR 34/2000. In particolare:

 

-           il capitale netto [art. 19, comma 1, lett. a)] deve essere comunque riferito all’ultimo  bilancio - in senso temporale - approvato e depositato, e non al bilancio più recente considerato tra quelli scelti nell’ambito del miglior quinquennio. Valgono qui le stesse considerazioni espresse precedentemente in ordine al capitale netto di cui all’art. 18 del DPR 34/2000;

 

-           la cifra d’affari media annuale è quella richiesta “ai fini dell’articolo 18, comma 2, lettera b)” del DPR 34/2000. In considerazione del dettato normativo, la cifra d’affari in lavori deve essere quella relativa ai prescelti cinque migliori anni del decennio, coincidenti con quella definita ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4, del DPR 34/2000. In tal caso, il quinquennio utilizzato per la valutazione e il calcolo dell’incremento convenzionale premiante coincide con quello scelto per la valutazione della cifra d’affari;

 

-           l’indice di liquidità [art. 19, comma 1, lett. b), DPR 34/2000] deve essere riferito in ogni caso all’ultimo bilancio - in ordine temporale - approvato e depositato, e non invece al bilancio più recente considerato tra quelli scelti nell’ambito del miglior quinquennio. Anche tale criterio interpretativo poggia sulle medesime esigenze di riscontro dell’effettiva solidità economica e finanziaria dell’impresa;  

 

-           il reddito netto di esercizio deve essere “di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre” [art. 19, comma 1, lett. c), DPR 34/2000]. In tal senso, il reddito netto di esercizio va desunto dagli ultimi tre bilanci - in ordine temporale - approvati e depositati, e non invece dai tre bilanci più recenti tra quelli ricadenti nel quinquennio economico prescelto dall’impresa;

 

4) Un chiarimento a parte va fatto in ordine ai lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (categoria OS2), necessari per la dimostrazione del requisito speciale dell’adeguata idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 294/2000. In analogia a quanto applicato alle altre categorie di lavori, si ritiene che:

 

-           i lavori di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del citato D.M. sono quelli riferiti al decennio antecedente alla data di stipula del contratto di attestazione;

 

-           i lavori di cui alla successiva lett. c) del medesimo articolo (“punte sui lavori utili alla qualificazione riferite agli anni e non ai singoli lavori”), sono quelli relativi alla migliore annualità del decennio oppure alla somma delle due migliori annualità o alla somma delle tre migliori annualità, anche non consecutive. 

 

 

            5) Un aspetto di indubbia rilevanza riguarda, infine, l’applicazione delle nuove disposizioni ai contratti di attestazione in corso di esecuzione, per i quali non sia stata ancora rilasciata l’attestazione alla data di entrata in vigore del terzo decreto correttivo nonché la possibilità di stipulare contratti integrativi sulla base della nuova normativa. A tal riguardo, si ritiene che:

 

-           per i contratti di attestazione in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2008, le imprese interessate devono fare espressa richiesta alla Soa di applicazione della nuova disciplina transitoria. In tal caso, il contratto decorre, ad ogni effetto di legge, dalla data del 17 ottobre 2008. Di conseguenza, il decennio di riferimento per i lavori e il miglior quinquennio di riferimento per la cifra d’affari, l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e l’adeguato organico medio annuo sono entrambi riferiti al decennio antecedente a tale data;

 

-           per le attestazioni già rilasciate alla data del 17 ottobre 2008, le imprese possono chiedere l’integrazione e/o la variazione di categorie e/o classifiche, beneficiando del maggiore arco temporale e senza procedere a un rinnovo completo dell’attestazione, utilizzando i lavori eseguiti nell’ultimo decennio antecedente alla data di richiesta di variazione della categoria e/o classifica, a condizione che rimanga invariato il quinquennio economico di riferimento, ossia i requisiti (cifra d’affari, costo delle attrezzature e costo del personale) posseduti dall’impresa in sede di rilascio dell’attestazione originaria. In tal caso, l’attestazione con le intervenute variazioni e/o integrazioni di categorie e/o classifiche mantiene la scadenza originaria e l’attività svolta è soggetta al pagamento del corrispettivo determinato secondo le formule CNC (corrispettivo nuova categoria) e CIC (corrispettivo incremento classifica) di cui all’allegato “E” del DPR 34/2000 e s.m.i.;

 

-           le disposizioni del terzo decreto correttivo non si applicano alla verifica triennale delle attestazioni già rilasciate e vigenti alla data del 17 ottobre 2008. In sede di verifica triennale, pertanto, i requisiti dell’attrezzatura tecnica e dell’organico da valutare sono quelli del quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine triennale e non quelli relativi ai cinque migliori anni dell’ultimo decennio;

 

-           la data del 31 dicembre 2010, indicata dal legislatore come termine finale per l’applicazione di questa disciplina di favore in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, si riferisce alla stipula del contratto di attestazione tra l’impresa e la Soa.

 
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