Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
DETERMINAZIONE
8 ottobre 2008 n. 5
Utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa negli appalti di lavori
pubblici.
Considerato in fatto.
L'applicazione dell'art. 81 del
decreto legislativo n. 163/2006
che, come noto, ha eliminato anche nel settore dei lavori
pubblici i
limiti giuridici
all'utilizzo del criterio
dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ha provocato, tra
gli operatori del
settore, perplessita' e dubbi
interpretativi riconducibili alla
difficolta' di superare un sistema
di valutazione delle offerte
basato, sotto la vigenza della legge n. 109/1994,
essenzialmente su
meccanismi automatici.
E' stato quindi rivolto all'Autorita' l'invito a fornire, in forza
dei suoi poteri di regolazione del
mercato dei lavori pubblici,
indicazioni circa l'utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente
piu' vantaggiosa da parte delle stazioni
appaltanti, sia sotto il
profilo della fissazione delle condizioni legittimanti la
scelta del
criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa rispetto al
criterio del prezzo piu'
basso, sia per cio' che concerne
l'indicazione delle modalita' applicative del criterio medesimo.
Cio' al fine di evitare che un eventuale
utilizzo distorto del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa da
parte delle
stazioni appaltanti determini l'esercizio
di una discrezionalita'
svincolata da qualsiasi criterio oggettivo e, quindi,
suscettibile di
tradursi in violazione dei principi di parita' di
trattamento degli
operatori economici e di correttezza dell'azione amministrativa.
Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi
interessi di settore, l'Autorita' ha
convocato in due successive
audizioni gli operatori del settore.
Tenendo conto delle considerazioni svolte in tali sedi ed al
fine
di fornire un ausilio agli operatori del settore, l'Autorita'
ritiene
opportuno fornire alcuni indirizzi di carattere operativo.
Ritenuto in diritto.
1. L'art. 81, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 prevede
che, nei contratti pubblici, la
scelta della migliore offerta si
basi, alternativamente, sul criterio del
prezzo piu' basso o sul
criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa. Ai sensi
dell'art. 81, comma 2, le stazioni
appaltanti scelgono tra i due
indicati criteri «quello
piu' adeguato in relazione
alle
caratteristiche dell'oggetto del contratto».
Le citate disposizioni rappresentano, per il
settore dei lavori
pubblici, il superamento del regime restrittivo volto a
privilegiare
il criterio del prezzo piu' basso dettato dalla legge n.
109/1994.
Se infatti, il decreto legislativo n.
358/1992 e il decreto
legislativo n. 157/1995, recependo le
indicazioni del legislatore
comunitario, prevedevano gia', in
materia di forniture (art. 19
decreto legislativo n. 358/1992)
e servizi (art. 23 decreto
legislativo n. 157/1995), la facolta' della
stazione appaltante di
scegliere alternativamente tra i due criteri, per i
lavori, invece,
la legge n. 109/1994, nella versione
precedente alla novella della
legge n. 166/2002, all'art. 21,
limitava la scelta del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
alle concessioni e
all'appalto concorso, salvo poi, con l'introduzione del
comma 1-ter,
estendere tale possibilita' anche ai
casi di pubblico incanto e
licitazione privata di valore superiore
alla soglia di rilievo
comunitario, purche' si trattasse
di appalti in cui «per fa
prevalenza della componente
tecnologica o per la particolare
rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali» si
ritenesse
possibile che la progettazione potesse essere
utilmente migliorata
con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.
Sulla compatibilita' con il diritto comunitario
del sistema di'
scelta della migliore offerta nei lavori
pubblici delineato dalla
legge n. 109/1994 si era espressa negativamente la Corte di
giustizia
che, con la sentenza del 7 ottobre
2004, procedimento C-247/02,
precisava che il principio che sta
alla base dell'orientamento
comunitario (direttiva 93/37, art. 30) di riconoscere la
possibilita'
di scelta tra i due criteri e' quello di
consentire alla stazione
appaltante «di comparare diverse
offerte e scegliere la piu'
vantaggioso in base a criteri
obiettivi» e che, pertanto, la
«fissazione da parte del legislatore nazionale, in
termini generali
ed astratti, di un unico criterio di aggiudicazione degli
appalti di
lavori pubblici priva le
amministrazioni aggiudicatrici della
possibilita' di prendere in
considerazione la natura e le
caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente
considerati,
scegliendo per ognuno di essi il criterio piu' idoneo a
garantire la
libera concorrenza e ad assicurare
la selezione della migliore
offerta.
Conseguentemente, sulla base di tali
considerazioni, il Giudice
comunitario affermava che l'art. 30,
comma 1, della direttiva n.
93/1937 deve essere interpretato nel senso che «osta ad una
normativa
nazionale la quale, ai fini
dell'aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici mediante procedure di
gara aperte o ristrette,
imponga, in termini generali ed
astratti, alle amministrazioni
aggiudicatrici di ricorrere unicamente al prezzo piu' basso».
La medesima ratio e' alla base della
Determinazione n. 6/2005,
nella quale l'Autorita', rifacendosi
all'esigenza di una piu'
efficace attuazione del principio di
libera concorrenza (art. 81
Trattato UE) e alla conseguente liberta'
di scelta dei criteri di
aggiudicazione, ha affermato che, anche
negli appalti di importo
inferiore alla soglia
comunitaria - ai quali per
costante
giurisprudenza della Corte di giustizia devono ritenersi
applicabili
i medesimi principi generali elaborati
per il soprasoglia - deve
riconoscersi alle stazioni appaltanti la
liberta' di scelta del
criterio di aggiudicazione, da esercitarsi avendo
riguardo a motivi
di opportunita' per ragioni di pubblico interesse.
L'attuale formulazione dell'art. 81 del
decreto legislativo n.
163/2006 riporta la normativa nazionale in linea con i principi
della
normativa comunitaria, dando attuazione in modo pieno al
principio di
tutela della concorrenza (art. 81 Trattato UE), sulla scia
di quanto
statuito dalla Corte di giustizia e gia'
sostenuto dall'Autorita'
nella citata Determinazione.
2. Alla luce di quanto sopra, non e' revocabile in
dubbio che il
principio alla base dell'art. 81, comma 1, del decreto
legislativo n.
163/2006 sia quello della scelta del criterio
di aggiudicazione da
parte della stazione appaltante, in modo
indipendente dal tipo di
procedura adottata e tenuto conto della maggiore adeguatezza
rispetto
all'oggetto del singolo contratto.
Da tale impostazione normativa deriva
l'impossibilita' di dare
indicazioni preventive ed astratte circa la scelta del
criterio piu'
adeguato senza incorrere nel rischio, peraltro gia'
censurato dalla
Corte di giustizia, di privare «le
amministrazioni aggiudicatrici
della possibilita' di prendere in
considerazione la natura e le
caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente
considerati,
scegliendo per ognuno di essi il criterio piu' idoneo a
garantire la
libera concorrenza e ad assicurare
la selezione della migliore
offerta».
3. Ritenuto quanto sopra, l'Autorita' ritiene tuttavia
opportuno
fornire le presenti indicazioni affinche', nel
rispetto del citato
principio di equivalenza tra i due criteri, possano essere di
ausilio
agli operatori del settore
nella scelta del criterio di
aggiudicazione effettivamente piu'
«adeguato» ai fini del
soddisfacimento del pubblico interesse sotteso
all'indizione della
gara.
4. Allo scopo appare
utile, quindi, ribadire che
la
discrezionalita' della stazione appaltante nella scelta
del criterio
di aggiudicazione (da intendersi quale mera
discrezionalita' tecnica
e non certo amministrativa) e' conformata, in primo luogo,
da quanto
previsto nel considerando 46 della
direttiva n. 2004/18/CE, dove
viene chiaramente evidenziato come
«l'aggiudicazione dell'appalto
deve essere effettuata, applicando criteri obiettivi che
garantiscono
il rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di
parita' di trattamento e che assicurino una valutazione delle
offerte
in condizioni di effettiva concorrenza.»
Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, al fine
di sviluppare una concorrenza effettiva deve adottarsi una
modalita'
di attribuzione degli
appalti tale che
l'amministrazione
aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e
scegliere
la piu' vantaggiosa in
base a criteri obiettivi (sentenze
16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc.
punto
26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285199 e C-286/99,
punto 34, e
12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89).
In secondo luogo, come previsto nell'art. 81, comma 2, del decreto
legislativo n. 163/2006 «Le stazioni
appaltanti scelgono, ira i
criteri di cui al comma 1, quello piu'
adeguato in relazione alle
caratteristiche dell'oggetto del contratto».
Le stazioni appaltanti, pertanto, sono vincolate, nella scelta dei
criterio di aggiudicazione, a valutarne
l'adeguatezza rispetto alle
caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto.
Cio' comporta che, nella fase di elaborazione della
strategia di
gara, la stazione appaltante e'
tenuta ad interrogarsi se lo
specifico interesse pubblico che
intende perseguire attraverso
l'indizione della gara sia piu'
adeguatamente soddisfatto tenendo
conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia
preferibile
valutare una giusta
combinazione di elementi quantitativi e
qualitativi delle offerte.
Una valutazione di tal fatta, poi,
deve tener conto delle
caratteristiche dei lavori messi a
gara posto che e' da essi che
«puo' ricavarsi se siano o meno
prevalenti gli elementi legati ad
aspetti qualitativi rispetto al dato
puramente numerico», come
affermato dalla V sezione del Consiglio di Stato,
nella sentenza n.
2848 del 9 giugno 2008, per un
appalto di servizi e che, stante
l'identita' di ratio, non puo' non ritenersi
pienamente applicabile
anche ai lavori.
5. Ne deriva che potra' essere adeguato al
perseguimento delle
esigenze dell'amministrazione il criterio
del prezzo piu' basso
quando l'oggetto del contratto
non sia caratterizzato da un
particolare valore tecnologico o
si svolga secondo procedure
largamente standardizzate.
In questo caso, qualora la stazione
appaltante sia in grado di
predeterminare in modo
sufficientemente preciso l'oggetto del
contratto, potra' non avere interesse
a valorizzare gli aspetti
qualitativi dell'offerta, in quanto
l'esecuzione del contratto
secondo i mezzi, le
modalita' ed i tempi previsti
nella
documentazione di gara e' gia' di per se' in grado di
soddisfare nel
modo migliore possibile l'esigenza
dell'amministrazione. L'elemento
quantitativo del prezzo
rimane quindi l'unico criterio
di
aggiudicazione.
6. Al contrario, la scelta del criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa verra' in considerazione quando le
caratteristiche
oggettive dell'appalto inducano a
ritenere rilevanti, ai fini
dell'aggiudicazione, uno o piu' aspetti qualitativi.
In questo caso l'amministrazione potra' ritenere che l'offerta piu'
vantaggiosa per la specifica esigenza
sia quella che presenta il
miglior rapporto qualita/prezzo.
Puo' essere di fondamentale ausilio, ai fini di tale
valutazione,
l'esame della rilevanza, all'interno dello specifico
contratto, dei
fattori indicati, a titolo esemplificativo, dall'art. 83
del decreto
legislativo n. 163/2006 quali criteri
di valutazione in caso di
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu'
vantaggiosa: «b) la qualita';
c) i/pregio tecnico; d) le
caratteristiche estetiche e
funzionali; e) le caratteristiche
ambientali; f) il costo di utilizzazione
e manutenzione; g) la
redditivita'; h) il servizio successivo alla vendita; i)
l'assistenza
tecnica; l) la data di consegna ovvero il
termine di consegna o di
esecuzione; m) l'impegno in materia di
pezzi di ricambio; n) la
sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di
concessioni, altresi'
fa durata del contratto, le modalita' di
gestione, il livello e i
criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli
utenti».
Si sottolinea che il decreto legislativo n. 152/2008 ha
soppresso
l'ultimo periodo del comma 4
dell'art. 83, vale a dire il potere
della commissione giudicatrice di fissare i criteri
motivazionali per
l'attribuzione dei punteggi; cio' significa che viene
implicitamente
sancito che le modalita' di
ripartizione dei punteggi per ogni
criterio di valutazione devono essere predeterminate a monte, in
sede
di stesura del bando di gara.
Secondo il considerando 46 della direttiva
n. 2004/18/CE, le
amministrazioni aggiudicatrici «stabiliscono i
criteri economici e
qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire
di determinare
l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa per l'amministrazione
aggiudicatrice».
Ne deriva che la stazione appaltante dovra' valutare se uno o piu'
degli aspetti qualitativi dell'offerta concorrano, insieme al
prezzo,
all'individuazione della soluzione
piu' idonea a soddisfare
l'interesse sotteso all'indizione della gara.
Solo in questo caso,
infatti, corrisponde all'interesse pubblico
l'utilizzo del sistema
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
A titolo ulteriormente esemplificativo. si rileva che cio'
potra'
venire in considerazione quando, con
riferimento allo specifico
oggetto del contratto, assuma particolare rilevanza
l'organizzazione
del lavoro (ad esempio, nel caso di
organizzazione di cantieri per
lavori che devono essere resi in costanza di prestazione del
servizio
potrebbe essere utile valorizzare le
offerte che garantiscono i
minori impatti sulla prestazione
del servizio stesso), o le
caratteristiche tecniche dei
materiali (ad esempio, materiali
innovativi che garantiscono una maggiore durabilita'
o una maggiore
sicurezza in caso di impianti idrici,
termici, ecc.), o l'impatto
ambientale (ad esempio, quando l'opera
debba essere fruita dalla
collettivita' si potrebbe avere
interesse all'uso di materiali a
basso impatto ambientale, riciclabili,
ecc), o la metodologia
utilizzata, quando si tratti di lavori non standardizzati, ecc.
In ogni caso si dovra' fare riferimento ad elementi che
attengono
all'oggetto dell'appalto e che siano tali da
evidenziare un maggior
pregio della proposta contrattuale che dovra' essere
resa in favore
dell'amministrazione appaltante e non che attengano a
caratteristiche
o qualita' soggettive del concorrente.
Infatti, come affermato nel considerando 46
della direttiva n.
2004/18/CE «Al fine di garantire fa parita' di trattamento, i
criteri
di aggiudicazione dovrebbero consentire di' raffrontare le
offerte e
di valutarle in maniera
oggettiva. Se tali condizioni sono
soddisfatte, criteri di aggiudicazione
economici e qualitativi,
(...), possono consentire
all'amministrazione aggiudicatrice di
rispondere ai bisogni della collettivita' pubblica interessata,
quali
espressi nelle specifiche dell'appalto».
Sulla base di quanto sopra considerato,
IL CONSIGLIO
ritiene che:
- la scelta del criterio
di aggiudicazione rientra nella
discrezionalita' tecnica delle
stazioni appaltanti che devono
valutarne l'adeguatezza rispetto alle
caratteristiche oggettive e
specifiche del singolo contratto, applicando
criteri obiettivi che
garantiscano il rispetto dei
principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parita' di
trattamento e che assicurino una
valutazione delle offerte in condizioni di effettiva
Concorrenza;
- il criterio del prezzo piu' basso puo'
reputarsi adeguato al
perseguimento delle esigenze
dell'amministrazione quando l'oggetto
del contratto non sia caratterizzato
da un particolare valore
tecnologico o si svolga secondo procedure largamente
standardizzate:
- il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa puo'
essere adottato quando le
caratteristiche oggettive dell'appalto
inducano a ritenere rilevanti, ai fini
dell'aggiudicazione, uno o
piu' aspetti qualitativi, quali ad
esempio, l'organizzazione del
lavoro, le caratteristiche
tecniche dei materiali, l'impatto
ambientale, la metodologia utilizzata.
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