Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
Deliberazione del
3 novembre 2010
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011
(resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – entra in vigore
dal 1° gennaio 2011)
IL CONSIGLIO
VISTO l’art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli
6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale
dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in
seguito denominata “Autorità”, ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento, determina annualmente
l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative
modalità di riscossione;
VISTO l’art. 1, comma 65,
della predetta legge, che pone le spese di funzionamento
dell’Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte
non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
VISTO l’articolo 8, comma
12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che
prevede che all’attuazione dei nuovi compiti l’Autorità fa
fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
VISTO il disegno di legge
contenente le disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno
2011) che prevede, in Tabella “C”, il trasferimento, dal
bilancio dello Stato a favore dell’Autorità, di € 177.000,00 per
l’anno 2011 e € 180.000,00 per gli anni 2012 e 2013;
VISTO l’art. 2, comma
241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale viene
stabilito che per gli anni 2011 e 2012 dovrà essere attribuita
ad altre autorità una quota parte delle entrate di cui
all’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per un importo annuo complessivo pari a € 11,6 milioni;
VISTA la legge 13 agosto
2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
così come modificata dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre
2010, n. 187, che prevede l’obbligo di riportare il codice
identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in
essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui
all’art. 3, comma 1, della medesima legge;
RITENUTA la necessità di
coprire, per l’anno 2011, i costi di funzionamento
dell’Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello
Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo le
modalità e l’entità previste dal presente provvedimento nel
rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del
valore complessivo del mercato di competenza così come previsto,
dall’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
SENTITI gli operatori del
settore nelle audizioni del 18 e 19 ottobre 2010;
CONSIDERATO che l’art. 1,
comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le
deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità
di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per
l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state
formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;
D E L I B E R A
Articolo 1
Obbligo di richiesta del CIG
1. Le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che intendono avviare una
procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero
all'acquisizione di servizi e forniture devono
obbligatoriamente:
a) richiedere il rilascio del numero
identificativo univoco, denominato “Numero gara”, attraverso
il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG),
disponibile nell’area Servizi del sito dell'Autorità
all'indirizzo www.avcp.it;
b) provvedere all’inserimento dei
lotti (o dell’unico lotto) che compongono la gara. A ciascun
lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo
denominato CIG.
2. La richiesta del CIG è obbligatoria per
tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di
selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con
esclusione delle gare per l’acquisto di energia elettrica o gas
naturale e quelle per l’acquisto di acqua all’ingrosso, di cui
all’art. 25 del D.lgs n. 163/2006;
3. I soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo devono riportare il CIG nell’avviso pubblico,
nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque
denominata.
Articolo 2
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono obbligati alla contribuzione a
favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal
presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la
procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici, nazionali
e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta
del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di
cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
Articolo 3
Esenzioni dalla contribuzione
1. Sono esentate dall’obbligo della
contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie:
a) i contratti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro per i soggetti
di cui all’art. 2, lettera a);
b) i contratti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 150.000 euro per i soggetti
di cui all’art. 2, lettera b).
Articolo 4
Entità della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 2,
lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 5 del
presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione
all’importo posto a base di gara:
Importo posto a base
di gara |
Quota stazioni
appaltanti |
Quota operatori
economici |
Inferiore a € 40.000 |
Esente |
Esente |
Uguale o maggiore a € 40.000
e inferiore a € 150.000 |
€ 30,00 |
Esente |
Uguale o maggiore a € 150.000
e inferiore a € 300.000 |
€ 225,00 |
€ 20,00 |
Uguale o maggiore a € 300.000
e inferiore a € 500.000 |
€ 35,00 |
Uguale o maggiore a € 500.000
e inferiore a € 800.000 |
€ 375,00 |
€ 70,00 |
Uguale o maggiore a € 800.000
e inferiore a € 1.000.000 |
€ 80,00 |
Uguale o maggiore a €
1.000.000,00 e inferiore a
€ 5.000.000 |
€ 600,00 |
€ 140,00 |
Uguale o maggiore a €
5.000.000 e inferiore a
€ 20.000.000 |
€ 800,00 |
€ 200,00 |
Uguale o maggiore a €
20.000.000 |
€ 500,00 |
2. I soggetti di cui all’articolo 2,
lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti
dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio
finanziario.
Articolo 5
Modalità e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 2,
lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il
termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV),
emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo
complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte
le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all’art. 2, lettera
b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione
di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.
Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento
di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta
del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
3. I soggetti di cui all’articolo 2,
lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi
dovuta entro trenta giorni dall’approvazione del proprio
bilancio.
4. Per ciascuna procedura di scelta del
contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle
stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione
corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
5. Gli operatori economici che partecipano
a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono
versare il contributo, nella misura di cui all’art. 4, comma 1,
corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale
presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle
contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle
istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità
disponibili al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html
Articolo 6
Riscossione coattiva e interessi di mora
- Il mancato pagamento della
contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 2,
lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente
provvedimento, comporta l’avvio della procedura di
riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non
versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi
legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Articolo 7
Indebiti versamenti
1. In caso di versamento di contribuzioni
non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è
possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di
rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
Articolo 8
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità.
2. Il presente provvedimento entra in
vigore il 1° gennaio 2011.
Roma, lì 3 novembre 2010
Il Presidente
Giuseppe Brienza
Depositato presso la Segreteria del
Consiglio in data 23 dicembre 2010
Il Segretario Maria esposito
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