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   Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

Comunicato del Presidente del 10 giugno 2011

Oggetto: Comunicato alle SOA e alle Stazioni appaltanti su criteri interpretativi per il rilascio della validità delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n.207/2010 come modificato dal D.L. n. 70/2011.

Fatte salve le ulteriori modifiche che potrebbero essere apportate in sede di conversione del D.L. n. 70/2011, si forniscono le prime indicazioni operative sull’art.  357 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (di seguito, Regolamento) che introduce una complessa disciplina transitoria in materia di sistema di qualificazione delle imprese dall’8 giugno 2011 (data di entrata in vigore del Regolamento) al 6 giugno 2012.

Ai fini di un’applicazione corretta ed omogenea delle disposizioni introdotte dal Regolamento, questa Autorità ritiene opportuno fornire, in primo luogo, indicazioni in ordine alla validità delle attestazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

  • modalità di rilascio delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio;
  • dimostrazione dei requisiti correlati alle categorie OG10, OG11, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21 e OS2, di cui all’allegato A del D.P.R. n. 34/2000, ai fini della partecipazione alle gare nel periodo transitorio;
  • predisposizione dei bandi nel periodo transitorio.

 

1. Validità delle attestazioni di qualificazione rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 34/2000

1.1. Principi generali

In base al principio “tempus regit actum”, ai contratti di qualificazione sottoscritti fino alla data dell’ 8 giugno 2011 si applica la disciplina regolamentare prevista dal D.P.R. n. 34/2000. Di conseguenza, i contratti per variazioni minime, per verifica triennale, per integrazioni di categorie / classifiche e per rinnovo dell’attestazione, sono disciplinati dalle norme vigenti al momento della stipula del relativo contratto.

Durante il periodo transitorio e, in alcuni casi (per le categorie “non variate” 1 ), anche oltre tale periodo, coesisteranno due tipologie di attestazioni di qualificazione entrambe utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare: le attestazioni rilasciate sulla base del D.P.R. n. 34/2000 e quelle emesse ai sensi del Regolamento. Al fine di evitare equivoci, l’Autorità ritiene di adottare specifiche modalità operative per consentire alle stazioni appaltanti di verificare con esattezza la legittimità delle attestazioni presentate dalle imprese in fase di partecipazione alle gare. In tal senso, l’Autorità metterà a disposizione delle SOA due modelli di attestazione: il modello attualmente utilizzato (ex D.P.R. n. 34/2000) ed un ulteriore modello dove verrà esplicitato il riferimento al Regolamento. Di conseguenza, per ciascuna impresa qualificata, nel Casellario informatico saranno visualizzate in maniera distinta le relative attestazioni, così come nell’elenco “storico” delle attestazioni, attraverso la specificazione della norma di riferimento. In tal modo le stazioni appaltanti saranno messe nelle condizioni di capire se l’attestazione esibita dall’impresa partecipante si riferisca alle categorie di cui all’allegato “A” del D.P.R. n. 34/2000 o alle categorie di cui all’allegato “A” del Regolamento.

 

L’art. 61, commi 4 e 5, del Regolamento ha introdotto un nuovo sistema classificatorio delle categorie di lavori, modificando i limiti di importo di tutte le classifiche a seguito dell’arrotondamento, in cifra tonda alle migliaia, dei limiti di importo previsti dal D.P.R. n. 34/2000, indicati in lire in cifra tonda e convertiti in euro. Tuttavia, l’arrotondamento in eccesso eventualmente risultante in base a tale nuovo sistema classificatorio è irrilevante durante il periodo transitorio, in quanto, ai sensi dell’art. 357, comma 16, del Regolamento, le stazioni appaltanti devono predisporre i bandi di gara applicando le categorie e classifiche previste dal D.P.R. n. 34/2000.

Al termine del periodo transitorio, ossia dal 7 giugno 2012, in virtù  dell'automatismo previsto dall’art. 357, comma 12, del Regolamento, gli importi di classifica contenuti nelle attestazioni rilasciate sulla base di contratti stipulati prima dell’8 giugno 2011 si intendono sostituiti, in via automatica, dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5, del Regolamento.

Resta inteso che, anche durante il periodo transitorio, le SOA, ai fini del rilascio di nuove attestazioni in regime di Regolamento, devono valutare il possesso dei requisiti rispetto ai nuovi limiti di importo e rilasciano, su richiesta delle imprese, le attestazioni anche con riferimento alle nuove classifiche III-bis e IV-bis.

 

 

1.2. Attestazioni ex D.P.R. n. 34/2000 non contenenti le categorie “variate” OG10, OG11, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21 e OS2

A differenza di quanto previsto nell’allegato “A” del D.P.R. n. 34/2000, l’allegato “A” del Regolamento non riporta alcuna tabella di corrispondenza tra nuove e vecchie categorie. Ciò si giustifica in base alla norma di cui all’art. 357, comma 12, del Regolamento, in ragione della quale: “Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; …”. Tale norma, infatti, rende implicita - ad esclusione delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, e OS 2 - l’equiparazione delle categorie di cui all’allegato “A” del D.P.R. n. 34/2000 con le omologhe categorie dell’allegato “A” del Regolamento.

Di conseguenza, la norma di cui all’art. 357, comma 16, del Regolamento, che, ai fini della predisposizione dei bandi nel periodo transitorio, obbliga le stazioni appaltanti ad applicare le disposizioni del D.P.R. n. 34/2000 e le categorie del relativo allegato “A”, va logicamente interpretata nel senso che la partecipazione alle relative gare è estesa anche alle imprese che nel frattempo siano venute in possesso di attestazioni per le categorie “non variate” di cui all’allegato “A” del Regolamento, in coerenza con il principio di libera concorrenza e di massima partecipazione alle gare di appalti pubblici.

Analogamente, dopo il periodo transitorio (a far data dal 7 giugno 2012), le attestazioni di qualificazione ancora valide ai sensi dell’art. 357, comma 12, del Regolamento, recanti categorie “non variate” del D.P.R. n. 34/2000, consentono la partecipazione nelle procedure di affidamento per le quali siano richieste le omologhe categorie sulla base dell’allegato “A” del Regolamento.

 

Nella tabella sottostante sono indicati i modelli di attestazione che le SOA dovranno utilizzare, per quanto osservato al paragrafo 1.1., a seconda del tipo di contratto stipulato con l’impresa.

 

Tabella 1 – Modelli da adottare per le attestazioni ex D.P.R. n. 34/2000 contenenti solo categorie “non variate”
Tipo di contratto fino al 7/6/2011 dall’8/6/2011
Variazione minima mod. D.P.R. n. 34/2000 mod. D.P.R. n. 207/2010
Verifica triennale mod. D.P.R. n. 34/2000 mod. D.P.R. n. 207/2010
Integrazione categoria e/o classifica mod. D.P.R. n. 34/2000 mod. D.P.R. n. 207/2010
Nuova attestazione mod. D.P.R. n. 34/2000 mod. D.P.R. n. 207/2010

 

1.3. Attestazioni ex D.P.R. n. 34/2000 contenenti solo una o più categorie “variate” OG10, OG11, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21 e OS2

Il combinato disposto dei commi 13 e 16 dell’art 357 del Regolamento ha, di fatto, introdotto una prorogatio ope legis della naturale scadenza quinquennale delle attestazioni. Tale prorogatio si rende necessaria poiché, dall’8 giugno 2011, l’impresa non può più qualificarsi nelle vecchie categorie di cui all’allegato “A” del D.P.R. n. 34/2000 in quanto entra in vigore l’allegato “A” del Regolamento contenente le nuove declaratorie delle categorie variate (OG10, OG11,  OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21 e OS2) e i nuovi requisiti previsti dagli articoli 78 e 79 dello stesso Regolamento ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione.

A far data dall’8 giugno 2011, pertanto, non sarà più possibile stipulare contratti per ottenere  l’integrazione dell’attestazione oggetto di prorogatio per le suddette categorie “variate” e neanche chiedere l’integrazione di classifica della categoria “variata”.

La prorogatio della scadenza naturale delle attestazioni in parola non può, tuttavia, comportare un diverso regime giuridico delle regole che disciplinano la qualificazione. Ciò significa che le attestazioni in prorogatio, in quanto in corso di validità alla data di entrata in vigore del Regolamento (anche per effetto della previsione di cui all’art. 357, comma 13, del Regolamento), soggiacciono alle regole generali previste per l’efficacia delle attestazioni; in relazione alle stesse vige, quindi, l’obbligo di effettuare la verifica triennale e le variazioni minime. La ratio della norma - lungi dal consentire una sorta di impunità da parte delle imprese le cui attestazioni sono in regime di prorogatio - è solo quella di evitare che l’impresa, con l’attestazione in scadenza, debba procedere due volte in tempi ravvicinati al rinnovo della stessa, duplicando in tal modo i relativi costi. Di conseguenza, è evidente che l’Autorità, nel caso di verifica sulle attestazioni ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (ex art. 14 del D.P.R. n. 34/2000), potrà procedere a richiedere alle SOA il relativo ridimensionamento o la decadenza.

Analogamente a quanto previsto nel precedente punto 1.2., i contratti di verifica triennale nonché di variazione minima delle attestazioni oggetto di prorogatio saranno disciplinati dalle norme vigenti al momento della stipula del contratto. Tuttavia, ai fini del rilascio degli attestati sulla base di tali contratti, le SOA dovranno adottare sempre l’attuale modello di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000, anche se la verifica triennale o le variazioni minime sono effettuate in vigenza del Regolamento.

Invece, le nuove attestazioni per le sole categorie “variate”, il cui contratto sia stipulato dall’8 giugno 2011 (in linea teorica, da tale data, le imprese alle quali siano stati riemessi i CEL secondo le previsioni dell’art. 357 del Regolamento possono richiedere una nuova attestazione nelle categorie “variate”, efficace ai fini della partecipazione alle gare a decorrere dal 7 giugno 2012, al termine del periodo transitorio), saranno rilasciate dalle SOA sulla base del nuovo modello di attestazione recante espressamente il riferimento al D.P.R. n. 207/2010.

In tal modo, le stazioni appaltanti saranno messe nelle condizioni di verificare se le attestazioni esibite dalle imprese partecipanti si riferiscono alle categorie di cui all’allegato “A” del D.P.R. n. 34/2000 oppure alle nuove categorie di cui all’allegato “A” del D.P.R. n. 207/2010.

Nella tabella sottostante, sono indicate le opzioni possibili a disposizione delle SOA per il rilascio delle attestazioni, con riferimento al tipo di contratto stipulato con l’impresa.

Tabella 2 – Modelli da adottare per le attestazioni ex D.P.R. n. 34/2000 contenenti solo categorie “variate”
Tipo di contratto dal 10/12/2010 al 7/6/2011 dall’8/6/2011
Variazione minima mod. D.P.R. n. 34/2000 mod. D.P.R. n. 34/2000
Verifica triennale mod. D.P.R. n. 34/2000 mod. D.P.R. n. 34/2000
Integrazione categoria e/o classifica mod. D.P.R. n. 34/2000 non è possibile
Nuova attestazione mod. D.P.R. n. 34/2000 da prevedersi:
  • per le imprese che, prive di qualificazione nella/e categoria/e “variata/e”, vogliano qualificarsi – dal 10/12/2010 al 07/06/2011 - per poter partecipare alle gare fino al 06/06/2012;
  • per le imprese che vantino i requisiti del fatturato, costo del personale e dell’attrezzatura tecnica superiori a quelli già posseduti relativamente al vecchio attestato e in presenza di un maggiore requisito di esecuzione lavori, sempre rispetto al vecchio attestato.
mod. D.P.R. n. 207/2010

 

1.4. Attestazioni ex D.P.R. n. 34/2000 contenenti contemporaneamente categorie “variate” e “non variate”

In virtù della prorogatio ope legis fino al 6 giugno 2012 delle attestazioni in corso di validità alla data del 10/12/2010 relative alle qualificazioni nelle categorie “variate”, l’impresa in possesso di un’attestazione “mista” con scadenza nel suddetto periodo potrà stipulare con una SOA un contratto per il rinnovo dell’attestazione limitatamente alle sole categorie “non variate”. Poiché i contratti relativi alle categorie “non variate” possono essere stipulati in vigenza del D.P.R. n. 34/2000 o del D.P.R. n. 207/2010, le relative attestazioni saranno rilasciate secondo il rispettivo modello.

In ogni caso, nel periodo transitorio, ai fini della partecipazione alle gare per appalti di lavori contenenti sia categorie “variate” che “non variate”, l’impresa che dall’8 giugno 2011 abbia stipulato un altro contratto di qualificazione nelle categorie “non variate” potrà utilizzare due diverse attestazioni: quella ex D.P.R. n. 34/2000 relativa alle categorie “variate” e prorogata ope legis e quella ex D.P.R. n. 207/2010 relativa alle categorie “non variate” (regime di doppia attestazione).
 
In tale ipotesi di doppia attestazione, qualora l’impresa debba procedere ad una variazione minima, la SOA dovrà rilasciare due diverse attestazioni - una secondo il D.P.R. n. 207/2010 riferita alle categorie “non variate” e l’altra secondo il D.P.R. n. 34/2000 riferita alle categorie “variate” – che riportino la suddetta variazione. Analogo discorso vale anche per la verifica triennale (scadenza identica della doppia attestazione).

Inoltre, al fine di poter partecipare alle gare nelle categorie “variate” successivamente alla conclusione del periodo transitorio, le imprese potranno richiedere alle SOA la “rivalutazione” delle categorie “variate” ex D.P.R. n. 34/2000, che cesseranno di avere validità alla data del 6 giugno 2012. Ciò, avverrà mediante la sottoscrizione di apposito contratto di qualificazione che si configura come:

  • “integrazione di categoria”, qualora l’impresa abbia già acquisito una attestazione ex D.P.R. n. 207/2010 per le categorie “non variate”. In tal caso, la verifica complessiva del possesso dei requisiti di ordine speciale con riferimento a tutte le categorie “variate” e relative classifiche dell’attestazione verrà effettuata in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010;
  • ovvero come “nuova attestazione”, qualora l’impresa non sia già in possesso di attestazione ex D.P.R. n. 207/2010, per le categorie “non variate”, o si qualifichi per la prima volta ai sensi del D.P.R. n. 207/2010. Anche in tal caso, la verifica complessiva del possesso dei requisiti di ordine speciale andrà effettuata in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, e con riferimento a tutte le categorie e relative classifiche dell’attestazione.

 

Nella tabella sottostante, sono indicati i modelli di attestazione che le SOA dovranno utilizzare a seconda del tipo di contratto stipulato con l’impresa.

Tabella 3 – Modelli da adottare per le attestazioni ex D.P.R. n. 34/2000 contenenti contemporaneamente categorie “variate” e “non variate”
Tipo di contratto dal 10/12/2010 al 7/6/2011 dall’8/6/2011 al 6/6/2012 dopo l’8/6/2011 in presenza di attestazione già rinnovata su tutte le categorie
Variazione minima mod. D.P.R. 34/2000 mod. D.P.R. 34/2000 per categorie variate mod. D.P.R. 34/2000 per le categorie variate relative ad attestati ex D.P.R. 34/2000
mod. D.P.R. 207/2010 per categorie “non variate” mod. D.P.R. 207/2010 per attestazione già rinnovata su tutte le categorie
Verifica triennale mod. D.P.R. 34/2000 mod. D.P.R. 34/2000 per categorie “variate” mod. D.P.R. 34/2000 per le categorie variate relative ad attestati ex D.P.R. 34/2000
mod. D.P.R. 207/2010 per categorie non variate
Integrazione categoria e/o classifica mod. D.P.R. 34/2000 mod. D.P.R. 207/2010 solo per categorie “non variate” (regime di doppia attestazione). mod. D.P.R. 207/2010 per attestati ex D.P.R. 207/2010
per le categorie “variate” vedi tabella 2 al campo corrispondente Non è possibile per attestati ex D.P.R. 34/2000
Nuova attestazione mod. D.P.R. 34/2000 per le categorie “non variate” (regime di doppia attestazione). mod. D.P.R. 207/2010 (in regime di doppia attestazione) mod. D.P.R. 207/2010
per le categorie “variate”, vedi tabella 2 al campo corrispondente

 

Giuseppe Brienza

1 Da adesso in poi, si intende con il termine categorie “variate”, le seguenti: OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 e OS 2; per contro, sono categorie “non variate” tutte le altre.

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