Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
Deliberazione n.
9 dell’8 febbraio 2012
Oggetto:
Procedure di sponsorizzazione – Accordo per l’Anfiteatro Flavio
di Roma.
Stazione Appaltante:
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi
urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica
Riferimenti normativi:
D.Lgs. 163/2006, artt. 26 e 27;art.120 del d.lgs.n.42 del
22.12004
Il
Consiglio
Vista la normativa sopra
richiamata
Vista la relazione della
Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture
Visto il parere dell’Ufficio
Legale e Contenzioso
Considerato in fatto
Con nota pervenuta in data 27
dicembre 2011, prot. n. 127670 l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha trasmesso a questa Autorità, per
eventuali profili di competenza, la delibera del 14 dicembre
2011 inerente la procedura di affidamento del contratto di
sponsorizzazione degli interventi di restauro dell’Anfiteatro
Flavio di Roma, unitamente alla segnalazione inviata dal
Codacons a diversi Organi ed Istituti, tra cui la Procura
generale della Corte dei Conti.
Contemporaneamente il Commissario
Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti nelle
aree archeologiche di Roma e Ostia Antica del MIBAC, con nota
pervenuta in data 12 gennaio 2012, prot. n. 3073, in
considerazione della rilevanza che la questione ha avuto sulla
stampa nazionale, ha chiesto a questa Autorità “di poter
avere chiarimenti ed eventuali linee guida da seguire per poter
intervenire con la massima correttezza in un ambito che, come
noto, risulta privo di specifica regolamentazione”.
Per un corretto esame delle
questioni implicate e delle problematiche attinenti
all’affidamento in questione, in data 17 gennaio 2012 è stato
avviato il procedimento istruttorio, con richiesta di ulteriori
elementi di informazione e documentazione integrativa,
successivamente trasmessi dall’amministrazione istante con nota
pervenuta in data 30 gennaio 2012, prot. n. 9720.
Dall’esame della documentazione
in atti, è possibile ricostruire, in breve, la procedura
esperita per l’affidamento del contratto in oggetto.
Il Commissario delegato per la
realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche
di Roma e Ostia Antica (ex Ordinanza PCM n. 3747/2009 e s.m.),
d’intesa con la Soprintendenza per i beni archeologici di Roma e
la Soprintendenza per i beni culturali del Comune di Roma, ha
predisposto un Piano degli interventi per il superamento della
situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di
competenza (ax art. 1 OPCM cit.). Tra questi, sono stati
previsti interventi per il restauro del Colosseo, per i quali il
Commissario delegato è stato individuato quale soggetto
promotore, con il compito di redigere un avviso pubblico.
E’ stata, dunque, indetta una
procedura ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs.163/2006 per il
finanziamento e la realizzazione degli interventi ricompresi
nella lettera A (A1. restauro del prospetto settentrionale; A2.restauro
del prospetto meridionale; A3. sostituzione delle chiusure dei
fornici del I ordine con cancellate) del Piano degli interventi.
Le restanti parti dell’intervento complessivo (Piano degli
Interventi) riportate nell’Avviso a pag. 2 [costituite da: B) –
B1. revisione e restauro degli ambulacri del I e II ordine; e –
B2. revisione, restauro e consolidamento degli ipogei; C) – C1.
integrazione ed adeguamento degli impianti; C2. realizzazione
dell’impianto d’illuminazione; D) – D1. realizzazione di un
centro servizi nella piazza del Colosseo] avrebbero formato
oggetto di ulteriori specifici avvisi.
In data 4 agosto 2010 è stato,
quindi, pubblicato l’avviso per la “ricerca di sponsor per
il finanziamento e la realizzazione di lavori secondo il Piano
degli interventi Colosseo, Roma”. Dalle informazioni
contenute nella nota del Commissario delegato risulta che
l’Avviso è stato pubblicato sul sito del Commissario delegato e
mediante un’informativa generale su 4 fondamentali quotidiani
nazionali e 4 fondamentali quotidiani europei, è stato inoltre
riportato sul GURI n. 89, V serie speciale contratti.
Detto avviso prevedeva, in
particolare, l’affidamento all’aggiudicatario (art. 8) delle
attività di completamento della progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, appalto a terzi o esecuzione diretta dei lavori,
attività propedeutiche e/o collaterali finalizzate
all’esecuzione dei lavori. A fronte di tali obbligazioni, il
bando prevedeva (art. 7) il diritto di sfruttare l’immagine del
Colosseo “per la durata dei lavori prevista nel Piano degli
Interventi”.
Alla procedura de qua
hanno preso parte due candidati (Ryanair.com e Tod’s S.p.A.) le
cui offerte, pervenute in termini e ritenute adeguate sul piano
finanziario, sono risultate non appropriate in quanto non
aderenti alle modalità di presentazione indicate nell’avviso
pubblico (proposta Ryanair.com del 30.9.2010:“La proposta si
presenta quale offerta di carattere globale, riferita anche ad
ambiti di intervento esclusi dalla procedura in essere, dunque
non corrispondente ai contenuti dell’avviso”; proposta Tod’s
S.p.A. del 29.10.2010:”La proposta esprime la disponibilità
della Società a reiterare l’offerta presentata a suo tempo al
Sindaco di Roma, nel caso in cui i lavori non fossero già stati
assegnati nell’ambito dell’Avviso”); in particolare, le offerte
sono risultate irregolari o inammissibili, l’una perché avente
un oggetto in parte diverso da quello dell’affidamento, l’altra
perché non costituente un impegno negoziale, ma una mera
dichiarazione di intenti non vincolante per l’offerente.
A seguito dell’infruttuoso
svolgimento della procedura de qua, finalizzata – come
visto - all’affidamento di una sponsorizzazione tecnica ai sensi
dell’art. 26 del Codice, il Commissario delegato, in assenza di
una proposta compatibile con la realizzazione dei lavori, ha
ipotizzato tre diverse soluzioni:
-indizione di un nuovo avviso
pubblico;
-proroga dei tempi di
presentazione delle proposte;
-ricorso ad una procedura
negoziata.
La stazione appaltante, anche
sulla base di apposito parere dell’Ufficio Legislativo del MIBAC
(parere del 25 novembre 2010) ha successivamente optato per tale
ultima soluzione volta, tuttavia, all’affidamento del solo
finanziamento degli interventi (cd. sponsorizzazione pura).
Il Commissario delegato ha quindi
invitato a partecipare alla suindicata procedura negoziata, tre
operatori:
- la Tod’s S.p.A., che con
lettera del 29 ottobre 2010 aveva espresso la propria
disponibilità;
- la Ryanair, che in data 3
dicembre 2010 aveva chiesto di poter essere coinvolta in una
eventuale nuova fase della procedura;
- la Fimit Sgr, che in data 9
dicembre 2010, facendo riferimento all’Avviso pubblico del 4
agosto 2010, aveva comunicato al Sindaco di Roma di aver
elaborato un Progetto Colosseo.
In data 30 dicembre 2010 la Tod’s
S.p.A. ha quindi presentato offerta ufficiale di “finanziamento
degli interventi di restauro del Colosseo”, segnalando la
scadenza della validità e dell’efficacia dell’offerta medesima
(sino al 10 gennaio 2011).
Sulla base dell’offerta
formalizzata, in data 10 gennaio 2011 sono stati interpellati,
con scadenza 12 gennaio 2011, gli altri operatori economici
interessati e, all’esito della trattativa, è stato stipulato in
data 21 gennaio 2011 un accordo tra Commissario delegato per la
realizzazione degli interventi urgenti nelle aree archeologiche
di Roma e Ostia Antica, Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Roma e Tod’s s.p.a., avente ad oggetto la “sponsorizzazione
per il finanziamento di lavori da realizzare nell’Anfiteatro
Flavio – Colosseo, Roma”; tale accordo è stato registrato
presso la Corte dei conti in data 20 giugno 2011.
Il contratto in parola, come
anticipato, prevede il “solo finanziamento” delle opere
a carico dello sponsor, quantificato in 25 milioni di euro, a
fronte della possibilità per Tod’s di sfruttare l’immagine del
Colosseo per due anni successivi all’ultimazione dei lavori,
mentre per l’Associazione che l’aggiudicatario deve istituire ai
sensi dell’art. 4 dell’Accordo, tale possibilità è estesa a
quindici 15 anni decorrenti dalla costituzione della stessa
associazione.
Nessuno dei concorrenti ha
proposto ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti
inerenti lo svolgimento della suindicata procedura negoziata.
Come indicato in premessa,
inoltre, sulla procedura descritta è intervenuta l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato che, con delibera del 14
dicembre 2011, ha espresso le seguenti considerazioni.
In primo luogo, è stata
sottolineata la difformità tra l’Avviso pubblico e l’Accordo con
riguardo: 1) all’oggetto dell’affidamento; come sopra
evidenziato, infatti, l’avviso è finalizzato all’affidamento
allo sponsor delle attività di progettazione e realizzazione dei
lavori, appalto a terzi, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori; l’accordo
prevede invece il solo finanziamento degli interventi; 2) ai
diritti di sfruttamento dell’immagine del Colosseo; detti
diritti sono limitati, ex art. 7 dell’avviso, alla durata dei
lavori di ristrutturazione, mentre nell’Accordo tale periodo è
fissato, per Tod’s, in due anni successivi all’ultimazione dei
lavori, per l’Associazione prevista dall’art. 4, in quindici 15
anni decorrenti dalla costituzione della stessa associazione.
Alla luce di tali mutamenti, a
parere dell’Antitrust, la scelta di optare per una procedura
negoziata, svoltasi interpellando un numero molto limitato di
soggetti, appare come una indebita restrizione del confronto
concorrenziale che avrebbe potenzialmente potuto portare
l’amministrazione appaltante a beneficiare di un’offerta più
vantaggiosa.
L’Autorità ha, inoltre,
sottolineato la necessità di dare la più ampia pubblicità agli
affidamenti dei contratti di sponsorizzazione ex art. 26 del
Codice, evidenziando nel contempo il mancato rispetto di tale
principio nello svolgimento della procedura negoziata sopra
descritta, nella quale è stato interpellato un numero esiguo di
operatori.
Infine, oggetto di censura sono
stati altresì i tempi ristretti entro i quali è stata svolta la
trattativa privata: infatti, ricevuta la proposta della società
Tod’s, la stazione appaltante ha assegnato agli altri soggetti
interessati un termine di 48 ore per la presentazione delle
offerte. Tale scadenza è stata ritenuta inadeguata a consentire
l’esperimento di una effettiva competizione tra i soggetti
convocati, determinando addirittura una esclusione degli stessi,
come dimostrato dal fatto che uno dei concorrenti,
nell’impossibilità di predisporre l’offerta in tempi così brevi,
si è visto costretto a ritirare la propria candidatura.
Sulla base delle suindicate
considerazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha invitato l’amministrazione interessata al maggior
rispetto, per il futuro, del principio di concorrenza ai fini
dell’affidamento degli accordi di sponsorizzazione, chiedendo
nel contempo di conoscere le iniziative adottate dalla stessa
amministrazione in relazione ai profili di criticità
evidenziati.
Inoltre, sulla descritta
procedura il Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei
comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e
dei consumatori – ha proposto innanzi al TAR Lazio ricorso
giurisdizionale (e successivo ricorso per motivi aggiunti) per
l’annullamento dell’accordo di sponsorizzazione sottoscritto in
data 21 gennaio 2011 e degli atti e provvedimenti presupposti,
connessi e consequenziali (N.R.G. 9264/2011); per tale ricorso
la camera di consiglio, già fissata per il 25 gennaio 2012, è
stata poi posticipata al 7 marzo 2012. Ciò a seguito
dell’istanza di convocazione delle parti ai fini
dell’esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 185
c.p.c., presentata dal Codacons presso il Tribunale adito.
Ritenuto in diritto
La fattispecie sottoposta
all’attenzione di questa Autorità richiede il previo esame
dell’istituto della sponsorizzazione e della relativa disciplina
di riferimento.
Al riguardo sembra opportuno
evidenziare che tale contratto è un contratto atipico a
prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor offre le
proprie prestazioni nei confronti della PA, la quale si obbliga
verso il primo a pubblicizzare il suo logo/marchio/immagine
durante lo svolgimento di determinate attività.
La possibilità per la PA di
concludere tali contratti era già prevista dall’art. 43 della
legge n. 449/1997, ai sensi del quale “al fine di favorire
l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare
maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi
prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro,
costituite con atto notarile”. Tale possibilità è, altresì,
prevista per gli enti locali dall’art. 119 del D.Lgs. n.
267/2000, ai sensi del quale “In applicazione dell'articolo
43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una
migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e
gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o
privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.
Con riferimento alla disciplina
in materia di contratti pubblici, in assenza di specifiche
disposizioni di riferimento nell’assetto previgente al D.Lgs.n.
163/2006, questa Autorità ha delineato le caratteristiche
dell’istituto in esame, in particolare nella determinazione n.
24/2001 (con orientamento confermato nella deliberazione n.
48/2008), affermando che il contratto di sponsorizzazione è un
contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale una PA
(lo sponsee) offre a un terzo (lo sponsor), che si obbliga a
pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di
pubblicizzare in appositi spazi nome, logo, marchio o prodotti;
in tale contratto il corrispettivo può essere rappresentato
anche da un contributo in beni o servizi o altre utilità.
L’Autorità ha inoltre evidenziato
che gli interventi ricompresi nell'ambito di applicazione della
normativa sui lavori pubblici possono formare oggetto di un
contratto di sponsorizzazione, sottolineando tuttavia l’obbligo
per la PA di sorvegliare e vigilare sugli interventi la cui
esecuzione è affidata allo sponsor, trattandosi di beni pubblici
in relazione ai quali è configurabile una specifica
responsabilità dell’amministrazione; è stato, altresì,
evidenziato l’obbligo per lo sponsor di rivolgersi ad imprese
adeguatamente qualificate (ex art. 8 della l. n. 109/1994).
Infine, l’Autorità ha affermato
che per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione non trova
applicazione la normativa sugli appalti di lavori pubblici in
quanto gli stessi non rientrano nella classificazione giuridica
dei contratti passivi, bensì comportano un vantaggio economico e
patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica
amministrazione mediante un risparmio di spesa.
Tale orientamento è stato poi
recepito dal legislatore con L. n. 166/2002 che, nel modificare
la L. n. 109/1994, ha previsto all’art. 2, comma 6,
l’inapplicabilità della stessa legge sugli appalti pubblici di
lavori ai contratti di sponsorizzazione (ad esclusione
dell’articolo 8).
Anche il D.Lgs. n. 163/2006
esclude i contratti in esame dall’ambito di applicazione della
disciplina ivi recata, stabilendo che “Ai contratti di
sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui
siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i
lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui
all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente
codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti
o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i
principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le
disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei
progettisti e degli esecutori del contratto”. Il successivo
comma 2, dispone altresì che l'amministrazione aggiudicatrice o
altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori,
dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed
esecuzione del contratto.
Si tratta dunque di contratti
sottratti all’applicazione dell’ordinaria disciplina del Codice
e sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza enunciati
nel successivo art. 27, a tenore del quale il relativo
affidamento “avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile
con l'oggetto del contratto”.
Come emerge dal testo delle norme
sopra richiamate, oggetto dei contratti disciplinati dal citato
art. 26, è l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi
e forniture, a cura e spese dello sponsor.
Tale tipologia di contratto, in
relazione all’oggetto descritto, è anche definita
sponsorizzazione tecnica, la quale va distinta dalla
sponsorizzazione pura o di puro finanziamento, nella quale
lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante
esclusivamente al riconoscimento di un contributo (in cambio del
diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche
allo svolgimento di altre attività. Per tali caratteristiche,
siffatto schema negoziale è da ritenere sottratto – in quanto
contratto attivo - alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 ed
anche degli articoli 26 e 27 dello stesso decreto legislativo.
L’Autorità, infatti (ancorché con
riferimento ad altra fattispecie), ha chiarito che la
distinzione tra contratti attivi, che importano un’entrata e
contratti passivi, che comportano una spesa per lo Stato “evidentemente
non giuridica ma finanziaria, è rilevante ai fini della
disciplina applicabile, la quale sarà – nel caso dei contratti
attivi – quella del R. D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, in quanto non abrogata, e – nel caso dei
contratti passivi – quella del codice dei contratti pubblici
(cfr. art. 1, D. lgs 12 aprile 2006, n° 163)” (cfr. parere
sulla normativa n. AG1/10 dell’11 marzo 2010).
Si tratta, dunque, di una
tipologia contrattuale sottoposta alle norme di contabilità di
Stato, le quali – come noto - richiedono comunque l’esperimento
di procedure trasparenti e, quindi, il rispetto dei principi di
legalità, buon andamento, trasparenza dell’azione
amministrativa.
La sponsorizzazione pura, inoltre
è specificamente contemplata con riferimento ai beni culturali,
nell’art.120 del D.lgs.n.42/2004 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio), ai sensi del quale “è sponsorizzazione di
beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato
per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla
tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con
lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante
(…)”. La norma statuisce al riguardo (comma 3) che con il
contratto di sponsorizzazione sono definite le modalità di
erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da
parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa
cui il contributo si riferisce.
Si tratta, dunque di un
contributo del soggetto privato strumentale alla
progettazione o alla realizzazione di una iniziativa
istituzionale di tutela o di valorizzazione del patrimonio
culturale.
La distinzione tra
sponsorizzazione tecnica e di puro finanziamento, ha trovato
conferma nel c.d. “decreto semplificazioni”, approvato
dal Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 ed in attesa
di pubblicazione in G.U., che ha previsto l’inserimento nel
D.Lgs. n. 163/2006 di una disposizione dedicata all’istituto -
l’art. 199bis (Disciplina delle procedure per la selezione
di sponsor) - con specifico riferimento agli interventi sui
beni culturali.
In tale novella legislativa è,
dunque, previsto che al fine di assicurare il rispetto dei
principi di cui all’articolo 27, le amministrazioni
aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi
relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei
lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato che
indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la
realizzazione degli interventi. La ricerca dello sponsor deve
avvenire mediante bando pubblicato sul sito istituzionale
dell’amministrazione procedente per almeno trenta giorni,
dandone avviso su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, nonché, se possibile, per contratti di importo
superiore alle soglie di cui all’articolo 28, sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea.
La norma precisa che l’avviso
(contenente descrizione sommaria dell’intervento, valore, tempi
di realizzazione, richiesta di offerte in aumento sull’importo
del finanziamento minimo indicato) deve indicare se si intende
acquisire una sponsorizzazione di puro
finanziamento, ovvero una sponsorizzazione tecnica,
consistente in una forma di partenariato estesa alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto
l’intervento a cura e a spese dello sponsor (in tale ultimo caso
il bando indica gli elementi e i criteri di valutazione delle
offerte).
Con riferimento alla procedura di
aggiudicazione, la disposizione prevede che l’amministrazione
procede a stilare la graduatoria delle offerte pervenute entro i
termini stabiliti nella lex specialis e può
indire una successiva fase finalizzata all’acquisizione di
ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per
i rilanci. L’amministrazione procede, quindi, alla stipula del
contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il
finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha
proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di
sponsorizzazione tecnica.
La disposizione in esame
specifica, altresì, che nel caso in cui non sia stata presentata
nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le
offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, o non
siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la
stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di
propria iniziativa lo sponsor e negoziare a trattativa
privata il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la
natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste
nella sollecitazione pubblica.
Dunque, con la disposizione sopra
richiamata – non ancora in vigore – riferita
specificamente agli interventi sui beni culturali, anche il
legislatore ha recepito la distinzione tra sponsorizzazione
tecnica e di puro finanziamento prevedendo, per entrambe le
tipologie contrattuali in esame, la medesima procedura di
aggiudicazione.
Resta ferma, tuttavia,
nell’assetto normativo attualmente in vigore la
differente disciplina dei due istituti in esame – la
sponsorizzazione tecnica rientrante nelle previsioni di cui
all’art. 26 del Codice e la sponsorizzazione di puro
finanziamento soggetta alle norme di contabilità pubblica –
sulla base della quale occorre analizzare la fattispecie
sottoposta all’attenzione di questa Autorità.
Al riguardo va in primo luogo
osservato che nel caso di specie la stazione appaltante ha
indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di
una sponsorizzazione tecnica, mediante pubblicazione di un
avviso in data 4 agosto 2010, sulla base della disciplina
contemplata nei richiamati articoli 26 e 27 del Codice.
Come si evince dalle premesse in
fatto, l’infruttuoso svolgimento della suindicata procedura ha
indotto l’amministrazione a ritenere non più percorribile la
strada dell’affidamento del contratto di sponsorizzazione
tecnica (con le caratteristiche indicate dall’art. 26 del
Codice), per ricorrere a differente e distinta procedura,
rispetto a quella già svolta, diretta all’affidamento di
altra tipologia contrattuale: la sponsorizzazione di puro
finanziamento, sottratta – per le ragioni sopra illustrate -
alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e disciplinata dalle
norme di contabilità di Stato, contemplanti comunque
l’esperimento di procedure trasparenti.
Non si tratta, dunque, di
verificare se nella fattispecie ricorrono i presupposti per
l’applicazione degli articoli 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006 a
seguito dell’infruttuoso svolgimento della gara indetta con
avviso del 4 agosto 2010, poiché come anticipato, per tali
tipologie contrattuali non trova applicazione l’ordinaria
disciplina del Codice, ivi incluse le disposizioni sopra
indicate in materia di procedure negoziate.
Invero, avendo la stazione
appaltante optato per la conclusione di un contratto di puro
finanziamento, occorre verificare se possono ritenersi
rispettati i principi sottesi alla conclusione di contratti
soggetti alle norme di contabilità pubblica, come in precedenza
enunciati.
E al riguardo, sembra opportuno
evidenziare che la stazione appaltante ha svolto una procedura
negoziata - inoltrando richiesta per la formulazione di
un’offerta ai fini dell’affidamento del contratto de quo –
con gli operatori economici che hanno preso parte alla
precedente procedura ad evidenza pubblica, nonché con altra
impresa che ha manifestato il proprio interesse all’oggetto
dell’affidamento (Fimit Sgr). La stessa stazione appaltante non
ha effettuato, dunque, una negoziazione con un singolo operatore
o escluso arbitrariamente dalla stessa taluni dei concorrenti
del precedente confronto concorrenziale o altri soggetti
interessati.
Pertanto, in tali termini, può
ritenersi conforme ai principi di legalità e trasparenza l’agere
dell’amministrazione che a seguito della suindicata procedura,
ha concluso l’accordo con la società Tod’s s.p.a. per la
sponsorizzazione degli interventi di restauro dell’Anfiteatro
Flavio.
Si ritiene, dunque, che la mutata
volontà dell’amministrazione di concludere un contratto di
sponsorizzazione di puro finanziamento in luogo del
contratto di sponsorizzazione tecnica ex art. 26 del
Codice, sembra giustificare lo svolgimento di una procedura
negoziata con gli operatori interessati trattandosi – come
evidenziato - di contratto sottratto alla disciplina del Codice.
Per tutto quanto sopra
Il
Consiglio
Ritiene che:
- i contratti di
sponsorizzazione tecnica di cui all’art. 26 del D. Lgs. n.
163/2006, sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e
trasparenza enunciati nel successivo art. 27;
- i contratti di
sponsorizzazione di puro finanziamento, in quanto contratto
attivi, sono sottratti alla disciplina del D. Lgs. n.
163/2006 e sottoposti alle norme di contabilità di Stato, le
quali richiedono l’esperimento di procedure trasparenti.
- la mutata volontà della
stazione appaltante di concludere un contratto di
sponsorizzazione di puro finanziamento in luogo del
contratto di sponsorizzazione tecnica ex art. 26 del Codice,
nei termini indicati, giustifica il ricorso ad una procedura
negoziata con gli operatori interessati alla precedente
procedura ad evidenza pubblica e non appare in contrasto con
i principi di legalità, buon andamento e trasparenza
dell’azione amministrativa.
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