Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
Deliberazione n.
24 del 23 maggio 2013
Indicazioni alle
stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di
emissione dei certificati di esecuzione lavori
Il Consiglio
Visto l’art. 40, comma 3, lett.
b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi
“Codice”) che, in tema di qualificazione per eseguire lavori
pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di
lavori pubblici (d’ora innanzi “CEL”) da parte delle stazioni
appaltanti.
Visto l’art. 8, comma 7, lett. a), del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 (d’ora innanzi “Regolamento”) per il quale le
stazioni appaltanti inseriscono nel casellario informatico,
secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità, i CEL
entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore.
Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale,
qualora le SOA nell’attività di attestazione rilevano
l’esistenza di CEL non presenti nel casellario informatico,
provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e
all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai
sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.
Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo periodo, che
sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro
inserimento nel casellario informatico.
Visto l’art. 6, comma 11, del Codice in tema di esercizio del
potere sanzionatorio da parte dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (d’ora innanzi “Autorità”).
Visto l’art. 8, comma 8, del Regolamento per il quale, in caso
di inosservanza di quanto prescritto al comma 7, si applicano
le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice.
Considerato che l’art. 6 bis del Codice dispone che,
dal 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per le procedure disciplinate dal Codice
esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici (d’ora innanzi “BDNCP), istituita presso l’Autorità.
Vista la Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 con la quale è
stata data attuazione alla previsione
normativa di cui al predetto art. 6 bis del Codice.
Considerato il notevole
rallentamento nell’attività di attestazione delle imprese
provocato dal mancato rilascio dei CEL per via telematica con
le conseguenti gravi ripercussioni sul regolare andamento del
mercato dei contratti pubblici.
Ritenuto di concorrere a ridurre gli oneri amministrativi
derivanti degli obblighi informativi che gli operatori economici
devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento
dei contratti pubblici.
Considerata l’esigenza di semplificazione del processo di
partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per
l’aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli
attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere
più trasparente il processo di gara.
Ritenuto pertanto di fornire indicazioni ai soggetti
interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL.
Delibera
Art. 1. L’impresa esecutrice di
lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini
della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta
di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art.8,
comma 7, lett. a), del Regolamento.
Art. 2. La stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL
secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità; a tale
scopo è possibile consultare il Manuale Utente presente sul
sito dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it, nella Sezione
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servizio. L’emissione deve avvenire entro il termine
di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice.
La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia
del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il
numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.
Art. 3. L’impresa che intende avvalersi, ai fini della
qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti
presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA
medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di
inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che
non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito
di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA
la documentazione attestante l’anzidetta richiesta.
Art. 4. La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui
all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontra
che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà
diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità
per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio. La
segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere
inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova
dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante
della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale
sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del CEL.
Art. 5. Il procedimento previsto nei precedenti articoli
riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione
dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.
Art. 6. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente
Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, cessa di svolgere i propri effetti la Determinazione
n. 6 del 27 luglio 2010.
Fonte:
www.autoritalavoripubblici.it
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