Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
Determinazione n. 2 del 13 marzo
2013
pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 80 del
5-4-2013
Questioni interpretative
concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di
intermediazione assicurativa
Sommario
1.
Le ragioni dell’intervento dell’Autorità
2.
Quadro normativo di riferimento
3.
Questioni relative al settore assicurativo
3.1 Il costo
della polizza
3.2
La strutturazione dei bandi di gara
3.3
Il recesso dal contratto assicurativo
3.4
Indicazioni relative alle procedure di gara in rapporto al
rischio di gare deserte
3.5 I
requisiti di partecipazione
4.
Questioni relative al ruolo del broker nei rapporti con la
pubblica amministrazione
4.1
Il servizio di intermediazione assicurativa
4.2 La
remunerazione del broker
4.3
Criteri di aggiudicazione e requisiti di partecipazione
1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità
Nell’ambito della propria
attività istituzionale di vigilanza, l’Autorità ha verificato,
sulla base delle indagini svolte in relazione a singoli
affidamenti e dell’analisi dei dati dell’Osservatorio,
l’esistenza di diffuse criticità concernenti l’affidamento dei
servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa.
L’Autorità ha, quindi, esperito due consultazioni pubbliche in
relazione alle problematiche riscontrate; i documenti di
consultazione e le osservazioni pervenute sono consultabili
all’indirizzo:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine.
La presente determinazione è, inoltre, accompagnata dalla
pubblicazione, sul sito dell’Autorità, di un documento di
lavoro, nel quale viene data evidenza delle ragioni che hanno
guidato l’Autorità nella scelta relativa all’indicazione di
specifici criteri per la conduzione delle gare nel settore
assicurativo, spiegando, altresì, perché talune osservazioni
pervenute dai partecipanti alle due consultazioni non hanno
trovato accoglimento.
Per quanto riguarda, in particolare, i servizi assicurativi, le
principali disfunzioni rilevate concernono l’elevato numero di
procedure deserte o aggiudicate sulla base di un’unica offerta
pervenuta, nonché i frequenti casi di recesso unilaterale dal
contratto da parte dell’affidatario.
Tali fenomeni, oltre che incidere sulla spesa pubblica in
termini di costi per il rinnovo della procedura di scelta del
contraente, possono creare situazioni di particolare criticità
per le pubbliche amministrazioni, soprattutto nei casi in cui la
copertura assicurativa è obbligatoria o rappresenta un
prerequisito fondamentale per lo svolgimento dell’attività
istituzionale.
Al riguardo, secondo i dati in possesso dell’Osservatorio sui
contratti pubblici, rispetto ad un valore complessivo delle
procedure di gara per servizi assicurativi bandite pari a circa
3 miliardi di euro l’anno 1
(cfr. tabella A), oltre il 30% (sia
in valore assoluto che monetario) sono andate deserte
2
. I dati appaiono particolarmente
elevati per le gare indette da talune centrali di committenza,
dalle aziende del settore sanitario e da alcuni enti gestori di
servizi pubblici locali (in particolare, trasporto pubblico
locale e servizio idrico). In linea generale, le coperture per
la responsabilità civile, inclusa quella per la circolazione
degli autoveicoli (flotte), risultano quelle più difficili da
stipulare 3 .
Analizzando le gare aggiudicate, si osserva che, nel 64,8% dei
casi (in valore), ciò è avvenuto in presenza di una sola offerta
e, nel 23,7% dei casi, con soltanto due offerte ammesse. La
presenza di un numero limitato di competitors caratterizza, di
fatto, tutte le coperture assicurative ed è un elemento che
connota un mercato particolarmente concentrato.
Tabella A: composizione della
domanda ed importi annuali delle gare per servizi assicurativi
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012* |
Totale |
Agenzie
fiscali |
5.076.000,00 |
2.894.111,26 |
608.071,71 |
651.294,49 |
9.229.477,46 |
Altre
amministrazioni centrali |
|
|
11.987.466,47 |
6.317.018,03 |
18.304.484,50 |
Autorità
nazionali di vigilanza e regolazione |
2.127.029,50 |
183.747.263,25 |
77.964.938,03 |
8.092.225,60 |
271.931.456,38 |
Aziende
del servizio sanitario nazionale |
762.263.255,51 |
867.013.050,88 |
1.067.366.065,21 |
339.803.061,94 |
3.036.445.433,54 |
Camere
di commercio |
1.294.671,37 |
2.682.892,02 |
3.299.943,87 |
7.219.472,91 |
14.496.980,17 |
Centrale
committenza locale |
133.934.907,96 |
422.085.310,33 |
150.545.111,03 |
153.667.609,46 |
860.232.938,78 |
Comuni |
273.993.612,07 |
303.434.613,96 |
323.747.351,17 |
431.648.960,07 |
1.332.824.537,27 |
Comunità
montane |
888.633,52 |
944.116,07 |
1.101.522,40 |
2.801.297,07 |
5.735.569,06 |
Consip |
2.607.500,00 |
|
78.883.253,02 |
134.454.310,34 |
215.945.063,36 |
Enti di
previdenza e Organi professionali |
106.282.911,10 |
222.220.447,65 |
68.815.023,46 |
226.539.780,86 |
623.858.163,07 |
Enti di
ricerca |
23.834.245,75 |
22.276.137,73 |
14.388.198,56 |
9.183.166,72 |
69.681.748,76 |
Enti ed
Agenzie produttori di servizi economici e di
regolazione dell’attività economica |
57.075.649,09 |
35.413.050,94 |
75.548.776,63 |
42.419.251,88 |
210.456.728,54 |
Enti per
l’edilizia residenziale pubblica |
23.816.984,96 |
16.660.794,30 |
33.388.089,26 |
11.639.937,64 |
85.505.806,16 |
Enti,
Concessionari ed Imprese di gestione |
306.505.453,35 |
751.276.082,70 |
599.379.644,82 |
541.213.450,04 |
2.198.374.630,91 |
Enti,
Fondazioni ed Agenzie produttori di servizi
assistenziali, ricreativi, culturali e ambientali |
26.337.478,19 |
57.486.744,89 |
55.508.321,90 |
54.055.246,62 |
193.387.791,60 |
Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri |
31.060.503,44 |
151.023.669,94 |
70.157.006,52 |
18.843.633,02 |
271.084.812,92 |
NC –
Locale |
4.704.729,74 |
20.721.589,52 |
16.842.753,06 |
4.206.715,37 |
46.475.787,69 |
Province |
72.003.941,08 |
121.557.216,53 |
120.369.554,50 |
64.362.264,32 |
378.292.976,43 |
Regioni |
23.087.087,66 |
31.787.619,89 |
22.859.520,13 |
18.695.238,40 |
96.429.466,08 |
Scuole |
209.380,42 |
4.504.980,52 |
9.936.642,99 |
3.211.097,01 |
17.862.100,94 |
Università |
38.129.815,26 |
29.467.785,40 |
47.061.720,73 |
31.507.563,82 |
146.166.885,21 |
Totale
complessivo |
1.895.233.789,97 |
3.247.197.477,78 |
2.849.758.975,47 |
2.110.532.595,61 |
10.102.722.838,83 |
* Dato
riferito al periodo 1° gennaio - 25 ottobre 2012 |
In merito ai servizi di
intermediazione assicurativa, si continuano a verificare
situazioni idonee ad incidere sulla regolarità delle procedure
di gara, consistenti nell’affidare congiuntamente tali servizi e
quelli assicurativi. Inoltre, anche la prassi consolidata di
remunerare il lavoro dell’intermediario sulla base di una
percentuale dei premi futuri di assicurazione, a carico delle
imprese, appare idonea ad alterare i corretti meccanismi
dell’evidenza pubblica.
Sotto un diverso profilo, sia per i servizi assicurativi che di
intermediazione, sono pervenute numerose segnalazioni che
lamentano la richiesta, da parte delle stazioni appaltanti, di
requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all’oggetto
dell’affidamento, ovvero l’utilizzo di criteri di valutazione
potenzialmente penalizzanti per le imprese di minori dimensioni.
2. Quadro normativo di riferimento
I servizi di assicurazione e
quelli di consulenza/intermediazione assicurativa rientrano tra
i servizi di cui all’allegato IIA del d.lgs. 12 aprile 2006, n.
163 (nel seguito, Codice) e sono soggetti, dunque,
all’applicazione integrale dello stesso (cfr. art. 20, comma 2).
Con specifico riguardo ai servizi di intermediazione, si osserva
che, in disparte dal richiamo esplicito contenuto nel citato
allegato IIA, tale qualificazione si impone alla luce del fatto
che il broker è chiamato a svolgere un’attività continuativa a
favore della pubblica amministrazione per la gestione dei rischi
della stessa, che non si esaurisce in una singola e puntuale
prestazione professionale.
Quanto alle imprese operanti nei settori speciali, appare
opportuno sottolineare che, di norma, l’affidamento dei servizi
assicurativi è strumentale all’esecuzione delle attività di cui
agli artt. 208-213 del Codice (basti pensare, ad esempio, alla
responsabilità civile autoveicoli per le aziende che prestano
servizi di trasporto e postali), per cui le regole dell’evidenza
pubblica valgono anche in detta ipotesi.
Le considerazioni che precedono valgono, di regola, anche per i
servizi di intermediazione assicurativa, atteso il rapporto di
stretta correlazione esistente tra gli stessi ed il servizio
assicurativo, sicché il primo partecipa della strumentalità del
secondo rispetto all’attività principale dell’impresa pubblica,
con conseguente applicazione delle disposizioni della parte III
del Codice.
In ordine alla disciplina sostanziale del rapporto assicurativo,
oltre alle applicabili disposizioni del Codice e del Regolamento
(d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207), stante il rinvio operato dal
comma 4 dell’art. 2 del Codice, il riferimento è alla disciplina
dei contratti in generale ed a quella del contratto di
assicurazione in particolare, contenute nel codice civile, con
le necessarie integrazioni mutuate dalle norme speciali poste
dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private).
Al riguardo, dubbi interpretativi sono sorti con riguardo
all’assoggettabilità dei contratti assicurativi stipulati dalle
pubbliche amministrazione a quanto disposto dall’art. 170- bis
del Codice delle assicurazioni (introdotto dall’art. 22 del d.l.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l.
17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui «il contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione,
si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può
essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo
e secondo comma, del codice civile (…)». Sul punto, è da
rimarcare come la novella sia principalmente tesa a favorire la
mobilità dei singoli assicurati tra diverse imprese presenti sul
mercati, evitando forme improprie di fidelizzazione. La stessa
non concernerebbe, dunque, l’assicurazione di “flotte” di
veicoli da parte delle pubbliche amministrazioni; più in
generale, imporre in ambito pubblicistico una durata molto
contenuta della copertura determinerebbe un rilevante aggravio
degli oneri procedurali per la scelta dell’impresa non
rispondente ai criteri di economicità che devono informare
l’azione amministrativa.
3. Questioni relative al settore assicurativo
3.1. Il costo della polizza
A norma dell’art. 1882 c.c., il
contratto di assicurazione è un contratto sinallagmatico, col
quale «l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga
a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad
esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una
rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana».
Il premio, quale elemento essenziale dell’offerta, è determinato
dall’assicuratore in base ad una stima della probabilità che
l’evento assicurato si verifichi e, al netto delle imposte, è
distinto tra premio puro e caricamenti: il primo rappresenta le
risorse che vengono accantonate dall’assicuratore per far fronte
ai risarcimenti derivanti dai sinistri che si verificano nel
corso di validità della polizza (e che possono essere liquidati
anche alcuni anni dopo rispetto alla scadenza della polizza);
mentre, i secondi comprendono i costi di gestione della stessa,
tra i quali si annoverano i costi generali di esercizio, i costi
di gestione dei sinistri e dei relativi risarcimenti, quelli di
distribuzione (per l’attività degli agenti o dei brokers) e gli
utili di impresa.
Per la determinazione del premio puro, sono necessarie numerose
informazioni statistiche relative all’andamento passato dei
sinistri: occorre, in particolare, disporre almeno delle
informazioni relative al numero di polizze emesse, al numero dei
sinistri avvenuti ed agli importi corrisposti per gli stessi.
Utilizzando i parametri menzionati, è possibile determinare il
costo imputabile a ciascuna polizza per la copertura
assicurativa4 ,
definito come premio di rischio.
Il passaggio dal premio di rischio al premio puro richiede che
ciascuna impresa di assicurazione elabori delle ipotesi circa
l’evoluzione delle variabili che possono influenzare l’andamento
futuro della frequenza sinistri ed il relativo costo medio: in
altri termini, il premio di rischio è ottenuto dall’osservazione
dei dati del passato, mentre il premio puro è dato dalle
valutazioni effettuate dalle imprese circa il costo dei sinistri
nel futuro, partendo dalle osservazioni del passato.
Quando l’assicuratore non può procedere all’immediata
liquidazione del danno correlato ad un dato sinistro (ad
esempio, nei casi in cui ne debba essere acclarata la
responsabilità o nel lasso di tempo occorrente per la
valutazione delle conseguenze dell’evento), si rende necessario
effettuare i dovuti accantonamenti in vista del futuro esborso;
per la relativa valutazione, si applica quanto previsto dal
citato Codice delle assicurazioni e dal Regolamento di
attuazione n. 16/2008 e s.m.i. dell’Isvap (ora Ivass), secondo
cui «il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio
del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e
prospettici affidabili»; le imprese sono, inoltre, tenute ad
iscrivere a riserva anche gli importi per i sinistri avvenuti e
ancora non denunciati. Il costo dei sinistri, dunque, comprende
sia quelli liquidati che quelli riservati5
.
Una volta quantificato il premio di rischio o puro, si ottiene
un’informazione sulla rischiosità media di una determinata
popolazione, ma non sulla rischiosità specifica di ogni
componente della stessa. In un sistema concorrenziale, le
imprese cercano di stabilire un premio di assicurazione
“personalizzato”, ovvero commisurato alla rischiosità di ciascun
soggetto. Poiché, di regola, non è possibile inferire quale sia
la sinistrosità specifica del singolo individuo, le imprese di
assicurazione devono ottenere questa informazione rilevando
alcune grandezze oggettive dell’assicurato, correlate con il
rischio da assicurare, che incidono sulla probabilità del
verificarsi del sinistro o sul suo eventuale costo, nonché
osservando il comportamento del soggetto in passato.
Dal momento che il costo della copertura assicurativa - e,
spesso, la stessa possibilità di trovare imprese disposte a
garantirla, specie per la clientela corporate e per le pubbliche
amministrazioni -, dipende fortemente dalla rischiosità
specifica, diviene essenziale che il servizio assicurativo venga
accompagnato da misure volte a ridurre la probabilità del
verificarsi di eventi dannosi, attraverso azioni di prevenzione
(risk prevention) o di gestione dei rischi (risk management).
Di regola, nei contratti di assicurazione sono, inoltre,
previsti strumenti intesi a contenere il costo dell’eventuale
indennizzo (ovvero la frequenza sinistri) o a prevenire il
fenomeno del cd. “azzardo morale”6
mediante la previsione di premi e
sanzioni a favore od a carico dell’assicurato (nel settore della
RC Auto, il cd. bonus-malus) ovvero attraverso l’adozione di un
sistema di partecipazione dell’assicurato ai costi dei sinistri,
ad esempio mediante la fissazione di una franchigia.
In conseguenza dell’analisi tecnica del rischio, ciascuna
impresa di assicurazione può ritenere, quindi, assicurabili
determinate fattispecie solo unitamente alla previsione di una
soglia minima di franchigia o di un determinato scoperto
percentuale, al fine di stabilire una compartecipazione del
rischio in capo al contraente. Anche in detta evenienza, la
stima dei sinistri che si possono verificare nel corso del
contratto e, dunque, delle franchigie da pagare, rappresenta un
elemento importante sia per l’individuazione del prezzo a base
di gara che per il confronto tra offerte alternative, nel caso
in cui la stazione appaltante scelga come criterio di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
3.2. La strutturazione dei bandi di gara
Dagli approfondimenti effettuati,
è emersa una diretta correlazione tra la strutturazione dei
bandi di gara ed il fenomeno delle gare deserte.
Un primo aspetto rilevante, in proposito, concerne le
informazioni che le stazioni appaltanti forniscono nella
documentazione di gara, le quali, come rilevato, incidono sul
costo complessivo della polizza: si è spesso constatato che i
bandi non contengono le informazioni necessarie per un corretto
pricing. Il difetto di informazioni si pone in evidente
contrasto con l’esigenza che le imprese vengano debitamente rese
edotte circa i fattori che possono influenzare la sinistrosità
specifica dell’ente, al fine di consentire alle stesse di
quotare il rischio – e, conseguentemente, formulare l’offerta -
sulla base del medesimo e completo set informativo.
In alcuni casi, peraltro, si tratta di informazioni che sono già
in possesso della stazione appaltante, ma che vengono omesse nei
bandi poiché gestite da uffici/direzioni distinti da quelli che
governano le procedure di gara. Al fine di ovviare a simili
disfunzioni, oltre ad un maggior raccordo tra le funzioni,
sarebbe opportuno che le stazioni appaltanti accentrino presso
un unico soggetto o ufficio tutte le attività connesse con la
gestione delle polizze di assicurazione e dei rapporti con i
contraenti. La mancanza di un referente specifico ed il timore
di doversi confrontare con più soggetti differenti, siti in
uffici distinti o unità locali differenti della stazione
appaltante, possono, infatti, costituire reali deterrenti ad una
maggiore partecipazione delle imprese assicurative alle
procedure di gara.
Un secondo profilo, in parte connesso al precedente, riguarda la
difficoltà di quotare il rischio assicurativo, ovvero la
sinistrosità della stazione appaltante, rispetto alla quale le
imprese (e le stazioni appaltanti) hanno difficoltà di
monitoraggio, per l’assenza di dati e per la forte asimmetria
informativa che caratterizza i mercati assicurativi.
Considerata l’importanza per l’attività assicurativa di disporre
di un set di informazioni completo, si suggerisce alle stazioni
appaltanti di porre in essere tutte le iniziative necessarie per
una raccolta tempestiva ed efficiente delle stesse. Poiché molte
di tali informazioni possono essere acquisite unicamente
attraverso la collaborazione dell’attuale assicuratore, appare
necessario inserire nei capitolati di gara la previsione di più
stringenti obblighi informativi in capo all’impresa
aggiudicataria, in modo da ottenere i dati relativi ai sinistri
liquidati e riservati, con seguito e senza seguito. Peraltro, al
fine di non investire l’aggiudicatario di una serie di oneri
eccessivi, che finirebbero inevitabilmente per riversarsi sui
costi della polizza, le informazioni richieste devono essere
limitate esclusivamente a quelle necessarie per la gestione
della polizza, con cadenze prestabilite e, comunque, tali da
consentire la predisposizione tempestiva dei bandi di gara per
il rinnovo delle polizze.
Qualora sia prevista una clausola di recesso a favore
dell’assicuratore (si veda, al riguardo, il successivo paragrafo
3.3), deve essere previsto l’obbligo, in capo a quest’ultimo, di
fornire le informazioni in suo possesso contestualmente alla
comunicazione di recesso; ciò, al fine di permettere all’ente di
predisporre la nuova documentazione di gara con congruo
anticipo.
Si ritiene, infine, necessario che nei capitolati di gara siano
espressamente contemplate penali a carico dell’affidatario per
il ritardo nella trasmissione dei rapporti periodici richiesti,
fino a considerare grave inadempimento, con le conseguenze
previste dal Codice dei contratti, il mancato invio degli
stessi.
3.3. Il recesso dal contratto assicurativo
Diversamente da quanto avviene
nella generalità degli appalti pubblici - per i quali la mancata
esecuzione del contratto costituisce un grave inadempimento
sanzionabile con l’applicazione di elevate penali - di regola, i
contratti di assicurazione contengono clausole che accordano ad
uno o ad entrambi i contraenti (cd. recesso unilaterale o
bilaterale) un’ampia facoltà di recesso a seguito del
verificarsi dell’evento di danno assicurato
7 , entro un
determinato termine dal pagamento o dalla contestazione, fatto
salvo l’obbligo di preavviso.
In proposito, si osserva che, nei contratti con i consumatori
finali, si presume vessatoria la clausola che ha per oggetto o
per effetto, inter alia, di riconoscere al solo professionista
la facoltà di recedere dal contratto (cfr. art. 33 del d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206, Codice del consumo); detta clausola è
nulla per espressa previsione dell’art. 36 del Codice del
consumo, mentre è generalmente consentito il recesso bilaterale,
sebbene sia stato sostenuto in giurisprudenza che il carattere
bilaterale della pattuizione non escluda lo squilibrio ai danni
del consumatore, il quale, di norma, non ha interesse a
rescindere il contratto, soprattutto nei casi in cui la
copertura assicurativa è obbligatoria
8.
La disciplina succintamente richiamata, tuttavia, non trova
applicazione ai contratti conclusi con soggetti pubblici, non
qualificabili alla stregua di consumatori ex art. 3 del citato
Codice del consumo. Ciò nondimeno, l’inserimento di siffatte
clausole di recesso unilaterale nei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni può non soltanto risultare
pregiudizievole per l’interesse pubblico, ma può, altresì, porsi
in contrasto con i principi di economicità, efficacia e buon
andamento dell’amministrazione: l’esercizio del recesso da parte
dell’assicuratore pone, infatti, la stazione appaltante nella
necessità di attivare una nuova copertura assicurativa in tempi
ristretti, in genere difficilmente compatibili con l’esperimento
di una procedura ad evidenza pubblica.
Il riconoscimento al contraente privato del potere di porre nel
nulla il rapporto contrattuale sorto al solo verificarsi del
sinistro, inoltre, non appare pienamente coerente con la
disciplina speciale in tema di contratti pubblici, che riconosce
all’appaltatore la facoltà di sciogliere unilateralmente il
contratto in corso di esclusione solo in casi eccezionali,
riconducibili a fattispecie tipicizzate di eccessiva onerosità.
Occorre rilevare, inoltre, che, con specifico riguardo al
contratto di assicurazione, l’aggravamento del rischio è
espressamente disciplinato dall’art. 1898 c.c., ai sensi del
quale «il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso
all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo
tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato
conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del
contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione
o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore
può recedere dal contratto, dandone immediata comunicazione per
iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha
ricevuto o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento
del rischio”.
Si deve, altresì, considerare che il recesso del contratto,
oltre all’aggravio di spese assicurative, impone alla stazione
appaltante ulteriori costi finanziari rappresentati dagli oneri
per l’esperimento della nuova procedura di gara e dalla doppia
imposizione fiscale: la restituzione del rateo di premio per il
periodo di mancata copertura del contratto avviene, infatti, al
netto delle imposte già versate e l’assicurato dovrà
corrispondere nuovamente tali imposte per la nuova copertura.
In ogni caso, qualora la stazione appaltante dovesse ritenere
opportuno inserire nei capitolati di gara clausole che
permettono il recesso delle imprese, appare, comunque,
necessario rendere il contenuto di tali clausole più aderente
alle previsioni contenute nel Codice ed alla disciplina
civilistica. A tal fine, dovrebbero essere contrattualmente
disciplinati gli eventi in conseguenza dei quali ricorrere ad
una revisione del prezzo (o eventualmente di altre condizioni
contrattuali) in corso di validità della polizza o, come extrema
ratio, atti a fondare il diritto di recesso dal contratto, fermo
restando che la revisione dei prezzi o il recesso non possono
essere legati al mero verificarsi di un sinistro, rientrante
nella normale alea contrattuale. Si dovrebbe, poi, trattare di
situazioni che possono essere monitorate anche dalla stazione
appaltante e si dovrebbero prevedere modalità per evitare
penalizzazioni eccessive in termini di costi o di mancata
copertura. Inoltre, la revisione dei prezzi o il recesso non
dovrebbero mai essere consentiti per contratti inferiori ad una
certa durata, ad esempio di un anno.
Al fine di permettere alla stazione appaltante di addivenire ad
una nuova copertura assicurativa, la clausola di revisione dei
prezzi o di recesso deve indicare chiaramente le modalità di
comunicazione della volontà dell’impresa di ricorrere a tali
istituti, specificando, altresì, i dati che l’impresa deve
obbligatoriamente fornire alla stazione appaltante per la
redazione di un nuovo bando, in assenza dei quali la
comunicazione deve intendersi come non perfezionata. Infine, la
clausola deve prevedere tempi certi per il perfezionarsi del
recesso, congrui con quelli occorrenti per una nuova
aggiudicazione, secondo le procedure previste dal Codice.
3.4. Indicazioni relative alle procedure di gara
in rapporto al rischio di gare deserte
La necessità di prevedere tempi
idonei per la sottoscrizione di una nuova polizza vale, oltre
che per i casi di recesso, anche per il rinnovo delle polizze in
scadenza. Come sopra illustrato, una parte consistente delle
procedure di gara finisce con l’andare deserta e le
amministrazioni, non disponendo di tempi sufficienti per indire
una nuova procedura ad evidenza pubblica, ricorrono a procedure
negoziate per l’individuazione dell’impresa di assicurazione ai
sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) del Codice. Tuttavia,
nel successivo affidamento, con una prassi non conforme al
dettato normativo, vengono riviste profondamente le condizioni
del capitolato, con l’aggiudicazione del contratto a prezzi
maggiori rispetto a quelli posti a base della gara andata
deserta, franchigie più elevate e/o modifica di altre condizioni
di polizza assai rilevanti.
Sul punto, si rammenta che il citato art. 57, comma 2, lettera
a), nel disciplinare la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando in caso di gara deserta, stabilisce che
“nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni iniziali del contratto”. Nel caso
delle polizze assicurative, non sembra, di regola, potersi
applicare neppure la successiva lettera c), che riconosce la
possibilità di una procedura negoziata dettata da ragioni di
estrema urgenza non imputabili alla stazione appaltante. Ciò in
quanto la copertura assicurativa rappresenta, di norma, un
acquisto ripetuto nel tempo e le scadenze dei contratti sono
note fin dal momento della loro sottoscrizione.
Appare, dunque, utile che le stazioni appaltanti diano avvio
alle procedure di scelta del nuovo contraente con un congruo
anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto,
provvedendo, nel caso di ripetizione della procedura di gara a
seguito di gara deserta, fin dalla redazione del nuovo bando,
alla modifica delle condizioni contrattuali in essere che
possono assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza,
una maggiore stabilità al rapporto contrattuale, indicandole nel
nuovo bando.
In ogni caso, si ritiene opportuno che le stazioni appaltanti
adottino misure tese a prevenire le conseguenze negative di
mancati rinnovi dei contratti assicurativi. Al riguardo, nei
bandi di gara potrebbe essere inserita la previsione di
eventuale proroga tecnica del contratto, alle condizioni
inizialmente pattuite, per il tempo strettamente necessario al
conseguimento di una nuova copertura.
Al fine di evitare che la presenza di una tale clausola possa
favorire ulteriormente la diserzione della gara da parte delle
imprese di assicurazione, le quali potrebbero ritrovarsi con un
contratto rinnovato sine die, con condizioni economiche che si
sono rilevate non adeguate alla copertura del rischio
assicurato, nei bandi di gara dovrebbero essere chiaramente
indicate sia la data entro cui verrà indetta la successiva
procedura di gara per la copertura dei rischi assicurati sia la
durata massima per l’eventuale proroga. La data di indizione
della nuova gara dovrebbe essere scelta in modo tale da
garantire la compatibilità con i tempi di svolgimento della
procedura competitiva che si ritiene di prescegliere, compresa,
eventualmente,, un’ulteriore procedura negoziata ad esito di
un’eventuale gara deserta.
Inoltre, nei contratti deve essere chiaramente disciplinato il
funzionamento delle franchigie, sia per quanto concerne le
modalità di risarcimento dei danni rispetto ai terzi sia
riguardo alle modalità con cui le stazioni appaltanti onorano i
propri impegni nei confronti dell’affidatario. Sarebbe, in
proposito, opportuno che le stazioni appaltanti, sulla base
delle valutazioni sui possibili costi dei sinistri,
costituiscano un fondo, prima dell’avvio della procedura di
gara, da cui attingere per il pagamento delle franchigie dovute.
Infine, un’organizzazione più snella e l’individuazione di un
unico referente per la gestione complessiva del contratto
assicurativo dovrebbero permettere, come già posto in rilievo,
di superare talune delle rigidità segnalate dalle imprese di
assicurazione.
Per altro verso, per attenuare il rischio di una minore
partecipazione alle gare dovuta ad una eccessiva rigidità dei
bandi, le stazioni appaltanti potrebbero valutare l’opportunità
di utilizzare procedure di aggiudicazione più flessibili, che
consentano, nel rispetto dei principi e delle regole del Codice,
un maggior coinvolgimento degli operatori del settore nella
predisposizione del progetto contrattuale. Al riguardo, ad
esempio, le stazioni appaltanti potrebbero ammettere nella lex
specialis la possibilità di presentare varianti in sede di
offerta, secondo le modalità di cui all’art. 76 del Codice (cfr.
sul punto, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012), ovvero
potrebbero valutare l’opportunità di procedere
all’aggiudicazione della gara mediante la procedura di dialogo
competitivo, ai sensi dell’art. 58 del Codice. Si ritiene,
infatti, che il contratto assicurativo per i grandi clienti, tra
cui la pubblica amministrazione, sia di per sé particolarmente
complesso, in considerazione della difficoltà di quotare il
rischio e di definire nel dettaglio tutte le condizioni di
polizza.
Naturalmente, qualora si dovesse pervenire alla predisposizione
di bandi-tipo, e si dovessero predisporre le condizioni per una
raccolta puntuale delle informazioni necessarie per quotare il
rischio, non dovrebbero esservi ragioni per il ricorso a
procedure di gara più flessibili rispetto a quelle standard ed
il criterio da utilizzare potrebbe essere quello del prezzo più
basso.
3.5. I requisiti di partecipazione
Secondo il consolidato
orientamento dell’Autorità, i requisiti speciali di
partecipazione devono essere individuati dalle stazioni
appaltanti tenendo conto della natura del contratto ed in modo
proporzionato al valore dello stesso; in ogni caso, detti
requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli,
irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della
concorrenza (cfr., da ultimo, determinazione n. 4 del 10 ottobre
2012).
Nel settore assicurativo, già caratterizzato da numerosi
elementi di vischiosità che incidono sul numero dei partecipanti
alle gare, l’esigenza di individuare un contraente dotato di
particolari requisiti di affidabilità causa, a volte, una
ulteriore restrizione della platea dei concorrenti.
Ciò avviene, in particolare, mediante la fissazione di requisiti
di fatturato sproporzionati rispetto all’entità della polizza.
Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 41 del
Codice (come novellato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b) del
d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n.
135), sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.
E’ stata, inoltre, rilevata una prassi consistente nel non
ammettere alla gara imprese che hanno subito perdite. Al
riguardo, si osserva che diversi operatori, benché solidi dal
punto di vista finanziario, potrebbero rischiare di non poter
competere per l’acquisizione di polizze assicurative del settore
pubblico a motivo dell’attuale contesto generale di difficoltà
economica, che può determinare sofferenze di bilancio anche nel
caso di imprese di dimensioni rilevanti. La preclusione della
partecipazione alla gara di imprese che hanno presentato, anche
per un solo anno, un bilancio non in attivo può, dunque,
restringere in maniera eccessiva il novero degli aspiranti
aggiudicatari.
Un’ulteriore restrizione all’accesso, infine, può consistere nel
richiedere rating molto elevati, senza tenere in conto che tale
indice considera il rischio di credito e non la solvibilità
delle imprese e, soprattutto, risente del rating proprio del
sistema paese in generale. In proposito, merita sottolineare che
la normativa europea e nazionale disciplina in modo rigoroso il
rischio di inadempienza delle imprese, con la previsione di un
margine di solvibilità minimo che le imprese devono possedere
9.
Un indicatore che meglio rappresenta, rispetto al rating, la
capacità di far fronte all’esposizione assicurativa potrebbe
essere il cosiddetto indice di solvibilità, ottenuto come
rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e quello
richiesto in base alla normativa vigente. Tale indicatore
dovrebbe essere accompagnato da un indicatore di raccolta
minima, globale e specifica, per evitare i rischi, emersi anche
in corso di consultazione, di avvantaggiare le imprese più
piccole rispetto alle grandi e di selezionare le imprese in base
alla solidità complessiva e non anche alla capacità di far
fronte ai rischi appartenenti ai diversi rami assicurativi.
Infine, la richiesta di un fatturato minimo dovrebbe permettere
di superare anche l’obiezione relativa alle imprese estere che
potrebbero possedere i margini di solvibilità richiesti in base
alla propria normativa nazionale, ma non sufficienti per il
mercato nazionale; ciò poiché a livello europeo non esiste
un’armonizzazione sui livelli di capitale sociale minimo
richiesto ad un’impresa di assicurazione per essere autorizzata
e per operare in altri Paesi UE.
Ciò posto, sembra opportuno ribadire che le modalità di
ammissione alla gara devono essere tali da contemperare le
esigenze dell’amministrazione circa le caratteristiche di
affidabilità del concorrente e la massima partecipazione.
Alla luce di quanto osservato, possono costituire requisiti
accettabili quelli basati su indicatori quali il livello di
capitale sociale minimo, l’indice di solvibilità e la capacità
di assicurare determinati rischi, valutata sulla base della
raccolta premi specifica. La misura dei requisiti, come
osservato, deve essere fissata tenendo conto del valore
dell’affidamento e della concreta situazione del mercato.
Per quanto concerne la questione dei raggruppamenti temporanei
di imprese cosiddetti sovrabbondanti, questa Autorità si è già
espressa nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012
(paragrafo n. 7.1.3); tali conclusioni valgono anche per il caso
di specie.
Inoltre, in difformità da una prassi ancora esistente nel
mercato, appare opportuno precisare che, nel caso delle gare
pubbliche, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di
coassicurazione deve essere indicata fin dal momento della
presentazione dell’offerta e che non è possibile modificare la
composizione del RTI in corso di esecuzione del contratto, salve
le limitate eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Si
ritiene opportuno che nei documenti di gara sia prevista la
deroga a quanto disposto dall’art. 1911 del Codice Civile,
ovvero la responsabilità solidale delle imprese partecipanti
all’accordo di coassicurazione.
4. Questioni relative al ruolo del broker nei
rapporti con la pubblica amministrazione
4.1. Il servizio di intermediazione assicurativa
Le osservate difficoltà nella
predisposizione della lex specialis per le gare assicurative,
nella gestione dei contratti assicurativi e nell’individuazione
di soluzioni idonee a ridurre l’esposizione al rischio di
perdite patrimoniali o di responsabilità civile motivano il
crescente ricorso ai servizi di intermediazione assicurativa da
parte delle stazioni appaltanti.
Ai sensi dell’art. 106 del Codice delle assicurazioni,
«l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e
riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza
finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico
intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella
collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in
caso di sinistri, dei contratti stipulati»
10 . Quindi,
ciascuna delle suddette attività rientra nell’ambito della
generale attività di intermediazione assicurativa.
Inoltre, secondo il Regolamento Isvap n. 5/2006, «si intendono
per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico
del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese
di assicurazione o di riassicurazione». In sostanza, gli
elementi che differenziano l’attività del broker assicurativo
rispetto all’agente di assicurazione sono, oltre al conferimento
dell’incarico da parte del cliente (l’agente è mandatario di una
o più imprese di assicurazione), lo svolgimento di servizi di
consulenza precontrattuale indipendente, di eventuale ricerca
per conto del cliente di idonee imprese di assicurazione e di
successiva gestione dei contratti.
In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una
crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche
a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker
tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della
controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una
collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla
prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra
opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker,
valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza
a scapito della pura intermediazione, considerato, peraltro, che
la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore
privato, non può spingersi alla ricerca della controparte
assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alle
stazioni appaltanti.
Al contrario, risultano ancora frequenti i casi in cui le
stazioni appaltanti, mediante un’unica gara, procedono alla
scelta dell’intermediario e della polizza assicurativa ovvero
affiancano all’incarico di brokeraggio anche la scelta
dell’impresa affidataria del servizio assicurativo. Simili
accorpamenti, benché verosimilmente attuati per esigenze di
economicità, non appaiono corretti, sia perché idonei a svilire
il ruolo del broker (avendo la stazione appaltante già
effettuato le scelte che invece dovrebbero essere fatte a
seguito dell’attività precontrattuale svolta dallo stesso) sia
perché i due servizi (intermediazione e copertura assicurativa)
appartengono a mercati distinti.
La possibilità di affidare congiuntamente l’incarico di
consulenza assicurativa e di ricerca della polizza assicurativa
è stata più volte stigmatizzata anche dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, in quanto ritenuta idonea ad
escludere dal confronto concorrenziale imprese che potrebbero
presentare offerte concorrenziali per uno solo dei due servizi
11 .
4.2. La remunerazione del broker
Un ulteriore elemento di
criticità è rappresentato dalle modalità di remunerazione del
broker. Nella maggioranza dei casi, sia per i clienti pubblici
che privati, il broker viene remunerato dalle imprese di
assicurazione con commissioni calcolate in percentuale dei premi
che verranno sottoscritti.
Tale sistema di remunerazione rischia di falsare i meccanismi di
gara: quando le stazioni appaltanti utilizzano, così come
richiesto dal Codice, il prezzo tra i criteri di valutazione
dell’offerta, inevitabilmente finiscono con l’effettuare il
confronto rispetto a grandezze indefinite poiché il prezzo, nel
caso delle gare per l’intermediazione assicurativa, viene
espresso in percentuale al valore delle polizze sottoscritte,
grandezza non nota al momento dello svolgimento della gara e che
può variare proprio a seguito dell’attività del broker. In
sostanza, non si assegna un punteggio maggiore al prezzo più
contenuto (che non può essere noto al momento dello svolgimento
della gara), ma all’offerta che presenta una percentuale più
bassa rispetto ad un valore non noto.
Inoltre, il ribaltamento del costo del servizio sulla compagnia
di assicurazione che sottoscrive la polizza ha spesso
erroneamente indotto a ritenere che tale affidamento non rientri
tra quelli disciplinati dal Codice ovvero che sia applicabile
una disciplina particolare, essendo in ogni caso il valore del
contratto inferiore alla soglia comunitaria. La questione
relativa alla presunta gratuità si ritiene ormai superata,
considerato che, ai sensi dell’art. 29 del Codice, il valore
posto a base di gara comprende l’insieme delle entrate che
affluiscono all’aggiudicatario per effetto dell’affidamento (sul
punto si vedano anche le deliberazioni dell’Autorità n. 9 del
12.02.2009 e n. 71 del 09.09.2009). Tuttavia, la asserita
gratuità del servizio di intermediazione assicurativa fa sì che,
spesso, nei bandi di gara, non si tenga sufficientemente conto
del prezzo reale del servizio.
In altri termini, oltre ad essere indeterminata al momento
dell’affidamento, la remunerazione del broker rischia di essere
sganciata dall’effettiva prestazione svolta e dai risultati
ottenuti mediante l‘attività di consulenza e di gestione dei
rischi, con conseguente impossibilità di introdurre nei
contratti adeguati strumenti di incentivazione. Al contrario, il
meccanismo di remunerazione adottato, nella grande maggioranza
dei casi, finisce per penalizzare il broker proprio allorquando
riesce a conseguire risparmi per la stazione appaltante
ascrivibili all’attività svolta.
Seguendo un trend crescente nel mercato assicurativo per i
grandi clienti, evidenziato nel documento di lavoro pubblicato
sul sito dell’Autorità, si suggerisce di adottare nei bandi
modalità di calcolo della remunerazione dei brokers tali da
permetterne la quantificazione esatta in sede di presentazione
dell’offerta e da non introdurre elementi disincentivanti al
perseguimento dei risultati attesi dalla loro attività. Nel
documento di lavoro menzionato sono indicati i vantaggi e gli
svantaggi legati a tre diverse forme di remunerazione del
broker: a) la situazione attuale con commissioni calcolate sui
premi futuri e a carico delle imprese; b) un sistema basato su
commissioni calcolate sui premi passati e a carico delle
imprese; c) la remunerazione diretta del broker da parte della
stazione appaltante.
4.3. Criteri di aggiudicazione e requisiti di
partecipazione
Si è osservato che in numerose
gare le stazioni appaltanti, in caso di utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tendono a valutare
l’offerta economica sulla base di formule a punteggio assoluto,
ponendo soglie inferiori e superiori per la percentuale della
commissione richiesta. Ad esempio, si assegna il punteggio
massimo se la commissione richiesta è pari o inferiore alla
soglia prefissata, un punteggio pari a zero se la commissione è
pari o superiore alla soglia massima prevista. Di regola, in
gare siffatte, si osserva la tendenza di tutti gli operatori
economici concorrenti ad offrire un prezzo allineato sul valore
sufficiente ad ottenere il punteggio massimo. Criteri di
valutazione dell’offerta economica basati sul punteggio assoluto
con una soglia prefissata finiscono, dunque, con l’allineare le
offerte economiche e, quindi, con lo svilire completamente la
componente di prezzo nell’ambito dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Peraltro, poiché tutti gli operatori economici
appaiono in grado di offrire il prezzo minimo indicato dalla
stazione appaltante, si può dedurre che la stessa avrebbe potuto
ottenere sconti maggiori rispetto a quelli prefissati.
Come per i servizi assicurativi, anche nelle procedure per
l’affidamento dei servizi di brokeraggio sono stati osservati
bandi nei quali è richiesta, quale requisito di partecipazione,
una capacità economica finanziaria sproporzionata rispetto al
valore dell’affidamento ovvero è richiesta la dimostrazione di
aver svolto un numero elevato di prestazioni a favore di
determinate stazioni appaltanti o per l’intermediazione di
determinati rischi.
In alcune circostanze, è prescritta la disponibilità di una sede
nel comune in cui è localizzata la stazione appaltante come
requisito di partecipazione,. In altri casi, ciò è considerato
come criterio di valutazione, insieme ad altri, legati alle
dimensioni del concorrente, quali il numero di dipendenti o il
fatturato realizzato. L’Autorità ha più volte avuto occasione di
ricordare come tali elementi introducono distorsioni nella
concorrenza, restringendo in modo ingiustificato il numero di
potenziali concorrenti alla gara e favorendo gli operatori
economici di dimensioni maggiori, senza che ciò risulti in alcun
modo correlato con la qualità dell’offerta.
Sulla base di quanto sopra
considerato
IL CONSIGLIO
Adotta la presente
determinazione.
Il Consigliere Relatore : Sergio
Gallo
Il Presidente : Sergio Santoro
Depositato presso la Segreteria
del Consiglio in data: 22 marzo 2013
Il Segretario: Rosetta Greco
1.
Le aziende del servizio sanitario, gli enti, i
concessionari e i gestori dei servizi pubblici locali e
i Comuni sono, nell’ordine, i principali attori dal lato
della domanda. Nel periodo gennaio 2009 – ottobre 2012,
sono state censite oltre 33 mila procedure, con un
importo medio a base di gara superiore ai 300 mila euro.
Tale dato, basato sulla richiesta dei Cig, è però
comprensivo di richieste di nuovi codici identificativi
a seguito di gara andata deserta.
2.
Occorre sottolineare che non tutte le stazioni
appaltanti comunicano in maniera corretta i dati sui
risultati della procedura di aggiudicazione
all’Osservatorio: per i servizi assicurativi,
considerando il periodo gennaio 2009 – ottobre 2012, le
informazioni in proposito trasmesse concernono circa il
50% degli affidamenti per un importo complessivo a base
di gara pari a circa 5 miliardi di euro.
3.
I dati sulle coperture assicurative vanno però letti con
cautela, in quanto spesso le stazioni appaltanti
registrano la gara nel sistema con l’indicazione
generica di servizi assicurativi e non sempre risulta
agevole differenziare per le diverse categorie
assicurative.
4.
In sostanza, la formula è la seguente: (numero di
sinistri x importo medio per sinistro)/numero di
polizze. Il rapporto tra numero di sinistri e numero di
polizze (definito come frequenza sinistri) può fornire
una stima della probabilità di un sinistro.
5.
Sulla parte posta a riserva, che viene investita, le
imprese possono ottenere utili. Nel tempo, il valore
delle riserve (e il costo dei sinistri) è soggetto a
variazioni imputabili a diversi fattori: ad esempio,
l’entità del rimborso effettivo è diversa da quella
stimata, alcuni sinistri possono non avere seguito o,
più in generale, occorre rivedere la grandezza delle
somme riservate. La recente riduzione dei proventi
derivanti dalla gestione finanziaria delle somme
accantonate per le riserve tecniche delle imprese può
considerarsi come una delle cause che ha contribuito
all’innalzamento del costo assicurativo.
6.
Il rischio è che i soggetti, una volta assicurati,
possano non prestare la necessaria cautela nello
svolgimento delle proprie attività, aumentando così
ex post il grado di sinistrosità.
7.
Dette clausole di recesso sono spesso del seguente
tenore: «Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo
giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo,
l’Assicuratore ed il Contraente possono recedere dalla
polizza, che assicura il relativo rischio, con preavviso
di almeno … giorni. In tal caso, l’Assicuratore, entro …
giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la
parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al
periodo di rischio non corso».
8.
Cfr. Corte di Appello di Roma 7 maggio 2002.
9.
L’art. 44, comma 1, del Codice delle Assicurazioni
prevede che «l'impresa dispone costantemente di un
margine di solvibilità sufficiente per la complessiva
attività esercitata nel territorio della Repubblica ed
all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le
regole tecniche per la determinazione e il calcolo del
margine di solvibilità richiesto, secondo i rami
esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente
capo e di quelle previste dalla normativa in materia di
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario».
10.
L'art. 2, comma 1, n. 3, della direttiva 2002/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002
definisce le attività di intermediazione assicurativa
come «le attività consistenti nel presentare o
proporre contratti di assicurazione, o compiere altri
atti preparatori o relativi alla conclusione di tali
contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso
di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione».
11.
Cfr., ad esempio, segnalazione AS623 del 20/10/2009,
Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da
parte delle pubbliche amministrazioni.
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