Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
Parere sulla Normativa del 30/07/2013 - rif.
AG 7/2013
Richiesta di parere ai
sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti
giuridici – Associazione Nazionale Costruttori Edili –
Consorzio stabile mandatario in RTI - Sostituzione delle
imprese del consorzio stabile – Corretta interpretazione delle
norme.
Con nota acquisita
al prot. n. 109425 in data 14 novembre 2012, l’Associazione
Nazionale Costruttori Edili ha posto un quesito giuridico sulla
legittimità della modifica soggettiva delle ditte esecutrici,
facenti parte di un consorzio stabile, partecipante – in
qualità di mandatario – ad un RTI ordinario.
Nello specifico, rappresenta l’istante che, nell’ambito di un
appalto di lavori aggiudicato ad un’associazione temporanea di
imprese, costituitasi in RTI a seguito dell’aggiudicazione,
formata da un consorzio stabile quale mandatario e da una
società cooperativa a responsabilità limitata quale mandante,
il consorzio stabile (mandatario) ha chiesto – a seguito
dell’aggiudicazione definitiva e prima dell’inizio dei lavori –
di poter sostituire una delle imprese indicate in sede di
offerta quali esecutrici con un’altra impresa socia, pur sempre
qualificata per l’esecuzione dei lavori; in alternativa, il
medesimo Consorzio ha chiesto alla stazione appaltante che gli
sia permesso di affiancare, in fase di esecuzione, la società
subentrante alle originarie esecutrici dichiarate. Rappresenta
l’istante che la stazione appaltante ha respinto le richieste
del consorzio stabile, adducendo l’immodificabilità della
compagine e la circostanza della avvenuta valutazione della
stessa nel procedimento di selezione.
L’istanza è stata ritenuta rilevante e, con nota del 22 gennaio
2013, è stata data comunicazione all’istante dell’avvio del
procedimento, con invito a fornire eventuali documenti
integrativi.
In esito all’istanza di esame, il Consiglio nella seduta del 30
luglio 2013 ha approvato le seguenti considerazioni.
L’istante ritiene che la possibilità che il consorzio stabile
modifichi le imprese originariamente designate quali esecutrici
sarebbe legittima e non soggetta, né assoggettabile, ad alcuna
limitazione. A tal fine argomenta ricordando, in primo luogo,
che il legislatore ha affermato il principio della
immodificabilità delle imprese già designate solo con
riferimento ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed ai
consorzi ordinari di concorrenti (art. 37), omettendo di
contemplare analoga disciplina con riferimento ai consorzi
stabili (art. 36), per i quali si dovrebbe intendere vigente una
disciplina diversa.
Da un lato, infatti, nell’art. 37 del Codice è espressamente
previsto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta (comma 9); dall’altro, al
contrario, nell’art. 36 del Codice, relativo ai consorzi
stabili, non è contemplata una disposizione analoga, né un
rinvio alla disciplina de qua. Tale silenzio normativo dovrebbe
far ritenere – secondo l’istante – che il legislatore, non
avendo espressamente riprodotto il divieto di cui sopra anche
nell’art. 36, abbia ritenuto applicabile ai consorzi stabili
una disciplina diversa, che tiene conto della loro peculiarità.
In secondo luogo, l’istante ricorda che l’assegnazione ad altra
impresa partecipante fatta dal consorzio non costituisce
affidamento in appalto o subappalto ma si risolve in un “atto
unilaterale recettizio interno”. Ciò in quanto il vincolo per
l’impresa designata deriverebbe dal rapporto consortile, in
forza del quale i consorziati conferiscono alla struttura
consortile l’incarico di stipulare contratti di appalto per loro
conto ed in nome del consorzio e di indicare, di volta in
volta, a quale fra loro assegnare e far eseguire i lavori. Fa
osservare, inoltre, l’istante, richiamando la Determinazione n.
11 del 2004 dell’Avcp, che nella fattispecie non vi sarebbe una
duplicità di contratti di appalto, ma un unico contratto, che
il consorzio stabile stipula in nome proprio, ma per conto delle
imprese consorziate e che tale configurazione del rapporto tra
consorzio e imprese comporta che soltanto il primo si
qualifichi in fase di gara e costituisca unica controparte
contrattuale della stazione appaltante.
In ragione di tali premesse, ritenendo che la partecipazione di
un impresa del consorzio diversa da quella dichiarata in sede
di offerta configuri una mera variazione organizzativa interna
del soggetto consorziato, non incidente sul ruolo dello stesso
nei rapporti con la stazione appaltante, l’istante conclude
affermando l’infondatezza del diniego opposto dalla stazione
appaltante al consorzio stabile.
Preliminarmente,
occorre riconoscere che i rappresentati mutamenti soggettivi,
alla stregua di un mutamento nella composizione societaria,
interessano vicende interne ad un soggetto collettivo
partecipante, a propria volta, al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese. Sotto il profilo della partecipazione all’appalto,
cioè dal punto di vista delle percentuali di partecipazione,
non si ravvisano infatti delle modifiche o alterazioni nelle
relazioni esterne tra i soggetti che compongono il
Raggruppamento Temporaneo.
Posta questa premessa, occorre verificare se la modifica
interna di un soggetto associato, quale il Consorzio stabile
che – a sua volta – partecipa ad un RTI, possa rilevare alla
stregua di un mutamento del Raggruppamento stesso, sotto il
profilo della modifica qualitativa nella esecuzione
dell’appalto.
Come è noto, il consorzio stabile - introdotto originariamente
dalla l. 109/94 e poi recepito nel Codice dei contratti
pubblici - si distingue dai Raggruppamenti Temporanei di
Imprese per il fatto di istituire una struttura stabilmente
dedicata alla partecipazione agli appalti pubblici. Afferma la
giurisprudenza che il consorzio stabile “costituisce un nuovo e
peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a
dimensione associativa tra imprese, caratterizzato
oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto
tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in
modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicché unico
interlocutore con l'amministrazione appaltante è il medesimo
consorzio, con la conseguenza che i requisiti speciali di
idoneità tecnica e finanziaria devono essere da esso comprovati
con il cumulo dei requisiti delle singole consorziate e non
solo di quelli delle imprese per le quali il consorzio dichiari
di concorrere” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 agosto 2006, n.
7115). Esso è una figura che prevede la possibilità di
costituire strutture aggregative stabili, dotate di
soggettività giuridica e autonoma qualificazione e abilitate
alla partecipazione alle gare per l’aggiudicazione dei lavori
pubblici e l’esecuzione degli stessi (Determinazione 9 giugno
2004, n. 11).
Posta questa differenza, occorre conseguentemente riconoscere
che “il consorzio stabile ex art. 36 del D.Lgs. n. 163 del 2006
(Codice degli Appalti) è un soggetto che si connota per la
creazione a priori di una struttura unificata tra le imprese
consorziate che in tal modo si aggregano e, ferma restando
l'autonomia soggettiva di queste ultime, postula un legame
associativo tra loro ben più stretto che in ogni altra forma di
collegamento prevista dalla legge. Il consorzio stabile, quale
forma intermedia tra le associazioni temporanee di imprese e la
concentrazione delle stesse, ha la capacità di assumere in
proprio le obbligazioni dedotte in appalto e non è assimilabile
alla comune categoria delle ATI, nel cui unico ambito è
possibile distinguere le funzioni, come prescrive l'art. 37, D.Lgs.
n. 163 del 2006, di capogruppo mandataria e di mandanti e,
dunque, i requisiti di minima qualificazione necessaria, sicché
ad esse o ad altre forme aggregative di imprese e non anche ai
consorzi stabili intende riferirsi la lex specialis ogni
qualvolta ricorre all'uso, certo non casuale, dei vocaboli
«impresa mandataria» e «mandanti»” (Cons. Stato Sez. III,
14-01-2013, n. 145).
Il consorzio stabile, dunque, pur mantenendo apparentemente
connotati di una forma associata, assume tuttavia le
caratteristiche di nuova ed autonoma soggettività per
l’ordinamento giuridico (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 24
marzo 2006 n. 1529; T.A.R. Lazio, III, 9 agosto 2006, 7115;
T.A.R. Toscana Firenze, II, 22 giugno 2010, n. 2040).
Ne deriva che – a differenza delle società riunite che
realizzano una mera con titolarità del rapporto obbligatorio
derivante dal contratto – il consorzio stabile realizza una
nuova struttura soggettiva: pertanto, eventuali mutamenti
interni della struttura rilevano come mutamenti di rapporti
interorganici interni alla struttura, senza assumere valenza
intersoggettiva a rilevanza esterna. A differenza delle
riunioni temporanee di imprese, infatti, il Consorzio è l’unica
controparte del rapporto di appalto sia nella fase di gara che
in quella di esecuzione del contratto e, in relazione alle
singole consorziate, opera sulla base di un rapporto organico.
Peraltro, l’Autorità ha recentemente affermato – in un caso in
cui veniva in questione un contratto di appalto tra un Comune e
un consorzio – che nel caso in cui il consorzio designi
l’impresa esecutrice “tale designazione è un atto meramente
interno al consorzio, che non vale ad instaurare un rapporto
contrattuale tra la consorziata e la stazione appaltante. La
designazione della consorziata per l’esecuzione dei lavori è un
atto rilevante solo nei rapporti interni tra il Consorzio e le
sue consorziate: tale atto determina unicamente una
distribuzione interna di responsabilità in opponibile ai terzi”
(Parere sulla normativa 7 marzo 2013, AG 26/12).
In altri termini, il rapporto organico che lega le consorziate,
ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, non
appare diverso da quello che lega i singoli soci ad una società
ed è tale che le attività compiute dalle consorziate siano
imputate organicamente al consorzio, come unico ed autonomo
centro di imputazione e di riferimento di interessi. Ne deriva
che “l’autonoma soggettività del consorzio consente la
possibilità di designare una nuova cooperativa come esecutrice
ove per motivi sopravvenuti la prima designata non sia in
condizione di svolgere compiutamente la prestazione” (Cons.
Giust. Amm. Regione Siciliana, sez. giur., 2 gennaio 2012, n.
12).
In conclusione, le motivazioni esposte portano a ritenere a
fortiori che le modifiche soggettive di un Consorzio stabile,
partecipante come mandatario in un RTI ordinario, abbiano un
rilievo meramente interno, qualificabile alla stregua di un
rapporto interorganico. Infatti, se tali modifiche non incidono
nel rapporto tra consorzio stabile e stazione appaltante, esse
non mutano in alcun modo la partecipazione soggettiva del
consorzio stabile al raggruppamento temporaneo aggiudicatario
di un appalto pubblico, anche in qualità di mandatario. Tale
modifica soggettiva infatti non incide sul soggetto
partecipante alla gara e/o esecutore del contratto, che rimane
immutato e non appare, per questo, incorrere nel principio di immodificabilità
soggettiva dei partecipanti alle gare, né in quello di immodificabilità
del raggruppamento temporaneo di imprese.
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