Autorità
Nazionale Anticorruzione
Regolamenti
del 07 dicembre 2018
Regolamento per l’esercizio
della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale
anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n.
190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori
dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso.
(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.295 del 20
dicembre 2018)
IL CONSIGLIO
VISTA
la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni
per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97 recante la “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
TENUTO CONTO che l’adozione di pareri non
vincolanti in materia di contratti pubblici, nonché in
tema di prevenzione della corruzione, richiesti con
riferimento a casi concreti in ordine alla corretta
interpretazione e applicazione della disciplina di
settore – fatta eccezione per i pareri di precontenzioso
di cui all’art. 211 del richiamato d.lgs. n. 50/2016 –
costituisce una funzione strettamente connessa con le
funzioni di regolazione e di vigilanza dell’Autorità, in
quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad
orientare l’attività alle amministrazioni, nel pieno
rispetto della discrezionalità che le caratterizza;
RITENUTO opportuno adottare criteri
omogenei e un iter procedimentale uniforme per
l’esercizio della funzione consultiva svolta
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sia in materia di
prevenzione della corruzione sia in materia di contratti
pubblici;
VISTA la deliberazione del Consiglio
del 21 novembre 2018.
Emana il
seguente Regolamento
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
1.«Autorità», l’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
2.«Presidente», il Presidente dell’Autorità;
3.«Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;
4.«Ufficio», l’ufficio dell’Autorità competente per
materia;
5.«Codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i.
Art. 2 – Oggetto
1.L’Autorità svolge attività
consultiva, con riferimento a fattispecie concrete,
in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza, con particolare riguardo alle
problematiche interpretative e applicative della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti
attuativi e, in materia di contratti pubblici, con
particolare riguardo alle problematiche
interpretative e attuative del Codice, fatta
eccezione per i pareri di precontenzioso di cui
all’art. 211, comma 1.
2. L’attività consultiva è svolta:
a) nei casi indicati nell’art. 1,
co. 2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e
nell’art. 16, co. 3 del d.lgs. 39/2013;
b)quando la questione sottoposta all’attenzione
dell’Autorità presenta una particolare rilevanza
sotto il profilo della novità, dell’impatto
socio-economico o della significatività dei
profili problematici posti in relazione alla
corretta applicazione delle norme indicate nel
comma 1.
3.Le richieste di parere non
rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi
e riferite a questioni giuridiche ritenute di
interesse generale, sono trasmesse agli uffici
competenti per materia ai fini dell’adozione di
eventuali atti regolatori e,ove ne ricorrano i
presupposti, agli uffici di vigilanza.
Articolo 3 – Soggetti
richiedenti
1.Possono rivolgere all’Autorità
richiesta di parere, nelle materie di cui all’art.
2, comma 1, i seguenti soggetti:
a)per i pareri previsti all’art.
1, co. 2, lett. d), della legge n. 190 del 2012,
il Ministro per la pubblica amministrazione;
b)per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett.
e), della legge n. 190 del 2012, le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali;
c)in materia di conferimento degli incarichi di
cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs.
165/2001, anche i soggetti privati destinatari
dell’attività delle amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che
intendano conferire un incarico;
d)per i pareri previsti dall’art. 16, co. 3, del
d.lgs. n. 39 del 2013, i Ministeri che emettono
direttive e circolari concernenti
l’interpretazione delle disposizioni del
suddetto decreto;
e)sull’applicazione della disciplina per la
prevenzione della corruzione e trasparenza, con
particolare riguardo alla l. 190/2012 e relativi
decreti attuativi, in casi diversi da quelli di
cui alle lett. a), b) e c), i soggetti di cui
all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
f)in materia di contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, come definite all’art. 3, co. 1,
lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori
di interessi collettivi costituiti in
associazioni o comitati.
Articolo 4 –
Modalità di presentazione della richiesta
1.La richiesta di parere è trasmessa
all’Autorità unitamente alla documentazione ritenuta
utile per inquadrare compiutamente la questione
giuridica sottoposta. A tal fine è possibile
utilizzare il modulo allegato al presente
Regolamento.
2.La richiesta, sottoscritta dal legale
rappresentante o dal RPCT dell’amministrazione/ente
pubblico/ente di diritto privato di cui all’art. 3,
co. 1, deve contenere la ricostruzione di tutti gli
elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai
fini del rilascio del parere.
3.Nella richiesta di parere i soggetti interessati
segnalano i dati personali che a loro giudizio
devono essere sottratti alla pubblicazione del
parere, ai sensi dell’art. 8.
Articolo 5 –
Inammissibilità della richiesta
1.Sono ritenute inammissibili le
richieste che:
a)non rientrano nelle ipotesi di
cui all’art. 2, commi 1 e 2;
b)non sono sottoscritte dall’organo competente,
ai sensi dell’art. 4, comma 2;
c)sono interferenti con esposti di vigilanza,
atti di regolazione a valenza generale, comunque
denominati e procedimenti sanzionatori in corso
di istruttoria presso l’Autorità;
d)hanno a oggetto questioni e/o materie che
esulano dalla competenza dell’Autorità.
Articolo 6 –
Archiviazione delle richieste
1.L’Ufficio competente valuta
l’ammissibilità delle richieste di parere ai sensi
dell’art. 5 e provvede ad archiviare le richieste
ritenute inammissibili, comunicando al Consiglio,
con cadenza mensile, l’elenco delle archiviazioni
predisposte.
2.L’elenco delle archiviazioni è pubblicato sul sito
istituzionale e sostituisce ogni altra forma di
comunicazione ai soggetti interessati.
Articolo 7 – Istruttoria e
adozione del parere
1.L’Ufficio, con riferimento alle
richieste di parere non archiviate ai sensi
dell’art. 6, svolge l’istruttoria di norma entro il
termine di 120 giorni dal ricevimento della
richiesta da parte dell’Autorità.
2.L’Ufficio elabora una proposta di parere e la
sottopone all’approvazione del Consiglio.
3.Il parere può essere reso in forma semplificata
nei casi in cui la questione giuridica sottoposta è
di agevole interpretazione per via di precedenti
pronunce dell’Autorità e/o di indirizzi
giurisprudenziali consolidati.
4.I pareri di cui ai commi 2 e 3, approvati dal
Consiglio, sono comunicati alle parti interessate a
cura dell’Ufficio.
5.Il Consiglio, ovvero il Presidente in casi di
urgenza e salva ratifica del Consiglio, può disporre
la trattazione di richieste di parere che rientrino
nelle ipotesi di cui all’art. 2.
Articolo 8 – Pubblicità
1.I pareri adottati ai sensi
dell’art. 7 sono pubblicati sul sito internet
dell’Autorità, tenendo conto dell’eventuale
richiesta formulata dalle parti, ai sensi dell’art.
4, comma 3, e comunque sottraendo dalla
pubblicazione solo i dati personali non pertinenti o
eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le
deliberazioni dell’Autorità.
Articolo 9 – Abrogazione
1.Il presente Regolamento è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
2.A far data dall’entrata in vigore del presente
Regolamento è abrogato il Regolamento del 20 luglio
2016.
Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1102
nell’adunanza del 21 novembre 2018.
Raffaele Cantone
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