Autorita' di vigilanza sui Lavori Pubblici
Provvedimento del 15 dicembre 1999
Comunicazione dei criteri
di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti di lavori pubblici
Premesso che: - nella Gazzetta Ufficiale del 2
novembre 1999, n. 257, l'autorità, per' la vigilanza sui lavori pubblici ha dato
comunicazione della costituzione, alle proprie dipendenze, dell'Osservatorio dei lavori
pubblici; - nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni
e si è riservata ulteriori comunicazioni in merito a: a) indirizzi delle sezioni
regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, aventi sede presso le Regioni e le
Province autonome alle quali inviare le informazioni previste dall'articolo 4, comma 18,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, concernenti i lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale; b) criteri di raccolta e modalità di invio
delle informazioni richieste; c) ulteriori informazioni e dati da inviare; l'autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici da'comunicazione che, con delibera di Consiglio del 9
dicembre 1999, sono stati fissati i criteri e le ulteriori specificazioni per la raccolta
dei dati previsti dall'articolo 4, commi 16, lett. a) e commi 17 e 18 e dall'articolo 24,
comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e le relative
modalità di invio. E' stato altresì disposto di istituire presso l'Osservatorio una
apposita banca dati per la raccolta delle informazioni anagrafiche relative a tutti i
soggetti che, a vario titolo, partecipano al processo di produzione di interventi
pubblici: stazioni appaltanti, imprese appaltatrici, incaricati dei servizi tecnico
amministrativi.
In particolare: 1. Le stazioni appaltanti
nazionali aventi esclusivamente struttura centralizzata inviano le informazioni alla
sezione centrale dell'Osservatorio.
2. Le stazioni appaltanti lavori di interesse
regionale, provinciale e comunale, inviano le informazioni alla sezione regionale
dell'Osservatorio competente per territorio.
3. Qualora le stazioni appaltanti nazionali
abbiano struttura organizzativa articolata anche su base locale, le informazioni sono
inviate alla sezione centrale dell'Osservatorio direttamente, se relative agli appalti
indetti dalla sede centrale, o alla: sezione regionale competente per territorio, se
relative agli appalti indetti dalle sedi locali.
4. 1 responsabili delle Sovraintendenze per i
beni ambientali e architettonici aventi sede nel capoluogo di regione inviano le
informazioni relative ai lavori di propria competenza alla sezione centrale
dell'Osservatorio per il tramite della 'competente sezione regionale.
5. L'Autorità darà comunicazione della avvenuta
costituzione di ciascuna sezione regionale avente sede presso la Regione o la Provincia
Autonoma del relativo indirizzo con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le
informazioni sono trasmesse alle suddette sezioni regionali dell'Osservatorio decorsi
quindici giorni dalla predetta data.
Nelle more della costituzione delle sezioni
regionali tutte le comunicazioni inerenti agli appalti sono dirette alla sezione centrale
dell'Osservatorio.
6. Dal 1° marzo 2000, sono tenute all'invio
delle comunicazioni previste dall'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni - per i lavori di importo superiore a: 150.000 Euro
(pari a Lit. 290.440.500) - tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti
aggiudicati a seguito di gara o affidati a trattativa privata successivamente alla data
del 1° gennaio 2000, qualunque sia la data del bando o dell'invito; dette comunicazioni
devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede allegate sub "A" e
"B/1-6" e sub "C/1-3", alla presente Comunicazione.
7. Dal 1° marzo 2000, sono tenute all'invio
delle comunicazioni previste dall'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni - per i lavori inferiori a 150.000 Euro (pari a Lit.
290.440.500) - tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti affidati a
trattativa privata, successivamente alla data del 1 gennaio 2000, qualunque sia la data
dell'invito.
Dette comunicazioni devono avvenire utilizzando
la scheda allegata sub "D".
8. Dalla data dell'1 gennaio 2001, sono, tenute
all'invio delle comunicazioni annuali - per i lavori di importo inferiore a 150.000 Euro
pari a Lit. 290.440.500) - previste al punto 7 dell'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per
appalti aggiudicati o affidati successivamente alla data dell'1 gennaio 2000, qualunque
sia la data del bando o dell'invito. Dette comunicazioni devono avvenire utilizzando la
scheda allegata sub "E".
9. Le comunicazioni relative alle informazioni
anagrafiche delle stazioni appaltanti, delle imprese appaltatrici nonché quelle relative
agli incaricati dei servizi tecnico - amministrativi sono inviate dalle stazioni
appaltanti ogniqualvolta specificamente richiesto nella compilazione delle schede di ai
punti precedenti. Dette comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede
allegate sub "C/1-3".
10. Fuori dai casi di cui al precedente punto,
dal 1° aprile 2000, sono comunque tenute all'invio di informazioni anagrafiche le
stazioni appaltanti che abbiano appaltato o affidato almeno un lavoro nell'ultimo
quinquennio. Le relative comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le
schede allegate sub "C/I".
11. Dal 15 febbraio 2000 le schede di rilevazione
dati, corredate da istruzioni per la compilazione, sono disponibili nel sito Internet
dell'Autorità, all'indirizzo- http://www.autoritalavoripubblici.it.
12. Le stazioni appaltanti, prelevati dal sito
Internet i modelli corrispondenti alle comunicazioni da inviare, li compilano e li
trasmettono su supporto informatico (floppy disk) o tramite rete protetta della pubblica
amministrazione. Fino all'entrata in funzione di un sistema di validazione dei dati
informatici ì modelli vengono anche stampati e sottoscritti e restano, depositati nella
sede dell'Osservatorio al quale viene inviato il supporto informatico.
13. Ai fini di quanto indicato nei punti
precedenti si comunicano gli indirizzi dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici: Via Virgilio Talli, 141 00139 - Roma - Via di Ripetta, 246 - 00186 - Roma (a
partire dal 15 febbraio 2000) E-Mail: jjgarrò@tin.it
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