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   Normativa Appalti di Opere  

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
COMUNICATO DEL 2 NOVEMBRE 1999
Comunicazione della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 10, decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

(G.U. n. 257 del 2 novembre 1999)

L'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI

L'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici da' comunicazione che, con propria delibera del 19 ottobre 1999, in esecuzione delle disposizloni di cui all'art. 4, comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è stato costituito ed opera alle proprie dipendenze:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 10 del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dal sessantesimo giorno, successivo all'avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è fatto obbligo di inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni prescritte dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo le modalità e le scadenze temporali di seguito specificate.

2. Sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'art. 4,  comma 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU.

3. Si intendono per stazioni appaltanti lavori pubblici tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera a), b) e c), nonché le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti infraregionali da queste finanziati per i lavori di loro competenza.

4. Le informazioni da comunicare, per ciascun intervento, sono quelle elencate dall'art. 4,  comma 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. In sede di prima applicazione le comunicazioni relative al punto 5 lettera b) vanno integrate da tutte le informazioni indicate nella precedente lettera dello stesso punto.

5. I termini di invio delle informazioni di cui alla successiva lettera a) decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di aggiudicazione. Per le informazioni di cui alla successiva lettera b), i termini decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di effettuazione dell'adempimento di cui è richiesto l'invio delle informazioni.
Pertanto, devono essere inviati:

a) entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o di affidamento a trattativa privata, i dati concernenti:

1) la denominazione dei lavori;
2) il contenuto dei bandi e dei verbali di gara;
3) l'elenco dei soggetti partecipanti o invitati;
4) l'importo di aggiudicazione;
5) il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario;
6) il nominativo del progettista;

b) entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, i dati concernenti:

1) l'inizio dei lavori;
2) gli stati di avanzamento;
3) le varianti;
4) l'ultimazione dei lavori;
5) l'effettuazione del collaudo;
6) l'importo finale dei lavori.

6. I dati relativi alle trattative private ed alle varianti, derivanti da errore od omissione del progetto esecutivo, ai sensi degli art. 24, comma 2 e 25 comma 1, lettera d), debbono essere corredati dalla documentazione giustificativa.

7. Ai sensi del comma 16, lettera a), (dell'articolo 4 - n.d.r.) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno devono essere inviate informazioni riassuntive relative ai lavori di importo inferiore a 150.000 ECU dell'anno precedente e concernenti:

1) l'elenco dei lavori affidati e relativa denominazione;
2) l'importo di aggiudicazione;
3) le procedure di aggiudicazione;
4) la data di ultimazione dei lavori;
5) il maggior tempo impiegato e i maggiori oneri sostenuti.

8. L'invio delle informazioni dovrà avvenire, con decorrenza del terniine indicato al punto 1, esclusivamente avvalendosi dell'apposita modulistica, attualmente in via di predisposizione, che sarà pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 1999.

9. Nelle more della definizione dell'articolazione, sull'intero territorio nazionale, dell'Osservatorio dei lavori pubblici - prevista e disciplinata dall'art. 4, punto 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7, ivi comprese quelle relative ai lavori di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, dovranno essere inviati nelle forme e con le modalità di cui al punto 8, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

10. Con ulteriori comunicazioni saranno resi noti:
a) gli indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici ai quali inviare le informazioni concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, quali definite dal protocollo d'intesa tra l'autorità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) le modalità di invio "telematico" delle informazioni richieste all'entrata in funzione del "sistema informativo" dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
c) le ulteriori informazioni e i dati, dei quali sarà previsto l'invio dagli atti regolamentari, adottati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

11. La presente comunicazione vale anche ai fini di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera f-ter), della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, relativamente alla trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici dei dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dagli organi giudicanti.

12. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 o che non rispetti i termini di invio è sottoposto, con provvedimento dell'autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

 

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