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   Normativa Appalti di Opere  

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDIMENTO DEL 26 OTTOBRE 1999

in materia di anomalia delle offerte ex art. 21, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109

Con alcuni esposti pervenuti a questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sono state segnalate delle questioni interpretative riguardanti la materia delle offerte di ribasso anormalmente basse.
Con riferimento alle questioni sollevate, il consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ritenendole non prive di rilievo, nella riunione del 26 ottobre 1999 ha approvato la presente determinazione.
La materia dell'anomalia delle offerte è disciplinata dall'articolo 21, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Il comma prevede, sia nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ecu e sia nel caso di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu, la determinazione di una soglia di anomalia dei ribassi.

1. Il calcolo della soglia di anomalia si effettua nel seguente modo:

1.1 si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcun ordine;
1.2 si calcola il 10% del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;
1.3 si escludono fittiziamente dall'elenco un numero di offerte di minor ribasso, pari al numero di cui al punto 1.2, nonché un numero di offerte di maggior ribasso, pari al numero di cui al punto 1.2 (cosiddetto taglio delle ali);
1.4 si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto 1.3;
1.5 si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto 1.3, lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 1.4 e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;
1.6 si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui al punto 1.4 sia pari a uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno;
1.7 si somma la media di cui al punto 1.4 con la media di cui al punto 1.6; tale somma costituisce la soglia di anomalia.

2. Lo stesso risultato può essere conseguito sostituendo alle operazioni di cui ai punti 1.5, 1.6 e 1.7 la seguente unica operazione:
- si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto 1.3, la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui al punto 1.4; tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia.

3. Determinata la soglia di anomalia si procede:

3.1 nel caso degli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ecu:
a) alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano superiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1.7 e, quindi, anche  di quelle offerte relative a quel 10% di cui al punto 1.3 che non hanno contribuito alla determinazione delle medie di cui ai punti 1.4 e 1.5;
b) ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla soglia di anomaia; in caso di parità si procede per sorteggio.

3.2 nel caso degli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu.

3.3 ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 93/37/Cee del consiglio, del 14 giugno 1993, nonché delle disposizioni contenute nell'articolo 21, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, alla valutazione di anomalia di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiore alla soglia di anomalia di cui al punto 1.7 comprese, quindi, anche di quelle offerte relative a quel 10%, di cui al punto 1.3, che non hanno contribuito alla determinazione delle medie di cui ai punti 1.4 e 1.5; la valutazione si effettua progressivamente a partire dall'offerta di ribasso più alta e termina quando si ritiene un'offerta non anomala ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna non anomala;

3.4 ad aggiudicare l'appalto:
- al concorrente la cui offerta di ribasso, pur essendo superiore alla soglia di anomalia, sia stata ritenuta, a seguito della valutazione di anomalia di cui al punto 1.1, non anomala;
- al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla soglia di anomalia qualora tutte le offerte pari o superiore alla soglia di anomalia siano state ritenute, a seguito della valutazione di anomalia di cui al punto 1.1, anomale; in caso di parità si procede per sorteggio.

Non si procede all'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a cinque.

Ai fini di consentire la valutazione di anomalia, il bando di gara o la lettera di invito riguardanti appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu, devono indicare le lavorazioni per le quali i concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a corredo dell'offerta, le giustificazioni del relativo prezzo offerto; le lavorazioni devono essere quelle più significative e, cioè, quelle che nel computo metrico estimativo del progetto concorrono a formare un importo non inferiore al 75% dell'importo a base di gara.

Non sono idonei a giustificare situazioni di anomalia delle offerte gli elementi i cui valori sono contrastanti sia con quelli minimi stabiliti come inderogabili da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e sia con quelli rilevabili da dati ufficiali.

Devono, pertanto, essere presi in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate:
- sull'economicità del procedimento di costruzione;
- sulle soluzioni tecniche adottate;
- sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Le disposizioni di cui all'aarticolo 21, comma 1-bis, primo, secondo e terzo periodo implicano che, per gli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu, le offerte debbano essere formulate esclusivamente a prezzi unitari, così da consentire alle stazioni appaltanti di tenere conto nella valutazione di anomalia oltre che del prezzo offerto per le singole lavorazioni anche delle relative quantità. Alla regola indicata al punto 3.4 può, inoltre, derogarsi in via eccezionale quando, ad avviso dell'amministrazione, esistono concordanti elementi che richiedono di procedere all'ulteriore verifica anche di offerte sotto soglia.

 

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