AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDIMENTO DEL 26 OTTOBRE 1999
in materia di anomalia delle offerte ex art.
21, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109
Con alcuni esposti pervenuti a questa Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici, sono state segnalate delle questioni interpretative
riguardanti la materia delle offerte di ribasso anormalmente basse.
Con riferimento alle questioni sollevate, il consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, ritenendole non prive di rilievo, nella riunione del 26 ottobre 1999 ha
approvato la presente determinazione.
La materia dell'anomalia delle offerte è disciplinata dall'articolo 21, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modifiche. Il comma prevede, sia nel caso di lavori di importo inferiore a 5
milioni di ecu e sia nel caso di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu, la
determinazione di una soglia di anomalia dei ribassi.
1. Il calcolo della soglia di anomalia si
effettua nel seguente modo:
1.1 si forma l'elenco delle offerte ammesse
disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno
singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcun ordine;
1.2 si calcola il 10% del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità
superiore;
1.3 si escludono fittiziamente dall'elenco un numero di offerte di minor ribasso, pari al
numero di cui al punto 1.2, nonché un numero di offerte di maggior ribasso, pari al
numero di cui al punto 1.2 (cosiddetto taglio delle ali);
1.4 si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione
di esclusione fittizia di cui al punto 1.3;
1.5 si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di
esclusione fittizia di cui al punto 1.3, lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui
al punto 1.4 e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;
1.6 si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora
il numero dei ribassi superiori alla media di cui al punto 1.4 sia pari a uno la media
degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno;
1.7 si somma la media di cui al punto 1.4 con la media di cui al punto 1.6; tale somma
costituisce la soglia di anomalia.
2. Lo stesso risultato può essere conseguito
sostituendo alle operazioni di cui ai punti 1.5, 1.6 e 1.7 la seguente unica operazione:
- si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione
fittizia di cui al punto 1.3, la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui
al punto 1.4; tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia.
3. Determinata la soglia di anomalia si procede:
3.1 nel caso degli appalti di importo inferiore a
5 milioni di ecu:
a) alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano superiori alla soglia
di anomalia di cui al punto 1.7 e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel
10% di cui al punto 1.3 che non hanno contribuito alla determinazione delle medie di cui
ai punti 1.4 e 1.5;
b) ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più
alla soglia di anomaia; in caso di parità si procede per sorteggio.
3.2 nel caso degli appalti di importo pari o
superiore a 5 milioni di ecu.
3.3 ai sensi dell'articolo 30 della direttiva
93/37/Cee del consiglio, del 14 giugno 1993, nonché delle disposizioni contenute
nell'articolo 21, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, alla
valutazione di anomalia di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiore alla
soglia di anomalia di cui al punto 1.7 comprese, quindi, anche di quelle offerte relative
a quel 10%, di cui al punto 1.3, che non hanno contribuito alla determinazione delle medie
di cui ai punti 1.4 e 1.5; la valutazione si effettua progressivamente a partire
dall'offerta di ribasso più alta e termina quando si ritiene un'offerta non anomala
ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna non anomala;
3.4 ad aggiudicare l'appalto:
- al concorrente la cui offerta di ribasso, pur essendo superiore alla soglia di anomalia,
sia stata ritenuta, a seguito della valutazione di anomalia di cui al punto 1.1, non
anomala;
- al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla soglia di anomalia
qualora tutte le offerte pari o superiore alla soglia di anomalia siano state ritenute, a
seguito della valutazione di anomalia di cui al punto 1.1, anomale; in caso di parità si
procede per sorteggio.
Non si procede all'esclusione automatica qualora
il numero delle offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a cinque.
Ai fini di consentire la valutazione di anomalia,
il bando di gara o la lettera di invito riguardanti appalti di importo pari o superiore a
5 milioni di ecu, devono indicare le lavorazioni per le quali i concorrenti hanno
l'obbligo di presentare, a corredo dell'offerta, le giustificazioni del relativo prezzo
offerto; le lavorazioni devono essere quelle più significative e, cioè, quelle che nel
computo metrico estimativo del progetto concorrono a formare un importo non inferiore al
75% dell'importo a base di gara.
Non sono idonei a giustificare situazioni di
anomalia delle offerte gli elementi i cui valori sono contrastanti sia con quelli minimi
stabiliti come inderogabili da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e
sia con quelli rilevabili da dati ufficiali.
Devono, pertanto, essere presi in considerazione
esclusivamente giustificazioni fondate:
- sull'economicità del procedimento di costruzione;
- sulle soluzioni tecniche adottate;
- sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.
Le disposizioni di cui all'aarticolo 21, comma
1-bis, primo, secondo e terzo periodo implicano che, per gli appalti di importo pari o
superiore a 5 milioni di ecu, le offerte debbano essere formulate esclusivamente a prezzi
unitari, così da consentire alle stazioni appaltanti di tenere conto nella valutazione di
anomalia oltre che del prezzo offerto per le singole lavorazioni anche delle relative
quantità. Alla regola indicata al punto 3.4 può, inoltre, derogarsi in via eccezionale
quando, ad avviso dell'amministrazione, esistono concordanti elementi che richiedono di
procedere all'ulteriore verifica anche di offerte sotto soglia.
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