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AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge n. 109/1994;
Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione degli articoli 2 e 4, della legge n. 241 e successive modificazioni del 1990, in materia di procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorita';
Sentiti i dirigenti generali dei servizi;

Delibera

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Autorita' sulla vigilanza dei lavori pubblici, sia che conseguano a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza della Autorita' devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun
procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo od ufficio competente. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Autorita' abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Autorita', della richiesta o della proposta.

Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. 2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Autorita', ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241/1990 e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della
domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 4.
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita' il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, in un albo istituito nella sede della Autorita'.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.
Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso la sede della Autorita' sono rese note, mediante l'affissione nell'albo di cui al precedente art. 4, comma 2, o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
3. L'atto d'intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale e' riferito l'intervento, i motivi, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.
Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve la comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, con l'Autorita' entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, l'Autorita' provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla
legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Autorita' dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In
calce al provvedimento soggetto al controllo deve essere indicato l'organo competente al controllo medesimo.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o regolamenti dell'Autorita' costituisce altresi' il termine entro il quale l'Autorita' stessa deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.

Art. 7.
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16 commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, l'Autorita' puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo', comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni
tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

Art. 8.
Pareri e valutazioni facoltativi

1. Quando l'Autorita' fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso in cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.
Unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Salvo diversa determinazione, l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale e' l'organo o ufficio competente indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 10.
Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente.
2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.
Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, l'Autorita' verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.
Forme di pubblicita'

1. Il presente regolamento e' reso pubblico mediante forme e modalita' stabilite dall'Autorita'. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.
Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso. Per i procedimenti in corso alla stessa data, i termini di conclusione dei procedimenti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato dall'Autorita' nell'adunanza del 28 dicembre 1999.

 

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