AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 28 dicembre 1999
Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella
disponibilita' dell'Autorita', sottratti all'accesso.
L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione dell'art.
24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di
procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorita';
Sentiti i dirigenti generali dei Servizi dell'Autorita';
Delibera
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, individua le categorie di documenti formati dagli
uffici amministrativi dell'Autorita' o comunque rientranti nella loro disponibilita',
sottratti all'accesso in conformita' a quantoprevisto dal medesimo art. 24, comma 2.
Art. 2.
Atti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese
1. Ai sensi dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'art. 8, comma 5,
lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la
riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai
medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia - necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
b) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni
psicofisiche delle medesime;
c) rapporti informativi nonche' note personali caratteristiche a qualsiasi titolo
compilate riguardanti dipendenti diversi dal
richiedente;
d) documentazione caratteristica, matricolare nonche' quella relativa a situazioni private
dell'impiegato;
e) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari,
nonche' quella concernente
l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
g) atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale e/o accessorio di
dipendenti diversi dal richiedente, se
la richiesta provenga da terzo non portatore di un interesse diretto e personale;
h) atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di
particolari motivazioni connesse allo
stato di necessita' e/o salute limitatamente ai motivi;
i) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la
parte relativa alla tutela della vita
privata e della riservatezza;
l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di
persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attivita'
amministrativa.
2. Sono inoltre, escluse dall'accesso tutte le note, appunti, comunicazioni d'ufficio
salvo che questi non abbiano costituito il
necessario ed esclusivo presupposto per azione del potere pubblico;
in ogni caso non sono sottratti all'accesso atti e documenti richiesti dal diretto
interessato relativi alla sua persona.
Art. 3.
Atti interdetti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettere a) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la
sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di
documenti:
a) atti e documenti che per la loro connessione con le categorie di cui alla lettera a)
del comma 5 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano qualificati riservati, da parte
di uffici della Autorita';
b) atti e documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede
dell'Amministrazione;
c) atti e documenti relativi al responsabile del trattamento dei dati del personale e dei
componenti il Consiglio dell'Autorita' della vigilanza dei lavori pubblici;
d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di
sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorita'
civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri;
e) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di
incontri con rappresentanti di organismi
nazionali o internazionali;
f) atti e documenti che riguardano l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la
sicurezza personale dei componenti
l'Autorita', dei dirigenti e impiegati della Autorita' stessa che svolgano incarichi di
particolare natura o rilevanza.
Art. 4.
Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi
1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi puo' essere disposto, ai sensi
dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
quando vi sia una oggettiva necessita' di salvaguardia delle esigenze di riservatezza
dell'amministrazione in relazione ed atti e documenti la cui conoscenza possa
compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'accesso alle categorie di atti e documenti di seguito indicate viene differito fino
al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:
a) nelle procedure concorsuali l'accesso e' differito sino all'approvazione della
graduatoria ad eccezione degli elaborati del
candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato puo' richiedere,
successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di
valutazione dei titoli posseduti;
b) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso
agli atti e documenti riguardanti progetti di
massima presentati da imprese e/o professionisti nonche' preventivi e offerte in occasione
di licitazioni private o ricerche di mercato e differito sino al formale affidamento della
realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura;
c) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni
sindacali e di categorie o altre associazioni,
l'accesso e' differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria.
Art. 5.
Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento 1. Sono esclusi dal
diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che
l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria
competenza.
Art. 6.
Procedimento di accesso
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale,
dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo
stabilmente, con le modalita' di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 352/1992.
2. L'accesso puo' altresi', essere esercitato in via formale mediante apposita istanza
motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente
regolamento.
3. Il richiedente, sara', parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in
tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via
informale.
4. L'estrazione di copie di atti e' sottoposta, in ogni caso, al pagamento degli importi
annualmente determinati dall'Autorita' e si effettua mediante applicazione sulla richiesta
di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio. Il suddetto pagamento
e' disposto a titolo di rimborso per le sole spese dei costi di riproduzione.
Art. 7.
Pubblicita'
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Potranno essere adottate altre forme e modalita' di pubblicita', sia per il presente
regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.
Cosi' deliberato dall'Autorita' nell'adunanza del 28 dicembre 1999.
Il presidente: Garri
Allegati
DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI E DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
All'Ufficio ......................................
Il sottoscritto .................
nato a .... il .................... residente in ....
via/piazza .... c.a.p. ................
Chiede di prendere visione dei sottoindicati atti e/o documenti:
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
(indicare per ciascun atto o documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di
protocollo, l'oggetto). Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:
.......................................
.......................................
.......................................
Data, ....
Firma ..........
Documento di riconoscimento ....
n. .................. rilasciato il .... da ....
Il sottoscritto ....
responsabile dell'ufficio ....
autorizza la presa visione di atti e/o documenti.
Data, ....
Firma ..........
RICHIESTA DI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il sottoscritto ....
nato a .... il ........................
residente in .......... via/piazza .............
c.a.p. .... tel. n. ....
Chiede copia dei sottoindicati atti e/o documenti:
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
(indicare per ciascun atto o documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di
protocollo, l'oggetto).
Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:
...............................
...............................
...............................
...............................
Data, ....
Firma ............
Documento di riconoscimento ....
n. .................... rilasciato il ....
da ....
Riservato all'ufficio (timbro dell'ufficio) Il sottoscritto ....
Responsabile dell'ufficio ....
autorizza il rilascio.
Data, ............
Firma ..............
Riservato all'ufficio
(timbro dell'ufficio)
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