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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - decisione 22 febbraio 2001 n. 1005

Appalti di progettazione - Scelta del contraente - Trattativa privata - Soggetti da invitare - Vincitori concorso di progettazione - Obbligo di invitare gli assegnatari di premi - Insussistente

Fatto

1. Con ricorso n. 1334 del 1999, proposto al TAR per la Calabria, l’arch. .......... ha chiesto: a) l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale di Reggio Calabria n. 207 del 19 maggio 1999, avente ad oggetto "Progetto preliminare Palazzo di Giustizia" e, ove occorra, del silenzio-rifiuto del Comune sulla sua istanza tendente ad ottenere l’affidamento dell’incarico di redigere il progetto definitivo del predetto Palazzo di Giustizia; b) ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgv, n. 80 del 1998, il riconoscimento del conseguente diritto del raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dal ricorrente all’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva ed al risarcimento del danno per l’operato illegittimo dell’amministrazione, con relativa condanna di questa al pagamento della somma di £.2.000.000.000.

2. Il TAR, con la sentenza citata in epigrafe, ha accolto il ricorso quanto alla domanda di annullamento della deliberazione della G.M. di Reggio Calabria, giudicando di non poter accogliere le altre domande in quanto "il ricorrente: a) non può vantare un diritto all’affidamento del progetto, che dipende da una valutazione discrezionale dell’amministrazione; b) non ha subito danno risarcibile, ben potendo il Comune, nel rideterminarsi a seguito del presente giudizio, soddisfare integralmente le sue aspettative". Ha condannato il Comune di Reggio Calabria e l’arch. ........... al pagamento delle spese di giudizio.

3. Con l’appello in esame i ricorrenti citati in epigrafe hanno chiesto l’annullamento della sentenza e, per l’effetto, il rigetto del ricorso originario.

4. All’udienza del 21 novembre 2000 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non aver accolto l’eccezione di tardività del ricorso originario. Essa invece è fondata, si sostiene, in quanto: a) il raggruppamento guidato dall’architetto .........., al contrario di quanto affermato nella sentenza di primo grado, non è qualificabile tra i vincitori del precedente concorso di progettazione svolto dalla stessa Amministrazione e non è, perciò, interessato alla successiva procedura negoziata, riservata dal bando all’insindacabile giudizio dell’Amministrazione in applicazione dell’articolo 7.2., lettera c), del D.lgs. n. 157 del 1995, per il quale è possibile l’affidamento dell’appalto a trattativa privata quando "fa seguito a un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati"; b) la deliberazione della Giunta Municipale di Reggio Calabria, n. 207 del 19 maggio 1999, con la quale è stato approvato il progetto preliminare del nuovo Palazzo di Giustizia, redatto dal raggruppamento guidato dall’arch. .........., e dato mandato al Dirigente del Servizio lavori pubblici di contrattare con tale Raggruppamento "i termini della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, nonché la direzione dei lavori ed il coordinamento ai sensi del D.lgvo n. 494 del 1996", non doveva quindi essere notificata all’arch. ..........; b) tale deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge n. 142 del 1990, e perciò, come attestato dal Segretario generale, il 31 maggio 1999; c) il ricorso con cui l’arch. .......... ha impugnato la suddetta deliberazione è stato notificato il 18 settembre 1999 e risulta dunque tardivo rispetto sia al termine breve, di trenta giorni, disposto dall’articolo 19 della legge n. 135 del 1997, come a quello ordinario di sessanta giorni.

2. Il motivo è fondato.

La questione centrale della controversia è se la deliberazione impugnata, n. 207 del 1999, dovesse essere notificata all’arch. ........... quale interessato alla procedura negoziata di cui alla stessa deliberazione, cioè in quanto "uno dei vincitori", secondo la disposizione citata del D.lgs. n. 157 del 1995, del precedente concorso di progettazione svolto dall’Amministrazione.

Per la soluzione della questione devono essere richiamate, anzitutto, le disposizioni del bando di tale concorso di progettazione, dalle quali si evince con chiarezza che il concorso si conclude con la proclamazione di un solo vincitore, concorrente primo classificato; è infatti previsto che "sarà proclamato quindi vincitore il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio nella graduatoria finale" (art. 7) e che "i premi saranno attribuiti nel modo seguente: al vincitore del concorso sarà attributo il premio di lire 45.000.000, al secondo classificato sarà attribuito il secondo premio di lire 30.000.000, al terzo classificato sarà attribuito il terzo premio di lire 15.000.000" (art. 9). Tali disposizioni sono state applicate dall’Amministrazione che, con la deliberazione della G.M. n. 17 del 6 febbraio 1998, ha approvato i verbali della commissione giudicatrice, che aveva deliberato la graduatoria del concorso con ‘primo classificato’ il ‘progetto n. 13- Capogruppo Arch. ....................’ (verbale n. 8 del 27 gennaio 1998), e proclamato quindi "vincitore del concorso il progetto n. 13 prodotto dal gruppo di progettazione rappresentato dall’Arch. ..........................", attribuendo poi ad esso e agli altri due classificati, richiamati soltanto a tale fine, i previsti premi in denaro, come anche disposto dal bando.

Tali provvedimenti sono stati impugnati dall’arch. .................. ed annullati in primo grado; questa Sezione, con la sentenza n. 1757 del 1998, ha accolto l’appello contro la pronuncia di primo grado e, per l’effetto, ha respinto il ricorso originario. E’ rimasto perciò confermato vincitore il raggruppamento guidato dall’arch. ....................

Si ora devono richiamare le ulteriori disposizioni del bando, per le quali "l’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di conferire al concorrente primo classificato l’incarico di redigere il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, o di parte di essa" (art. 8) e "l’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di conferire al concorrente vincitore del primo premio, ai sensi dell’articolo 7.2., lettera c), del D.lgs. n. 157 /95, l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera" (art.11), da cui si evince, altresì, la facoltà riservata all’Amministrazione di conferire al vincitore l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva.

Da tutto ciò si deduce, in conclusione, che il procedimento in esame: prevede un unico vincitore del concorso di progettazione; l’Amministrazione può conferirgli l’incarico ora detto; se esercita tale facoltà attiva una procedura in cui è parte privata interessata il solo vincitore, non ricadendo l’ipotesi nella fattispecie, di cui al citato D.lgs. n. 157 del 1995, per la quale sono invece parte anche gli altri partecipanti al concorso di progettazione in quanto siano previsti più vincitori ed essi siano tali.

Su questa base il raggruppamento dell’architetto .................. in quanto non vincitore, ma successivamente classificato, non è interessato alla procedura negoziata di cui al provvedimento impugnato in primo grado che non doveva, perciò, essergli notificato, con conseguente tardività del ricorso originario avverso un atto esecutivo dal 31 maggio 1999.

Per le ragioni esposte l’appello è fondato, risultando assorbiti gli ulteriori motivi, e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso originario.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.

p.q.m.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso originario.

 

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