Consiglio di
Stato - Sezione V - decisione 22 febbraio 2001 n. 1005
Appalti di
progettazione - Scelta del contraente - Trattativa privata - Soggetti da
invitare - Vincitori concorso di progettazione - Obbligo di invitare gli
assegnatari di premi - Insussistente
Fatto
1. Con ricorso
n. 1334 del 1999, proposto al TAR per la Calabria, l’arch. ..........
ha chiesto: a) l’annullamento della deliberazione della Giunta
Municipale di Reggio Calabria n. 207 del 19 maggio 1999, avente ad
oggetto "Progetto preliminare Palazzo di Giustizia" e, ove
occorra, del silenzio-rifiuto del Comune sulla sua istanza tendente ad
ottenere l’affidamento dell’incarico di redigere il progetto
definitivo del predetto Palazzo di Giustizia; b) ai sensi dell’articolo
35 del D.Lgv, n. 80 del 1998, il riconoscimento del conseguente diritto
del raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dal ricorrente
all’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva ed al
risarcimento del danno per l’operato illegittimo dell’amministrazione,
con relativa condanna di questa al pagamento della somma di
£.2.000.000.000.
2. Il TAR, con
la sentenza citata in epigrafe, ha accolto il ricorso quanto alla
domanda di annullamento della deliberazione della G.M. di Reggio
Calabria, giudicando di non poter accogliere le altre domande in quanto
"il ricorrente: a) non può vantare un diritto all’affidamento
del progetto, che dipende da una valutazione discrezionale dell’amministrazione;
b) non ha subito danno risarcibile, ben potendo il Comune, nel
rideterminarsi a seguito del presente giudizio, soddisfare integralmente
le sue aspettative". Ha condannato il Comune di Reggio Calabria e l’arch.
........... al pagamento delle spese di giudizio.
3. Con l’appello
in esame i ricorrenti citati in epigrafe hanno chiesto l’annullamento
della sentenza e, per l’effetto, il rigetto del ricorso originario.
4. All’udienza
del 21 novembre 2000 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.Con il primo
motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non aver
accolto l’eccezione di tardività del ricorso originario. Essa invece
è fondata, si sostiene, in quanto: a) il raggruppamento guidato dall’architetto
.........., al contrario di quanto affermato nella sentenza di primo
grado, non è qualificabile tra i vincitori del precedente concorso di
progettazione svolto dalla stessa Amministrazione e non è, perciò,
interessato alla successiva procedura negoziata, riservata dal bando all’insindacabile
giudizio dell’Amministrazione in applicazione dell’articolo 7.2.,
lettera c), del D.lgs. n. 157 del 1995, per il quale è possibile l’affidamento
dell’appalto a trattativa privata quando "fa seguito a un
concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo
caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai
negoziati"; b) la deliberazione della Giunta Municipale di Reggio
Calabria, n. 207 del 19 maggio 1999, con la quale è stato approvato il
progetto preliminare del nuovo Palazzo di Giustizia, redatto dal
raggruppamento guidato dall’arch. .........., e dato mandato al
Dirigente del Servizio lavori pubblici di contrattare con tale
Raggruppamento "i termini della progettazione definitiva ed
esecutiva dell’intervento, nonché la direzione dei lavori ed il
coordinamento ai sensi del D.lgvo n. 494 del 1996", non doveva
quindi essere notificata all’arch. ..........; b) tale deliberazione
è divenuta esecutiva il decimo giorno successivo alla sua
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge n. 142
del 1990, e perciò, come attestato dal Segretario generale, il 31
maggio 1999; c) il ricorso con cui l’arch. .......... ha impugnato la
suddetta deliberazione è stato notificato il 18 settembre 1999 e
risulta dunque tardivo rispetto sia al termine breve, di trenta giorni,
disposto dall’articolo 19 della legge n. 135 del 1997, come a quello
ordinario di sessanta giorni.
2. Il motivo è
fondato.
La questione
centrale della controversia è se la deliberazione impugnata, n. 207 del
1999, dovesse essere notificata all’arch. ........... quale
interessato alla procedura negoziata di cui alla stessa deliberazione,
cioè in quanto "uno dei vincitori", secondo la disposizione
citata del D.lgs. n. 157 del 1995, del precedente concorso di
progettazione svolto dall’Amministrazione.
Per la
soluzione della questione devono essere richiamate, anzitutto, le
disposizioni del bando di tale concorso di progettazione, dalle quali si
evince con chiarezza che il concorso si conclude con la proclamazione di
un solo vincitore, concorrente primo classificato; è infatti previsto
che "sarà proclamato quindi vincitore il concorrente che avrà
ottenuto il miglior punteggio nella graduatoria finale" (art. 7) e
che "i premi saranno attribuiti nel modo seguente: al vincitore del
concorso sarà attributo il premio di lire 45.000.000, al secondo
classificato sarà attribuito il secondo premio di lire 30.000.000, al
terzo classificato sarà attribuito il terzo premio di lire
15.000.000" (art. 9). Tali disposizioni sono state applicate dall’Amministrazione
che, con la deliberazione della G.M. n. 17 del 6 febbraio 1998, ha
approvato i verbali della commissione giudicatrice, che aveva deliberato
la graduatoria del concorso con ‘primo classificato’ il ‘progetto
n. 13- Capogruppo Arch. ....................’ (verbale n. 8 del 27
gennaio 1998), e proclamato quindi "vincitore del concorso il
progetto n. 13 prodotto dal gruppo di progettazione rappresentato dall’Arch.
..........................", attribuendo poi ad esso e agli altri
due classificati, richiamati soltanto a tale fine, i previsti premi in
denaro, come anche disposto dal bando.
Tali
provvedimenti sono stati impugnati dall’arch. .................. ed
annullati in primo grado; questa Sezione, con la sentenza n. 1757 del
1998, ha accolto l’appello contro la pronuncia di primo grado e, per l’effetto,
ha respinto il ricorso originario. E’ rimasto perciò confermato
vincitore il raggruppamento guidato dall’arch. ....................
Si ora devono
richiamare le ulteriori disposizioni del bando, per le quali "l’amministrazione
si riserva a suo insindacabile giudizio di conferire al concorrente
primo classificato l’incarico di redigere il progetto definitivo ed
esecutivo dell’opera, o di parte di essa" (art. 8) e "l’amministrazione
si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di conferire al
concorrente vincitore del primo premio, ai sensi dell’articolo 7.2.,
lettera c), del D.lgs. n. 157 /95, l’incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva dell’opera" (art.11), da cui si evince,
altresì, la facoltà riservata all’Amministrazione di conferire al
vincitore l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva.
Da tutto ciò
si deduce, in conclusione, che il procedimento in esame: prevede un
unico vincitore del concorso di progettazione; l’Amministrazione può
conferirgli l’incarico ora detto; se esercita tale facoltà attiva una
procedura in cui è parte privata interessata il solo vincitore, non
ricadendo l’ipotesi nella fattispecie, di cui al citato D.lgs. n. 157
del 1995, per la quale sono invece parte anche gli altri partecipanti al
concorso di progettazione in quanto siano previsti più vincitori ed
essi siano tali.
Su questa base
il raggruppamento dell’architetto .................. in quanto non
vincitore, ma successivamente classificato, non è interessato alla
procedura negoziata di cui al provvedimento impugnato in primo grado che
non doveva, perciò, essergli notificato, con conseguente tardività del
ricorso originario avverso un atto esecutivo dal 31 maggio 1999.
Per le ragioni
esposte l’appello è fondato, risultando assorbiti gli ulteriori
motivi, e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso originario.
Le spese dei
due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza. Esse
sono liquidate nel dispositivo.
p.q.m.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e,
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso
originario.
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