FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza
appellata i primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Società
Italiana per Condotte d’Acque s.p.a. avverso la determinazione dirigenziale di
aggiudicazione, in favore dell’associazione avente come capogruppo la Ing. E.
Mantovani s.p.a., all’esito di licitazione privata, espletata con le modalità
di cui all’art.21, comma 1, lett. c, della legge 11 febbraio 1994, n.109,
delle opere e provviste necessarie per il risanamento del litorale Poetto di
Cagliari e per la realizzazione di una strada di collegamento con il Margine
Rosso. Il Tribunale ha reputato fondato ed assorbente il secondo motivo di
ricorso con il quale la S.p.a. per Condotte d’Acque si era doluta del difetto
di giustificazione, da parte dell'associazione aggiudicatoria, in sede di
verifica dell’anomalia, dei costi relativi al prelievo della sabbia. Giova
ricordare in punto di fatto che, riscontrata l’anomalia dell’offerta dell’ATI
Mantovani, il responsabile del procedimento, con nota del 2 dicembre 1999, aveva
chiesto chiarimenti in merito alla "provenienza della sabbia", oltre
che alle "autorizzazioni di legge per il prelievo", alle
"modalità di distribuzione della sabbia ed ai relativi tempi e specifiche
tecniche" ed alle "modalità ed attrezzature necessarie per il
controllo della rispondenza della sabbia alle specifiche di capitolato". Il
Collegio di primo grado, prendendo le mosse dalla premessa che la richiesta di
delucidazioni in ordine alla provenienza della sabbia non potesse che essere
funzionale alla conoscenza orientativa dei punti di prelievo della sabbia
marina, sotto il duplice profilo della distanza della costa e della profondità
del sito - dati all’evidenza entrambi pregnanti sotto il profilo dei costi e,
quindi, significativi ai fini della verifica della giustificazione del prezzo
anormalmente basso - ha reputato non adeguatamente motivata la determinazione
finale con la quale l’amministrazione ha apoditticamente reputato
soddisfacenti le spiegazioni fornite dall’impresa, pur non essendo le stesse
corredate da supporto
giustificativo in
merito ai citati elementi.
La Provincia di
Cagliari e l’ATI Mantovani propongono separati appelli con i quali contestano
in radice gli argomenti in fatto ed in diritto posti a sostegno del decisum.
Resiste la Società
Italiana per le Condotte d’Acque s.p.a..
Le parti hanno
illustrato con memorie le rispettive posizioni.
All’udienza del 7
novembre 2000 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Si impone la
preventiva riunione dei ricorsi, stante l’identità della sentenza interessata
dai gravami.
Entrambi gli appelli
rimproverano alla sentenza di primo grado l’erronea interpretazione del
significato della richiesta di chiarimenti posta in essere dal responsabile del
procedimento a seguito della verifica del carattere anormalmente basso dell’offerta
presentata dall’ATI Mantovani. A fronte della considerazione sviluppata dal
primo Giudice, a tenore della quale la richiesta di delucidazioni sulla
provenienza della sabbia non poteva che essere funzionale alla conoscenza dell’ubicazione
di massima delle cave marine, entrambe le parti appellanti, sottolineato il
travalicamento operato da detta prospettazione rispetto alle censure mosse dalla
ricorrente introduttiva, obiettano, sulla base di articolate argomentazioni
fondate sulla disciplina di gara, che detta richiesta era invece diretta a
verificare se l’ATI Mantovani, la cui offerta era risultata la più
conveniente sotto il profilo economico, intendesse procedere al prelievo della
sabbia via terra ovvero via mare. A sostegno dell’assunto deporrebbe, a parere
delle ricorrenti, la decisiva considerazione che la lettera di invito, nel
mentre si mostrava particolarmente rigorosa per quel che riguarda le
caratteristiche granulometriche, mineralogiche e di colore della sabbia,
corrispondenti a quelle indicate nell’allegato 8 del capitolato speciale, non
pretendeva la specificazione preventiva della provenienza terrestre o marina e
della sabbia, lasciando sul punto libertà di scelta, in fase esecutiva, all’impresa
aggiudicataria, salva ovviamente la verifica rigorosa circa la rispondenza della
sabbia prelevata alle caratteristiche rigorosamente enucleate sul punto dalla
lex specialis.
Con ulteriore doglianza
le ricorrenti lamentano la violazione dei limiti che circoscrivono le
sindacabilità di valutazioni costituenti espressione paradigmatica della
discrezionalità tecnica della PA, quali devono essere considerate le verifiche
in merito alla congruità delle spiegazioni fornite dall’ATI provvisoriamente
aggiudicataria nel corso del subprocedimento volto alla analisi delle offerte
risultate anormalmente basse.
3. I motivi non sono
fondati.
3.1. La tesi secondo la
quale la richiesta di chiarimenti sulla provenienza della sabbia deve intendersi
nel senso della sollecitazione circa l’individuazione, tra l’opzione marina
e quella terrestre, della forma di prelievo prescelta dall’associazione
temporanea Mantovani, pur se aderente al dato strettamente letterale, è
contrastata dalla disciplina e dallo svolgimento della procedura selettiva in
esame. E’ incontestato, in punto di fatto, che l’ATI Mantovani ha corredato
l’offerta, a norma dell’art.21, comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994,
n.109, con giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative, che
hanno riguardato, per quel che qui rileva, i costi relativi al prelievo di
sabbia dal fondo marino. Basti considerare che al n.3 della lista, nel novero
dei mezzi e delle attrezzature, vengono menzionati "la draga
autoricaricante" e la "stazione di rimpompaggio", mezzi all’evidenza
destinati all’espletamento del prelievo via mare. Da detto elemento non può
che trarsi il corollario dell’impossibilità, per la stazione appaltante, di
richiedere chiarimenti intesi sostanzialmente a consentire all’aggiudicataria
l’esecuzione dell’appalto attraverso modalità diverse rispetto a quelle
prese in considerazione in sede di offerta e poste a fondamento giustificativo
dei relativi prezzi. In disparte la considerazione che l’obbligo di
giustificazioni preventive è richiesto esplicitamente dal dettato dell’art.21
comma 1 bis cit., della legge n.109/1994 – disposizione nella sostanza
richiamata nell’avviso di gara ove si enuncia la sottoposizione a verifica di
offerte anomale in base alla normativa vigente all’epoca della licitazione e,
comunque, operante, anche in questa parte, indipendentemente da un richiamo
esplicito che ne venga fatto da parte dell’amministrazione in sede di
regolamentazione della procedura - assume carattere assorbente la circostanza
che stessa impresa abbia inteso riferirsi, in sede di giustificazione prezzi,
alla sola modalità di prelievo via mare, così sciogliendo l’alternativa
prefigurata dalla disciplina di gara. La circostanza che l’offerta sia stata
calibrata in relazione al prelievo via mare, impedisce allora in radice, che,
attraverso lo strumento della verifica dell’anomalia, sia possibile procedere
ad un mutamento del tipo di offerta, attraverso l’opzione per una modalità di
prelievo (via terra), diversa da quella (via mare) rispetto alla quale è
intervenuta l’autolimitazione della stessa ATI e, oltretutto, non corredata da
giustificazione preventiva a norma del più volte richiamato art.21, comma 1 bis
della legge n.109/1994, tale non potendosi ritenere la sola enunciazione dei
prezzi contenuta nella relativa lista.
Da quanto detto si
ricava, in primo luogo, che la richiesta di chiarimenti, se interpretata nel
senso di lasciare ferma la scelta tra il prelievo via mare e via terra,
risulterebbe, al pari degli atti conseguenti, illegittima in quanto intesa a
consentire una giustificazione dell’offerta anomala in relazione a dati
contrastanti con il tenore dell’offerta. Di qui la necessità di un’interpretazione
secundum legem della richiesta di che trattasi. Del pari illegittima si appalesa
la successiva aggiudicazione, siccome disposta dalla stazione appaltante a
seguito di spiegazioni offerte dall’ATI Mantovani nel senso di assicurare la
realizzazione del ripascimento anche attraverso il prelievo da cave terrestri,
alle medesime condizioni economiche. L’avallo concesso dall’amministrazione,
in sede di valutazione della congruità delle giustificazioni, alla possibilità
di espletare l’attività di ripascimento attraverso il prelievo di sabbia
terrestre, correlata alle difficoltà emerse in merito all’opzione via mare in
seguito alla riscontrata non corrispondenza dei campioni offerti rispetto alle
caratteristiche di capitolato, si pone infatti in patente contrasto con i
ricordati principi in punto di non mutabilità dell’offerta in fase esecutiva
e di obbligatorietà della giustificazione preventiva ai sensi della rammentata
legge n.109/1994.
3.2. Tale essendo il
quadro alla luce del quale andava interpretata la richiesta di chiarimenti
formulata dal responsabile del procedimento, condivisibili appaiono le
considerazioni critiche svolte dal Giudice di primo grado all'indirizzo della
mancata esplicitazione, da parte dell’amministrazione, delle ragioni in forza
delle quali l’offerta dovesse ritenersi giustificata ed in ordine all’impossibilità
di rinvenire siffatta motivazione per relationem.
Dall’esame della
documentazione in atti si ricava, infatti, che la determinazione adottata dalla
stazione appaltante, culminata nell’aggiudicazione dell’appalto in favore
dell’ATI Mantovani (atto dirigenziale n.586 del 24 dicembre 1999) si limita ad
esternare il convincimento circa l’idoneità delle giustificazioni fornite
senza mettere in risalto gli argomenti capaci di suffragare l’assunto. La
motivazione non risulta ricavabile neanche attraverso il rinvio alle spiegazioni
offerte dalla ATI Mantovani, posto che le stesse, limitatamente all’unica
opzione praticabile in considerazione del tenore dell’offerta, ossia il
prelievo via mare, si limita ad una generica descrizione delle modalità e dei
vantaggi del prelievo marino, oltre che all’elencazione di lavori consimili
svolti o in via di espletamento in altre località, senza offrire indicazioni
puntuali in merito ai fattori di costo rilevanti in ordine a detta forma di
prelievo. La sentenza gravata sfugge allora alla censura di indebita
penetrazione del merito tecnico delle valutazioni amministrative in subiecta
materia, evidente essendo, alla luce dei rilievi fin qui svolti, che il primo
Giudice, lungi dal sostituirsi alla stazione appaltante nel compito di
effettuare le valutazioni tecniche di esclusiva pertinenza di quest’ultima, ha
colto elementi di illogicità e di carenza motivazionale attraverso un giudicato
pacificamente riconducibile alla sfera di controllo concessa al Giudice di
legittimità.
Alle lacune
motivazionali evidenziate dai primi Giudici si deve sommare la non adeguata
valutazione, da parte della stazione appaltante, delle conseguenze della
ritenuta non conformità dei campioni prodotti dalla Mantovani, a seguito di
prelievi marini, alle "specifiche di capitolato per contenuto e
colore" (verbale 23 dicembre 1999). La circostanza che l’impresa non
fosse obbligata a presentare campioni in via preventiva non toglie, in base al
canone di buona amministrazione, che la stazione appaltante, in caso di
presentazione preventiva del campione da parte dell’impresa potenzialmente
aggiudicataria, sia tenuta, al pari dell’impresa stessa, a dare adeguata
contezza, prima della definitiva aggiudicazione, circa l’entità delle
difformità e la possibilità di superare il problema in fase esecutiva. Nel
caso che occupa, per converso, dalle difficoltà del prelievo marino si è
tratto l’inammissibile corollario della facultizzazione dell’ATI
aggiudicataria all’effettuazione del prelievo attraverso una modalità
difforme rispetto a quella posta a base dell’offerta.
4. Le considerazioni
che precedono impongono la reiezione degli appelli.
Le spese seguono la
soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo fissata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge, previa riunione, i ricorsi in
appello indicati in epigrafe.