Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 8 marzo
2001 n. 1356
Appalti pubblici - Turbativa d'asta - Condanna in
primo grado - Appello - Estinzione per prescrizione - Esclusione da
altre gare - Legittima
FATTO
Il T.A.R. della
Lombardia, con sentenza 23 gennaio 1995, n.78, ha accolto il ricorso
proposto dalla società ............ avverso il provvedimento in data 30
aprile 1993, con il quale il Comune di .............. ha disposto l’aggiudicazione
dell’appalto di lavori di fognatura alla società
......................., in seguito ad una licitazione privata alla
quale la società ricorrente non è stata invitata.
Il T.A.R. ha
considerato fondata la censura intesa a denunziare le ragioni addotte
per giustificare l’esclusione della società ricorrente ("L’impresa
risulta essere inadempiente in relazione a precedenti rapporti
contrattuali con l’Amministrazione (art.8, comma 2, ultimo capoverso
del Regolamento contratti).
La sentenza è
stata impugnata dal Comune di ..................... che ne contesta la
motivazione e la conclusione.
Si è
costituita in giudizio la società ....................., che resiste
all’appello, del quale chiede la reiezione.
Le parti hanno
successivamente illustrato con memorie le rispettive tesi.
Alla pubblica
udienza del 14 novembre 2000, il ricorso veniva trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
L’appello del
Comune di ...................... è fondato.
Il T.A.R. ha
considerato fondata la censura intesa a contestare la motivazione
addotta dall’amministrazione per giustificare la non ammissione della
società ora appellata alla licitazione privata indetta per lavori
concernenti la fognatura comunale.
Nella
deliberazione di giunta 15 marzo 1993, n.355, che richiama le
considerazioni della commissione di gara, si legge quanto segue:
"la società risulta essere inadempiente in relazione a precedenti
rapporti contrattuali con l’Amministrazione (art.8, comma 2, ultimo
capoverso del regolamento contratti). L’amministrazione si è
costituita nel procedimento penale, ora in fase di appello, a carico
della predetta impresa. La commissione ritiene, anche vista la
dichiarazione redatta dall'arch. ................, che l'impresa non
abbia i requisiti per partecipare alla gara…".
Da ciò è
agevole dedurre che l’amministrazione si è riferita, anzitutto, ai
fatti accertati nel procedimento penale a carico dell’amministratore
delegato della società, allora in fase di appello.
Secondo il
T.A.R., tuttavia, dagli atti del procedimento penale non emergerebbero
elementi riferibili alla previsione della norma regolamentare citata nel
provvedimento, che collega l’esclusione a inadempienze relative a
precedenti rapporti contrattuali ed assume, quindi, come causa di
esclusione l’ipotesi che l’impresa non abbia dato corretta
esecuzione a altri contratti intercorsi con l’amministrazione.
Con ragione
nell’appello si sostiene che questa tesi non può essere condivisa.
Nel
procedimento penale richiamato nella motivazione erano stati contestati
al sig. ..........., legale rappresentante della società appellata, i
reati di "turbata libertà di incanti" e di "associazione
per delinquere intesa a consentire il reato fine della continuata
turbativa d’asta"; ciò con riferimento ad alcune gare indette
dallo stesso Comune di ................... nel periodo dal 1977 al 1983,
la cui aggiudicazione era stata falsata dalla presenza di accordi fra le
imprese ammesse.
E’ vero che
dal procedimento penale non sono state accertate inadempienze
contrattuali a carico della società ............., emerge però che il
legale rappresentante della società aveva concorso a favorire l’aggiudicazione
di una gara alla ditta ........., della quale era titolare la moglie
(pagg. 36 e 37 della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio 3 febbraio
1992, n.527) e che, insieme con altri imputati, aveva "posto in
essere manovre di alterazione della procedura d’asta…"
(pag.39). Il successivo giudizio di appello si è così concluso:
"esclusa l’aggravante di cui all’art.61, n.9 c.p….e con le
attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante di cui al
secondo comma dell’art.353 c.p., dichiara non doversi procedere nei
confronti del ................" in ordine al reato di turbata
libertà di incanti (art. 353 c.p.) e di associazione per delinquere
(art.416 c.p.) "essendo tali reati estinti per prescrizione"
(Corte di appello penale di Milano, sez.II, 25 maggio 1994, n.2592).
In sede penale
è stato dunque accertato che la società aveva compiuto azioni, che, da
un lato, si pongono in aperto contrasto con i principi di correttezza e
di buona fede, e, dall’altro, sono produttive di danni patrimoniali
per l’amministrazione comunale nella specifica area dei lavori
pubblici. Si tratta di comportamenti che, sotto il profilo dell’elemento
soggettivo e delle conseguenze che ne sono derivate, non sono dissimili
da quelli che integrano veri e propri inadempimenti contrattuali, e,
certamente, al pari, se non più di quelli, rivelano la sostanziale
inaffidabilità della società come possibile contraente.
Pertanto,
stante la presenza nella fattispecie delle ragioni giustificative
sottese al disposto del citato art.8, ultimo comma, nessun addebito può
essere mosso all’amministrazione per aver disposto l’esclusione alla
luce di tale disposizione. Tanto più che, tenuto conto del sistema
normativo in cui è compenetrata (D. L.vo 19 dicembre 1991, n.406), la
disposizione regolamentare-va intesa come una specificazione della causa
di esclusione, prevista nella precedente lett.d) dello stesso art.8,
oltre che dall’art.18 del citato D. L.vo n.406/1991, per il caso in
cui il concorrente "nell’esercizio della propria attività
professionale, abbia commesso un errore grave" (citato art.18,
comma I, lett.d). Tale è certamente l’inosservanza delle regole di
comportamento poste a garanzia della correttezza dei procedimenti di
gara ad evidenza pubblica.
E’, poi,
irrilevante che il giudizio penale fosse all’epoca ancora pendente,
poiché, ferma restando l’esclusione del concorrente che "abbia
riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che
incide gravemente sulla sua moralità professionale" (cit. art.18,
lett. c), nulla esclude che l’amministrazione tragga dagli atti di un
processo in corso elementi di valutazione del comportamento del
concorrente sotto il diverso profilo dianzi indicato.
Accertato che
il provvedimento impugnato trova una adeguata ed esaustiva ragione
giustificativa nel citato art.8 del regolamento contratti e negli
elementi di fatto emersi dal procedimento penale, perdono rilievo le
censure con le quali si è sostenuto, nel giudizio di primo grado, che
in nessun caso e in nessun modo è stato contestato alla società
............... di non aver portato a compimento in modo corretto i
lavori eseguiti per conto dell’amministrazione. E perde, per
conseguenza, rilievo anche il richiamo fatto alla dichiarazione resa
dall’arch. ..................., che nella motivazione del
provvedimento impugnato assume un ruolo aggiuntivo e marginale
("Vista anche…"), talché la congruità e la pertinenza
della valutazione posta a base del mancato invito della società
.............................. alla gara restano ferme,
indipendentemente dalla fondatezza di quanto asserito nella
dichiarazione stessa.
Per le
considerazioni esposte, l’appello del Comune di ......................
va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
il ricorso originario va rigettato.
Le spese dei
due gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono, come di
regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello del Comune di
............. e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo
grado, il ricorso originario va rigettato.
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