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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 22 gennaio 2001 n. 182

Offerte Anomale - Appalti di Servizi - Criteri aggiudicazione - Prezzo più basso - Verifica offerta - Esame giustificazioni - Valutazione di tutti gli elementi

 

FATTO

Con ricorso in appello notificato in data 4-5 febbraio 1999, l'I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale – in accoglimento del ricorso proposto dalla Soc.GEMINI S.r.l. – è stato annullato il provvedimento del predetto Istituto di affidamento dell'appalto del servizio di pulizia dello stabile di via Ballarin, in Roma, al R.T.I. costituito dal Consorzio Nazionale Servizi S.c.a.r.l. e dalla EDIPUL S.ca.r.l. unitamente agli atti di gara ad esso relativi.

Premesso che il TAR del Lazio ha ritenuto illegittimo l'operato dell'I.N.P.D.A.P., che dopo aver chiesto giustificazioni su vari elementi, come per legge, alle quattro ditte che avevano presentato l'offerta più bassa, ha preso in considerazione soltanto il monte ore di lavoro e non gli altri elementi richiesti come giustificazione, l'appellante afferma che legittimamente l'aggiudicazione è avvenuta tenendo conto del prezzo e quindi del monte ore che è un elemento strettamente collegato al prezzo, e ne costituisce il dato più qualificante, mentre gli altri elementi, di natura diversa, possono essere considerati solo ai fini della giustificazione

dell'offerta anomala.

Anche l'accoglimento del secondo motivo (difetto di istruttoria e di presupposti, incongruità ed illogicità della motivazione) sarebbe, secondo l'appellante, frutto di erronea valutazione della rilevanza del monte ore, che da solo avrebbe potuto essere considerato determinante ai fini dell'aggiudicazione, e al tempo stesso idoneo a garantire l'Amministrazione in termini di buona esecuzione del contratto.

Con atto di intervento ad adiuvandum notificato il 21.1.2000, il R.T.I. – Consorzio Nazionale Servizi s.c.a.r.l. (mandatario) e EDILPUL S.c.a.r.l., nei limiti dei motivi di appello dell'I.N.P.D.A.P. chiede l'annullamento della sentenza del TAR, contestando la fondatezza dei motivi da questo accolti.

Si è costituita in giudizio, per resistere all'appello, la Soc. Gemini s.r.l. che – con memoria depositata il 7 aprile 2000 – dopo aver contestato che la Commissione aggiudicatrice abbia preso in esame e valutato tutte le giustificazioni rese in relazione ai vari elementi da essa ritenuti "pertinenti", sostiene che per quanto attiene all'offerta Gemini si è preso in esame solo ed esclusivamente il costo della manodopera (peraltro errato) ed il monte ore previsto, mentre il criterio di aggiudicazione in base al "prezzo più basso" (da non confondere col criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso mediante offerta di prezzi unitari – solitamente usato negli appalti di opere pubbliche) imponeva di prendere in considerazione la somma di tutti gli elementi rilevanti (quali, ad esempio, macchinari, prodotti e tecniche usati) per i quali erano stati forniti e chiesti chiarimenti.

DIRITTO

L'appello dell'I.N.P.D.A.P. (sostenuto, nei limiti dei motivi di gravame, dall'intervento del R.T.I. che era risultato aggiudicatario dell'appalto del servizio di pulizia annullato dalla sentenza appellata) non è fondato.

L'accoglimento, da parte del TAR, del primo (e determinante) motivo di ricorso della Soc. Gemini (la cui offerta era stata esclusa dall'aggiudicazione, dopo l'esame – unitamente ad altre – delle offerte risultate anormalmente basse), concernente la violazione degli artt.23 e 25 del D.L.vo. 17 marzo 1995, n.157 nonché delle norme del bando e della lettera invito, appare sorretto da considerazioni giuridiche lineari, che resistono alle varie argomentazioni difensive addotte dall'Amministrazione appellante (e dal raggruppamento temporaneo di.imprese intervenuto in appello) a sostegno della legittimità degli atti oggetto di impugnazione.

Lamentava, invero, la ricorrente in primo grado che l'Istituto aggiudicante, dopo aver chiesto chiarimenti, come previsto dalle norme applicabili alla fattispecie, su vari elementi costitutivi dell'offerta, avesse poi disposto l'aggiudicazione al controinteressato R.T.I., malgrado il maggior canone richiesto da quest'ultimo (e benché il criterio di aggiudicazione, indicato dal bando e dalla lettera invito, dovesse essere quello del prezzo più basso), in base alla semplice (testuale) considerazione che "il canone offerto dal R.T.I....è più favorevole in quanto assicura il servizio di pulizia, oggetto della gara, impegnando n.5.100 ore di manodopera che costituisce un monte ore di lavoro nettamente superiore a quello offerto dalle altre Società, ad un costo unitario inferiore".

L'assunto dell'Amministrazione appellante secondo cui il monte ore

di lavoro assicurato dall'impresa svolge, di per sé, un ruolo determinante e decisivo (in quanto costituisce l'elemento più qualificante del prezzo offerto), non può essere condiviso.

L'insufficienza della valutazione del prezzo unitario più basso per la manodopera è ben evidenziata dalla sentenza del TAR, che- sulla base di precisi riferimenti al contenuto del Capitolato di appalto ed alla nota del 22 aprile 1997 con la quale la Commissione aggiudicatrice chiede alle imprese che hanno offerto un prezzo anomalo chiarimenti in ordine a sei elementi costitutivi dell'offerta al fine di verificarne la congruità – afferma il preciso impegno dell'Amministrazione di valutare tutte le giustificazioni fornite da ciascuna impresa alla luce degli elementi costitutivi di ogni singola offerta (senza riconoscere alcun ruolo preclusivo ad uno di essi), con il conseguente obbligo, in caso di esito positivo delle giustificazioni, di aggiudicare l'appalto al soggetto offerente il prezzo più basso.

E' pacifico che la verifica di congruità dell'offerta, ex art.25 del D.L.vo n.157/1995 va effettuata con riferimento a tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente (e richiesti dalla stessa Amministrazione). In tal senso v. Cons. St. VI Sez. 20.12.99 n.2111.

Una volta avvenuta la positiva verifica delle offerte anomale, con la giustificazione delle stesse, anche ai fini dell'aggiudicazione avrebbero dovuto essere valutati tutti gli elementi di cui il prezzo offerto era composto senza possibilità di privilegiare o di escludere alcuno di tali elementi.

L'esclusione dell'offerta della ricorrente Soc. Gemini non è avvenuta, nel caso di specie, per la ritenuta incongruità di alcun elemento di essa e, pertanto, il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso (corrispondente al canone richiesto) non avrebbe potuto essere disatteso senza pregiudizio per la stessa convenienza dell'Amministrazione (oltre che per la legittimità del suo operato).

Tardive ulteriori considerazioni in base alle quali avrebbe potuto assumere rilevanza esclusiva il criterio del monte ore o del costo orario più basso della manodopera, non potevano pertanto trovare ingresso nella procedura di aggiudicazione in questione senza violare il criterio fondamentale della par condicio.

L'appello in esame, deve, quindi, essere rigettato.

Si ritiene equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe.

 

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