FATTO
Con ricorso
in appello notificato in data 4-5 febbraio 1999, l'I.N.P.D.A.P.
(Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica) impugna la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale – in accoglimento del ricorso proposto dalla
Soc.GEMINI S.r.l. – è stato annullato il provvedimento del predetto
Istituto di affidamento dell'appalto del servizio di pulizia dello
stabile di via Ballarin, in Roma, al R.T.I. costituito dal Consorzio
Nazionale Servizi S.c.a.r.l. e dalla EDIPUL S.ca.r.l. unitamente agli
atti di gara ad esso relativi.
Premesso che
il TAR del Lazio ha ritenuto illegittimo l'operato dell'I.N.P.D.A.P.,
che dopo aver chiesto giustificazioni su vari elementi, come per
legge, alle quattro ditte che avevano presentato l'offerta più bassa,
ha preso in considerazione soltanto il monte ore di lavoro e non gli
altri elementi richiesti come giustificazione, l'appellante afferma
che legittimamente l'aggiudicazione è avvenuta tenendo conto del
prezzo e quindi del monte ore che è un elemento strettamente
collegato al prezzo, e ne costituisce il dato più qualificante,
mentre gli altri elementi, di natura diversa, possono essere
considerati solo ai fini della giustificazione
dell'offerta
anomala.
Anche
l'accoglimento del secondo motivo (difetto di istruttoria e di
presupposti, incongruità ed illogicità della motivazione) sarebbe,
secondo l'appellante, frutto di erronea valutazione della rilevanza
del monte ore, che da solo avrebbe potuto essere considerato
determinante ai fini dell'aggiudicazione, e al tempo stesso idoneo a
garantire l'Amministrazione in termini di buona esecuzione del
contratto.
Con atto di
intervento ad adiuvandum notificato il 21.1.2000, il R.T.I. –
Consorzio Nazionale Servizi s.c.a.r.l. (mandatario) e EDILPUL
S.c.a.r.l., nei limiti dei motivi di appello dell'I.N.P.D.A.P. chiede
l'annullamento della sentenza del TAR, contestando la fondatezza dei
motivi da questo accolti.
Si è
costituita in giudizio, per resistere all'appello, la Soc. Gemini
s.r.l. che – con memoria depositata il 7 aprile 2000 – dopo aver
contestato che la Commissione aggiudicatrice abbia preso in esame e
valutato tutte le giustificazioni rese in relazione ai vari elementi
da essa ritenuti "pertinenti", sostiene che per quanto
attiene all'offerta Gemini si è preso in esame solo ed esclusivamente
il costo della manodopera (peraltro errato) ed il monte ore previsto,
mentre il criterio di aggiudicazione in base al "prezzo più
basso" (da non confondere col criterio di aggiudicazione del
"prezzo più basso mediante offerta di prezzi unitari –
solitamente usato negli appalti di opere pubbliche) imponeva di
prendere in considerazione la somma di tutti gli elementi rilevanti
(quali, ad esempio, macchinari, prodotti e tecniche usati) per i quali
erano stati forniti e chiesti chiarimenti.
DIRITTO
L'appello
dell'I.N.P.D.A.P. (sostenuto, nei limiti dei motivi di gravame,
dall'intervento del R.T.I. che era risultato aggiudicatario
dell'appalto del servizio di pulizia annullato dalla sentenza
appellata) non è fondato.
L'accoglimento,
da parte del TAR, del primo (e determinante) motivo di ricorso della
Soc. Gemini (la cui offerta era stata esclusa dall'aggiudicazione,
dopo l'esame – unitamente ad altre – delle offerte risultate
anormalmente basse), concernente la violazione degli artt.23 e 25 del
D.L.vo. 17 marzo 1995, n.157 nonché delle norme del bando e della
lettera invito, appare sorretto da considerazioni giuridiche lineari,
che resistono alle varie argomentazioni difensive addotte
dall'Amministrazione appellante (e dal raggruppamento temporaneo
di.imprese intervenuto in appello) a sostegno della legittimità degli
atti oggetto di impugnazione.
Lamentava,
invero, la ricorrente in primo grado che l'Istituto aggiudicante, dopo
aver chiesto chiarimenti, come previsto dalle norme applicabili alla
fattispecie, su vari elementi costitutivi dell'offerta, avesse poi
disposto l'aggiudicazione al controinteressato R.T.I., malgrado il
maggior canone richiesto da quest'ultimo (e benché il criterio di
aggiudicazione, indicato dal bando e dalla lettera invito, dovesse
essere quello del prezzo più basso), in base alla semplice (testuale)
considerazione che "il canone offerto dal R.T.I....è più
favorevole in quanto assicura il servizio di pulizia, oggetto della
gara, impegnando n.5.100 ore di manodopera che costituisce un monte
ore di lavoro nettamente superiore a quello offerto dalle altre
Società, ad un costo unitario inferiore".
L'assunto
dell'Amministrazione appellante secondo cui il monte ore
di lavoro
assicurato dall'impresa svolge, di per sé, un ruolo determinante e
decisivo (in quanto costituisce l'elemento più qualificante del
prezzo offerto), non può essere condiviso.
L'insufficienza
della valutazione del prezzo unitario più basso per la manodopera è
ben evidenziata dalla sentenza del TAR, che- sulla base di precisi
riferimenti al contenuto del Capitolato di appalto ed alla nota del 22
aprile 1997 con la quale la Commissione aggiudicatrice chiede alle
imprese che hanno offerto un prezzo anomalo chiarimenti in ordine a
sei elementi costitutivi dell'offerta al fine di verificarne la
congruità – afferma il preciso impegno dell'Amministrazione di
valutare tutte le giustificazioni fornite da ciascuna impresa alla
luce degli elementi costitutivi di ogni singola offerta (senza
riconoscere alcun ruolo preclusivo ad uno di essi), con il conseguente
obbligo, in caso di esito positivo delle giustificazioni, di
aggiudicare l'appalto al soggetto offerente il prezzo più basso.
E' pacifico
che la verifica di congruità dell'offerta, ex art.25 del D.L.vo
n.157/1995 va effettuata con riferimento a tutti gli elementi
giustificativi forniti dal concorrente (e richiesti dalla stessa
Amministrazione). In tal senso v. Cons. St. VI Sez. 20.12.99 n.2111.
Una volta
avvenuta la positiva verifica delle offerte anomale, con la
giustificazione delle stesse, anche ai fini dell'aggiudicazione
avrebbero dovuto essere valutati tutti gli elementi di cui il prezzo
offerto era composto senza possibilità di privilegiare o di escludere
alcuno di tali elementi.
L'esclusione
dell'offerta della ricorrente Soc. Gemini non è avvenuta, nel caso di
specie, per la ritenuta incongruità di alcun elemento di essa e,
pertanto, il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso
(corrispondente al canone richiesto) non avrebbe potuto essere
disatteso senza pregiudizio per la stessa convenienza
dell'Amministrazione (oltre che per la legittimità del suo operato).
Tardive
ulteriori considerazioni in base alle quali avrebbe potuto assumere
rilevanza esclusiva il criterio del monte ore o del costo orario più
basso della manodopera, non potevano pertanto trovare ingresso nella
procedura di aggiudicazione in questione senza violare il criterio
fondamentale della par condicio.
L'appello in
esame, deve, quindi, essere rigettato.
Si ritiene
equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta il ricorso in
appello indicato in epigrafe.