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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 1 giugno 2001 n. 2973
Qualificazione - Appalti pubblici - Requisiti di partecipazione - Certificazione di qualità - Prescrizioni legali - Bando di gara - Previsione ulteriori oneri - Limiti - Ragionevolezza richiesta - Par condicio concorrenti

FATTO

Con la sentenza appellata il T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, previa loro riunione, ha respinto sei ricorsi proposti dalla società odierna appellante contro gli atti dei procedimenti di aggiudicazione di due distinte licitazioni, indette in data 27 maggio 1998 dal Comune di Catanzaro per i lavori di ammodernamento e di costruzione degli impianti di illuminazione pubblica della città e di alcune frazioni.

Il punto nodale della controversia è costituito dalla clausola contenuta negli avvisi di gara, e ritenuta legittima dal Tribunale, che prescrive come necessario requisito di ammissione il possesso, oltre che dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per la categoria indicata, anche della certificazione di qualità Uni En Iso 9001 o 9002.

Sostiene ora l'appellante che la sua esclusione dalle gare per difetto della suddetta certificazione di qualità è illegittima perché, a norma degli artt. 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, il nuovo sistema di dimostrazione della capacità tecnica è obbligatorio solo a decorrere dal 1 gennaio 2000, essendo sufficiente nel frattempo la sola iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

Ripropone poi genericamente tutti gli altri motivi d'impugnativa che, a suo avviso, il Tribunale non ha esaminato.

Chiede pertanto, in conclusione, che la sentenza appellata sia riformata e, per l'effetto, siano annullati tutti gli atti impugnati con i ricorsi di primo grado e sia ordinato alla stazione appaltante la riapertura delle operazioni di gara per procedere all'aggiudicazione ad essa ricorrente di entrambe le licitazione private; con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.

Si è costituito il Comune appellato, il quale ha controdedotto al gravame e ne ha chiesto la reiezione, con vittoria di spese ed onorari di causa.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 gennaio 2001.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Nelle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente la pubblica Amministrazione ben può prevedere nel bando di gara, ed imporre a carico dei soggetti che a questa chiedano di partecipare, prescrizioni ed adempimenti ulteriori, nonché, quanto alla prova del possesso dei requisiti, strumenti diversi rispetto a quelli contemplati dalla legge, purché questa facoltà discrezionale essa eserciti nel rispetto dei principi della ragionevolezza, pertinenza e congruità all'oggetto dell'appalto ed alle modalità di esecuzione dei lavori; della parità di condizioni tra i concorrenti e del favore per la massima partecipazione.

Deve ritenersi, pertanto, legittima la prescrizione di bando, la cui contestazione costituisce il punto centrale della controversia in esame, con cui il Comune appellato ha chiesto agli aspiranti concorrenti di dimostrare la propria capacità tecnica, oltre che con il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per la categoria dei lavori oggetto di appalto, anche a mezzo di certificazione di qualità secondo le norme Uni En Iso 9001 o 9002 (nella specie, esibito da tutti gli altri concorrenti), in considerazione della particolarità e complessità delle opere da eseguire.

L'appello va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.

 

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