Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 1 giugno 2001 n. 2973
Qualificazione - Appalti pubblici - Requisiti di partecipazione -
Certificazione di qualità - Prescrizioni legali - Bando di gara -
Previsione ulteriori oneri - Limiti - Ragionevolezza richiesta - Par
condicio concorrenti
FATTO
Con la sentenza
appellata il T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, previa loro
riunione, ha respinto sei ricorsi proposti dalla società odierna
appellante contro gli atti dei procedimenti di aggiudicazione di due
distinte licitazioni, indette in data 27 maggio 1998 dal Comune di
Catanzaro per i lavori di ammodernamento e di costruzione degli impianti
di illuminazione pubblica della città e di alcune frazioni.
Il punto nodale
della controversia è costituito dalla clausola contenuta negli avvisi
di gara, e ritenuta legittima dal Tribunale, che prescrive come
necessario requisito di ammissione il possesso, oltre che
dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per la categoria
indicata, anche della certificazione di qualità Uni En Iso 9001 o 9002.
Sostiene ora
l'appellante che la sua esclusione dalle gare per difetto della suddetta
certificazione di qualità è illegittima perché, a norma degli artt. 8
e 9 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, il nuovo sistema di
dimostrazione della capacità tecnica è obbligatorio solo a decorrere
dal 1 gennaio 2000, essendo sufficiente nel frattempo la sola iscrizione
all'albo nazionale dei costruttori.
Ripropone poi
genericamente tutti gli altri motivi d'impugnativa che, a suo avviso, il
Tribunale non ha esaminato.
Chiede
pertanto, in conclusione, che la sentenza appellata sia riformata e, per
l'effetto, siano annullati tutti gli atti impugnati con i ricorsi di
primo grado e sia ordinato alla stazione appaltante la riapertura delle
operazioni di gara per procedere all'aggiudicazione ad essa ricorrente
di entrambe le licitazione private; con vittoria di spese e compensi per
entrambi i gradi di giudizio.
Si è
costituito il Comune appellato, il quale ha controdedotto al gravame e
ne ha chiesto la reiezione, con vittoria di spese ed onorari di causa.
La causa è
stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 gennaio
2001.
DIRITTO
L'appello è
infondato.
Nelle procedure
di evidenza pubblica per la scelta del contraente la pubblica
Amministrazione ben può prevedere nel bando di gara, ed imporre a
carico dei soggetti che a questa chiedano di partecipare, prescrizioni
ed adempimenti ulteriori, nonché, quanto alla prova del possesso dei
requisiti, strumenti diversi rispetto a quelli contemplati dalla legge,
purché questa facoltà discrezionale essa eserciti nel rispetto dei
principi della ragionevolezza, pertinenza e congruità all'oggetto
dell'appalto ed alle modalità di esecuzione dei lavori; della parità
di condizioni tra i concorrenti e del favore per la massima
partecipazione.
Deve ritenersi,
pertanto, legittima la prescrizione di bando, la cui contestazione
costituisce il punto centrale della controversia in esame, con cui il
Comune appellato ha chiesto agli aspiranti concorrenti di dimostrare la
propria capacità tecnica, oltre che con il certificato di iscrizione
all'albo nazionale dei costruttori per la categoria dei lavori oggetto
di appalto, anche a mezzo di certificazione di qualità secondo le norme
Uni En Iso 9001 o 9002 (nella specie, esibito da tutti gli altri
concorrenti), in considerazione della particolarità e complessità
delle opere da eseguire.
L'appello va,
pertanto, respinto.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in
epigrafe.
|