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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 6 giungo 2001 n. 3079

Ricorsi

Appalto Concorso - Esclusione - Successiva Aggiudicazione ad altra impresa - Legittimazione all'impugnazione di entrambi i provvedimenti - Sussistente -  Rigetto impugnazione dell'0esclusione - Effetti  - Sopravvenuta carenza legittimazione impugnazione aggiudicazione

FATTO E DIRITTO

  1. La sentenza appellata ha accolto, in parte, il ricorso proposto dal Sig. Vittorio Fasano, attuale appellante, per ottenere l’accesso ai documenti del comune di Lecce, riguardanti il procedimento amministrativo definito con certificato prot. n. 199962, in data 18 ottobre 1996.
  2. L’appellante rivendica la pretesa ad ottenere la conoscenza integrale dei documenti oggetto della richiesta.

A tal fine, il ricorrente contesta la pronuncia del tribunale, secondo il quale l’accesso va limitato, oggettivamente, solo ai documenti correlati all’effettivo interesse sostanziale fatto valere.

A dire dell’appellante, invece, occorre considerare che l’accesso riguardante gli atti comunali si atteggia in modo peculiare rispetto alla normativa generale, essendo raccordato non già alla titolarità di un interesse differenziato, bensì alla posizione di cittadino elettore assunta dal richiedente.

La Sezione ritiene che, ai fini della decisione, è necessario acquisire, dal comune di Lecce copia dello Statuto comunale e del regolamento in materia di accesso, corredati da eventuali altre determinazioni di carattere generale concernenti la disciplina della legittimazione soggettiva all’accesso.

È necessaria anche l’acquisizione del fascicolo completo del giudizio di primo grado, non essendo sufficienti le copie prodotte dall’appellante.

Per Questi Motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, dispone che, a cura della segreteria, sia acquisito il fascicolo di primo grado, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione della presente decisione;

ordina al comune di Lecce di eseguire gli adempimenti istruttori indicati in motivazione, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

fissa, per la prosecuzione del giudizio, l’udienza del 10 luglio 2001 ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

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