Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 6 giungo 2001 n. 3079
Ricorsi
Appalto Concorso - Esclusione - Successiva Aggiudicazione ad altra impresa -
Legittimazione all'impugnazione di entrambi i provvedimenti -
Sussistente - Rigetto impugnazione dell'0esclusione -
Effetti - Sopravvenuta carenza legittimazione impugnazione
aggiudicazione
FATTO E DIRITTO
- La sentenza appellata ha
accolto, in parte, il ricorso proposto dal Sig. Vittorio Fasano,
attuale appellante, per ottenere l’accesso ai documenti del comune
di Lecce, riguardanti il procedimento amministrativo definito con
certificato prot. n. 199962, in data 18 ottobre 1996.
- L’appellante rivendica la
pretesa ad ottenere la conoscenza integrale dei documenti oggetto
della richiesta.
A tal fine, il ricorrente
contesta la pronuncia del tribunale, secondo il quale l’accesso va
limitato, oggettivamente, solo ai documenti correlati all’effettivo
interesse sostanziale fatto valere.
A dire dell’appellante,
invece, occorre considerare che l’accesso riguardante gli atti
comunali si atteggia in modo peculiare rispetto alla normativa generale,
essendo raccordato non già alla titolarità di un interesse
differenziato, bensì alla posizione di cittadino elettore assunta dal
richiedente.
La Sezione ritiene che, ai fini
della decisione, è necessario acquisire, dal comune di Lecce copia
dello Statuto comunale e del regolamento in materia di accesso,
corredati da eventuali altre determinazioni di carattere generale
concernenti la disciplina della legittimazione soggettiva all’accesso.
È necessaria anche l’acquisizione
del fascicolo completo del giudizio di primo grado, non essendo
sufficienti le copie prodotte dall’appellante.
Per Questi
Motivi
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, riservata ogni decisione sul rito, sul
merito e sulle spese, dispone che, a cura della segreteria, sia
acquisito il fascicolo di primo grado, entro il termine di trenta giorni
decorrente dalla pubblicazione della presente decisione;
ordina al comune di Lecce di
eseguire gli adempimenti istruttori indicati in motivazione, entro il
termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione
della presente sentenza;
fissa, per la prosecuzione del
giudizio, l’udienza del 10 luglio 2001 ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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