Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 15 giugno 2001 n. 3181
Qualificazione
Requisiti di
partecipazione . Iscrizione Albo Regionale Costruttori - Iscrizione Albo
Nazionale Costruttori - Efficacia - Costitutiva - Termine decorrenza
effetti iscrizione - Irrilevante
FATTO
Con l’appello
in epigrafe, il Comune ha fatto presente che aveva indetto una procedura
di aggiudicazione dei lavori per l’adeguamento statico e funzionale
della Scuola media statale N. Pecorelli, con adozione di un primo
verbale di gara in data 9.4.1998, che aggiudicava l’appalto alla Ditta
La Speranza Guglianese; che però una delle Ditte escluse, la Soc. FAC
94, aveva chiesto di essere riammessa alla gara, sostenendo che la sua
iscrizione all’ANC doveva ritenersi esistente ed efficace, posto che
prima dell’inoltro della domanda di partecipazione alla gara si era
concluso il procedimento amministrativo preordinato alla sua iscizione
nell’ANAC per la categoria richiesta dalla lettera di invito; che a
seguito di richiesta del Comune la FAC 94 aveva trasmesso, con nota del
30.4.1998, il certrtificato di iscizione all’ANAC con decorrenza
2.3.1998; che, in considerazione di tale situazione, la G. M. del
Comune, con delibera n.49 del 4.5.1998, aveva accolto la richiesta della
FAC ed aveva invitato il Presidente di gara a riconvocare le imprese
già ammesse per determinare le nuove condizioni per l’aggiudicazione;
che, esperita ogni forma di pubblicità, il Presidente di gara in data
7.5.1998 aveva pubblicamente aperto l’offerta della FAC 94 e le aveva
aggiudicato la gara; che la società La Speranza Giuglianese, presente
con un proprio delegato nella seduta del 7.5.1998, aveva contestato l’operato
dell’Amministrazione, avendo in precedenza ricevuto copia della
delibera G.M. n.49/98 (V. nota n.1102 del 6.5.1998); che rilevata la
legittimità dell’operato del Presidente di gara, la G.M. con delibera
n.55 del 15.5.1998, immediatamente esecutiva, aveva approvato gli atti
del relativo procedimento; che avverso detta procedura di gara erano
insorte con ricorso al TAR Campania sia La Speranza Giuglianese che la
Società Appalti, e con la sentenza appellata la Sez.1° di detto TAR
aveva dichiarato irricevibile il ricorso della seconda ed accolto il
ricorso della prima; che la pronuncia del TAR, limitatamente all’accoglimento
del ricorso di La Speranza Giuglianese, era errata ed illegittima per i
seguenti motivi:
-in quanto il
ricorso originario era tardivo, atteso che La Speranza Giuglianese non
aveva impugnato gli atti lesivi nel termine di 30 giorni di cui all’art.
19 L.n.135/97. Invero, detta Società avrebbe dovuto impugnare in tale
termine la delibera di riammissione alla gara della FAC 94 di cui alla
delibera G.M. n.49/98, conosciuta in data 6.5.1998;
-comunque, il
ricorso originario era irricevibile in relazione alla tardiva
impugnazione del verbale di aggiudicazione del 7.5.1998, atteso che La
Speranza Giuglianese era presente alle operazioni di gara con un suo
rappresentante provvisto di delega speciale;
-era perplesso
il ragionamento del TAR nel punto in cui aveva escluso la tardività del
ricorso originario con riferimento all’impugnativa della delibera G.M.
n.55 del 15.5.1998, che era divenuta esecutiva il 21.5.1998, giorno
della sua pubblicazione;
-la sentenza
del TAR era errata anche nel punto in cui aveva ritenuto illegittima la
riammissione alla gara della Società FAC, dal momento che questa era
regolarmente iscritta all’albo fin dal 2.3.1998 (epoca di
presentazione della domanda di parteciapazione alla gara), in quanto in
tale data era stata adottata la delibera del C.R. ANC della Campania per
l’iscrizione nella categoria 2 per l’importo di £.750 milioni.
Ha concluso
chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Con memoria
conclusiva, il Comune ha ulteriormente illustrato i motivi di appello.
Alla pubblica
udienza del 27.3.2001, l’appello è passato in decisione.
DIRITTO
1.Il T.A.R.
Campania, Sez.1°, con la sentenza n.2445/98, dichiarava irricevibile il
ricorso proposto dalla società Appalti ed accoglieva il ricorso
proposto dalla società La Speranza Giuglianese e per l’effetto
annullava gli atti impugnati, come precisato in dispositivo, condannando
il Comune di Domicella, insieme alla società FAC 94, al pagamento delle
spese processuali.
2.Contro detta
sentenza ha proposto appello il Comune di Domicella , deducendo l’irricevibilità
sotto tre profili del ricorso originario della società La Speranza
Giuglianese e la sua infondatezza nel merito.
2.L’appello
è infondato.
2.1.Il ricorso
originario era tempestivo.
La lesione
della posizione della società La Speranza Giuglianese (aggiudiataria in
via provvisoria) non è avvenuta con la riammissione alla gara della
società Fac 94 (atteso che all’epoca non si conosceva ancora l’offerta
economica di detta società) ma solo quando tale società è stata
dichiarata in via definitiva aggiudicataria della gara. Ciò si è
verificato con l’approvazione degli atti di gara, effettuata con
delibera G.M. n.55 del 15.5.1998.
Peraltro, detta
delibera non risulta comunicata alla società La Speranza Giuglianese,
per cui, anche se esecutiva alla data del 21.5.1998, tale giorno
costituisce la data di inizio della prescritta pubblicazione
quindicinale ex art.47 L.8.61990 n.142 (ed ora ex 124 del decreto
legislativo 18.8.2000 n.267), per cui il termine di impugnativa non
poteva decorrere prima del 6.6.1998.
Invero, come è
pacifico in giurisprudenza (V. le decisioni di questa Sezione n. 304 del
28.2.1995 e n. 945 del 23.8.1996), ai sensi dell’art. 21, 1° comma,
L.6.12.1971 n.1034 il termine di impugnativa al giudice amministrativo
non decorre prima della "scadenza" del periodo di
pubblicazione dell’atto all’albo.
Per cui, tenuto
conto del termine iniziale del 6.6.1998, il ricorso originario è stato
tempestivamente notificato in data 22 e 25.6.1998, nel prescritto
termine di 30 giorni di cui all’art. 19, 1° comma, D.L.25.3.1997 n.67
(convertito dalla L. 23.5.1997 n.135).
2.2.Inoltre, la
società FAC era stata illegittimamente riammessa alla gara, come
correttamente ritenuto dal TAR, atteso che essa alla scadenza della
domanda di ammissione alla gara (8.4.1998) non possedeva l’iscrizione
all’Albo nazionale costruttori, categoria 2 per l’importo di
£.750.000.000, requisito espressamente richiesto dal bando di gara, con
comminatoria di esclusione.
Invero, detta
società a quella data era solo in possesso dell’iscrizione nell’
"albo regionale" dell’ANC, essendo intervenuta
successivamente (28.4.1998) l’effettiva iscrizione nell’Albo
nazionale, anche se con effetto dal 2.3.1998 (data di riunione del
Comitato regionale) .
Ma, come è
noto, tenendo complessivamente conto degli artt. 2, 6, 8, 12 , 17 e 24
L.10.2.1962 n.57, quello che rileva è l’iscrizione nell’albo
nazionale costruttori per chiunque esegua lavori pubblici per un importo
superiore a £.75.000.000 (sistema sostituito con effetto dal 1°.1.2000
da quello di qualificazione per tutti gli esecutori di lavori pubblici,
ai sensi dell’art. 8 L. 11.2.1994 n.109, come sostituito dalla
L.n.216/95 e dalla L.415/98) e tale iscrizione ha carattere costitutivo
anche per importi fino a £.3 miliardi (V. la decisione di questa
Sezione n.830 del 13.4.1998, e precedenti ivi indicati).
3.Pertanto, l’appello
va respinto.
Non occorre
pronunciarsi sulle spese del presente grado di giudizio in quanto le
parti intimate non si sono costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge
l’appello indicato in epigrafe.
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