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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 15 giugno 2001 n. 3181

Qualificazione

Requisiti di partecipazione . Iscrizione Albo Regionale Costruttori - Iscrizione Albo Nazionale Costruttori - Efficacia - Costitutiva - Termine decorrenza effetti iscrizione - Irrilevante

FATTO

Con l’appello in epigrafe, il Comune ha fatto presente che aveva indetto una procedura di aggiudicazione dei lavori per l’adeguamento statico e funzionale della Scuola media statale N. Pecorelli, con adozione di un primo verbale di gara in data 9.4.1998, che aggiudicava l’appalto alla Ditta La Speranza Guglianese; che però una delle Ditte escluse, la Soc. FAC 94, aveva chiesto di essere riammessa alla gara, sostenendo che la sua iscrizione all’ANC doveva ritenersi esistente ed efficace, posto che prima dell’inoltro della domanda di partecipazione alla gara si era concluso il procedimento amministrativo preordinato alla sua iscizione nell’ANAC per la categoria richiesta dalla lettera di invito; che a seguito di richiesta del Comune la FAC 94 aveva trasmesso, con nota del 30.4.1998, il certrtificato di iscizione all’ANAC con decorrenza 2.3.1998; che, in considerazione di tale situazione, la G. M. del Comune, con delibera n.49 del 4.5.1998, aveva accolto la richiesta della FAC ed aveva invitato il Presidente di gara a riconvocare le imprese già ammesse per determinare le nuove condizioni per l’aggiudicazione; che, esperita ogni forma di pubblicità, il Presidente di gara in data 7.5.1998 aveva pubblicamente aperto l’offerta della FAC 94 e le aveva aggiudicato la gara; che la società La Speranza Giuglianese, presente con un proprio delegato nella seduta del 7.5.1998, aveva contestato l’operato dell’Amministrazione, avendo in precedenza ricevuto copia della delibera G.M. n.49/98 (V. nota n.1102 del 6.5.1998); che rilevata la legittimità dell’operato del Presidente di gara, la G.M. con delibera n.55 del 15.5.1998, immediatamente esecutiva, aveva approvato gli atti del relativo procedimento; che avverso detta procedura di gara erano insorte con ricorso al TAR Campania sia La Speranza Giuglianese che la Società Appalti, e con la sentenza appellata la Sez.1° di detto TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso della seconda ed accolto il ricorso della prima; che la pronuncia del TAR, limitatamente all’accoglimento del ricorso di La Speranza Giuglianese, era errata ed illegittima per i seguenti motivi:

-in quanto il ricorso originario era tardivo, atteso che La Speranza Giuglianese non aveva impugnato gli atti lesivi nel termine di 30 giorni di cui all’art. 19 L.n.135/97. Invero, detta Società avrebbe dovuto impugnare in tale termine la delibera di riammissione alla gara della FAC 94 di cui alla delibera G.M. n.49/98, conosciuta in data 6.5.1998;

-comunque, il ricorso originario era irricevibile in relazione alla tardiva impugnazione del verbale di aggiudicazione del 7.5.1998, atteso che La Speranza Giuglianese era presente alle operazioni di gara con un suo rappresentante provvisto di delega speciale;

-era perplesso il ragionamento del TAR nel punto in cui aveva escluso la tardività del ricorso originario con riferimento all’impugnativa della delibera G.M. n.55 del 15.5.1998, che era divenuta esecutiva il 21.5.1998, giorno della sua pubblicazione;

-la sentenza del TAR era errata anche nel punto in cui aveva ritenuto illegittima la riammissione alla gara della Società FAC, dal momento che questa era regolarmente iscritta all’albo fin dal 2.3.1998 (epoca di presentazione della domanda di parteciapazione alla gara), in quanto in tale data era stata adottata la delibera del C.R. ANC della Campania per l’iscrizione nella categoria 2 per l’importo di £.750 milioni.

Ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Con memoria conclusiva, il Comune ha ulteriormente illustrato i motivi di appello.

Alla pubblica udienza del 27.3.2001, l’appello è passato in decisione.

DIRITTO

1.Il T.A.R. Campania, Sez.1°, con la sentenza n.2445/98, dichiarava irricevibile il ricorso proposto dalla società Appalti ed accoglieva il ricorso proposto dalla società La Speranza Giuglianese e per l’effetto annullava gli atti impugnati, come precisato in dispositivo, condannando il Comune di Domicella, insieme alla società FAC 94, al pagamento delle spese processuali.

2.Contro detta sentenza ha proposto appello il Comune di Domicella , deducendo l’irricevibilità sotto tre profili del ricorso originario della società La Speranza Giuglianese e la sua infondatezza nel merito.

2.L’appello è infondato.

2.1.Il ricorso originario era tempestivo.

La lesione della posizione della società La Speranza Giuglianese (aggiudiataria in via provvisoria) non è avvenuta con la riammissione alla gara della società Fac 94 (atteso che all’epoca non si conosceva ancora l’offerta economica di detta società) ma solo quando tale società è stata dichiarata in via definitiva aggiudicataria della gara. Ciò si è verificato con l’approvazione degli atti di gara, effettuata con delibera G.M. n.55 del 15.5.1998.

Peraltro, detta delibera non risulta comunicata alla società La Speranza Giuglianese, per cui, anche se esecutiva alla data del 21.5.1998, tale giorno costituisce la data di inizio della prescritta pubblicazione quindicinale ex art.47 L.8.61990 n.142 (ed ora ex 124 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267), per cui il termine di impugnativa non poteva decorrere prima del 6.6.1998.

Invero, come è pacifico in giurisprudenza (V. le decisioni di questa Sezione n. 304 del 28.2.1995 e n. 945 del 23.8.1996), ai sensi dell’art. 21, 1° comma, L.6.12.1971 n.1034 il termine di impugnativa al giudice amministrativo non decorre prima della "scadenza" del periodo di pubblicazione dell’atto all’albo.

Per cui, tenuto conto del termine iniziale del 6.6.1998, il ricorso originario è stato tempestivamente notificato in data 22 e 25.6.1998, nel prescritto termine di 30 giorni di cui all’art. 19, 1° comma, D.L.25.3.1997 n.67 (convertito dalla L. 23.5.1997 n.135).

2.2.Inoltre, la società FAC era stata illegittimamente riammessa alla gara, come correttamente ritenuto dal TAR, atteso che essa alla scadenza della domanda di ammissione alla gara (8.4.1998) non possedeva l’iscrizione all’Albo nazionale costruttori, categoria 2 per l’importo di £.750.000.000, requisito espressamente richiesto dal bando di gara, con comminatoria di esclusione.

Invero, detta società a quella data era solo in possesso dell’iscrizione nell’ "albo regionale" dell’ANC, essendo intervenuta successivamente (28.4.1998) l’effettiva iscrizione nell’Albo nazionale, anche se con effetto dal 2.3.1998 (data di riunione del Comitato regionale) .

Ma, come è noto, tenendo complessivamente conto degli artt. 2, 6, 8, 12 , 17 e 24 L.10.2.1962 n.57, quello che rileva è l’iscrizione nell’albo nazionale costruttori per chiunque esegua lavori pubblici per un importo superiore a £.75.000.000 (sistema sostituito con effetto dal 1°.1.2000 da quello di qualificazione per tutti gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 L. 11.2.1994 n.109, come sostituito dalla L.n.216/95 e dalla L.415/98) e tale iscrizione ha carattere costitutivo anche per importi fino a £.3 miliardi (V. la decisione di questa Sezione n.830 del 13.4.1998, e precedenti ivi indicati).

3.Pertanto, l’appello va respinto.

Non occorre pronunciarsi sulle spese del presente grado di giudizio in quanto le parti intimate non si sono costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge l’appello indicato in epigrafe.

 

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