Consiglio di Stato Sezione V
- Decisione del 25 giugno 2001 n. 3362
Gare - Appalti pubblici - Collegamento tra società - Divieto di
partecipazione di imprese fra loro collegate o controllate alla stessa
gara
FATTO
L’appello
è rivolto contro la sentenza n. 1057 del 19 luglio 1996, con la quale
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha accolto il
ricorso proposto dall’appellata Ecotecnica s.r.l., con atto notificato
il 15 e 16 febbraio 1996, per l’annullamento della propria esclusione
dalla gara di cui si tratta e dell’aggiudicazione a favore
dell’associazione temporanea d’imprese appellante, attesa la
circostanza che altre due concorrenti, la Degremont Italia s.p.a. e la
C.R.E.A. s.p.a., quest’ultima mandante nell’a.t.i. con la Panelli
Impianti Tecnologici s.p.a., erano tra di loro collegate ai sensi
dell’ art. 2359 Cod. Civ..
L’appellante
ripropone come motivi di gravame le argomentazioni già svolte a difesa
in primo grado e conclude chiedendo che la sentenza sia annullata e, in
sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto, con ogni
conseguenza di legge e con vittoria di spese del doppio grado.
Si
è costituita in giudizio l’appellata, che ha controdedotto ed ha
concluso chiedendo che il ricorso sia respinto, con l’integrale
conferma della sentenza impugnata.
La
causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 6
febbraio 2001.
DIRITTO
L’appello
è infondato.
È
pacifico in causa, in quanto ammesso dalla stessa appellante, che la
Degremont Italia s.p.a. e la Crea s.p.a. (quest'ultima in associazione
temporanea con altra impresa), le quali hanno partecipato alla gara di
cui si tratta presentando separate offerte, sono tra di loro collegate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, poiché in entrambe ha una
partecipazione rilevante (per la prima, maggioritaria) la francese
Societé Lyonnaise des Eaux.
Ad
avviso dell’associazione temporanea d’imprese ricorrente in appello,
tuttavia, il Tribunale ha errato nel ritenere illegittima la mancata
esclusione delle concorrenti suddette e nel fondare su tale circostanza
la pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo
favore.
Avendo
il bando di gara, al punto 4/a, prescritto la sola presentazione di una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante "che l'impresa
non detiene alcuna situazione di controllo o di collegamento ai sensi
dell'art. 2359 Codice Civile né cospicue quote societarie (uguali o
superiori al 50 %) in altre imprese partecipanti alla presente
gara", l'Amministrazione si sarebbe autolimitata quanto alle
modalità di accertamento di simili situazioni e, in presenza di
dichiarazione negativa, essa non avrebbe avuto possibilità alcuna di
accertarne preventivamente l'esistenza.
Il
rapporto di collegamento, nella specie, sarebbe comunque soltanto
indiretto.
Queste
argomentazioni non possono essere condivise.
Nelle
procedure ad evidenza pubblica nelle quali la media delle offerte rileva
ai fini dell'aggiudicazione, attraverso detta media s’intende, com’è
noto, ricreare le condizioni del mercato relativo alla prestazione in
gara, e ciò allo scopo d’individuare l'ambito entro il quale le
offerte formulate possono considerarsi serie e, in conseguenza - previa,
ove prevista, l’esclusione dei concorrenti che hanno proposto ribassi
non compatibili con la situazione del mercato così evidenziata - al
fine di prescegliere l'offerta più vantaggiosa tra quelle che nel
suddetto ambito rientrano.
E’
evidente, pertanto, che l'esistenza di una situazione di collegamento
fra alcuni partecipanti, siccome incompatibile con un’effettiva
concorrenza fra di loro ed idonea a favorire la produzione di offerte
concordate in modo da influenzare la media, incide sulla parità di
condizione tra i concorrenti e vizia il risultato al quale il sistema è
preordinato, rendendo illegittimo ogni ulteriore atto della procedura e,
in particolare, quello conclusivo costituito dall’aggiudicazione.
Poiché,
per altro, sul corretto svolgimento della gara può incidere anche il
collegamento indiretto fra imprese, rappresentando questo uno strumento
di facile elusione del divieto di partecipazione in argomento, è privo
di consistenza il rilievo dato, nella specie, a tale carattere del
rapporto intercorrente tra le imprese sopra menzionate.
Né
vale addurre che, per l'accertamento dell'esistenza delle predette
situazioni, l'Amministrazione abbia adottato determinate procedure, così
autolimitandosi nell’esercizio del suo potere istruttorio. Invero,
quando comunque risulti l’illegittima partecipazione alla gara di
concorrenti tra loro in relazione di controllo o collegamento, l’Ente
appaltante non può sottrarsi all'obbligo, che gli riviene dalla legge e
dai principi di legalità e buon andamento dell’amministrazione (art.
97 Cost.), di rimuovere il vizio accertato e di aggiudicare l'appalto
alla migliore offerta fra quelle legittimamente prodotte.
Per
le considerazioni che precedono, l’appello dev’essere respinto.
Sussistono,
tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti costituite spese e
competenze del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello in epigrafe
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