Consiglio di Stato Sezione V
- Decisione 25 giugno 2001 n. 3363
Offerte Anomale
Appalti pubblici - Offerte anomale - Soglia anomalia - Offerte superiori
- Esclusione automatica - Presupposti - Presentazione di almeno 5
offerte valide
FATTO
La
I.C.&M.I. ha impugnato innanzi al T.A.R. della Toscana gli atti ed i
provvedimenti della licitazione privata con cui l'Amministrazione
Provinciale di Siena aveva aggiudicato all'Impresa Fondelli Oreste, ai
sensi dell'art. 21, 1 comma, della L. 109/94, come modificata dal D.L.
n. 101/1995, convertito con modificazioni con la L. 216/1995, lavori di
adeguamento e bitumatura della strada provinciale n. 35 di Radicondoli.
La
ricorrente lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dalla
gara, in quanto, essendo in numero inferiore a cinque le offerte
presentate, non avrebbe potuto applicarsi la procedura di esclusione
delle offerte anomale, dettata dalla suindicata legge in via
transitoria, fino all'1 gennaio 1997.
Deduceva,
inoltre, eccesso di potere per contraddittorietà fra provvedimenti
della stessa Amministrazione, che in altre occasioni si era adeguata
all’orientamento da essa ricorrente invocato.
Il
ricorso è stato ritenuto in fondato e respinto con la sentenza n. 629
del 1997, oggetto del presente giudizio di appello.
La
società appellante ripropone integralmente i motivi di illegittimità
già prospettati in primo grado, contestando le ragioni sulle quali si
fonda la pronuncia impugnata, e censura, in ogni caso, la disposta sua
condanna alle spese. Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento
della sentenza appellata e degli atti impugnati in primo grado, con
vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio; insta, in
subordine, per l’annullamento parziale della decisione, con
compensazione delle spese del primo e del secondo grado.
Si
sono costituite in giudizio entrambe le parti appellate, le quali hanno
controdedotto al gravame e ne ha chiesto la reiezione, con ogni
conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese processuali.
Sentiti
i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione
all’udienza pubblica del 6 febbraio 2001.
DIRITTO
L’appello
è fondato.
Si
controverte, in sostanza, sull'interpretazione da dare all'art. 21,
comma 1 bis, ultimi tre periodi, della L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel
testo risultante dall'art. 7 del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito
con L. 2 giugno 1995 n. 216, che così dispone: "Relativamente ai
soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'Amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle
offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla
percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma (ossia
alla percentuale fissata con apposito decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici). La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Fino al 1°
gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo
superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino
una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media
aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse".
La
questione interpretativa che deve affrontarsi è se anche nel regime
transitorio delineato dalla norma debba valere o meno, ai fini
dell'esclusione automatica delle offerte anomale, il limite numerico
delle cinque offerte valide. L'appellante ritiene che il limite numerico
valga anche durante il regime transitorio
Al
quesito questa Sezione ha già dato soluzione positiva.
Con
decisione 17 maggio 2000 n. 2873, infatti, si è affermato che “L'art.
21 comma l bis della legge n. 109 del 1994, nel testo anteriore alle
modifiche introdotte dalla L. 18 novembre 1998 n. 415, deve … leggersi
nel senso che la presenza di almeno cinque offerte valide è condizione
indispensabile per l'esclusione automatica delle offerte, non solo per
la disciplina definitiva, ma anche per il regime transitorio applicabile
fino al 1 gennaio 1997”.
Si
è rilevato, invero, che l’istituto dell’esclusione automatica delle
offerte anomale “presuppone l’individuazione delle offerte
eccessivamente vantaggiose che appaiono fuori mercato”, onde “un
criterio basato sulla comparazione di un numero troppo basso di offerte
è inidoneo ad offrire un dato sintomatico della situazione di mercato,
mancando un monitoraggio minimo sulle condizioni medie che le imprese
del settore sono in grado di offrire”. Di qui la necessità della
determinazione, in ogni caso, di un numero minimo di offerte.
Il
Collegio condivide il riferito orientamento, per discostarsi dal quale
non si ravvisano né sono state dedotte idonee ragioni.
Per
le ragioni che precedono, l’appello dev’essere, in conseguenza,
accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va
accolto il ricorso proposto in primo grado e vanno annullati gli atti e
provvedimenti impugnati in primo grado.
Spese
e competenze del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie
l’appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza
appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla gli
atti con esso impugnati
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