Consiglio di Stato Sezione
V- Decisione del 27 giugno 2001 - n. 3507
Criteri di Aggiudicazione
Appalti pubblici - Licitazione privata - Bando di gara - Previsione del
metodo di aggiudicazione - Richiamo all'articolo 73, lettera c), RD
827/1924 - Prefissione limite di ribasso
FATTO
Con
deliberazione n. 416 del 17 marzo 1994 la U.S.L. n. 9 di Prato (ora
Azienda USL n. 4) indiceva una licitazione privata per l’affidamento
dei lavori di costruzione ed arredo della residenza sanitaria
assistenziale per anziani in Narnali-Prato, a norma dell’art. 1, lett.
a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e, quindi, con il metodo di cui
all’art. 73 lett. c) del R.D. 23.5.1924, n. 827 e con il procedimento
previsto dal successivo art. 76, commi 1, 2, 3 e 4, con prefissione del
limite di ribasso nella scheda segreta ed esclusione delle offerte in
aumento.
Alla
licitazione venivano ammesse l’impresa Francesco Di Placido ed il
Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro di Forlì, che
offrivano rispettivamente un ribasso del 17,21% e del 4,95%.
Aperta la
scheda segreta con gli indici di massimo ribasso (fissati nel 12,50%),
predisposta dall’Amministrazione in data 14 luglio 1994, il Presidente
della Commissione aggiudicatrice dichiarava inammissibile l’offerta
dell’impresa di Placido in quanto aveva superato il predetto limite di
ribasso massimo stabilito dalla scheda segreta, sicchè veniva
aggiudicata la licitazione privata al Consorzio fra cooperative di
produzione e lavoro di Forlì.
Con un’unica
censura l’impresa Di Placido contestava il procedimento di gara
prescelto dall’U.S.L. e, segnatamente, la fissazione di un limite di
massimo ribasso dell’offerta.
L’adito
T.A.R. della Toscana, con sentenza 29 febbraio 1996, n. 81, annullava il
provvedimento di esclusione dell’impresa Di Placido dalla licitazione
privata, ritenendo di accogliere la censura riguardante l’apposizione
del limite, in quanto l’art. 1 della Legge n. 14 del 1973,
nell’ammettere la possibilità di adottare il metodo di cui all’art.
76 del R.D. 827 del 1924, ne richiama i soli primi tre commi che non
prefissano alcun limite di ribasso che le offerte non debbono
oltrepassare, mentre l’U.S.L. ha considerato anche il quarto comma che
stabilisce la prefissione di tale limite.
Avverso detta
sentenza l’Azienda U.S.L. n. 4 di Prato ha proposto appello deducendo
in sostanza:
1)
Insufficiente e contraddittoria pronuncia circa un punto decisivo della
controversia.
La ditta Di
Placido, partecipando alla gara con la presentazione della propria
offerta, ha prestato acquiscenza in ordine alla regolarità della
stessa. Il bando, invece, è stato impugnato in un momento successivo,
dopo che l’appalto dei lavori era stato aggiudicato al Consorzio
CONSCOOP e, quindi, tardivamente, per cui il ricorso sarebbe
inammissibile.
Erroneamente il
Giudice di primo grado avrebbe ritenuto che l’interesse
all’impugnativa immediata del bando sussiste solo allorchè questo
comporti l’esclusione della gara e non anche allorquando sia
consentita la partecipazione alla procedura concorsuale, potendo
l’immediato impedimento di partecipazione alla gara derivare
direttamente dal bando.
2) Il sistema
normativo vigente all’epoca di indizione della gara (17.3.1994) era
costituito, quanto alla licitazione privata in parola, dall’art. 1
lett. a) L. 14/1973, dagli artt. 73 e 76 R.D. 827/1924 e dall’art. 21
L. 109/1994 che ha implicitamente reintrodotto il limite del maggiore
ribasso richiamando l’art. 5 della citata legge n. 14 del 1973.
Ha concluso,
chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Si sono
costituiti in giudizio sia la ditta Di Placido che il Consorzio tra
cooperative di produzione e lavoro, deducendo rispettivamente le proprie
ragioni.
Con memoria
depositata in data 16 gennaio 2001, l’appellante Azienda U.S.L. ha
ribadito la fondatezza del proposto gravame.
DIRITTO
In via
preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
di primo grado sollevata dall’Amministrazione appellante sul rilievo
che non sarebbero state impugnate tempestivamente la deliberazione n.
416 del 17 marzo 1994 di indizione della gara, mediante licitazione
privata, per l’appalto dei lavori di costruzione e arredo di un
edificio da destinare a residenza sanitaria assistenziale per anziani in
località Narnali-Prato, e la lettera di invito in data 21 giugno 1994.
Dalla
partecipazione alla gara senza impugnare i predetti atti nel prescritto
termine scaturerebbe una prestata acquiescenza da parte dell’appellato
in ordine alla regolarità della stessa.
L’eccezione
va disattesa.
Come è stato
puntualmente precisato dalla giurisprudenza, l’interesse alla
impugnativa degli atti con i quali la Pubblica Amministrazione addiviene
alla aggiudicazione di un contratto d’appalto sorge soltanto
all’esito del relativo procedimento, mentre l’onere dell’immediata
impugnativa degli atti preliminari costituenti la lex specialis della
gara è ipotizzabile solo quando questa contenga prescrizioni dirette a
precludere la stessa partecipazione dell’interessato alla procedura
concorsuale (cfr. Cons. Stato Sez. V 29 gennaio 1999, n. 90; Sez. VI Dec.
10 febbraio 2000, n. 707).
Nella
fattispecie in esame non è ravvisabile alcuna preclusione non
sussistendo alcuna clausola nel bando di gara impeditiva o limitativa
per la partecipazione alla procedura concorsuale che non può essere
considerata come manifestazione di acquiescenza alla regolarità della
gara atteso che la partecipazione costituisce elemento necessario per
avanzare censure attinenti.
E’ stato,
ritenuto, infatti, che la mancata partecipazione alla gara per
l’aggiudicazione di un contratto della Pubblica Amministrazione rende
inammissibili le relative censure, per cui il soggetto che non vi abbia
preso parte non può dolersi delle clausole della lex specialis della
gara e delle modalità di svolgimento di essa, ossia di vicende alle
quali è rimasto estraneo- (Cfr Cons. Stato Sez. IV- Dec. 7 ottobre
1998, n. 1418; Sez. V-Dec. 26 maggio 1997, n. 554).
Con unica
censura l’appellante Amministrazione, dopo l’esito negativo del
giudizio di primo grado, contesta l’impugnata sentenza per avere
accolto il motivo proposto dall’odierno appellato circa
l’apposizione di un limite di massimo ribasso delle offerte sul
presupposto che detto limite sia in contrasto con l’art. 1 della legge
2 febbraio 1973, n. 14. La censura non merita accoglimento. Occorre
precisare in punto di fatto che l’impresa appellata non ha ottenuto
l’aggiudicazione della licitazione privata de qua perché la sua
offerta è stata dichiarata inammissibile per avere superato, con
l’offerta di un ribasso del 17,21%, il limite di ribasso massimo,
fissato nel 12,50%, nella scheda segreta, secondo il metodo previsto nel
bando e nella lettera d’invito.
La legge 2
febbraio 1973, n. 14 (mod. della Legge 8 ottobre 1984, n. 681),
all’art. 1 stabilisce, nel caso di licitazione privata, i modi di
esecuzione degli appalti di opere a cura delle Amministrazioni pubbliche
e degli Enti pubblici e dei loro concessionari, determinando in modo
tassativo alla lettera a) che il metodo di cui all’art. 73, lett. c),
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, adottato nel caso di specie, debba
essere eseguito testualmente” con il procedimento previsto dal
successivo art. 76, comma 1°, 2° e 3°, senza prefissione di alcun
limite di aumento o ribasso”. Orbene l’appellante Azienda sanitaria,
invece di limitare il richiamo ai primi tre commi, come prescritto, lo
ha esteso anche al quarto comma, con prefissione di limite di ribasso
nella scheda segreta, per cui illegittimamente è stata dichiarata
inammissibile l’offerta dell’impresa appellata per avere superato,
con il ribasso del 17,21%, il limite di ribasso massimo fissato nel
12,50% nella scheda segreta predisposta in data 14 luglio 1994.
In altri
termini dalla violazione del bando e della lettera di invito del citato
art. 1 lett. a) della Legge n. 14 del 1973 deriva l’illegittima
esclusione dalla gara della impresa appellata, con conseguente
illegittima aggiudicazione dell’appalto al Consorzio fra cooperative
di produzione e lavoro di Forlì, che aveva offerto un ribasso del
4,95%.
Né rileva il
richiamo all’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non
applicato dall’Amministrazione per avere fatto ricorso al sistema
della scheda segreta.
Per le
suesposte argomentazioni l’appello va respinto, con conferma
dell’impugnata sentenza.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale –Sezione Quinta – respinge il ricorso
in appello indicato in epigrafe, con compensazione delle spese del
presente grado di giudizio
|