Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 17 luglio 2001 n. 3950
Ricorsi
Appalti - Imprese concorrenti - Imprese associate in Ati - Esclusione -
Impugnazione - Onere di Proposizione - Tutte le imprese associate
Ritenuto in
fatto
Vengono in decisione gli
appelli avverso la sentenza 14 maggio 1998, n. 613 con la quale il
Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha accolto il ricorso
proposto dalla società Lucente s.n.c. contro la deliberazione della
Giunta esecutiva della Comunità montana del Catria e del Nerone 22
dicembre 1994, n. 468 recante l’approvazione del verbale di gara per
la costituzione della società per azioni denominata Natura finalizzata
alla gestione della discarica comunitaria in località Cà Guglielmo di
Cagli e di aggiudicazione della gara alla società S.I.S., la
deliberazione 15 luglio 1994 della medesima autorità che dispone l’approvazione
della costituzione della s.p.a. Natura nonché della deliberazione 27
gennaio 1995, n. 16, relativa all’esame e alla approvazione degli atti
relativi alla costituzione della società er azioni Natura. Risulta
altresì impugnata la sentenza interlocutoria 3 maggio 1997, n. 265 con
la quale il medesimo Tribunale amministrativo regionale disattendeva le
eccezioni di inammissibilità relative alla mancata notificazione del
ricorso alla Comunità montana dell’Alta valle del Cesano e alla
tardività dell’impugnazione della deliberazione della Giunta
esecutiva della Comunità montana appellante 22 dicembre 1994, n. 468.
Gli appelli sono stati proposti
dalla Comunità montana del Catria e Nerone (R.G. 5215/1998) e dalla
s.p.a. Natura (5911/1998).
Si è costituita l’appellata
Lucente s.n.c. che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
Ne richiede la riforma, oltre alle appellanti, la società Intercomunale
di Servizi s.p.a.
All’udienza del 15 maggio
2001 parti e causa sono state assegnate in decisione.
Considerato
in diritto
Va preliminarmente disposta la
riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza.
Gli appelli sono fondati.
Ai fini del decidere, assume
primario e assorbente rilievo la valutazione dell’esistenza, in capo
all’odierna appellata, di un interesse alla proposizione del ricorso
di prime cure.
E’ occorso, infatti, che,
alla gara bandita ai sensi della deliberazione n. 65 del 15 luglio 1994
dalla Comunità Montana del Catria e del Nerone al fine di individuare
il contraente per la costituenda società per azioni (poi costituita e
denominata Natura) finalizzata alla gestione di discarica comunitaria,
la Lucente s.n.c., odierna appellata, partecipasse unitamente ad altre
aziende e presentasse con quelle unica offerta, senza tuttavia
costituire una associazione temporanea di imprese.
Il provvedimento di esclusione,
oggetto fondamentale della contestazione giudiziale, veniva adottato
perché non era stata formalizzata la partecipazione delle varie imprese
all’unica offerta mediante atto costitutivo di associazione tra le
stesse.
Il ricorso di prime cure,
tuttavia, non veniva proposto da tutte le imprese che avevano
sottoscritto l’offerta unica senza associarsi in forma legale, ma
dalla sola Lucente s.n.c.
Il Giudice di primo grado ha
ritenuto che tale carenza non fosse di ostacolo alla pronuncia di merito
in quanto, nell’ipotesi di accoglimento, l’Amministrazione sarebbe
stata tenuta a disporre la ripetizione della gara, ammettendovi anche il
raggruppamento di imprese costituito dalla s.n.c. Lucente, dalla s.r.l.
Eco Service, dalla s..r.l. Foglia Umberto e dalla s.r.l. SEA. Da questa
considerazione si è fatta scaturire l’esistenza di un interesse a
ricorrere per la concreta utilità derivante da una eventuale decisione
favorevole, pur precisandosi, in un inciso, "ancorché la gara non
possa essere aggiudicata alla sola Lucente s.n.c., ma congiuntamente a
tutte le imprese che hanno sottoscritto la proposta".
Ora è evidente che le
suindicate compartecipi dell’offerta (le s.r.l. Eco Service,Foglia
Umberto e SEA) non avevano più alcun titolo per essere riammesse alla
gara e tanto meno per risultare aggiudicatarie, giusta l’inoppugnabilità,
a loro sfavore, della disposta esclusione.
Ben diversa sarebbe stata la
situazione se tra le imprese che formulavano unica offerta si fosse
stabilito un collegamento organico e giuridicamente rilevante tale,
cioè, da legittimare la s.n.c. Lucente a contestare in nome e per conto
anche delle altre la disposta esclusione. Il caso di specie è, per
contro, caratterizzato dalla mancanza di un conferimento di poteri all’impresa
capofila per l’inesistenza di un vincolo associativo rilevante nei
confronti dei terzi (circostanza pacifica inter partes), sicché l’interesse
al ricorso non può essere isolato in una o altra delle partecipanti.
In altre parole, avendo le
imprese escluse presentato unica offerta tale cioè da individuarle
tutte e in concorso tra loro come possibili destinatarie dell’aggiudicazione,
non poteva insorgere in una sola di esse l’interesse al ricorso
poiché una ipotetica riammissione alla gara non avrebbe potuto comunque
riguardare le aspiranti che non avevano impugnato il provvedimento,
rendendo definitiva, nei loro confronti la disposta esclusione.
Diversamente opinando, si
eluderebbe il principio di normale inoppugnabilità degli atti
amministrativi.
In altre parole, le imprese
concorrenti che non hanno proposto rimedio giurisdizionale avverso il
suindicato provvedimento sono da ritenere definitivamente estromesse
dalla gara.
A fronte di questo dato,
nessuna utilità può conseguire l’odierna appellata, che non potrebbe
comunque essere riammessa da sola alla gara, in quanto l’offerta
esclusa proveniva da una pluralità di soggetti intenzionati a
costituirsi in associazione, una volta divenuti aggiudicatari.
Va, inoltre, respinto l’appello
incidentale nei confronti della declaratoria di irricevibilità
(contenuta nella sentenza parziale n. 265/1997 suindicata) dell’impugnazione
proposta avverso la deliberazione del Consiglio della Comunità montana
del Catria e del Nerone n. 65 del 15 luglio 1994.
E’ chiaro, infatti, che la
mancanza di interesse all’impugnazione si espande anche nei confronti
di clausole non contestate dalle altre partecipanti definitivamente
escluse.
Sembra equo compensare le spese
del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – Sezione Quinta riuniti gli appelli n. 5215/1998 e
5911/1998, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza in
epigrafe indicata, dichiara inammissibile il ricorso di prime cure della
s.n.c. Lucente e respinge l’appello incidentale.
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