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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 19 luglio 2001 n. 3999
Contratti
Appalti - Affidamento - Conclusione contratto - Mancata esecuzione delle parti - Recesso dell'amministrazione - Oneri processuali per l'impresa - Impugnazione del recesso innanzi al TAR 

Ritenuto in fatto

Viene in decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento delle deliberazioni e degli atti con i quali il Comune di Ascoli Piceno ha indetto e aggiudicato l’appalto per l’esecuzione di impianti elettrici presso l’edificio ex Ferrucci ((meglio indicati in corso di causa nella deliberazione di Giunta comunale 14 giugno 1996, n. 912 e nella determinazione 6 maggio 1997 del dirigente del dipartimento istituzionale del Comune).

Si è costituito in giudizio il Comune intimato.

All’udienza del 22 maggio 2001 parti e causa sono state assegnate in decisione.

Considerato in diritto

L’appello è infondato.

La vicenda contenziosa può essere così sintetizzata. L’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno affidava alla Emic Elettronica s.r.l. i lavori per l’esecuzione dell’impianto elettrico presso l’edificio ex Ferrucci con contratto 25 agosto 1989, a rogito del segretario generale.

L’impresa contraente, che non aveva iniziato i lavori, con raccomandata 11 dicembre 1989, segnalava al Comune la necessità di apportare modifiche al progetto. Con successiva nota del 18 settembre 1990 la Emic Elttronica s.r.l. sollecitava il Comune di Ascoli Piceno a una decisione sulla precedente sua richiesta dell’11 dicembre 1989. Trascorreva da allora un periodo piuttosto lungo senza che l’Amministrazione comunale rispondesse e che i lavori fossero intrapresi. Dopo oltre cinque anni dalla ricezione della raccomandata 18 settembre 1990, l’Amministrazione comunale con nota del 23 ottobre 1995 comunicava all’impresa di ritenere risolto il rapporto contrattuale per facta concludentia.

L’atto veniva contestato dall’impresa solo il successivo 11 giugno 1996. Appresa notizia che il Comune si accingeva a bandire nuova gara pubblica per l’affidamento dei lavori di impiantistica elettrica presso l’ex edificio Ferrucci, l’odierna appellante invitava l’Amministrazione a rispettare il precedente contratto inter partes. L’invito veniva respinto dal Comune con nota del 27 maggio 1997, che ribadiva i contenuti del precedente foglio del 23 ottobre 1995.

Con ricorso del 13 giugno 1997 l’appellante interponeva rimedio giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo regionale delle Marche che, con la pronuncia in epigrafe indicata, respingeva il gravame sul rilievo della sua inammissibilità, posto che l’atto presupposto, individuato nella nota del Comune di Ascoli Piceno del 23 ottobre 1995 non era stata contestata nel termine decadenziale di giorni sessanta ex articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure sono pienamente condivise dalla Sezione.

E’ evidente, infatti, che, a prescindere dalle problematiche sul riparto di giurisdizione pure sollevate dal Comune di Ascoli Piceno, la nota 23 ottobre 1995, che comunicava la rescissione del contratto per facta concludentia, costituisse atto presupposto per la nuova sequenza a evidenza pubblica conclusasi con l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa Cantagalli Renato.

La domanda di parte appellante è chiaramente rivolta all’annullamento delle deliberazioni concernenti la nuova gara, senza, tuttavia, che sia stata azionata azione di adempimento, per il precedente contratto inter partes, avanti l’autorità giudiziaria ordinaria. Ora è evidente che, alla stregua del petitum sostanziale, la vertenza non riguarda i rapporti intercorrenti tra l’appellante e il Comune di Ascoli Piceno se non sotto il profilo della legittimazione a richiedere l’annullamento in qualità di parte di convenzione incompatibile con la successiva alla cui definizione hanno concorso i provvedimenti impugnati.

Ne consegue che, per contestare la nuova procedura di gara, era necessario che l’Emic Elettronica s.r.l. si gravasse avverso l’atto che ne costituiva il giuridico presupposto nel decadenziale termine di sessanta giorni dalla acquisita conoscenza della determinazione lesiva.

Qui non è in contestazione, in altre parole, il rapporto inter partes concernente la rescissione o la risoluzione del contratto (per il quale evidentemente la cognizione appartiene al Giudice ordinario: C.d.S., V, 16 marzo 1999, n. 258), bensì la determinazione, estranea a quella relazione, di adottare nuova procedura per l’aggiudicazione. Rispetto a questa statuizione, l’atto di rescissione del 23 ottobre 1995 acquista valenza di presupposto di sicura natura autoritativa (Cass. civ., I, 4 febbraio 2000, n. 1217; Cass. civ., I, 16 febbraio 1998, n. 1642; Cass. civ., II, 22 febbraio 1997, n. 1639).

A fronte di tale dato, era sicuramente onere della ricorrente o adire il giudice civile (per l’azione di adempimento o per la risoluzione e il risarcimento danni) o contestare l’atto configurato, nella sua valenza pubblicistica, al fine di impedire la perdita del titolo costituito dalla qualità di parte di un contratto. Questa seconda azione non è stata esercitata nei termini propri del processo impugnatorio.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.

 

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