Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 6 agosto 2001 n. 4227
Revisione Prezzi
Controversie - Giurisdizione - Esclusione della
revisione - Giudice amministrativo - Contestazione del quantum - Giudice
ordinario - Scomposizione dell'opera in singoli lavori - Esclusione
della revisione dei singoli lavori - Contestazione - Giudice ordinario
FATTO
IMPREGILO
s.p.a. ha impugnato la decisione suindicata, con la quale è stato
dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso proposto
avverso la determinazione del compenso revisionale relativo ai lavori di
costruzione dell’Asse Nord-Sud e dell’Asse Est-Ovest, affidati ad
essa IMPREGILO dal Comune di Bari.
L’Amministrazione
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
DIRITTO
Il ricorso non
è meritevole di accoglimento.
Correttamente
il TAR, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza
ordinaria e di quella amministrativa, ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, posto che, essendo pacifico
tra le parti che l’amministrazione committente aveva riconosciuto la
pretesa dell’appaltatore alla revisione dei prezzi, nella specie si
controverteva unicamente in ordine al quantum del compenso revisionale,
con riferimento, in particolare, alla decorrenza della revisione, alle
tabelle revisionali applicabili ed alla rilevanza o meno del programma
dei lavori rispetto all’effettivo andamento degli stessi.
Per la verità,
per tutte le controversie in materia di revisione dei prezzi dovrebbe
essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, giacché, da
un lato, la disciplina della revisione, soprattutto come si è andata
precisando nella sua evoluzione, fino alla legge n. 741 del 1981, non
consente di individuare, nel potere che l’amministrazione esercita al
riguardo, nessun profilo, neanche marginale, di discrezionalità
amministrativa; dall’altro, da tutta la disciplina della materia
sembra doversi evincere la completa equiparazione del compenso
revisionale al prezzo (basti pensare all’obbligo di corrispondere il
compenso revisionale secondo la cadenza degli stati di avanzamento,
nonché all’obbligo di corrispondere, in caso di ritardo, gli
interessi nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il
prezzo), dal che deriva la configurabilità della pretesa
dell’appaltatore come diritto soggettivo.
Tuttavia, la
giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, anche se non è giunta a
tale radicale conclusione, ha del tutto abbandonato l’orientamento
originario che, facendo leva principalmente sull’espressione letterale
adoperata dall’art. 1 D.Lgs.C.P.S. n. 1501 del 1947 e dall’art. 2 L.
n. 37 del 1973 (che parlano di “facoltà” dell’amministrazione di
concedere la revisione), riteneva che la revisione dei prezzi fosse un
istituto esterno al contratto e configurava il potere di concedere la
revisione come un potere attribuito all’amministrazione non quale
contraente ma come autorità, di fronte al quale la situazione
soggettiva dell’appaltatore non poteva che avere la consistenza
dell’interesse legittimo.
A seguito di
una dichiarata rimeditazione dei princìpi in precedenza accolti, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seguite poi dal Consiglio di
Stato, a partire dagli inizi degli anni ottanta, hanno affermato che il
discrimine tra situazione di interesse legittimo e situazione di diritto
soggettivo in materia è costituito dall’esaurimento del potere
(ritenuto discrezionale) di procedere alla revisione, con la conseguenza
che l’amministrazione, una volta operata la scelta in senso positivo,
esaurisce il potere attribuitole, e la successiva fase della
liquidazione è al di fuori del potere autoritativo, di tal che il
privato, in ordine alla quantificazione del compenso, è titolare
di un diritto soggettivo e le relative controversie appartengono alla
giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce di
tale orientamento, che può considerarsi definitivamente consolidato e
non suscettibile di modificazione, anche in relazione all’avvenuta
soppressione, ormai da quasi un decennio, dell’istituto revisionale,
la presente controversia esula dalla giurisdizione del giudice
amministrativo.
Nessuna delle
censure dedotte avverso la sentenza impugnata risulta condivisibile.
La
individuazione del petitum sostanziale va compiuta – come è noto –
non alla stregua della prospettazione dell’istante, bensì sulla base
dell’effettivo contenuto della pretesa azionata: nella specie, questa
attiene alla determinazione del compenso revisionale, e quindi al
quantum dello stesso; ha, pertanto, un contenuto essenzialmente
patrimoniale ed è oggetto di un diritto soggettivo.
Del tutto
ininfluente, ai fini della qualificazione della posizione giuridica
soggettiva fatta valere, è la natura dei vizi dedotti; da un lato,
infatti, è ben noto che anche vizi di carattere procedimentale o
formale possono incidere su situazioni giuridiche aventi la consistenza
di diritto soggettivo; dall'altro, nella materia in questione non è
configurabile l'eccesso di potere, che è vizio tipico della
discrezionalità amministrativa, che è del tutto assente nelle
operazioni di determinazione del compenso revisionale.
Né, infine, è
possibile scomporre, ai fini in questione, l’opera pubblica nei
singoli lavori di cui si compone, per sostenere che la revisione è
stata illegittimamente esclusa per alcuni di essi e quindi la
controversia non riguarda il quantum della revisione bensì l’an; al
riguardo è sufficiente osservare che l’opera va considerata nella sua
unitarietà, quale risulta dal contratto di appalto, e
l’amministrazione, una volta determinatasi a concedere la revisione,
ha esaurito – come si è detto – il suo potere discrezionale, per
cui le operazioni successive attengono tutte al quantum, di fronte al
quale sussiste, per le ragioni già viste, il diritto soggettivo
dell’appaltatore.
A seguire la
tesi del ricorrente, ogni controversia sul quantum potrebbe convertirsi
in una controversia sull’an, con la conseguente negazione
dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato.
Il ricorso
deve, pertanto, essere respinto, pur sussistendo giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge il ricorso in
epigrafe.
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