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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 6 agosto 2001 n. 4227
Revisione Prezzi
Controversie - Giurisdizione - Esclusione della revisione - Giudice amministrativo - Contestazione del quantum - Giudice ordinario - Scomposizione dell'opera in singoli lavori - Esclusione della revisione dei singoli lavori - Contestazione - Giudice ordinario

FATTO

IMPREGILO s.p.a. ha impugnato la decisione suindicata, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso proposto avverso la determinazione del compenso revisionale relativo ai lavori di costruzione dell’Asse Nord-Sud e dell’Asse Est-Ovest, affidati ad essa IMPREGILO dal Comune di Bari.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Correttamente il TAR, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza ordinaria e di quella amministrativa, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, posto che, essendo pacifico tra le parti che l’amministrazione committente aveva riconosciuto la pretesa dell’appaltatore alla revisione dei prezzi, nella specie si controverteva unicamente in ordine al quantum del compenso revisionale, con riferimento, in particolare, alla decorrenza della revisione, alle tabelle revisionali applicabili ed alla rilevanza o meno del programma dei lavori rispetto all’effettivo andamento degli stessi.

Per la verità, per tutte le controversie in materia di revisione dei prezzi dovrebbe essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, giacché, da un lato, la disciplina della revisione, soprattutto come si è andata precisando nella sua evoluzione, fino alla legge n. 741 del 1981, non consente di individuare, nel potere che l’amministrazione esercita al riguardo, nessun profilo, neanche marginale, di discrezionalità amministrativa; dall’altro, da tutta la disciplina della materia sembra doversi evincere la completa equiparazione del compenso revisionale al prezzo (basti pensare all’obbligo di corrispondere il compenso revisionale secondo la cadenza degli stati di avanzamento, nonché all’obbligo di corrispondere, in caso di ritardo, gli interessi nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il prezzo), dal che deriva la configurabilità della pretesa dell’appaltatore come diritto soggettivo.

Tuttavia, la giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, anche se non è giunta a tale radicale conclusione, ha del tutto abbandonato l’orientamento originario che, facendo leva principalmente sull’espressione letterale adoperata dall’art. 1 D.Lgs.C.P.S. n. 1501 del 1947 e dall’art. 2 L. n. 37 del 1973 (che parlano di “facoltà” dell’amministrazione di concedere la revisione), riteneva che la revisione dei prezzi fosse un istituto esterno al contratto e configurava il potere di concedere la revisione come un potere attribuito all’amministrazione non quale contraente ma come autorità, di fronte al quale la situazione soggettiva dell’appaltatore non poteva che avere la consistenza dell’interesse legittimo.

A seguito di una dichiarata rimeditazione dei princìpi in precedenza accolti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seguite poi dal Consiglio di Stato, a partire dagli inizi degli anni ottanta, hanno affermato che il discrimine tra situazione di interesse legittimo e situazione di diritto soggettivo in materia è costituito dall’esaurimento del potere (ritenuto discrezionale) di procedere alla revisione, con la conseguenza che l’amministrazione, una volta operata la scelta in senso positivo, esaurisce il potere attribuitole, e la successiva fase della liquidazione è al di fuori del potere autoritativo, di tal che il privato, in ordine alla quantificazione del compenso,  è titolare di un diritto soggettivo e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce di tale orientamento, che può considerarsi definitivamente consolidato e non suscettibile di modificazione, anche in relazione all’avvenuta soppressione, ormai da quasi un decennio, dell’istituto revisionale, la presente controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Nessuna delle censure dedotte avverso la sentenza impugnata risulta condivisibile. 

La individuazione del petitum sostanziale va compiuta – come è noto – non alla stregua della prospettazione dell’istante, bensì sulla base dell’effettivo contenuto della pretesa azionata: nella specie, questa attiene alla determinazione del compenso revisionale, e quindi al quantum dello stesso; ha, pertanto, un contenuto essenzialmente patrimoniale ed è oggetto di un diritto soggettivo.

Del tutto ininfluente, ai fini della qualificazione della posizione giuridica soggettiva fatta valere, è la natura dei vizi dedotti; da un lato, infatti, è ben noto che anche vizi di carattere procedimentale o formale possono incidere su situazioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo; dall'altro, nella materia in questione non è configurabile l'eccesso di potere, che è vizio tipico della discrezionalità amministrativa, che è del tutto assente nelle operazioni di determinazione del compenso revisionale.

Né, infine, è possibile scomporre, ai fini in questione, l’opera pubblica nei singoli lavori di cui si compone, per sostenere che la revisione è stata illegittimamente esclusa per alcuni di essi e quindi la controversia non riguarda il quantum della revisione bensì l’an; al riguardo è sufficiente osservare che l’opera va considerata nella sua unitarietà, quale risulta dal contratto di appalto, e l’amministrazione, una volta determinatasi a concedere la revisione, ha esaurito – come si è detto – il suo potere discrezionale, per cui le operazioni successive attengono tutte al quantum, di fronte al quale sussiste, per le ragioni già viste, il diritto soggettivo dell’appaltatore.

A seguire la tesi del ricorrente, ogni controversia sul quantum potrebbe convertirsi in una controversia sull’an, con la conseguente negazione dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, pur sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

 P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge il ricorso in epigrafe.

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