Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 7 settembre n. 4673
Progettazione -
Gare - Incarichi di progettazione - Affidamento incarico - Scelta
affidatario - Criteri selettivi - Esame comparativo concorrenti -
Motivazione scelta
FATTO
1)
- Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto da
taluni professionisti avverso la delibera della Giunta Municipale di
Bovalino di aggiudicazione al controinteressato ing. Sollazzo di una
gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva
esecutiva relativo alle opere di miglioramento del sistema di
distribuzione risorse idriche.
Il
TAR, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
Comune resistente, ha accolto il ricorso avendo ritenuto priva di ogni
motivazione la scelta dell’affidatario e illegittima, altresì, la
composizione della Commisssione valutatrice.
2)
- Per il Comune appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto:
a)
- il giudice amministrativo difetterebbe di giurisdizione nella
controversia in esame, trattandosi di affidamento fiduciario di un
incarico professionale e, quindi, non di questione di interessi
legittimi, ma di diritti soggettivi, rimessi alla giurisdizione
dell’AGO;
b)
- il bando avrebbe rimesso all’insindacabile scelta del Comune
l’individuazione dell’aggiudicatario, sicché non necessitava alcuna
particolare motivazione, anche tenuto conto del fatto che lo stesso art.
17 della legge n.109/1994 non postulerebbe una specifica procedura
concorsuale-comparativa;
c)
- il TAR, andando extra petita, avrebbe accolto il ricorso per
difetto di motivazione pur in assenza di una censura in tal senso;
d)
- la composizione della Commissione – la cui costituzione sarebbe
stata, comunque, del tutto facoltativa e inessenziale al tipo di
procedura seguito - sarebbe stata pienamente legittima;
e)
- la sentenza impugnata sarebbe, infine, nulla in quanto non sarebbe
stata data comunicazione della fissazione dell’udienza di merito alla
difesa del Comune che, quindi, con lesione del diritto di difesa, non è
stata presente all’udienza;
f)
– poiché l’incarico progettuale ha avuto, a suo tempo, corso
immediato e le relative opere sono state eseguite, difetterebbe
ogni concreto interesse all’accoglimento dell’originario ricorso.
3)
- Gli appellati, ritualmente costituitisi in giudizio, insistono, in
memoria, per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza
appellata e ribadiscono il proprio interesse al ricorso, quanto meno ai
fini risarcitori.
DIRITTO
1)
- Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto da
taluni professionisti avverso la delibera della Giunta Municipale di
Bovalino di aggiudicazione al controinteressato ing. Sollazzo di una
gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva
esecutiva, relativo alle opere di miglioramento del sistema di
distribuzione risorse idriche.
Il
Comune appellante deduce, in sintesi:
la nullità della
sentenza;
- l’improcedibilità, per
sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso di primo grado;
- il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo;
- l’erroneità della
sentenza stessa laddove, nel merito, ha accolto l’originario
ricorso.
L’appello
è infondato.
2)
– Con le prime due doglianze (punti e ed f
dell’esposizione in fatto) il Comune appellante deduce, da un lato, la
nullità della sentenza per omessa comunicazione, al patrocinio del
Comune stesso, da parte della Segreteria del TAR, della data fissata per
l’udienza di merito; dall’altro eccepisce l’improcedibilità
dell’originario ricorso per sopravvenuto difetto di interesse degli
originari ricorrenti alla sua definizione.
Le
eccezioni sono entrambe infondate.
2.1)
- Quanto alla prima, basti osservare, secondo quanto è dato dedurre
dalla documentazione versata in atti dagli appellati, che il Comune di
Bovalino aveva eletto domicilio, in primo grado, con l’avv. Francesco
Scalzi, presso certo sig. Nicolò, in via Battaglia; con raccomandata 10
gennaio 1998, n.2710, risulta che il TAR abbia trasmesso ritualmente
l’avviso di fissazione dell’udienza di merito al predetto sig. Nicolò,
in via Battaglia 14.
Già
tanto sarebbe sufficiente per disattendere la doglianza in esame, avendo
la Segreteria del TAR soddisfatto il proprio onere di comunicazione, al
domiciliatario, della data fissata per l’udienza.
Ma
è anche da soggiungere che – come si desume dalla relata di
notificazione della sentenza qui appellata, in data 3 aprile 1998 – il
Sig. Domenico Nicolò, residente in via Battaglia 14, risultava
deceduto; sembra, quindi, che se il patrocinio del Comune non ha avuto
comunicazione della data dell’udienza, ciò sia avvenuto per un fatto
al medesimo ascrivibile, poiché spettava al suddetto legale comunicare
tempestivamente tale circostanza alla Segreteria del TAR e segnalare la
nuova elezione di domicilio.
2.2)
- Quanto all’interesse all’impugnazione, esso permane anche se
l’incarico ha già avuto corso nelle more dello stesso giudizio di
primo grado e le relative opere sono già state eseguite.
Tali
circostanze, in ipotesi, potrebbero rilevare ai fini della valutazione
del danno grave e irreparabile nella eventuale fase cautelare, ma non
certo ai fini della definizione della vicenda contenziosa nel merito,
residuendo pur sempre sia un interesse risarcitorio, sia un interesse
morale ad un esito favorevole dell’originario ricorso.
3)
- È, poi, infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo a decidere la presente vicenda (primo motivo
dell’appello).
Oggetto
dell’impugnazione svolta con il ricorso di primo grado non era il
conferimento di un incarico professionale di natura strettamente
fiduciaria, operato dall’Amministrazione nell’esercizio di una
attività di mero diritto privato, ma una procedura concorrenziale ad
evidenza pubblica, adeguatamente pubblicizzata, di affidamento di un
incarico di progettazione, disciplinata dall’art. 17, comma 12, della
legge n.109 del 1994, come introdotto dall’art. 5sexies della
legge 2 giugno 1995, n.216, di conversione del d.l. 3 aprile 1995,
n.101; disciplina, questa, espressamente richiamata nell’avviso
pubblico di indizione della procedura.
Significativo,
in proposito, è il fatto che il legislatore abbia, in prosieguo,
ritenuto di consentire alle amministrazioni di procedere,
eccezionalmente all’affidamento anche in forma diretta a
professionisti di propria fiducia (comma 12 del citato art. 17, come
modificato dall’art. 6, comma 4, della legge 18 novembre 1998, n.415);
ma ciò ha fatto solo per gli incarichi di progettazione il cui importo
stimato fosse inferiore a 40.000 ECU.
Trattandosi,
quindi, di sindacato relativo ad una procedura di evidenza pubblica,
svolta secondo predefiniti moduli procedimentali amministrativi, la
giurisdizione compete al giudice amministrativo.
Conferma
in tal senso è recata, tra l’altro, dalla disciplina – all’epoca
della gara già in vigore – di cui all’art. 19 del d.l. n. 67 del 25
marzo 1997, convertito in legge n.135 del 23 maggio 1997, secondo cui
“nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure
di affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed
espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo….” .
4)
- Nel merito, il TAR ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero
affetti, tra l’altro, da carenza di motivazione.
Secondo
l’appellante i primi giudici sarebbero andati, così pronunciando, extra
petita, dal momento che una censura di difetto di motivazione non
sarebbe stata rinvenibile nell’originario ricorso.
La
censura è infondata.
Come
è noto, ai fini dell'individuazione dei motivi
di gravame proposti col ricorso giurisdizionale, deve
aversi riguardo non solo alle censure espressamente enunciate, ma anche
a quelle che, pur se formalmente non esposte in un titolo, possono
essere desunte dall'esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso;
pertanto, il giudice amministrativo nelle sue pronunce deve avere
riguardo alle doglianze sostanzialmente contenute nel
gravame, indipendentemente dalla qualificazione
giuridica data ad esse dal ricorrente (tra le altre, Sez. VI, 22 marzo
1993, n. 257).
Nella
specie, i ricorrenti originari già nella parte in fatto evidenziavano
che “l’incarico è stato affidato, senza alcuna evidente
giustificazione……e non….al concorrente il cui curriculum
appariva prevalente……; non sono stati rispettati i criteri comunque
indicati nel bando….”.
Nella
specifica titolazione dei motivi di ricorso era, poi, dedotto anche il
vizio di “eccesso di potere per difetto di motivazione” e, nella
successiva esplicazione dei motivi, veniva, tra l’altro, lamentato il
fatto che “tuttavia la G.M. avrebbe, comunque, potuto, anche sulla
scorta dei criteri indicati nell’avviso pubblico, procedere ad
un’equa aggiudicazione; invece sono stati disattesi tutti i principi
che avrebbero dovuto ispirare, per come detto nel bando, la
decisione”; e, di seguito, vengono evidenziate alcune carenze rispetto
ai criteri valutativi offerti dal bando stesso, tra cui quello della
mancata equiparazione delle opere progettate dai concorrenti e
sottoposte al vaglio della Commissione; ancora, viene sottolineato che
la Giunta ha, infine, ritenuto di affidare l’incarico ad un
profesionista che dalla Commissione stessa era stato valutato con un
punteggio fra i più bassi e inferiore a quello di tutti gli odierni
ricorrenti che hanno ottenuto la massima valutazione.
Ebbene,
nel loro complesso l’insieme delle censure e delle espressioni sopra
riportate, contenute nel ricorso, mirano, con ogni evidenza, a
contestare la scelta operata dall’Amministrazione, denunciandone, in
particolare, oltre alla violazione dei criteri di valutazione indicati
dal bando, anche la sostanziale carenza di ogni motivazione e
contraddittorietà con i risultati degli apprezzamenti in concreto
operati.
5)
– Secondo il Comune appellante la scelta contestata sarebbe, peraltro,
al contrario di quanto ritenuto dai ricorrenti originari e dal TAR,
sostanzialmente conforme alla lex specialis della gara, che non
avrebbe imposto alcuna motivazione in merito alle scelte da operare,
rimettendo il bando all’insindacabile scelta dell’Amministrazione
l’individuazione dell’aggiudicatario.
Anche
tale motivo è infondato.
5.1)
- Il fatto che il bando precisasse che “l’Amministrazione Comunale
nell’ambito degli idonei sceglierà l’affidamento dell’incarico a
suo insindacabile giudizio” non stava a significare che non dovessero
comunque essere forniti elementi atti a far comprendere i presupposti
logici della scelta operata.
La
procedura selettiva di cui all’art. 17, comma 12,
della legge n. 109 del 1994, introdotto dalla legge n. 216 del
1995, relativa agli incarichi di progettazione d'importo stimato
inferiore alla soglia comunitaria, deve, comunque soddisfare, tra le
altre, talune esigenze minime di concorsualità e di
trasparenza e assicurare, quindi, che le scelte operate non facciano
seguito ad un semplice esame formale dei fascicoli, ma, sulla base di
appositi criteri selettivi, tengano comparativamente e motivatamente
conto, anche se in modo sintetico, dei loro contenuti e delle ragioni
della scelta.
Ciò
trova conferma anche al punto 11) della circolare del Ministero
dei lavori pubblici 7 ottobre 1996 n. 4488/UL, secondo
cui per la loro valutazione i curricula devono concernere i
progetti di lavoro affini a quelli che formano oggetto dell’incarico
da affidare e la relativa valutazione, tra l’altro, dovrà avere
riguardo prioritariamente alle caratteristiche qualitative dei progetti
presentati e, inoltre, “per la valutazione dei curriculum le
Amministrazioni dovranno attenersi a criteri fissati preventivamente nel
bando; la fissazione di tali criteri rientra nella discrezionalità
dell’Amministrazione, che deve peraltro rispettare i principi di
logicità e parità di trattamento tra i candidati” (cfr. Cons. Stato,
Sez. VI, 13 giugno 1995, n. 570).
In
proposito, può soggiungersi, che anche questa Sezione ha osservato che
il citato art. 17, comma 12, della “legge Merloni”, prescrivendo che
la scelta del progettista debba avvenire sulla base dei curricula
presentati dai professionisti candidati, non lascia alla P.A.
aggiudicatrice un’incondizionata discrezionalità nella scelta del
professionista cui affidare l’incarico di progettazione, ma le impone
un obbligo di puntuale motivazione al riguardo (cfr. 3 febbraio 1999, n.
112).
5.2)
- A conclusioni analoghe si perviene anche attraverso la semplice
lettura dell’avviso di gara; questo, infatti, non limitava gli
apprezzamenti dell’Amministrazione alla sola individuazione dei
professionisti astrattamente idonei, rimettendo, poi, la scelta
definitiva a determinazioni amministrative prive di ogni motivazione e
sostanzialmente avulse (salvo per quanto attiene alla scelta
nell’ambito dei soggetti ritenuti idonei) dai concreti risultati della
selezione; ma precisava che gli elementi da considerare “per la
determinazione della soglia di idoneità”, dovessero essere presi in
considerazione anche “ai fini del conferimento dell’incarico”
(apprezzamento curricolare relativo, in particolare, ad “opere
analoghe progettate, riduzione del tempo massimo previsto per
l’espletamento dell’incarico, impegno ad avvalersi di giovani
professionisti, riduzione dell’onorario professionale fino ad un
massimo del 20%, titoli specifici per attività nel settore di opere
idriche”).
Lo
stesso avviso pubblico concorrenziale, pertanto, prevedeva
esplicitamente una valutazione comparativa non finalizzata alla sola
determinazione – mediante l’assegnazione di appositi punteggi - dei
soggetti idonei, ma anche alla concreta scelta del soggetto al quale
conferire l’incarico.
Nella
specie, invece, la Commissione valutatrice ha stilato una graduatoria
degli idonei, mentre la scelta tra gli stessi è stata operata
direttamente dalla Giunta municipale, senza, peraltro, che almeno essa
abbia avvertito l’esigenza di tenere espressamente conto, sul piano
comparativo (ai fini, appunto, “del conferimento dell’incarico”)
di quanto emerso nella precedente fase valutativa e, in particolare,
degli elementi dianzi specificati; ché solo in tal modo sarebbe stato
possibile per la stessa soddisfare la cennata esigenza motiva e di
rispetto dei principi di logicità, trasparenza e parità di trattamento
tra i candidati.
6)
– Deduce, ancora, il Comune che, in effetti, la motivazione ricavabile
dagli atti sarebbe sufficiente.
Al
contrario, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non reca alcuna
indicazione in merito alle ragioni che possano avere indotto
l’Amministrazione a scegliere un soggetto che certamente non aveva
ottenuto, in sede di esame del curriculum, uno dei punteggi più
elevati; né la stessa P.A. ha indicato alcun elemento eccezionale o di
straordinaria urgenza, alla medesima non imputabile, giustificativo di
una scelta del tutto opzionale tra i soggetti risultati idonei
7)
- E’ da respingere, infine, anche il motivo d’appello con il quale
il Comune appellante contesta la sentenza del TAR nella parte in cui ha
ritenuto che la Commissione valutatrice non fosse legittimamente
composta, in quanto priva di componenti sufficientemente qualificati.
Anzittutto
non può convenirsi con il Comune nel ritenere che la costituzione della
Commissione valutatrice sarebbe stata puramente facoltativa e
inessenziale ai fini della procedura di cui si tratta; al contrario,
questa costituisce, per quanto detto, vera e propria procedura
concorsuale che presuppone l’attività di un organo tecnico valutativo
(la cui costituzione, a ben vedere, lo stesso Comune ha ritenuto
necessaria in funzione della disciplina normativa in concreto
applicata); e la composizione di tale organo non può certamente
ritenersi rimessa alla mera discrezionalità amministrativa, ma deve
rispondere alle norme e ai principi generali operanti in materia, che
correttamente, i primo giudici, hanno ritenuto violati.
In
proposito, basti notare che la valutazione di cui si tratta avrebbe
dovuto incentrarsi anche su apprezzamenti di squisito merito
tecnico-professionale, che presupponevano la capacità dei membri della
Commissione o, almeno, della loro maggioranza, di formulare giudizi
comparativi attendibili in ordine, tra l’altro, alla validità delle
“opere analoghe progettate”, ovvero di valutare il carattere di
“opera analoga”, con riguardo a progetti anche di rilevante portata.
Sennonché,
la Commissione valutatrice (che, tra l’altro, ha operato l’esame
curricolare solo ai fini della verifica di idoneità) risulta composta
dal Segretario comunale (che non risulta dotato di laurea - o altro
titolo - tecnico-professionale), dal geometra capo dell’area tecnica
(unico soggetto dotato di specifiche competenze, anche se di limitata
rilevanza tenuto conto del titolo di studio posseduto), da un ragioniere
capo dell’area contabile e da un soggetto, capo dell’area
amministrativa, il cui titolo di studio neppure era precisato.
Una
siffatta composizione, come rilevato dai primi giudici, non appare in
grado di garantire una sufficiente competenza dei membri della
Commissione in merito alla valutazione dei numerosi progetti loro
sottoposti; in proposito correttamente il TAR si è rifatto alla
sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha rilevato che nella
composizione delle commissioni giudicatrici in concorsi pubblici, la
presenza di tecnici o esperti - interni o esterni all’amministrazione,
ma in ogni caso dotati di adeguati titoli di studio e professionali
rispetto alle materie oggetto di prova - deve essere, se non esclusiva,
quanto meno prevalente, tale da garantire scelte finali fondate
sull’applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto
dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati
(Corte costituzionale 15 ottobre 1990 n. 453).
8)
– Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e va
respinto, mentre va confermata la sentenza appellata.
Le spese del grado
seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di
Stato, Sezione quinta, respinge l'appello in epigrafe.
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