Info Appalti - Gli Appalti in un Click - Normativa appalti - gare - appalti - news appalti - consulenza appalti
   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 20 settembre 2001 n. 4968

Incarichi di progettazione
Gara - Progettazione esecutiva - Partecipazione professionisti esecutori progetto preliminare - Partecipazione professionisti a più raggruppamenti - Interesse tutelato - Par condicio concorrenti

FATTO

Il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Napoli, con delibera commissariale n. 218 del 25 luglio 1997, indiceva una gara per l’affidamento degli incarichi di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi –tra l’altro- degli impianti di illuminazione degli agglomerati industriali di Nola-Marigliano e di Frattamaggiore-Arzano-Casoria.

All’esito delle operazioni di valutazione dei curricula , espletate dalla apposita commissione, il raggruppamento professionale tra gli ingegneri Mattia Galasso, Maria Rosaria Galasso, Pasquale Romano, Giuseppe Sica si classificava al primo posto della graduatoria di merito. Le operazioni della commissione venivano approvate con delibera commissariale n. 227 del 30 settembre 1997.

Avverso gli atti della procedura proponevano ricorso al T.A.R. per la Campania gli ingegneri Salvatore Crisi, Francesco Buono, Carmine di Giorgio, Gaetano Mirone, componenti di un altro raggruppamento professionale (denominato Energy), classificatosi al secondo posto della graduatoria.

L’adito Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima l’ammissione alla gara del raggruppamento vincitore, in quanto tre dei quattro componenti dello stesso avevano partecipato alla gara anche nell’ambito di un altro raggruppamento, classificatosi al quinto posto in graduatoria.

Avverso la predetta sentenza proponevano separati appelli il Consorzio ed i componenti del raggruppamento già vincitore della gara.

Gli originari ricorrenti resistevano al gravame proposto dai privati.

DIRITTO

1. In via preliminare va disposta la riunione degli appelli, che hanno ad oggetto la stessa sentenza.

2. Gli appelli sono infondati.

3. In primo luogo occorre esaminare il terzo motivo dell’appello proposto dall’ing. Galasso e dagli altri professionisti indicati in epigrafe.

Con esso, riproponendo quanto dedotto a sostegno del ricorso incidentale proposto in primo grado, si deduce che il raggruppamento appellato –già ricorrente in primo grado- avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in quanto i suoi componenti avevano redatto la progettazione preliminare delle opere per la quale la gara in questione richiedeva ora la progettazione definitiva ed esecutiva.

La censura è infondata.

Come esattamente ha ritenuto il primo giudice, nessuna disposizione esclude la possibilità che il professionista il quale abbia redatto il progetto preliminare possa essere affidatario dell’incarico concernente la progettazione definitiva ed esecutiva. Né il bando contemplava espressamente una tale causa di esclusione dalla procedura.

4. Le restanti censure addotte a sostegno dei due appelli possono essere esaminate congiuntamente. Le parti appellanti lamentano l’erronea applicazione dell’articolo 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la violazione dell’articolo 17 della predetta legge e l’eccesso di potere per inesistenza dei presupposti. Il primo giudice avrebbe trascurato la circostanza che la gara si fondava esclusivamente sulla valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali. La contemporanea partecipazione a più raggruppamenti, quindi, non poteva determinare alcuna violazione né del principio della par condicio né della segretezza dell’offerta. Inoltre, le norme applicabili nella fattispecie non precludevano le anzidette modalità di partecipazione nell’ipotesi di mera selezione di professionisti.

La doglianza è infondata.

In primo luogo osserva la Sezione che, nell’ambito delle procedure volte all’affidamento di incarichi di progettazione, la contemporanea partecipazione di soggetti a più di un raggruppamento è senz’altro circostanza idonea ad arrecare una lesione ai principi di trasparenza che presidedono allo svolgimento di pubbliche gare.

Costituisce, quindi, principio generale quello della salvaguardia della procedura dalla predetta potenziale lesione.

Le norme legislative (articolo 13, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificato dall’articolo 9, comma 23, della legge 18 novembre 1998, n. 415) sopravvenute dopo la procedura oggetto della presente controversia possono quindi senz’altro ritenersi espressione di un principio generale.

Né può sostenersi che, nel caso specifico, poiché la selezione del soggetto cui affidare l’incarico si doveva svolgere in base ai soli curricula, la contemporanea partecipazione di più professionisti a distinti raggruppamenti non poteva arrecare alcuna lesione.

Tale affermazione, difatti, è errata in linea di fatto.

Dalla lettura del bando si ricava, infatti, che 10 punti sui 100 disponibili potevano essere attribuiti in relazione al tempo per la presentazione del progetto.

Da ciò consegue che, nella redazione della graduatoria, la commissione doveva tenere conto di un elemento variabile, indicato dai partecipanti. Cosicché la contemporanea partecipazione di più professionisti a più raggruppamenti poteva influire sulla indicazione dei predetti tempi di consegna del progetto e quindi su uno degli elementi di redazione della graduatoria.

5. In conclusione, gli appelli vanno rigettati.

6. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative al secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli e li rigetta.

Studio NET - Info App@lti Tutto il materiale in questo sito è © 2001 Studio NET