Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 20 settembre 2001 n. 4968
Incarichi di
progettazione
Gara - Progettazione esecutiva - Partecipazione professionisti esecutori
progetto preliminare - Partecipazione professionisti a più
raggruppamenti - Interesse tutelato - Par condicio concorrenti
FATTO
Il Consorzio
per l’Area di sviluppo industriale di Napoli, con delibera
commissariale n. 218 del 25 luglio 1997, indiceva una gara per l’affidamento
degli incarichi di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi –tra
l’altro- degli impianti di illuminazione degli agglomerati industriali
di Nola-Marigliano e di Frattamaggiore-Arzano-Casoria.
All’esito
delle operazioni di valutazione dei curricula , espletate dalla apposita
commissione, il raggruppamento professionale tra gli ingegneri Mattia
Galasso, Maria Rosaria Galasso, Pasquale Romano, Giuseppe Sica si
classificava al primo posto della graduatoria di merito. Le operazioni
della commissione venivano approvate con delibera commissariale n. 227
del 30 settembre 1997.
Avverso gli
atti della procedura proponevano ricorso al T.A.R. per la Campania gli
ingegneri Salvatore Crisi, Francesco Buono, Carmine di Giorgio, Gaetano
Mirone, componenti di un altro raggruppamento professionale (denominato
Energy), classificatosi al secondo posto della graduatoria.
L’adito
Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso,
ritenendo illegittima l’ammissione alla gara del raggruppamento
vincitore, in quanto tre dei quattro componenti dello stesso avevano
partecipato alla gara anche nell’ambito di un altro raggruppamento,
classificatosi al quinto posto in graduatoria.
Avverso la
predetta sentenza proponevano separati appelli il Consorzio ed i
componenti del raggruppamento già vincitore della gara.
Gli originari
ricorrenti resistevano al gravame proposto dai privati.
DIRITTO
1. In via
preliminare va disposta la riunione degli appelli, che hanno ad oggetto
la stessa sentenza.
2. Gli appelli
sono infondati.
3. In primo
luogo occorre esaminare il terzo motivo dell’appello proposto dall’ing.
Galasso e dagli altri professionisti indicati in epigrafe.
Con esso,
riproponendo quanto dedotto a sostegno del ricorso incidentale proposto
in primo grado, si deduce che il raggruppamento appellato –già
ricorrente in primo grado- avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura
in quanto i suoi componenti avevano redatto la progettazione preliminare
delle opere per la quale la gara in questione richiedeva ora la
progettazione definitiva ed esecutiva.
La censura è
infondata.
Come
esattamente ha ritenuto il primo giudice, nessuna disposizione esclude
la possibilità che il professionista il quale abbia redatto il progetto
preliminare possa essere affidatario dell’incarico concernente la
progettazione definitiva ed esecutiva. Né il bando contemplava
espressamente una tale causa di esclusione dalla procedura.
4. Le restanti
censure addotte a sostegno dei due appelli possono essere esaminate
congiuntamente. Le parti appellanti lamentano l’erronea applicazione
dell’articolo 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la
violazione dell’articolo 17 della predetta legge e l’eccesso di
potere per inesistenza dei presupposti. Il primo giudice avrebbe
trascurato la circostanza che la gara si fondava esclusivamente sulla
valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali. La
contemporanea partecipazione a più raggruppamenti, quindi, non poteva
determinare alcuna violazione né del principio della par condicio né
della segretezza dell’offerta. Inoltre, le norme applicabili nella
fattispecie non precludevano le anzidette modalità di partecipazione
nell’ipotesi di mera selezione di professionisti.
La doglianza è
infondata.
In primo luogo
osserva la Sezione che, nell’ambito delle procedure volte all’affidamento
di incarichi di progettazione, la contemporanea partecipazione di
soggetti a più di un raggruppamento è senz’altro circostanza idonea
ad arrecare una lesione ai principi di trasparenza che presidedono allo
svolgimento di pubbliche gare.
Costituisce,
quindi, principio generale quello della salvaguardia della procedura
dalla predetta potenziale lesione.
Le norme
legislative (articolo 13, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994,
come modificato dall’articolo 9, comma 23, della legge 18 novembre
1998, n. 415) sopravvenute dopo la procedura oggetto della presente
controversia possono quindi senz’altro ritenersi espressione di un
principio generale.
Né può
sostenersi che, nel caso specifico, poiché la selezione del soggetto
cui affidare l’incarico si doveva svolgere in base ai soli curricula,
la contemporanea partecipazione di più professionisti a distinti
raggruppamenti non poteva arrecare alcuna lesione.
Tale
affermazione, difatti, è errata in linea di fatto.
Dalla lettura
del bando si ricava, infatti, che 10 punti sui 100 disponibili potevano
essere attribuiti in relazione al tempo per la presentazione del
progetto.
Da ciò
consegue che, nella redazione della graduatoria, la commissione doveva
tenere conto di un elemento variabile, indicato dai partecipanti.
Cosicché la contemporanea partecipazione di più professionisti a più
raggruppamenti poteva influire sulla indicazione dei predetti tempi di
consegna del progetto e quindi su uno degli elementi di redazione della
graduatoria.
5. In
conclusione, gli appelli vanno rigettati.
6. Sussistono,
comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative al
secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli e li
rigetta.
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